CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 settembre 2022
Cassazione n. 16736/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il Tribunale di Bari, in funzione di giudice del riesame, con provvedimento del 26/9/2022, in riforma dell'ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Foggia in data 12/1/2022, accogliendo l'appello del Pubblico Ministero, applicava la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 2. L'indagato, a mezzo del suo difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con un primo motivo violazione di legge per omessa notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza di discussione in appello. Ed invero, evidenzia che l'avviso per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato all'indagato, al pubblico ministero ed all'avv. [OSCURATO:PERSONA]; che già in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]; che non esiste alcuna nomina in favore dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]. La violazione di legge denunziata, comportando una lesione del diritto di difesa, determina la nullità della impugnata ordinanza. 2.1 Con il secondo motivo censura la violazione di legge ed il difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen., in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. In particolare, premesso che i fatti risalgono al 3/4/2019, dunque, a circa tre anni prima della richiesta di applicazione della misura cautelare, evidenzia che il Tribunale del riesame ha valorizzato un precedente penale per ricettazione in concorso e porto di armi del 6/6/2019, cioè per fatti commessi circa tre mesi dopo quelli per cui si procede, per ritenere sussistente il pericolo di reiterazione di reati. Dunque, manca la concretezza e l'attualità delle esigenze cautelari. 2.2 Con il terzo motivo si eccepisce il difetto di motivazione con riferimento al profilo della adeguatezza della misura cautelare. [OSCURATO:PERSONA] ha dato prova di autocontrollo, atteso che - essendo stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione ad altro reato - non si è reso responsabile di alcuna ulteriore condotta criminosa. Dunque, evidente è la carenza e l'illogicità della motivazione dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Risulta, invero, dagli atti che l'indagato, inizialmente difeso d'ufficio dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] aveva nominato suo difensore di fiducia l'avv. [OSCURATO:PERSONA] e che questi in data 21/3/22 aveva trasmesso alla Procura della Repubblica procedente la nomina fiduciaria in suo favore, con revoca di ogni ulteriore precedente nomina, ivi compresa quella del difensore di ufficio, avv. [OSCURATO:PERSONA]. Dunque, l'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] andava notificato al difensore di fiducia, cosa che risulta non essere avvenuta. 1.1 Gli ulteriori motivi restano assorbiti. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Bari - Sezione delle misure cautelari personali - per nuovo esame. Così deciso in Roma, il gior