CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 dicembre 2022
Cassazione n. 17234/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/03/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, la quale, decidendo in sede di rinvio, disposto dalla Prima Sezione di questa Corte con sentenza resa in data 14.12.2021, in riforma della pronunzia di primo grado, lo ha assolto dall'imputazione di tentato omicidio avendo riconosciuto l'esimente della legittima difesa, e ha rideterminato la pena per le residue imputazioni; Considerato che il motivo di ricorso proposto, con il quale si denunzia violazione del divieto di reformatio in pejus, oltre ad essere generico, è manifestamente infondato, giacché non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di appello che, assolto l'imputato, esclusivo impugnante, dal reato preso in considerazione per individuare la pena base, ridetermini la pena per il residuo reato in misura superiore a quella originariamente stabilita, senza superare né la pena base, né quella complessiva già determinata dal giudice di primo grado (si veda in materia Sez. U, Sentenza n. 16208 del 27/03/2014, Rv. 258653); Considerato, inoltre, che la graduazione della pena ex art. 81 cod. pen. rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che non è consentita la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 3, n. 6877 del 26/10/2016, dep. 2017, S., Rv. 269196); Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]