CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 20 giugno 2022
Cassazione n. 48549/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 18.5-20.6.2022; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] D'Aquino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 18.5-20.6.2022, il Tribunale di Palermo ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero contro il provvedimento con cui il GIP del capoluogo siculo, con provvedimento del 22.4.2022, aveva sostituito con quella dell'obbligo di dimora nel Comune di Palermo la misura degli arresti domiciliari che, perciò, ha ripristinato; 2. ricorre per cassazione il difensore del Gambino deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: richiamata la scansione procedimentale in cui si era articolata la vicenda, precisa che il Gambino aveva chiesto di definire la propria posizione con rito abbreviato che si era snodato in una molteplicità di udienze destinate alla raccolta delle dichiarazioni di protagonisti del processo sin quando veniva dato avvio alla fase delle conclusioni nel corso delle quali la difesa aveva chiesto la sostituzione di quella in atto con misura non detentiva che il GIP aveva individuato in quella dell'obbligo di dimora; segnala, allora, la sostanziale assenza di motivazione che affligge il provvedimento impugnato quanto alla ritenuta irrilevanza, sulle esigenze cautelari, dello stato di avanzamento del processo soprattutto alla luce della rivalutazione delle acquisizioni investigative nell'ambito del giudizio a forma contratta; segnala, ancora, la genericità dell'assunto secondo il quale il Gambino, ove rimesso in libertà, potrebbe riallacciare rapporti con ambienti propri del sodalizio; 3. la Procura Generale ha trasmesso la requisitoria scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, del DL 137 del 2020 concludendo per l'inammissibilità del ricorso; rileva, infatti, che il ricorso finisce con il contrapporre la valutazione della difesa a quella del Tribunale senza riuscire ad evidenziare profili di illogicità manifesta della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il Tribunale di Palermo ha accolto l'appello del PM contro il provvedimento con il quale il GIP aveva sostituito con quella dell'obbligo di dimora in Palermo la misura degli arresti domiciliari; il GIP, nell'accogliere l'istanza difensiva, aveva dal canto suo sostenuto che esigenze cautelari si erano affievolite in virtù dello stato avanzato del processo e del contegno processuale serbato dall'imputato. Il Pubblico Ministero, invece, con l'appello, aveva sostenuto che la posizione del Gambino non potesse ritenersi meno grave di quella di altri né che lo stato del processo potesse di per sé giustificare l'intervenuto affievolimento delle pur ravvisate esigenze cautelari. 2. La imputazione elevata nei confronti del Gambino era quella di partecipazione alla associazione mafiosa [OSCURATO:PERSONA] famiglia dell'Acquasanta e che aveva giustificato la adozione, in data 27.4.2020, della misura degli arresti domiciliari che era stata confermata dal Tribunale del Riesame nel riqualificare il fatto come concorso esterno. Il Tribunale ha accolto l'appello proposto dal Pubblico Ministero sostenendo la sua decisione con motivazione che non presenta profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e che, pertanto, non è censurabile in questa sede essendo pacifico che l'apprezzamento della pericolosità dell'indagato sottoposto alla misura coercitiva ed in merito alla adeguatezza o meno di una misura rispetto ad altra al fine di garantire il pur ravvisato pericolo di reiterazione nel reato, è un giudizio riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato (cfr., Sez. 3 -, n. 7268 del 24/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275851 - 01; Sez. 6, n. 17314 del 20/04/2011, Soriato, Rv. 250093 - 01;Sez. 6, n. 2852 del 02/10/1998, Lamsadeq H. Rv. 211755 - 01). In particolare, con argomentazione assolutamente lineare, il Tribunale ha sostenuto che il contegno processuale, trattandosi di condotta doverosa, è elemento di valutazione neutro aggiungendo, per altro verso, che nemmeno lo "stato di avanzamento" del processo autorizzava alcuna rivisitazione delle esigenze cautelari: a tal proposito, peraltro, rileva il collegio che è stata la stessa difesa a segnalare come le dichiarazioni acquisite nel corso del giudizio non avevano interessato il Gambino (cfr., pag. 2: "... la posizione del Gambino rimaneva del tutto in ombra ...") sicché, in definitiva, è lecito ritenere che il materiale probatorio utilizzabile ai fini cautelari fosse di fatto il medesimo cristallizzato con la richiesta di rito abbreviato, per cui la considerazione del Tribunale circa la irrilevanza della progressione del processo verso il suo epilogo è, perciò, assolutamente coerente. 3. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Re