CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 12540/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. RIESAME di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Udita la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], il quale nel riportarsi alla requisitoria depositata, ha insistito per la inammissibilità del ricorso. Udite le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], per il ricorrente, che nel riportarsi ai motivi di ricorso e alle memorie di replica depositate in data 16 gennaio 2023, ha insistito per l'accoglimento dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del 7 settembre 2021 questa sezione della Corte annullava con rinvio per nuovo esame l'ordinanza del 15 dicembre 2020 depositata in data 21 dicembre 2020 con la quale il Tribunale di Catanzaro aveva dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 322-bis cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza con la quale era stata dichiarata l'inammissibilità della richiesta di restituzione della società [OSCURATO:SOCIETA]. già oggetto di sequestro preventivo, per essere nel frattempo intervenuta sentenza di condanna, ancorché non irrevocabile, che aveva disposto la confisca.Questa Corte chiariva che il ricorso ai sensi dell'art. 323, comma 3, cod. proc. pen. è ammissibile anche quando venga disposta la confisca e sino al momento in cui la decisione divenga irrevocabile. Con ordinanza depositata in data 11 maggio 2022, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione del Riesame, ha, a seguito dell'annullamento con rinvio di questa Corte, rigettato l'appello. 2.Avverso tale decisione ha proposto ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai difensori di fiducia affidando le proprie doglianze ad un Jnico complesso e articolato motivo di seguito enunciato. 2.1. Con l'unico motivo il ricorrente ha dedotto violazione di legge tradottasi nella apparente motivazione dell'ordinanza impugnata che ha completamente ignorato gli specifici rilievi difensivi. 2.1.1. La difesa premette che al ricorrente era applicata misura cautelare personale per i delitti di cui all'art.416 bis cod. pen. (capol), e art. 512bis, 416bisl cod. pen. con riguardo alla società [OSCURATO:SOCIETA]. ( capo 91). La contestazione era relativa al delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso e di intestazione fittizia di beni in concorso al fine di agevolare la consorteria [OSCURATO:PERSONA]. A seguito del giudizio abbreviato, il GUP del Tribunale di Catanzaro assolveva il ricorrente dai reati di intestazione fittizia e lo condannava per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui al sesto comma. Disponeva altresì la confisca delle società sequestrate ai sensi degli artt.240,240 bis, 416 bis settimo comma cod. pen. Le difese chiedevano, in ragione della assoluzione per i reati di intestazione fittizia, la revoca del sequestro della società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., essendo stata disposta la revoca del sequestro unicamente per la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] & C., riconducibile peraltro al medesimo assetto societario. Il decreto di sequestro preventivo nel motivare la misura ablatoria, richiamava una serie di norme giustificative del vincolo ed in particolare: - l'art.240 e l'art. 321 primo e secondo comma cod. proc. pen. e dunque il sequestro preventivo impeditivo e finalizzato alla confisca anche facoltativa; - l'art.240 bis cod. pen. e dunque il sequestro per sproporzione finalizzato alla confisca allargata; - il sequestro ai sensi dell'art. 416 bis comma settimo cod. pen. La ordinanza impugnata, intervenuta a seguito di annullamento con rinvio, avuto riguardo all'art.240 bis cod. pen., a fronte dei rilievi difensivi circa la dimostrata titolarità effettiva della società in capo al ricorrente e circa l'origine lecita dei flussi utilizzati per la sua costituzione e il suo mantenimento, confortata anche dagli esiti di una consulenza tecnica di parte prodotta nel giudizio di primo grado, ha omesso qualsivoglia valutazione e motivazione sul punto. In relazione al sequestro ai sensi dell'art.321 cod. proc. pen. e al cosiddetto sequestro impeditivo la medesima ordinanza ha fornito una motivazione apparente dal momento che non è dato comprendere in quali termini la libera disponibilità della società [OSCURATO:SOCIETA]. possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato se si considera peraltro che i presunti partecipi al sodalizio risultano ristretti e sottoposti alla misura della custodia in carcere sin dall'anno 2018. La motivazione dell'ordinanza impugnata è dunque fondata esclusivamente sulla riconducibilità del sequestro della società all'art. 416 bis settimo comma cod. pen. Sul punto osserva la difesa del ricorrente che la intervenuta assoluzione dai reati di interposizione fittizia e la esclusione della circostanza aggravante di cui all'art.416 bis comma sesto cod. pen. consente di affermare che i beni aziendali non hanno costituito il frutto del reimpiego di fonti illecite. La motivazione dell'ordinanza impugnata sullo specifico punto richiama e condivide la pur sintetica motivazione contenuta nell'originario decreto di sequestro con il quale si è individuato il rapporto di strumentalità tra la società e i progetti criminali della consorteria: il Quattromani è stato coadiuvato nell'attività lavorativa (rivendita di bibite) da uno dei maggiori esponenti della cosca cirotana, [OSCURATO:PERSONA], grazie al quale ha ottenuto il pagamento dei propri crediti e la diffusione capillare dei prodotti a prezzi non concorrenziali. A prescindere dalla considerazione che non vi è mai stata contestazione del reato di cui all'art.513b1s cod. pen., la difesa evidenzia che la motivazione richiamata, oltre a presentarsi apparente, non appare in linea con i principi stabiliti da questa Corte di legittimità sullo specifico punto. In particolare, l'imputato [OSCURATO:PERSONA] era un mero dipendente della società e non ha mai agito uti dominus, né è mai emerso che utilizzasse la società per scopi della presunta associazione. La difesa richiama la giurisprudenza di questa Corte sul punto (Sez.1, 04/12/19, (2020), n.13043) secondo la quale anche un'azienda con tutti i suoi beni può essere oggetto di ablazione ex art.416 bis comma settimo cod. pen. in quanto strumento del reato associativo, ma a condizione che vi sia una concreta correlazione tra la gestione dell'attività di impresa e l'attività riconducibile alla consorteria e che dunque l'impresa sia mafiosa nel senso di: -una totale sovrapponibilità tra la compagine societaria e la consorteria criminale di guisa che non sia più possibile distinguere capitali eciti o illeciti.- un diretto controllo della consorteria sull'impresa attraverso la condivisione di progetti e dinamiche operative, trasformandosi così l'impresa in uno strumento per la realizzazione del programma criminoso. Il ricorrente, per una valutazione complessiva della questione, richiama anche un diverso orientamento di questa Corte (Sez.1, 21/10/21. (2022), n.4983) secondo il quale la astratta pertinenzialità di un bene e la c:ondotta delittuosa ascritta, come ad esempio l'utilizzo in numerose occasioni di un locale quale luogo privilegiato riservato agli incontri di partecipi alla consorteria, possa legittimare l'ablazione dello stesso. Siffatta argomentazione, seppure non espressamente ripresa dal Tribunale del Riesame nell'ordinanza impugnata, è stata utilizzata nella sentenza di primo grado allorquando la partecipazione del Quattromini al sodalizio è stata ricavata anche dalla messa a disposizione dei locali della società per incontri tra gli associati. Tuttavia la difesa richiama una pronunzia di contrario avviso (Sez.6,10/11/2021 (2022), n.5537) che ha escluso la confiscabilità di una impresa sul presupposto che nei locali della stessa si svolgessero gli incontri tra associati. La difesa, in ragione del ravvisato contrasto di pronunzie su questioni ritenute di speciale importanza, ha concluso chiedendo altresì la rimessione della questione alle Sezioni Unite per la risoluzione del contrasto. Con le memorie di replica depositate a seguito della requisitoria scritta del Sostituto procuratore generale la difesa, nel richiamare le argomentazioni già contenute nel ricorso per confutare le conclusioni della Procura generale, ha insistito nell'accoglimento del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato. Va premesso che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argonnentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, sentenza n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692; nello stesso senso, ex multis, Sez. 2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656). 1.AI riguardo può ritenersi che la ordinanza impugnata abbia motivato in maniera logica, esaustiva e non contraddittoria, quanto alla sussistenza dei presupposti per l'applicabilità dell'art. 416 bis comma settimo cod. pen. quale strumento di sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria dei beni "[..]che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego[..]". 1.1. In particolare, l'ordinanza impugnata: - ha in primo luogo evidenziato che il Quattromani, risulta condannato, con sentenza ancorché non definitiva, per il delitto di cui all'art.416 bis cod. pen., esclusa la circostanza aggravante di cui al comma sesto. -ha operato un espresso richiamo per relationem ai contenuti della motivazione della sentenza di condanna di primo grado quanto agli elementi di prova raccolti a carico del [OSCURATO:PERSONA] rispetto alla gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., elementi che, seppure siano risultati insufficienti ad affermare la penale responsabilità del Quattromani in ordine al reato di cui all'art.512 bis cod. pen., e dunque di interposizione fittizia di persona, sono risultati idonei a ritenere provata "[..]l'intraneità del Quattromani al locale di Cirò[..]". La sentenza di primo grado ha infatti valorizzato la circostanza che il Quattromani è stato coadiuvato nella attività lavorativa da uno dei maggiori esponenti della cosca cirotana, ([OSCURATO:PERSONA]), grazie al quale ha ottenuto il pagamento dei propri crediti e la diffusione dei prodotti per giunta non concorrenziali; - ha tratto dalle circostanze di fatto richiamate, contenute anche nel decreto di sequestro preventivo, il rapporto di strumentalità sussistente tra la società oggetto di sequestro/confisca e i progetti criminali della consorteria. - ha dunque ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art.416 bis comma settimo cod. pen., in ragione della pertinenzialità tra il bene oggetto del sequestro e le condotte criminose avendo l'azienda costituito lo strumento di perpetrazione del reato per il quale il ricorrente ha riportato condanna in due gradi di giudizio in virtù anche della disponibilità dell'azienda da parte del Quattromani. 1.2. La ordinanza impugnata ha, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, motivato quanto alla irrilevanza della consulenza di parte e della documentazione allegata e depositata nell'udienza del 10 maggio 2022, dal momento che il sequestro è stato disposto a prescindere dai risvolti relativi all'art.240 bis cod. pen e dunque alla confisca per sproporzione. 2. Quanto all'invocato conflitto della giurisprudenza di questa Corte le argomentazioni utilizzate al riguardo appaiono irrilevanti ai fini della decisione. Nonostante il dedotto contrasto giurisprudenziale, non si ritiene che la questione debba essere rimessa alle sezioni unite della Suprema Corte. Sul punto, infatti, questa Corte ha già avuto modo di osservare che la rimessione facoltativa di una questione di diritto alle Sezioni Unite, prevista dall'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., richiede la ravvisabilità di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata la soglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione (Sez. 4, n. 39766 del 23/05/2019 Rv. 277559). La verifica dei presupposti per una simile assegnazione rimane circoscritta entro i limiti dettati dall'art. 618 cod. proc. pen., ovvero in una presa di posizione del collegio che esprima un dissenso, in atto o potenziale, nella soluzione accordata ad una determinata questione di diritto. Peraltro, in tal caso la rinnessione è facoltativa; il comma .1_ dell'art. 618 cod. proc. pen. prevede che la sezione della corte "può con ordinanza rimettere il ricorso alle sezioni unite". Solo l'ipotesi di cui al successivo comma (1-bis) contempla una ipotesi di rimessione obbligatoria, giustificata dalla messa in discussione di un principio posto dalle Sezioni Unite. Quanto ai criteri in ragione dei quali va esercitata la discrezionalità conferita al giudice di legittimità per la rimessione alle sezioni unite, è stato convincentemente ritenuto che tale decisione possa essere guidata dalla esistenza di un contrasto sufficientemente consolidato, sì che risulti superata la soglia dell'ordinario svolgimento di una riflessione giurisprudenziale in progressivo affinamento per essere sedimentate posizioni delle quali non è prevedibile l'ulteriore evoluzione. Alla stregua di tale criterio, si ritiene che nel caso non sia stato raggiunto un contrasto consolidato al punto da suggerire la necessità di un intervento risolutore delle Sezioni Unite, atteso che, allo stato, l'orientamento opposto è stato espresso da un'unica pronuncia che non risulta, allo stato, avere avuto alcun seguito. 2.1. Vanno, inoltre, operate alcune considerazioni sulle sentenze invocate a fondamento del dedotto contrasto. La prima delle sentenze di questa Corte richiamata nel ricorso (Sez.1, 04/12/19, (2020), n.13043) in tema di sequestro ex art.416 bis comma settimo cod. pen. di una impresa, appare richiedere una concreta correlazione tra la gestione dell'attività di impresa e l'attività riconducibile alla consorteria che si traduca o in una totale sovrapponibilità tra la compagine societaria e la consorteria criminale, o in un diretto controllo della consorteria sull'impresa attraverso la condivisione di progetti e dinamiche operative. Il ricorso affianca a siffatta pronuncia anche quella che giustifica l'applicazione dell'art. 416 bis comma settimo cod. pen. (Sez.1, 21/10/21 (2022), n.4983) secondo la quale la astratta pertinenzialità di un bene e la condotta delittuosa ascritta, come ad esempio l'utilizzo in numerose occasioni di un locale quale luogo privilegiato riservato agli incontri di partecipi alla consorteria, possa legittimare l'ablazione dello stesso, ritenendo che nel caso di specie sia stata questa posizione a giustificare il provvedimento ablatorio.La sentenza richiamata di contrario avviso (Sez.6,10/11/2021 (2022), n.5537) risulta avere escluso la confiscabilità di una impresa sul presupposto che nei locali della stessa si svolgessero gli incontri tra associati. 2.2. In realtà, ad avviso del Collegio, l'esame dell'ultima delle sentenze richiamate non afferma un principio in contrasto con quelle precedenti dal momento che anche essa afferma (par.2.3) che l'attività di amministratore svolta da un soggetto imputato del delitto di partecipazione a delinquere di stampo mafioso non è sufficiente per fare ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati proventi di delitto o finanziati con provento di delitto, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'imputato essere separata da quella lecitamente svolta e dunque è necessario un collegamento tra i beni e l'attività illecita attribuita all'indagato. E' necessario verificare se l'impresa sia una impresa di per sé mafiosa ovvero, nel caso in cui non lo sia, la correlazione, non occasionale, specifica e concreta, tra la gestione e le attività dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale, senza che possa ritenersi impediente la circostanza della intestazione a terzi della società o della impresa oggetto del provvedimento ablativo. In tal senso (S.U, n. 6 del 26/10/1985, Piromalli, Rv. 171061). Partendo da siffatte premesse condivise anche dalla precedente giurisprudenza richiamata, la sentenza ha escluso con riferimento al caso concreto che (par.5) l'utilizzo di un esercizio commerciale di vendita di carni per incontri della consorteria mafiosa non giustifica l'ablazione dell'esercizio medesimo. Anche in tal caso la sentenza di legittimità ha ribadito i principi già enunciati nelle precedenti sentenze quanto ai requisiti necessari per riconoscere l'applicabilità dell'art.416 bis comma settimo. 3. La ordinanza impugnata ha operato buon governo dei principi enunciati e ricostruiti attraverso il richiamo di numerose pronunzie di questa Corte sul punto. 3.1. Nella motivazione, di cui si può senz'altro alla luce delle esposte considerazioni escludere la apparenza, l'ordinanza richiama e rinvia ai contenuti sia del decreto di sequestro preventivo che della sentenza impugnata che, anche attraverso le conversazioni telefoniche evidenziano come il [OSCURATO:PERSONA], mero dipendente solo all'apparenza, utilizzasse la società del Quattromani, per distribuire il vino anche ad esponenti ndranghetisti dell'area geografica evitando tuttavia che eventuali controlli potessero svelare un rapporto tra il [OSCURATO:PERSONA] e i destinatari (p.574/575 dec. Seq.), ulteriore circostanza che avvalora la strumentalità del bene rispetto ai fini del sodalizio.4. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente