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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 16 aprile 2026

Cassazione n. 09782/2026

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teCONTROMALO s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], p.i. 04872270485, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrenteavverso la sentenza n. 674/2017 della Commissione tributaria regionale delMolise, pubblicata il 9.11.2017, notificata il 15.12.2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla pronuncia impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che,a seguito di controllo eseguito da funzionari dell’ufficio delle Dogane diCampobasso presso la [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione controllata, furiscontrata una insufficiente documentazione, che fosse idonea a provareRGN 5282/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2726 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’effettività delle cessioni intracomunitarie poste in essere dalla società tra il2006 e il 2009.la violazione degli artt. 2, d.P.R. n. 633/1972, e 41, d.l. n. 331/1993 e 8 deld.P.R. 322/1998.All’esito del contraddittorio, instaurato senza tuttavia superare ledivergenze tra ufficio e contribuente in ordine agli esiti della verifica,l’Agenzia delle entrate notificò quattro avvisi di accertamento, relativiciascuno ad una delle annualità controllate, per la ripresa dell’Iva nonassolta, nonché l’atto di contestazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art.6, d.lgs. n. 471/1997.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diIsernia, che, previa riunione degli atti impositivi, accolse le ragioni dellacontribuente sulla base di una consulenza tecnica disposta per l’esame dellacomplessa documentazione, i cui esiti erano stati contestati dalla difesaerariale, dalla quale era emersa una significativa riduzione delle pretesefiscali (ridotte ad € 202.425,61 rispetto alla contestazione complessiva di4.839.190).L’appello, con cui l’ufficio instava nelle proprie pretese, fu respinto dallaCommissione tributaria regionale del Molise con sentenza n. 674/2017, oraal vaglio di questa Corte.Il giudice regionale, dopo aver sinteticamente illustrato la vicenda edaver respinto le doglianze agenziali sulla ritualità e validità della consulenzadisposta in primo grado, ha riportato, nelle successive due pagine, i principienunciati in tema dalla giurisprudenza di legittimità.

Quindi, ha affermatoche «Posti tali principi giurisprudenziali, fermo che la prova della effettivacessione spetta al cedente, si ritiene che la prova sia stata fornita, comericostruito dalla analitica CTU (anche con relazione integrativa a seguito dellecontestazioni da parte dell’ufficio), sulla base di ingente documentazionefornita proprio dalla società appellata.

Tra l’altro il CTU ha accertato chequelle che la [OSCURATO:SOCIETA] riteneva note di debito erano da considerare effettivefatture.

D’altra parte sono state comunque accertate a carico della societàcondotte illecite, ma in misura inferiore a quello contestato dall’ufficio conIVA da recuperare pari ad € 202.425,61 con interessi e sanzioni.

Neconsegue che le doglianze secondo cui le note di credito riconosciute dal CTURGN 5282/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2736 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026non erano effettive e non risultavano documentalmente, il contribuenteappellato non ha dato idonea prova del trasferimento fisico dei beni nelterritorio di Stato membro, ed infine il CTU ha erroneamente comprovato laeffettiva sussistenza delle cessioni sulla base di documentazione non idoneanon sono meritevoli di accoglimento.

Ne consegue che l’appello va rigettatoe va confermata la sentenza di primo grado».Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato a tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso,illustrando ulteriormente con memoria le proprie difese.

Nella medesimamemoria, la società, che aveva chiesto l’oscuramento dei dati personali, hadichiarato di rinunciare all’istanza.Nell’adunanza camerale del 25 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132 c.p.c., e 36, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c.

La sentenza sarebbe nulla perché apparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez.

U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata perrelationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni delprimo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della confermadella pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì daconsentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavareun percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio siaoperato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delleargomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nellapronuncia impugnata.

Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitatoad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo,RGN 5282/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2746 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7aprile 2017, n. 9105).La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazioneè apparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingerela soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche5 agosto 2019, n. 20921).

È altrettanto apparente ogni qual volta evidenziuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020,n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazionesia basata su una valutazione generale e astratta (Cass., 15 febbraio 2024,n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie il giudice regionale, dopo un sintetico inquadramentodei fatti, ha dedicato circa due facciate della motivazione alla trascrizione deiprincipi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulle questioniafferenti le operazioni intracomunitarie, ed in particolare sull’onereprobatorio del cedente, nonché sulla diligenza di questi nel riscontrarel’effettivo trasferimento della merce all’estero.

Infine, nei successivi noverighi, ha affermato, nei temini trascritti nella parte in fatto virgolettata dellapresente pronuncia, che il cedente avesse fornito la prova della cessione(trasferimento all’estero?) della merce, “come ricostruito dalla analitica ctu”,RGN 5282/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5258 2/2018Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 9782/2026e, nei cinque righi conclusivi, elencando sinteticamente le ragioni contrarieData pubblicazione 16/04/2026della difesa erariale, le ha ritenute “non meritevoli di accoglimento”.Dalla lettura della motivazione emerge una completa assenza di un purminimo ragionamento critico, da cui si evinca l’iter logico e gli elementi sucui il giudice regionale abbia ritenuto tanto raggiunta la prova della effettivacessione nel territorio intracomunitario della merce, quanto prive difondamento le difese e contestazioni erariali.

Risulta addiritturaincomprensibile il senso dell’affermazione, secondo cui, la documentazione,che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] riteneva note di credito, erano invece fatture.Peraltro, per quanto possibile comprendere, sembrerebbe che il giudiceregionale abbia ritenuto sufficiente la mera allegazione delle fatture, e ciò incompleto disallineamento con la giurisprudenza di legittimità e di quellaunionale, secondo cui è necessaria anche la prova del trasporto, con ilconseguente onere di dimostrare l'effettività del trasporto della merce nelterritorio dello Stato in cui risiede il cessionario ed in mancanza l’emersionedella sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapereche l'operazione effettuata rientrava in un'evasione posta in esseredall'acquirente (Cass., 1 luglio 2025, n. 17727; 24 dicembre 2020, n. 29498;n. 26062 del 30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014; CGUE 6 settembre2012, in C-273/11, Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre 2019, in C-653/18,Unitel).In definitiva la sentenza è carente sul piano motivazionale, perchétotalmente apparente.

Ne va pertanto dichiarata la nullità.L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, con i quali l’Agenziaha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la decisione fondatasu una consulenza d’ufficio esorbitante dai limiti degli incombenti assegnatial consulente è viziata da nullità (secondo motivo), ed ha denunciato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.l. 331/1993, in relazioneal’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la sentenza avrebbe ignoratole contestazioni erariali e i principi di diritto, elaborati dalla giurisprudenzaunionale e da quella di legittimità, in tema di operazioni intracomunitarie(terzo motivo).In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa deveessere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, che inRGN 5282/2018Consigliere rel.

FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2766 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026diversa composizione procederà, oltre che alla liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità, al riesame dell’appello erariale.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate,assorbiti gli altri.

Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi II grado del Molise, cui demanda, in diversa composizione, anche le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 5282/2018Consigliere rel.

Federici

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
teCONTROMALO s.p.a. in [OSCURATO:PERSONA], p.i. 04872270485, inpersona del [OSCURATO:PERSONA] p.t., rappresentata e difesa dagli avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -Controricorrenteavverso la sentenza n. 674/2017 della Commissione tributaria regionale delMolise, pubblicata il 9.11.2017, notificata il 15.12.2017;udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 25 marzo2026 dal [OSCURATO:PERSONA],Dalla pronuncia impugnata e dagli atti difensivi delle parti si evince che,a seguito di controllo eseguito da funzionari dell’ufficio delle Dogane diCampobasso presso la [OSCURATO:SOCIETA]. in amministrazione controllata, furiscontrata una insufficiente documentazione, che fosse idonea a provareRGN 5282/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2726 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026l’effettività delle cessioni intracomunitarie poste in essere dalla società tra il2006 e il 2009.la violazione degli artt. 2, d.P.R. n. 633/1972, e 41, d.l. n. 331/1993 e 8 deld.P.R. 322/1998.All’esito del contraddittorio, instaurato senza tuttavia superare ledivergenze tra ufficio e contribuente in ordine agli esiti della verifica,l’Agenzia delle entrate notificò quattro avvisi di accertamento, relativiciascuno ad una delle annualità controllate, per la ripresa dell’Iva nonassolta, nonché l’atto di contestazione delle sanzioni irrogate ai sensi dell’art.6, d.lgs. n. 471/1997.Seguì il contenzioso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale diIsernia, che, previa riunione degli atti impositivi, accolse le ragioni dellacontribuente sulla base di una consulenza tecnica disposta per l’esame dellacomplessa documentazione, i cui esiti erano stati contestati dalla difesaerariale, dalla quale era emersa una significativa riduzione delle pretesefiscali (ridotte ad € 202.425,61 rispetto alla contestazione complessiva di4.839.190).L’appello, con cui l’ufficio instava nelle proprie pretese, fu respinto dallaCommissione tributaria regionale del Molise con sentenza n. 674/2017, oraal vaglio di questa Corte.Il giudice regionale, dopo aver sinteticamente illustrato la vicenda edaver respinto le doglianze agenziali sulla ritualità e validità della consulenzadisposta in primo grado, ha riportato, nelle successive due pagine, i principienunciati in tema dalla giurisprudenza di legittimità. Quindi, ha affermatoche «Posti tali principi giurisprudenziali, fermo che la prova della effettivacessione spetta al cedente, si ritiene che la prova sia stata fornita, comericostruito dalla analitica CTU (anche con relazione integrativa a seguito dellecontestazioni da parte dell’ufficio), sulla base di ingente documentazionefornita proprio dalla società appellata. Tra l’altro il CTU ha accertato chequelle che la [OSCURATO:SOCIETA] riteneva note di debito erano da considerare effettivefatture. D’altra parte sono state comunque accertate a carico della societàcondotte illecite, ma in misura inferiore a quello contestato dall’ufficio conIVA da recuperare pari ad € 202.425,61 con interessi e sanzioni. Neconsegue che le doglianze secondo cui le note di credito riconosciute dal CTURGN 5282/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2736 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026non erano effettive e non risultavano documentalmente, il contribuenteappellato non ha dato idonea prova del trasferimento fisico dei beni nelterritorio di Stato membro, ed infine il CTU ha erroneamente comprovato laeffettiva sussistenza delle cessioni sulla base di documentazione non idoneanon sono meritevoli di accoglimento. Ne consegue che l’appello va rigettatoe va confermata la sentenza di primo grado».Per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle entrate ha propostoricorso, affidato a tre motivi, cui la società ha resistito con controricorso,illustrando ulteriormente con memoria le proprie difese. Nella medesimamemoria, la società, che aveva chiesto l’oscuramento dei dati personali, hadichiarato di rinunciare all’istanza.Nell’adunanza camerale del 25 aprile 2026 la causa è stata trattata edecisa.RAGIONI DELLA DECISIONECon il primo motivo è stata denunciata la violazione e falsa applicazionedegli artt. 132 c.p.c., e 36, d.lgs. n. 546/1992, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4 c.p.c. La sentenza sarebbe nulla perché apparente.Questa Corte ha chiarito che sussiste l’apparente motivazione dellasentenza ogni qual volta il giudice di merito ometta di indicare su qualielementi abbia fondato il proprio convincimento, nonché quando, purindicandoli, a tale elencazione ometta di far seguire una disamina almenochiara e sufficiente, sul piano logico e giuridico, tale da permettere unadeguato controllo sulla correttezza del suo ragionamento (Sez. U, 3novembre 2016, n. 22232; cfr. anche 23 maggio 2019, n. 13977; 1 marzo2022, n. 6758).In sede di gravame, non è viziata la decisione quando motivata perrelationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni delprimo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della confermadella pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì daconsentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavareun percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purché il rinvio siaoperato così da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delleargomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nellapronuncia impugnata. Essa va invece cassata quando il giudice si sia limitatoad aderire alla pronuncia di primo grado senza che emerga, in alcun modo,RGN 5282/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2746 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione diinfondatezza dei motivi di gravame (cfr. Cass., 19 luglio 2016, n. 14786; 7aprile 2017, n. 9105).La motivazione del provvedimento impugnato con ricorso per cassazioneè apparente anche quando, ancorché graficamente esistente edeventualmente sovrabbondante nella descrizione astratta delle norme cheregolano la fattispecie dedotta in giudizio, non consente alcun controllosull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingerela soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma,Cost. (Cass., 1 marzo 2022, n. 6758; 30 giugno 2020, n. 13248; cfr. anche5 agosto 2019, n. 20921). È altrettanto apparente ogni qual volta evidenziuna obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto ilgiudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando nonvi sia alcuna esplicitazione del quadro probatorio (Cass., 14 febbraio 2020,n. 3819), oppure quando carente nel giudizio di fatto, così che la motivazionesia basata su una valutazione generale e astratta (Cass., 15 febbraio 2024,n. 4166).La motivazione è affetta da vizio di nullità anche quando si fondi su uncontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, oppurerisulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, così mancando dellacapacità di assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni delladecisione, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, aprescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. Cass., 25settembre 2018, n. 22598; 3 marzo 2022, n. 7090; 6 novembre 2023, n.30759; 3 gennaio 2024, n. 107; 23 ottobre 2024, n. 27551).Nel caso di specie il giudice regionale, dopo un sintetico inquadramentodei fatti, ha dedicato circa due facciate della motivazione alla trascrizione deiprincipi di diritto enunciati dalla giurisprudenza di legittimità sulle questioniafferenti le operazioni intracomunitarie, ed in particolare sull’onereprobatorio del cedente, nonché sulla diligenza di questi nel riscontrarel’effettivo trasferimento della merce all’estero. Infine, nei successivi noverighi, ha affermato, nei temini trascritti nella parte in fatto virgolettata dellapresente pronuncia, che il cedente avesse fornito la prova della cessione(trasferimento all’estero?) della merce, “come ricostruito dalla analitica ctu”,RGN 5282/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5258 2/2018Numero sezionale 2763/2026Numero di raccolta generale 9782/2026e, nei cinque righi conclusivi, elencando sinteticamente le ragioni contrarieData pubblicazione 16/04/2026della difesa erariale, le ha ritenute “non meritevoli di accoglimento”.Dalla lettura della motivazione emerge una completa assenza di un purminimo ragionamento critico, da cui si evinca l’iter logico e gli elementi sucui il giudice regionale abbia ritenuto tanto raggiunta la prova della effettivacessione nel territorio intracomunitario della merce, quanto prive difondamento le difese e contestazioni erariali. Risulta addiritturaincomprensibile il senso dell’affermazione, secondo cui, la documentazione,che la stessa [OSCURATO:SOCIETA] riteneva note di credito, erano invece fatture.Peraltro, per quanto possibile comprendere, sembrerebbe che il giudiceregionale abbia ritenuto sufficiente la mera allegazione delle fatture, e ciò incompleto disallineamento con la giurisprudenza di legittimità e di quellaunionale, secondo cui è necessaria anche la prova del trasporto, con ilconseguente onere di dimostrare l'effettività del trasporto della merce nelterritorio dello Stato in cui risiede il cessionario ed in mancanza l’emersionedella sua buona fede, cioè che egli non sapesse o non avrebbe dovuto sapereche l'operazione effettuata rientrava in un'evasione posta in esseredall'acquirente (Cass., 1 luglio 2025, n. 17727; 24 dicembre 2020, n. 29498;n. 26062 del 30/12/2015; Cass. n. 4636 del 26/02/2014; CGUE 6 settembre2012, in C-273/11, Mecsek/Gabona; CGUE 17 ottobre 2019, in C-653/18,Unitel).In definitiva la sentenza è carente sul piano motivazionale, perchétotalmente apparente. Ne va pertanto dichiarata la nullità.L’accoglimento del primo motivo assorbe gli altri, con i quali l’Agenziaha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., perché la decisione fondatasu una consulenza d’ufficio esorbitante dai limiti degli incombenti assegnatial consulente è viziata da nullità (secondo motivo), ed ha denunciato laviolazione e falsa applicazione dell’art. 41 del d.l. 331/1993, in relazioneal’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la sentenza avrebbe ignoratole contestazioni erariali e i principi di diritto, elaborati dalla giurisprudenzaunionale e da quella di legittimità, in tema di operazioni intracomunitarie(terzo motivo).In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza va cassata e la causa deveessere rinviata alla Corte di giustizia tributaria di II grado del Molise, che inRGN 5282/2018Consigliere rel. FedericiNumero registro generale 5282/2018Numero sezionale 2766 3/2026Numero di raccolta generale 9782/2026Data pubblicazione 16/04/2026diversa composizione procederà, oltre che alla liquidazione delle speseprocessuali del giudizio di legittimità, al riesame dell’appello erariale. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle entrate,assorbiti gli altri. Cassa la sentenza e rinvia alla Corte di giustizia tributariadi II grado del Molise, cui demanda, in diversa composizione, anche le spesedel giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del 25 marzo 2026La PresidenteGiulia IOFRIDARGN 5282/2018Consigliere rel. Federici
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