CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 aprile 2025
Cassazione n. 16242/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2024 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che tutti i motivi dedotti sono affetti da assoluta genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti in merito all'accertamento delle condotte di reato di peculato e falso ideologico, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Potenza, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla rilevanza del contributo morale e materiale dato dal ricorrente sia alla falsa attestazione in ordine al contenuto dei pacchi da consegnare ai detenuti sia alle condotte di peculato; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 aprile 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore [OSCURATO:PERSONA] idente