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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36476/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che è una revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per successiva commissione di delitto nel quinquennio per cui è stata inflitta pena detentiva, mentre il ricorso lamenta unicamente la mancanza di motivazione sull'inesistenza delle condizioni per procedere ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., tema che è del tutto estraneo al perimetro del giudizio che era stato demandato al giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 23 ottobre 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è affetto dal vizio di aspecificità dei motivi di impugnazione (cfr. Sez. 2, n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), atteso che lo stesso non si confronta con il percorso logico del provvedimento impugnato, che è una revoca della sospensione condizionale della pena ex art. 168, comma 1, n. 1, cod. pen. per successiva commissione di delitto nel quinquennio per cui è stata inflitta pena detentiva, mentre il ricorso lamenta unicamente la mancanza di motivazione sull'inesistenza delle condizioni per procedere ad un proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., tema che è del tutto estraneo al perimetro del giudizio che era stato demandato al giudice dell'esecuzione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 23 ottobre 2
Sentenza Cassazione n. 36476/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris