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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 agosto 2021

Cassazione n. 42143/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza .di cui in epigrafe deducendo l'illegalità della pena applicatale ai sensi degli artt..444 e SS.5 cod. proc. pen.

Evidenzia la ricorrente che era stata portata a processo per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 81 co. 2 cod. pen. e 73 Dpr. 309/90, con la recidiva Specifica ed infraquinquennale, commesso in Catania dal novembre 2017 ed ac- certato sino a febbraio 2019 (capo 11 dell'imputazione) e che il proprio difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto la definizione del procedimento ex artt. 444 e SS. mediante l'applicazione della pena di anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 16.000,00 (sedicimila/00) di multa, così determinata: pena base per il reato contestato al capo 11) della rubrica anni sei di reclusione ed euro

27. 000,00 di multa, diminuita ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa ex art. 62 bis c.p. per la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, aumentata ad anni cinque di reclusione ed euro 24.000 di multa ex art. 81 cpv. c.p. per la continuazione, ridotta come sopra per la scelta del rito.

Il Pubblico Ministero aveva prestato il proprio consenso ed il giudice per le indagini preliminari aveva provveduto in conformità con il provvedi- mento impugnato.

Tuttavia -ci si duole- sarebbe stato compito del giudice verificare che fossero stati computati correttamente gli aumenti di pena e in questo caso così non sa- rebbe stato perché, con ciò inficiando il principio di unitarietà della pena, in trtranto la pena pecuniaria è stata ridotta per il rito di un terzo (da 24.000 euro a 16.000) mentre quella detentiva di meno di un terzo (da cinque anni a tre anni e cinque mesi invece di tre anni e quattro mesi).

Ritiene il difensore ricorrente che, pertanto, si sia di fronte all'irrogazione di una pena illegale e quindi chiede annullarsi la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge.

2. Il P.G. presso questa Corte di legittimità ha rassegnato in data 9/8/2021 le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in un caso non previsto dalla legge.

2. Ed invero, a far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103 successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la e sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen.

"solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'il- legalità della pena e della misura di sicurezza".

E nel caso che ci occupa non siamo affatto di fronte ad una pena illegale.

La nozione di "pena illegale", così come efficacemente sintetizzato dalle Se- zioni Unite (in particolare, Sez.

Un., n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez.

Un., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205/01- 264207/01), attiene a quella pena che, per specie ovvero per quan- tità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incrimina- trice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come de- lineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attra- verso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inappli- cabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in vio- lazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole.

Peraltro, è stato costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione con- cordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. -che, come si dirà di seguito, peraltro nel caso in esame non ci sono- non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217) e ciò corrisponde anche alla constatazione logica, prima ancora che giuridica, che nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742, in un'ipotesi in cui, nei singoli passaggi intermedi, il calcolo effettuato aveva portato al superamento del limite minimo di pena edittale).

3. La pena applicata nel caso che ci occupa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. all'odierna ricorrente non è illegale.

E, va qui aggiunto, è esattamente quella con- cordata tra le parti.

L'art. 444 cod. proc. pen. prevede che ci possa essere una diminuzione della pena concordata tra le parti "fino a un terzo".

Quel "fino a" sta a significare, con tutta evidenza, che non si può eccedere il terzo, ma ben si può -come qui avvenuto- collocarsi al di sotto della diminuzione di un terzo.

E nulla vieta che il quantum di diminuzione sia diverso per pena pe- cuniaria e pena detentiva, non esistendo affatto quel principio di unitarietà della pena cui si richiama il ricorrente.Lo ha chiarito da tempo questa Corte di legittimità, laddove ce ne fosse stato bisogno, affermando, ad esempio, che nell'ipotesi di condanna per reati punibili con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la diminuzione della pena per l'applicazione di circostanze attenuanti (nella specie, generiche) deve riferirsi a entrambe le pene congiunte, ma bene può adottarsi una diversa misura di au- mento o di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva (Sez. 6, n. 22650 del 2/5/2001, Frascogna, Rv. 219007).

E, ancora di recente, si è ribadito che nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella de- terminazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/5/2015, D.G.

Rv. 265184).

Va dunque sgombrato il campo da dubbi sul fatto che in tema di patteggia- mento che riguardi reati puniti con pene congiunte, la riduzione "fino ad un terzo" di cui all'art. 444 cod. proc. pen. deve riferirsi a entrambe le pene congiunte, ma bene può adottarsi una diversa misura di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza .di cui in epigrafe deducendo l'illegalità della pena applicatale ai sensi degli artt..444 e SS.5 cod. proc. pen. Evidenzia la ricorrente che era stata portata a processo per rispondere del reato di cui agli artt. 110 e 81 co. 2 cod. pen. e 73 Dpr. 309/90, con la recidiva Specifica ed infraquinquennale, commesso in Catania dal novembre 2017 ed ac- certato sino a febbraio 2019 (capo 11 dell'imputazione) e che il proprio difensore, munito di procura speciale, aveva chiesto la definizione del procedimento ex artt. 444 e SS. mediante l'applicazione della pena di anni tre e mesi cinque di reclusione ed euro 16.000,00 (sedicimila/00) di multa, così determinata: pena base per il reato contestato al capo 11) della rubrica anni sei di reclusione ed euro 27. 000,00 di multa, diminuita ad anni quattro e mesi sei di reclusione ed euro 22.000,00 di multa ex art. 62 bis c.p. per la concessione delle attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva, aumentata ad anni cinque di reclusione ed euro 24.000 di multa ex art. 81 cpv. c.p. per la continuazione, ridotta come sopra per la scelta del rito. Il Pubblico Ministero aveva prestato il proprio consenso ed il giudice per le indagini preliminari aveva provveduto in conformità con il provvedi- mento impugnato. Tuttavia -ci si duole- sarebbe stato compito del giudice verificare che fossero stati computati correttamente gli aumenti di pena e in questo caso così non sa- rebbe stato perché, con ciò inficiando il principio di unitarietà della pena, in trtranto la pena pecuniaria è stata ridotta per il rito di un terzo (da 24.000 euro a 16.000) mentre quella detentiva di meno di un terzo (da cinque anni a tre anni e cinque mesi invece di tre anni e quattro mesi). Ritiene il difensore ricorrente che, pertanto, si sia di fronte all'irrogazione di una pena illegale e quindi chiede annullarsi la sentenza impugnata con tutte le conseguenze di legge. 2. Il P.G. presso questa Corte di legittimità ha rassegnato in data 9/8/2021 le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto proposto in un caso non previsto dalla legge. 2. Ed invero, a far tempo dal 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge 23.6.2017 n. 103 successiva alla quale sono sia la richiesta di patteggia- mento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la e sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza , all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'il- legalità della pena e della misura di sicurezza". E nel caso che ci occupa non siamo affatto di fronte ad una pena illegale. La nozione di "pena illegale", così come efficacemente sintetizzato dalle Se- zioni Unite (in particolare, Sez. Un., n. 40986 del 19/07/2018, Pittalà, Rv. 273934/01-273934/02, e Sez. Un., n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205/01- 264207/01), attiene a quella pena che, per specie ovvero per quan- tità, non corrisponde a quella astrattamente prevista per la fattispecie incrimina- trice in questione, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio come de- lineato dal codice penale, o che, comunque, è stata determinata dal giudice attra- verso un procedimento di commisurazione basato su una cornice edittale inappli- cabile, perché dichiarata costituzionalmente illegittima o perché individuata in vio- lazione del principio di irretroattività della legge pena più sfavorevole. Peraltro, è stato costantemente affermato che gli eventuali errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione con- cordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. -che, come si dirà di seguito, peraltro nel caso in esame non ci sono- non rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale (Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217) e ciò corrisponde anche alla constatazione logica, prima ancora che giuridica, che nel patteggiamento l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; Sez. 4, n. 518 del 28/1/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 6, n. 1705 del 6/5/1999, Botto, Rv. 214742, in un'ipotesi in cui, nei singoli passaggi intermedi, il calcolo effettuato aveva portato al superamento del limite minimo di pena edittale). 3. La pena applicata nel caso che ci occupa ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. all'odierna ricorrente non è illegale. E, va qui aggiunto, è esattamente quella con- cordata tra le parti. L'art. 444 cod. proc. pen. prevede che ci possa essere una diminuzione della pena concordata tra le parti "fino a un terzo". Quel "fino a" sta a significare, con tutta evidenza, che non si può eccedere il terzo, ma ben si può -come qui avvenuto- collocarsi al di sotto della diminuzione di un terzo. E nulla vieta che il quantum di diminuzione sia diverso per pena pe- cuniaria e pena detentiva, non esistendo affatto quel principio di unitarietà della pena cui si richiama il ricorrente.Lo ha chiarito da tempo questa Corte di legittimità, laddove ce ne fosse stato bisogno, affermando, ad esempio, che nell'ipotesi di condanna per reati punibili con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la diminuzione della pena per l'applicazione di circostanze attenuanti (nella specie, generiche) deve riferirsi a entrambe le pene congiunte, ma bene può adottarsi una diversa misura di au- mento o di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva (Sez. 6, n. 22650 del 2/5/2001, Frascogna, Rv. 219007). E, ancora di recente, si è ribadito che nel caso di reati puniti con pene congiunte, la riduzione derivante dalla presenza di circostanze attenuanti deve essere operata su entrambe le pene da irrogare, ma il giudice non è obbligato a seguire il medesimo criterio nella de- terminazione della sanzione detentiva e di quella pecuniaria (Sez. 3, n. 37849 del 19/5/2015, D.G. Rv. 265184). Va dunque sgombrato il campo da dubbi sul fatto che in tema di patteggia- mento che riguardi reati puniti con pene congiunte, la riduzione "fino ad un terzo" di cui all'art. 444 cod. proc. pen. deve riferirsi a entrambe le pene congiunte, ma bene può adottarsi una diversa misura di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva. 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così decis