CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 18346/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
I Consigliere ha pronunciato ORDINANZA sul ricorso n. 6291/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Roma, via Germanico n.101; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studioin Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.45; -controricorrente – avverso la sentenza n. 2024/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 2/7/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2023 dal ConsigliereCHIARA GRAZIOSI: Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. otteneva dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il decreto ingiuntivo n. 3583/2014 nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. per il pagamento della somma di euro 151.064,42, oltre interessi e spese, in relazione ad un contratto di locazione di autoveicoli in cui la ricorrente era locatrice e controparte la conduttrice. [OSCURATO:SOCIETA] si opponeva, e [OSCURATO:PERSONA] si costituiva insistendo nella propria pretesa. Il Tribunale, con sentenza n. 212/2016, rigettava l’opposizione. [OSCURATO:SOCIETA] proponeva appello, cui [OSCURATO:PERSONA] resisteva. La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 2024/2019, accoglieva il gravame, revocandoquindi il decreto ingiuntivo. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso sulla base di tre motivi, illustrati anche con memoria. [OSCURATO:SOCIETA] si è difesa con controricorso. La trattazione è stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generalenon ha depositato conclusioni. Considerato che: 1. Il primo motivo denuncia, in riferimento all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., “nullità per violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1366 del codice civile” riguardo all’interpretazione del contratto quanto al “servizio multe”. Richiamato il passo della sentenza impugnata attinente a tale profilo della controversia, si afferma che, violando l’articolo 1362 c.c., il giudice d’appello avrebbe “del tutto omesso di considerare” sia il testo letterale del contratto sul punto,sia la condotta delle parti indicante la “loro effettiva volontà”. Si richiama quel che si definisce “E stratto ” inserito nel ricorso (“trascritto al Capitolo precedente”), per affermare che “il testo contrattuale recita …: Gestione multe: Respinte agli organi competenti con l’indicazione dell’utilizzatore e addebito commissione 10 € Locatario ” e altresì che “è pacifico e non contestato che prima degli insoluti in questione, la locataria sempre aveva onorato imputazione di sevizi (sic) effettuati un (sic) siffatto modo” mentre il giudice d’appello, reputando che il locatore avrebbe avuto l’onere di indicare l’effettivo utilizzatore, s arebbe incorso nella viola zi o ne pure dell’articolo 1363 c.c. Ancora, il giudice d’appello, “nel non considerare, anche in base al modesto importo imputabile per il servizio multe (€ 10 oltre iva) e ai criteri di vicinanza delle informazioni sugli effettivi Utilizzatori (noti ad Autononstop [sic] ma non sempre a [OSCURATO:PERSONA])ha violato la clausola interpretativa” relativa alla buona fede di cui all’articolo 1366 c.c. 2. Il secondo motivo denuncia, in relazione all’articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli articoli 115 e 167 c.p.c. riguardo alla insufficiente contestazione dei fatti costitutivi del diritto allegati dalla creditrice quanto “alle imputazioni, alle penali e agli oneri relativi alle autovetture sottratte o comunque non riconsegnabili al locatore”. Si prende le mosse dall’affermazione che “si è detto che il fatto che determinate autovetture noleggiate, indicate dalla Locatrice al Locatario con Modello e Targa (quindi in modo esaustivo) siano state oggetto di atti o fatti da renderne impossibile la restituzione o la prosecuzione dei noleggi: è pacifico e non contestato”. Si prosegue sost e ne ndo di avere “sulla regolamentazione contrattuale” relativa a sottrazione o perdita di disponibilità o distruzione dei mezzi “detto (e trascritto per Estratto) il dettato contrattuale”,e che si è p ure “visto che gli addebiti inviati dalla Locatrice alla Locataria erano completi di tutti i dati necessari”. E “il fatto, ove mai dubbi vi fossero, è palese anche negli atti avversari in cui i momenti descrittivi delle singole voci sono compiutamente riportati”. In tale situazione controparte non avrebbe potuto limitarsi a contestazioni generiche, anche perché l’articolo 115 c.p.c. “la grava di un onere di contestazione specifica”;e al riguardo si richiama pure l’articolo 416 c.p.c. Nonostante ciò “si è finito per mandare assolta” controparte che ammetteva i noleggi di determinate auto, la loro sottrazione o distruzione e la conseguente impossibilità di proseguire il noleggio, nonostante l’esistenza di “precisi criteri contrattuali di determinazione degli oneri a suo carico, inerenti a rimborsi del valore dei mezzi, penali di risoluzioni anticipate e costi di assistenza fuori garanzia”. Il giudice d’appello “avrebbe perciò dovuto ritenere pacifiche e provate le richieste” dell’attuale ricorrente. 3.Il terzo motivo denuncia, ex articolo 360, primo comma, n.5 c.p.c., omesso esame di fatto discusso e decisivo nonché, ex articolo 360, primo comma, n.3 c.p.c., falsa applicazione degli articoli 1362, 1363 e 1366 c.c. quanto “al mancato riconoscimento di canoni di locazione impagati”. Si osserva che non è stato contestato che controparte “abbia locato le autovetture identificate” nelle fatture poste a base del ricorso monitorio, e che parimenti non è stato contestato il mancato pagamento di canoni di locazione, incentrandosi invece “il dibattito processuale” sulle norme contrattuali e sui criteri di determinazione dei canoni. Si sostiene dunque che “fatto decisivo” è il contratto, il quale costitui r e bbe “prova scritta posta a base della richiesta di pagamento”, e si argomenta poi sulla conoscenza dei dati chilometrici per contestare quanto ritenuto su questo dal giudice d’appello, prospettando una interpretazione contrattuale al riguardo e giungendo quindi ancora ad affermare che vi è stato “mancato esame di un fatto decisivo sul quale le parti si erano confrontate … costituito dal contratto, quale prova documentale primaria”; e “l’omessa considerazione dell’interesse del contratto” avrebbe violato i “corretti criteri” della sua interpretazione. In particolare, non sarebbe stato considerato il testo nel suo complesso, e parimenti non sarebbe stato considerato il non contestato pregresso comportamento delle parti per cui il conduttore avrebbe pagato “i canoni conteggiati nel medesimo modo, per i mesi precedenti”. 4.1In primo luogo si rileva che il ricorso patisce una evidente inammissibilità per la presenza di vari assemblaggi e comunque di inserimenti direttamente fattuali, tant’è che la “Parte prima” si estende da pagina 2 a pagina 43 e nella “Parte seconda” la premessa si protrae al punto che, alla fine , i tre motivi occupano soltanto le pagine 53-59del ricorso. In ordine a questo sistema di redigere il ricorso, che lo rendein sostanza un elenco degli atti precedenti che integralmente riporta, e che è, appunto, usualmente definito assemblaggio, si sono pronunciate le Sezioni Unite con la sentenza 11 aprile 2012 n. 5698, affermando che per il requisito di cui all'articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c. "la pedissequa riproduzione dell'intero, letterale contenuto degli atti processuali è, per un verso, del tutto superflua, non essendo affatto richiesto che si dia meticoloso conto di tutti i momenti nei quali la vicenda processuale si è articolata; per altro verso, è inidonea a soddisfare la necessità della sintetica esposizione dei fatti, in quanto equivale ad affidare alla Corte, dopo averla costretta a leggere tutto (anche quello di cui non occorre sia informata), la scelta di quanto effettivamente rileva in ordine ai motivi di ricorso". Su questa linea si è poi consolidata una foltagiurisprudenza delle sezioni semplici nel senso della inammissibilità quale conseguenza dell'assemblaggio, inteso questo come plurime trascrizioni di atti interi nel ricorso, che così non adempie al proprio onere espositivo in modo corretto, sciorinando invece atti precedenti al giudice di legittimità come se quest’ultimo fosse tenuto a leggerli tutti completamente (v. Cass. sez. L, 9 ottobre 2012 n. 17168; Cass. sez. 6-3, ord. 11 gennaio 2013 n. 593; Cass. sez. 6-5, ord. 2 maggio 2013 n. 10244; Cass. sez. 6-5, ord. 9 luglio 2013 n. 17002; Cass. sez. 6-5, ord. 22 novembre 2013 n. 26277; Cass. sez. 6-3, 22 febbraio 2016 n. 3385 -la quale correttamente precisa che il difetto del requisito dell'esposizione sommaria consistente nell'assemblaggio non può essere recuperato estrapolando dai motivi stessi quel che avrebbe dovuto essere il contenuto della esposizione sommaria-, Cass. sez. L, ord. 25 novembre 2020 n. 26837). È insorto, tuttavia , pure un minoritario orientamento solo parzialmente conforme, che entro certi limiti applica un principio conservativo, escludendo l’inammissibilitànel caso in cui, ricondotto alla sinteticità espungendo le integrali trascrizioni, il ricorso resti autosufficiente(si vedano Cass. sez. 5, 18 settembre 2015 n. 18363, Cass. sez. 5, 4 aprile 2018 n. 8245), o comunque valorizzando in senso sanatorio, sia per quanto concerne l’assemblaggio sia per quanto concerne l’assenza comunque di un’adeguata premessa anche per diversa ragione, il contenuto dei motivi stessi (v. Cass. sez. 3,28 giugno 2018 n. 17036 , per cui per integrare il requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa non occorre che tale esposizione sia una parte a sé stante del ricorso, essendo sufficiente che emerga “in maniera chiara dal contesto dell'atto, attraverso lo svolgimento dei motivi”; interpretazione, quest’ultima, che trova peraltro barriera in S.U. 22 maggio 2014 n. 11308 - “ Il ricorso per cassazione in cui manchi completamente l'esposizione dei fatti di causa e del contenuto del provvedimento impugnato è inammissibile; tale mancanza non può essere superata attraverso l'esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l'esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, né attraverso l'esame di altri atti processuali, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione.” -e nei seguenti conformi arresti -tra i massimati: Cass. sez. 2, 24 aprile 2018 n. 10072,Cass. sez. 6-2, ord. 12 marzo 2020 n. 7025 e Cass. sez. 1, ord. 1 marzo 2022 n. 6611). Invero, la lettura maggioritaria - che, si ripete, trova sostegno nell’interpretazione delle Sezioni Unite - è pienamente condivisibile, in quanto non è compito del giudice "correggere" la conformazione inammissibile degli atti -ovvero, nella fattispecie, ricondurre ad un artificioso e non reale tamquam non essent le trascrizioni integrali dandole per espunte - , per cui le trascrizioni devono essere tenute in conto come presenti nel ricorso e non possono pertanto renderlo compatibile con la concisione che esige il requisitodi cui all’articolo 366, primo comma, n.3 c.p.c.E quindi, come nel caso in esame, quel che è un vero e proprio assemblaggio non trae alcun correttivo da ll’inserimento di alcuni passaggi fra l’una e l’altra riproduzione, il cui inadeguato contenuto puramente fattuale d’altronde si è giàrimarcato. 4.2 Meramente ad abundantiam, dunque, si aggiunge che il ricorso patisce inammissibilità anche sotto un altro profilo, che concerne direttamente il contenuto dei tre motivi presentati. Il primo motivo, infatti, è palesemente inammissibile, in quanto, tentando di schermarsi - e in modo assertivo - con norme ermeneutiche, in realtà censura su un piano direttamente fattuale la decisione del giudice d’appello. Ancora palesemente inammissibile, pure il secondo motivo si fonda su una diretta critica fattuale, che non riesce a superare con il riferimento al principio di non contestazione e alle relative norme, in quanto a ben guardare chiede al giudice di legittimità di ricostruire la vicenda in modo edesito alternativo rispetto a quello raggiunto dal giudice di merito. Nel terzo motivo, infine, non siverte in tema di identificazione di violazioni delle norme ermeneutiche invocate, bensì si manifesta una critica direttamente fattuale all’accertamento compiuto dal giudice d’appello. Ricorre dunque ancora una netta inammissibilità. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile , con conseguente condanna dellaricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l a ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di €5000, oltre a € 200 per gli esborsi,al 15% per spese generali e agli accessori di legge . Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del la ricorrente , dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a qu