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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 18440/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa in data 26 gennaio 2021, depositata il 15 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in data 26 febbraio 2019, per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante dell'art. 219 comma 2 del RD 267/1942, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, pene accessorie fallimentari per la durata della pena principale. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice, veniva contestato di aver cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in Milano il 22 giugno 2015, attraverso operazioni dolose consistite nel mancato pagamento di tributi a partire dal 2008, per una somma complessiva pari a euro 547.671,01, costituenti voce principale dello stato passivo ammesso (capo 1) lett. b).

L'imputata veniva anche ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale generale, per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non consegnando alla curatela la documentazione fiscale e societaria utile alla ricostruzione predetta (capo 2).

2. La Corte territoriale — alla quale veniva proposto appello in relazione al solo delitto di bancarotta documentale (capo 2), chiedendone la riqualificazione in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall., oltre che al trattamento sanzionatorio — confermava totalmente la sentenza impugnata.

3. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 4.

Il primo motivo censura la sentenza della Corte di appello di Milano per violazione di legge, consistente nell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2) e 217 legge fall.

Premesso il formarsi di giudicato interno in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1), il ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale — art. 606, lett. b), cod. proc. pen. — quanto all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, poiché la Corte territoriale avrebbe omesso la motivazione in tema di dolo, non dando risposta alla proposta riqualificazione nell'ipotesi di bancarotta semplice.

Inoltre, vi sarebbe una diversa valutazione della Corte territoriale - che avrebbe ricondotto la condotta alla bancarotta documentale generica - rispetto al Tribunale, che invece avrebbe ritenuto l'omessa tenuta propria della bancarotta documentale specifica.

5. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 2, n. 2) e 219, comma 2, legge fall., in particolare deducendo la non applicabilità della cd. continuazione fallimentare alla bancarotta documentale fraudolenta impropria, in quanto l'art. 223 rinvia esclusivamente all'art. 216 e non anche all'art. 219: dal che le circostanze attenuanti resterebbero autonome e non bilanciabili con la circostanza aggravante dell'art. 219, venuta meno, con necessaria riduzione di pena.

6. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando come la sentenza impugnata desse conto adeguatamente della prova del dolo richiesta ed evidenziando, quanto al secondo motivo, che non fu oggetto di doglianza in appello. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Quanto al primo motivo la sentenza impugnata è congrua e ineccepibile sui punti oggetto di censura.

2.1. La Corte territoriale, quanto al profilo oggettivo del delitto, conferma la sentenza di primo grado ritenendo comprovata la condotta di bancarotta documentale generale.

Alla stessa condotta fa comunque riferimento anche il Tribunale, a differenza di quanto indicato nel motivo di ricorso, che infatti motiva in ordine al dolo intenzionale, quindi generico e non specifico, richiesto per tale delitto, dopo aver dato atto che esisteva una documentazione composta di un «ammasso di documenti e rimasugli», e che siano stati resi disponibili al curatore due bilanci di esercizio e una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014.

Il Tribunale ha certamente ritenuto anche comprovata la condotta di omessa consegna dei libri e delle scritture contabili e ha motivato anche in relazione al dolo specifico di danneggiare i creditori o procurarsi un vantaggio, vale a dire in ordine alla bancarotta documentale specifica.

Ciò in ragione del principio — in vero superato dai più recenti orientamenti giurisprudenziali — che ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, per la sussistenza del reato essendo sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del 27/09/201:3, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038; contra, sulla natura alternativa delle condotte, fra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5 , n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).Tale profilo della duplice contestazione non è stato oggetto specifico di motivo di appello, che si è concentrato esclusivamente sul difetto di motivazione del dolo richiesto e sulla conseguente richiesta riquallificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice.

2.2. La Corte di appello ha confermato la sentenza impugnata ritenendo comprovata l'irregolare tenuta della contabilità a fronte delle limitate scritture rinvenute, insufficienti alla ricostruzione del patrimonio della fallita (p. 4 della sentenza), non integrate dal deposito al curatore dell'ulteriore documentazione contabile, obbligo gravante sull'imprenditore, e non sul curatore quello di reperirle, per altro avendo comunque quest'ultimo svolto, invano, le ricerche per recuperare la documentazione, anche seguendo le indicazioni della attuale ricorrente, rilevatesi poi false.

Per altro verso la Corte di appello si è concentrata sull'«intento doloso sottostante alla irregolare tenuta della contabilità» e sulla «omessa regolare tenuta della documentazione contabile» rinvenuta.

Le predette espressioni inequivocabilmente conducono alla fattispecie di bancarotta documentale generale, non a quella specifica, come invece ritenuto ora dalla ricorrente.

In sostanza la Corte milanese rende conto della sussistenza del dolo generico in ossequio al richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che indica come alternative le condotte di bancarotta documentale generica e specifica.

2.3. Tanto chiarito, assolutamente congrua è la motivazione della Corte milanese e corretta è l'applicazione della norma penale sostanziale.

L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale generale è ritenuto dalla Corte milanese comprovato nell'aver [OSCURATO:PERSONA] mentito in ordine alla documentazione contabile, rilasciando dichiarazioni eteroaccu:satorie nei confronti del custode della documentazione, risultate poi del tutto false e infondate; nonché nella gestione fraudolenta che ha condotto all'accertata e incontestata sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, responsabilità consolidatasi per acquiescenza, cosicché la condotta di irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili risultava posta in essere con la «finalità di evitare la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti della fallita, per occultare i gravi inadempimenti tributari accertati».

La Corte di appello quindi ha ritenuto sussistente il requisito dell'impedimento alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari, che integra l'elemento psicologico della condotta della seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., tale da escludere l'ipotesi di bancarotta semplice.2.4.

A fronte di tale motivazione, la denunciata violazione di legge proposta con il primo motivo, in ordine alla necessità di riqualificare la condotta in esame in quella di bancarotta documentale semplice, è inammissibile.

La censura proposta è generica, non valuta in modo pertinente le ragioni espresse nel provvedimento impugnato, limitandosi a una ricostruzione generale delle differenze fra le varie fattispecie di bancarotta documentale, senza alcuna specificità.

La motivazione della Corte milanese richiama correttamente la sufficienza del dolo generico, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale costante e facendone buon governo, ribadendo che per integrare la bancarotta documentale generale occorra la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità possa rendere o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444).

2.5. Pertanto, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fondato su censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo lo stesso considerarsi non specifico.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157), laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584).

3. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

3.1. In primo luogo perché, come osserva il Procuratore Generale, la censura relativa all'inapplicabilità dell'aggravante dell'art. 219 legge fall. anche alla bancarotta fraudolenta documentale impropria non è stata formulata con l'atto di appello, ove la censura si concentrava solo sul giudizio di equivalenza, fra le attenuanti generiche e l'aggravante predetta, chiedendosi una riforma nel senso della prevalenza, senza prospettare affatto l'insussistenza dell'aggravante speciale.

Di fatto il ricorso deduce, quindi, una questione del tutto nuova e diversa da quella che ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente proposta o esplicitata, con la proposizione del ricorso in cassazione, che dunque è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306).

Ciò in quanto non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316).

3.2. La questione posta è anche inammissibile perché manifestamente infondata, in quanto, come la stessa ricorrente chiarisce con motivo di fatto perplesso, dunque affetto anche da aspecificità (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535), ormai consolidato è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla pacifica applicabilità dell'art. 219 legge fall., con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, alle pene previste dall'art. 216 (Sez.

U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249666; Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281578; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839).

3.3. Anche a voler ritenere la censura avanzata con il motivo in esame limitata alla delibazione del bilanciamento fra circostanze, la sentenza impugnata risulta assolutamente logica, congrua e motivata, dando conto di una serie di indicatori, rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., quali l'esposizione debitoria della fallita, le modalità sistematiche e protratte nel tempo di inadempimento tributario, la carenza quasi integrale di documentazione contabile, la condotta eteroaccusatoria tenuta nei confronti del locatore di immobili accusato ingiustamente di aver sottratto le scritture contabili, la circostanza che il risarcimento del danno fosse stato solo parziale.

A fronte di tale completa e complessa motivazione, a sostegno del giudizio di equivalenza, la censura non 'attacca' alcuno di tali argomenti, cosicchè il motivo è anche quanto a questo profilo inammissibile perché generico e indeterminato, riproponendo le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di appello, risultando per altro carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza emessa in data 26 gennaio 2021, depositata il 15 febbraio 2021, ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in data 26 febbraio 2019, per i delitti di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale, alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante dell'art. 219 comma 2 del RD 267/1942, con interdizione dai pubblici uffici per anni cinque, pene accessorie fallimentari per la durata della pena principale. [OSCURATO:PERSONA], quale amministratrice, veniva contestato di aver cagionato il fallimento della [OSCURATO:PERSONA], dichiarata fallita in Milano il 22 giugno 2015, attraverso operazioni dolose consistite nel mancato pagamento di tributi a partire dal 2008, per una somma complessiva pari a euro 547.671,01, costituenti voce principale dello stato passivo ammesso (capo 1) lett. b). L'imputata veniva anche ritenuta responsabile del delitto di bancarotta fraudolenta documentale generale, per aver tenuto i libri e le altre scritture contabili in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari, non consegnando alla curatela la documentazione fiscale e societaria utile alla ricostruzione predetta (capo 2). 2. La Corte territoriale — alla quale veniva proposto appello in relazione al solo delitto di bancarotta documentale (capo 2), chiedendone la riqualificazione in bancarotta semplice ai sensi dell'art. 217, comma 2, legge fall., oltre che al trattamento sanzionatorio — confermava totalmente la sentenza impugnata. 3. Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], consta di due motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod.proc.pen. 4. Il primo motivo censura la sentenza della Corte di appello di Milano per violazione di legge, consistente nell'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 216, comma 1, n. 2) e 217 legge fall. Premesso il formarsi di giudicato interno in relazione alla bancarotta fraudolenta patrimoniale (capo 1), il ricorso lamenta l'erronea applicazione della legge penale — art. 606, lett. b), cod. proc. pen. — quanto all'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale, poiché la Corte territoriale avrebbe omesso la motivazione in tema di dolo, non dando risposta alla proposta riqualificazione nell'ipotesi di bancarotta semplice. Inoltre, vi sarebbe una diversa valutazione della Corte territoriale - che avrebbe ricondotto la condotta alla bancarotta documentale generica - rispetto al Tribunale, che invece avrebbe ritenuto l'omessa tenuta propria della bancarotta documentale specifica. 5. Il secondo motivo di ricorso censura la violazione di legge in relazione agli artt. 216, comma 1, n. 2), 223, comma 2, n. 2) e 219, comma 2, legge fall., in particolare deducendo la non applicabilità della cd. continuazione fallimentare alla bancarotta documentale fraudolenta impropria, in quanto l'art. 223 rinvia esclusivamente all'art. 216 e non anche all'art. 219: dal che le circostanze attenuanti resterebbero autonome e non bilanciabili con la circostanza aggravante dell'art. 219, venuta meno, con necessaria riduzione di pena. 6. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso, rilevando come la sentenza impugnata desse conto adeguatamente della prova del dolo richiesta ed evidenziando, quanto al secondo motivo, che non fu oggetto di doglianza in appello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Quanto al primo motivo la sentenza impugnata è congrua e ineccepibile sui punti oggetto di censura. 2.1. La Corte territoriale, quanto al profilo oggettivo del delitto, conferma la sentenza di primo grado ritenendo comprovata la condotta di bancarotta documentale generale. Alla stessa condotta fa comunque riferimento anche il Tribunale, a differenza di quanto indicato nel motivo di ricorso, che infatti motiva in ordine al dolo intenzionale, quindi generico e non specifico, richiesto per tale delitto, dopo aver dato atto che esisteva una documentazione composta di un «ammasso di documenti e rimasugli», e che siano stati resi disponibili al curatore due bilanci di esercizio e una situazione patrimoniale al 31 dicembre 2014. Il Tribunale ha certamente ritenuto anche comprovata la condotta di omessa consegna dei libri e delle scritture contabili e ha motivato anche in relazione al dolo specifico di danneggiare i creditori o procurarsi un vantaggio, vale a dire in ordine alla bancarotta documentale specifica. Ciò in ragione del principio — in vero superato dai più recenti orientamenti giurisprudenziali — che ai fini della configurabilità del delitto di bancarotta fraudolenta documentale devono ritenersi condotte equivalenti la distruzione, l'occultamento o la mancata consegna al curatore della documentazione e l'omessa o irregolare o incompleta tenuta delle scritture contabili, per la sussistenza del reato essendo sufficiente l'accertamento di una di esse e la presenza in capo all'imprenditore dello scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari (Sez. 5, n. 8369 del 27/09/201:3, dep. 2014, Azzarello, Rv. 259038; contra, sulla natura alternativa delle condotte, fra le altre, Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5 , n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904).Tale profilo della duplice contestazione non è stato oggetto specifico di motivo di appello, che si è concentrato esclusivamente sul difetto di motivazione del dolo richiesto e sulla conseguente richiesta riquallificazione della condotta di bancarotta fraudolenta documentale in quella di bancarotta semplice. 2.2. La Corte di appello ha confermato la sentenza impugnata ritenendo comprovata l'irregolare tenuta della contabilità a fronte delle limitate scritture rinvenute, insufficienti alla ricostruzione del patrimonio della fallita (p. 4 della sentenza), non integrate dal deposito al curatore dell'ulteriore documentazione contabile, obbligo gravante sull'imprenditore, e non sul curatore quello di reperirle, per altro avendo comunque quest'ultimo svolto, invano, le ricerche per recuperare la documentazione, anche seguendo le indicazioni della attuale ricorrente, rilevatesi poi false. Per altro verso la Corte di appello si è concentrata sull'«intento doloso sottostante alla irregolare tenuta della contabilità» e sulla «omessa regolare tenuta della documentazione contabile» rinvenuta. Le predette espressioni inequivocabilmente conducono alla fattispecie di bancarotta documentale generale, non a quella specifica, come invece ritenuto ora dalla ricorrente. In sostanza la Corte milanese rende conto della sussistenza del dolo generico in ossequio al richiamato orientamento giurisprudenziale di legittimità, che indica come alternative le condotte di bancarotta documentale generica e specifica. 2.3. Tanto chiarito, assolutamente congrua è la motivazione della Corte milanese e corretta è l'applicazione della norma penale sostanziale. L'elemento soggettivo del delitto di bancarotta documentale generale è ritenuto dalla Corte milanese comprovato nell'aver [OSCURATO:PERSONA] mentito in ordine alla documentazione contabile, rilasciando dichiarazioni eteroaccu:satorie nei confronti del custode della documentazione, risultate poi del tutto false e infondate; nonché nella gestione fraudolenta che ha condotto all'accertata e incontestata sussistenza del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, responsabilità consolidatasi per acquiescenza, cosicché la condotta di irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili risultava posta in essere con la «finalità di evitare la ricostruzione del patrimonio e dei movimenti della fallita, per occultare i gravi inadempimenti tributari accertati». La Corte di appello quindi ha ritenuto sussistente il requisito dell'impedimento alla ricostruzione del patrimonio e del volume di affari, che integra l'elemento psicologico della condotta della seconda parte dell'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall., tale da escludere l'ipotesi di bancarotta semplice.2.4. A fronte di tale motivazione, la denunciata violazione di legge proposta con il primo motivo, in ordine alla necessità di riqualificare la condotta in esame in quella di bancarotta documentale semplice, è inammissibile. La censura proposta è generica, non valuta in modo pertinente le ragioni espresse nel provvedimento impugnato, limitandosi a una ricostruzione generale delle differenze fra le varie fattispecie di bancarotta documentale, senza alcuna specificità. La motivazione della Corte milanese richiama correttamente la sufficienza del dolo generico, conformandosi all'orientamento giurisprudenziale costante e facendone buon governo, ribadendo che per integrare la bancarotta documentale generale occorra la mera consapevolezza che la confusa tenuta della contabilità possa rendere o potrà rendere impossibile la ricostruzione delle vicende del patrimonio, in quanto la locuzione "in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari "connota la condotta e non la volontà dell'agente, sicché è da escludere che essa configuri il dolo specifico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 5237 del 22/11/2013, dep. 2014, Comirato, Rv. 258982; Sez. 5, n. 5264 del 17/12/2013, Manfredini, Rv. 258881; Sez. 5, n. 21872 del 25/03/2010, Laudiero, Rv. 247444). 2.5. Pertanto, il primo motivo di ricorso è inammissibile perché fondato su censure che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendo lo stesso considerarsi non specifico. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997 - dep. 13/01/1998, Ahmetovic, Rv. 210157), laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento 'attaccato' e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 - dep. 21/02/2013, Leonardo e altri, Rv. 254584). 3. Quanto al secondo motivo, anche in questo caso il ricorso è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 3.1. In primo luogo perché, come osserva il Procuratore Generale, la censura relativa all'inapplicabilità dell'aggravante dell'art. 219 legge fall. anche alla bancarotta fraudolenta documentale impropria non è stata formulata con l'atto di appello, ove la censura si concentrava solo sul giudizio di equivalenza, fra le attenuanti generiche e l'aggravante predetta, chiedendosi una riforma nel senso della prevalenza, senza prospettare affatto l'insussistenza dell'aggravante speciale. Di fatto il ricorso deduce, quindi, una questione del tutto nuova e diversa da quella che ha costituito oggetto dei motivi di appello, tale dovendosi intendere anche la generica prospettazione nei motivi di gravame di una censura solo successivamente proposta o esplicitata, con la proposizione del ricorso in cassazione, che dunque è inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, ultima parte, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281813; Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306). Ciò in quanto non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione, per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). 3.2. La questione posta è anche inammissibile perché manifestamente infondata, in quanto, come la stessa ricorrente chiarisce con motivo di fatto perplesso, dunque affetto anche da aspecificità (Sez. 1, n. 39122 del 22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535), ormai consolidato è l'orientamento giurisprudenziale di questa Corte in ordine alla pacifica applicabilità dell'art. 219 legge fall., con interpretazione estensiva e sistemica, anche ai fatti di bancarotta impropria, considerato il rinvio operato dalla suddetta norma a tutte le fattispecie di bancarotta "propria" ed il richiamo integrale dell'art. 223, comma 2, alle pene previste dall'art. 216 (Sez. U, n. 21039 del 27/01/2011, Loy, Rv. 249666; Sez. 5, n. 24216 del 24/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281578; Sez. 5, n. 38978 del 16/07/2013, Fregnan, Rv. 257762; Sez. 5, n. 2903 del 22/03/2013, dep. 2014, Venturato, Rv. 258446; Sez. 5, n. 18695 del 21/01/2013, Liori, Rv. 255839). 3.3. Anche a voler ritenere la censura avanzata con il motivo in esame limitata alla delibazione del bilanciamento fra circostanze, la sentenza impugnata risulta assolutamente logica, congrua e motivata, dando conto di una serie di indicatori, rilevanti ai sensi dell'art. 133 cod. pen., quali l'esposizione debitoria della fallita, le modalità sistematiche e protratte nel tempo di inadempimento tributario, la carenza quasi integrale di documentazione contabile, la condotta eteroaccusatoria tenuta nei confronti del locatore di immobili accusato ingiustamente di aver sottratto le scritture contabili, la circostanza che il risarcimento del danno fosse stato solo parziale. A fronte di tale completa e complessa motivazione, a sostegno del giudizio di equivalenza, la censura non 'attacca' alcuno di tali argomenti, cosicchè il motivo è anche quanto a questo profilo inammissibile perché generico e indeterminato, riproponendo le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice di appello, risultando per altro carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor