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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 febbraio 2023

Cassazione n. 29954/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.m. presso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]"O

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.326 cod. pen.

Il Tribunale ha in particolare rilevato che il reato in relazione ai limiti edittali non consentiva l'applicazione di misure cautelari.

2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro.

Dopo una premessa incentrata sulla condotta addebitata a Gramuglia, in servizio presso la Prefettura-U.T.G. di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con Trimboli e consistita nella rivelazione a Trimboli di un'istruttoria relativa ad una informazione interdittiva antimafia a carico della c:ooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] e nell'estrapolazione di note in cui venivano riportati elementi informativi anche sulla F94 s.r.I., società in rapporti con la cooperativa e facente capo al Trimboli, interessato a non essere pregiudicato nel finanziamento necessario per rilevare all'asta la struttura ricettiva denominata Hotel 501 in [OSCURATO:PERSONA], deduce il motivo di ricorso avente ad oggetto vizi di motivazione in ordine all'insussistenza del delitto di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen.

Segnala che il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero riferimenti ad un profitto patrimoniale di Gramuglia e dei suoi correi, che non fosse sostenibile che il profitto fosse implicito nel fatto della rivelazione, giacché l'agevolazione del terzo non equivaleva ad un profitto neppure implicitamente prospettato, e che vi fosse la totale assenza di tale dato già in sede di contestazione prima che con riguardo alla gravità indiziaria.

Contesta il ricorrente che la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. non fosse stata desunta dalla contestazione formulata, fra l'altro indicante il Trimboli come beneficiario, dunque destinatario di un profitto.

Rileva inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto e potuto rinvenire nelle risultanze investigative gli elementi per attribuire al fatl:o la più corretta qualificazione giuridica.

Osserva ancora che l'assunto del Tribunale in ordine alla totale assenza di gravità indiziaria con riferimento al dato del profitto patrimoniale di Gramuglia e dei complici era apodittico, in assenza di una lettura critica dei molteplici elementi investigativi.

Il ricorrente segnala infine la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, alla luce del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare un diverso percorso valutativo, basato sul diretto apprezzamento di risultanze processuali genericamente evocate.2.

Deve al riguardo osservarsi che correttamente il Tribunale ha dato rilievo al tenore della contestazione provvisoria, nella quale si fa riferimento all'art. 326 cod. pen., senza alcuno specifico riferimento all'ipotesi di cui al terzo comma, e si descrive, quale oggetto dell'azione cautelare, una condotta di rivelazione di notizie segrete, con l'indicazione del soggetto istigatore e beneficiario della condotta illecita.

Alla generica qualità di beneficiario non può correlarsi la veste di destinatario di un indebito profitto patrimoniale, necessaria ai fini della configurazione di detta ipotesi.

Inoltre, e soprattutto, deve rilevarsi che la stessa dà luogo ad un reato «di mano propria», nella quale la condotta dell'avvalersi illegittimamente della notizia segreta deve essere riferita al soggetto agente, pur a fini di profitto patrimoniale o non patrimoniale proprio o di terzi (Sez. 6, n. 5390 del 27/1/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238008), dovendosi distinguere il fatto della rivelazione anche a fini di utilità patrimoniale dal vero e proprio sfruttamento del contenuto dell'informazione segreta (sul punto Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Grassetti, Rv. 281303), ciò che esula dalla contestazione.

Né potrebbero valorizzarsi le acquisizioni probatorie, sulla base di un'autonoma verifica delle stesse, peraltro evocate solo genericamente e comunque al di fuori dei limiti dello scrutinio di legittimità.

3. Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

P. Q. M. Dichia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da P.m. presso Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] confronti di [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]"O 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro in sede di riesame ha revocato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art.326 cod. pen. Il Tribunale ha in particolare rilevato che il reato in relazione ai limiti edittali non consentiva l'applicazione di misure cautelari. 2. Ha proposto ricorso il Pubblico ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Dopo una premessa incentrata sulla condotta addebitata a Gramuglia, in servizio presso la Prefettura-U.T.G. di [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con Trimboli e consistita nella rivelazione a Trimboli di un'istruttoria relativa ad una informazione interdittiva antimafia a carico della c:ooperativa sociale [OSCURATO:PERSONA] e nell'estrapolazione di note in cui venivano riportati elementi informativi anche sulla F94 s.r.I., società in rapporti con la cooperativa e facente capo al Trimboli, interessato a non essere pregiudicato nel finanziamento necessario per rilevare all'asta la struttura ricettiva denominata Hotel 501 in [OSCURATO:PERSONA], deduce il motivo di ricorso avente ad oggetto vizi di motivazione in ordine all'insussistenza del delitto di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. Segnala che il Tribunale aveva ritenuto che non vi fossero riferimenti ad un profitto patrimoniale di Gramuglia e dei suoi correi, che non fosse sostenibile che il profitto fosse implicito nel fatto della rivelazione, giacché l'agevolazione del terzo non equivaleva ad un profitto neppure implicitamente prospettato, e che vi fosse la totale assenza di tale dato già in sede di contestazione prima che con riguardo alla gravità indiziaria. Contesta il ricorrente che la configurabilità dell'ipotesi di cui all'art. 326, comma terzo, cod. pen. non fosse stata desunta dalla contestazione formulata, fra l'altro indicante il Trimboli come beneficiario, dunque destinatario di un profitto. Rileva inoltre che il Tribunale avrebbe dovuto e potuto rinvenire nelle risultanze investigative gli elementi per attribuire al fatl:o la più corretta qualificazione giuridica. Osserva ancora che l'assunto del Tribunale in ordine alla totale assenza di gravità indiziaria con riferimento al dato del profitto patrimoniale di Gramuglia e dei complici era apodittico, in assenza di una lettura critica dei molteplici elementi investigativi. Il ricorrente segnala infine la sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari, alla luce del compendio probatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto manifestamente infondato e comunque volto a sollecitare un diverso percorso valutativo, basato sul diretto apprezzamento di risultanze processuali genericamente evocate.2. Deve al riguardo osservarsi che correttamente il Tribunale ha dato rilievo al tenore della contestazione provvisoria, nella quale si fa riferimento all'art. 326 cod. pen., senza alcuno specifico riferimento all'ipotesi di cui al terzo comma, e si descrive, quale oggetto dell'azione cautelare, una condotta di rivelazione di notizie segrete, con l'indicazione del soggetto istigatore e beneficiario della condotta illecita. Alla generica qualità di beneficiario non può correlarsi la veste di destinatario di un indebito profitto patrimoniale, necessaria ai fini della configurazione di detta ipotesi. Inoltre, e soprattutto, deve rilevarsi che la stessa dà luogo ad un reato «di mano propria», nella quale la condotta dell'avvalersi illegittimamente della notizia segreta deve essere riferita al soggetto agente, pur a fini di profitto patrimoniale o non patrimoniale proprio o di terzi (Sez. 6, n. 5390 del 27/1/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 238008), dovendosi distinguere il fatto della rivelazione anche a fini di utilità patrimoniale dal vero e proprio sfruttamento del contenuto dell'informazione segreta (sul punto Sez. 6, n. 16802 del 24/03/2021, Grassetti, Rv. 281303), ciò che esula dalla contestazione. Né potrebbero valorizzarsi le acquisizioni probatorie, sulla base di un'autonoma verifica delle stesse, peraltro evocate solo genericamente e comunque al di fuori dei limiti dello scrutinio di legittimità. 3. Deve dunque dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. P. Q. M. Dichia
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