CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 23326/2021 proposto da [OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difesa come da procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) con dom icilio eletto in Romapresso l’avv. [OSCURATO:PERSONA] in via A. Cassio n. 14 –ricorrente – Contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) - controricorrente - avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n.1077/16/21 depositata in data 19 / 02 /20 21 , Oggetto: IMU – area fabbricabile Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 12 / 10 /2022 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava un avviso di accertamento per maggioreIMU riferita all’anno 2011; - la CTP rigettava il ricors o ; il Comune di Viterbo proponeva appello; - la CTR respingeva l’impugnazione poiché riteneva sussistente il presupposto soggettivo del tributo in capo alla ricorre nte dalla datadel decesso del donante, in forza della quale circostanza ella era divenuta piena proprietaria del bene; inoltre riteneva edificabilii terreni sottoposti a imposizione sin dal 2011; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a quattro motivi e illustrato da memoria ex art. 380bis c.p.c. ; resiste il concessionariodella riscossione con proprio controricorso; Consideratoche: - il primo motivo di impugnazio ne censura la pronuncia gravata per falsa applicazione dell’art. 1 c. 2 d. L gs. n. 504 del 1992 integrato dal d.L. n. 223 del 2006 e convertito nella L. 248 del 2006,art. 36 c. 2 in combinato disposto con l’art. 1 c. 741 lett. d),L. n. 160 del 2019 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR erroneamente ritenuto sussistente il presupposto oggettivo del tributo, consistente nella natura fabbricabile dell’areasottoposta a prelievo che invece sarebbe divenuta tale solo nel 2014 e, quindi, in epoca precedente al 2011, anno dell’accertamentoimpugnato; - il motivo è infondato; - la CTR ha infatti accertato che i terreni oggetto di cessione erano ricompresi nella zona G2 del PRG del comune di Viterbo ossia “direzionale al livello urbano”; ciò posto in fatto, trova allora applicazionela giurisprudenza di questa Corte secondo la quale l'edificabilità di un'area, ai fini della determinazione della base imponibile,fondata sul valore venale, deve essere desunta dalla Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottatodal comune, indipendenteme nte dall'approvazione dello stesso da parte della Regione (Cass. Sez. 5, n. 24308 del 29/11/2016); - tale circostanza risulta come detto dalla pronuncia impugnata ma anchedalla pronuncia di primo grado resa dalla CTP e trascritta inricorso per cassazione, secondo la quale detto inserimento si evinceanche dal verbale della conferenza di servizi del 22 aprile 2013; - il secondo motivo di ricorso si incentra sull’omesso esame circa unfatto decisivo per il g iudizio per non avere la CTR esaminato la questione della pertinenzialità delle aree sottoposte a tassazione; - il terzo motivo censura la pronuncia gravata per omesso esame circaun fatto decisivo per il giudizio per non avere esaminato il valore dell’area per la quale è stato richiesto il versamen to dell’IMU,senza quindi individuare tale ammontare sul quale va calcolatoil tributo; - i motivi ridetti, suscettibili di esame congiunto in quanto strettamenteconnessi tra di loro, sono inammissibili; - gli stessi , infatti, non sono rispettosi dei principi indicati da questaCorte (Cass. Sez. 2 , n. 10862 del 07/05/2018 ) secondo cui, nel caso in cui il ricorrente lamenti l'omessa pronuncia, da partedell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del comma 1 dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisionederivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentaresulla violazione di legge; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 - nel concreto, i motivi mancano di fare univoco riferimento alla nullità della pronuncia che deriverebbe dall’omessa pronuncia denunciata;di qui la loro inammissibilit à; - per le sopra esposte ragioni, il ricorso è complessivamente rigettato; - le spese seguono la soccombenza; p.q.m. rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese processuali del presente giudizio di legittimitàche liquida in euro 2.300 ,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensie agli accessori di legge. Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della i. n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente