CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 settembre 2022
Cassazione n. 35193/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 29311-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 06655971007; - intimata- avverso la sentenza n. 39/2020 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata 1, [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2016 la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiese ed ottenne dal G-tUDice Di PACC ThSTrina [OSCURATO:PERSONA]Aquila un decreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], sul presupposto che questi non avesse adempiuto l'obbligo di pagamento del corrispettivo della fornitura di energia elettrica. 2. L'intimato propose opposizione al decreto, con un atto nel quale dedusse che la società Enel "non ha mai voluto dare riscontro alle richieste dell'esponente"; che anche nel ricorso per decreto ingiuntivo l'Enel "non ha ritenuto opportuno fare chiarezza e si è affidata ad un certificato notarile che non fornisce alcuna notizia sull'obbliga.zione dedotta in giudkio"; che "stando così le cose, l'opponente non può produrre prova di alcun genere, essendo sconosciuta al nostro processo civile la prova negativa". 3. Con sentenza 8 settembre 2017 n. 459 il Giudice di pace de L'Aquila rigettò l'opposizione, sul presupposto che l'opponente nulla aveva eccepito "sulla corriipondoka dei consumi indicati nelle fatture a quelli effettivamente eseguiti nportati nel suo contatore". La sentenza venne appellata dal soccombente. 4. Con sentenza 11 febbraio 2020 n. 39 il Tribunale de L'Aquila rigettò l'impugnazione. Anche il Tribunale ritenne che [OSCURATO:PERSONA], nel proporre l'opposizione a decreto ingiuntivo, non aveva specificamente contestato l'effettiva erogazione di energia elettrica in suo favore. 5. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione da [OSCURATO:PERSONA] con ricorso fondato su un solo motivo ed illustrato da memoria. L'Enel non si è difesa nella presente sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2020 n. 29311 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -2- 1. [OSCURATO:PERSONA] rileva preliminarmente che, al contrario di quanto prospettato dalla proposta formulata dal consigliere relatore ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c., il ricorso è tempestivo. Infatti l'art. 83, primo comma, del d.l. 17.3.2020 n. 18, ha disposto la sospensione dei termini processuali "dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020". La chiara lettera della legge non consente di dubitare che il primo giorno di sospensione fu il 9 marzo, e l'ultimo il 15 aprile: e dunque che la sospensione si protrasse per 64 giorni. Dinanzi ad un testo normativo di tale tenore, non può quindi trovare applicazione la regola di cui all'art. 155, primo comma, c.p.c., secondo cui "nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali". Il giorno iniziale della sospensione dunque va conteggiato, perché l'art. 83 d.l. 18/20, cit., ha derogato alla regola generale secondo cui dies a quo non computatur in termino, di cui all'art. 155 c.p.c. (così già Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 23947 del 2.8.2022). 2. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, formalmente invocando il vizio di cui all'articolo 360 n. 5 c.p.c., la "violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c.". Nella illustrazione del motivo il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale ha ritenuto "non specificamente contestata", nell'atto introduttivo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'effettiva erogazione di energia elettrica e l'entità dei corrispettivi pretesi dall'Enel. 2.1. Il motivo è inammissibile. Ric. 2020 n. 29311 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -3- [OSCURATO:PERSONA] il quale ascrive al giudice di merito di aver malamente interpretato un atto di parte, ritenendo "non contestata" una circostanza che invece fu oggetto di specifica contestazione, sta per ciò solo proponendo un ricorso che si fonda sull'atto della cui erronea interpretazione si duole: nel caso di specie, la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo. Quando il ricorso si fonda su un atto processuale, l'articolo 366 n. 6 c.p.c. impone, a pena di inammissibilità, che tale atto deve essere "indicato ed allegato" al ricorso. Tale norma è da tempo costantemente interpretata da questa Corte nel senso che l'onere di "indicazione", nel ricorso per cassazione, dell'atto su cui il ricorso stesso si fonda deve essere assolto indicando in modo anche succinto, ma chiaro, quale sia il contenuto di questo atto. Nel caso di specie, per contro, il ricorso per cassazione né riassume, né trascrive, il contenuto dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo: di qui l'inammissibilità del ricorso. 3. Ad abundantiam, ritiene comunque il Collegio doveroso aggiungere, a fronte di talune affermazioni compiute dal ricorrente, che l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo introduttivo del presente giudizio si componeva di due sole pagine; che l'esposizione della causa petendi è concentrata in sole tredici righe; e che in queste tredici righe vanamente si cercherebbe una chiara ed inequivoca contestazione dell'esistenza del contratto o della misura dei compensi pretesi dalla etz.« te-,tp 4. Non è luogo a provvedere sulle spese, dal momento che la parte intimata non ha svolto attività difensiva P.q.m. Ric. 2020 n. 29311 sez. M3 - ud. 13-09-2022 -4- (-) dichiara inammissibile il ricorso; (-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezi