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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 marzo 2023

Cassazione n. 08770/2023

Testo disponibile della fonte

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re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27682/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Fiumicino (RM), loc.

Fregene, alla via Giulianova n. 39, in persona del suo legale rappresentante pro temporeStefano Pompa, rappresentati e difes i , giusta procur a specialenotarile del 15 marzo 2023, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 16 marzo 2023, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alViale Europa n. 55. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 251. - controricorrenti - avverso la sentenza , n. cron. 1058 /201 8 , de l la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e la CP [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 19 febbraio 2018, n. 1058, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reiettiva del gravame promosso dai primi contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 12/13 febbraio 2013, n. 121, che aveva dichiarato risolto, per grave inadempimento del Pompa, il contratto tra essi sottoscritto il 5 novembre 2004 e lo aveva alla restituzione, in favore della Besazza e del Ferrari, della somma di € 150.000,00.

2. Questi ultimi hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Successivamentealla fissazione dell’adunanza camerale, con atto datato 16 marzo 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese;

2. Il descritto atto reca le sottoscrizioni per adesione anche degli odierni controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione.

2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 32749 del 2022; Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 27682/2018r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Fiumicino (RM), loc. Fregene, alla via Giulianova n. 39, in persona del suo legale rappresentante pro temporeStefano Pompa, rappresentati e difes i , giusta procur a specialenotarile del 15 marzo 2023, allegata alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore del 16 marzo 2023, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alViale Europa n. 55. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi, giusta procura specialeallegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domiciliano in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 251. - controricorrenti - avverso la sentenza , n. cron. 1058 /201 8 , de l la [OSCURATO:PERSONA] ROMApubblicatail [OSCURATO:DATA_NASCITA];udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 24/03/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e la CP [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. hanno proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma del 19 febbraio 2018, n. 1058, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], reiettiva del gravame promosso dai primi contro la sentenza del Tribunale di Civitavecchia del 12/13 febbraio 2013, n. 121, che aveva dichiarato risolto, per grave inadempimento del Pompa, il contratto tra essi sottoscritto il 5 novembre 2004 e lo aveva alla restituzione, in favore della Besazza e del Ferrari, della somma di € 150.000,00. 2. Questi ultimi hanno resistito con unico controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Successivamentealla fissazione dell’adunanza camerale, con atto datato 16 marzo 2023, i ricorrenti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso, per le ragioni ivi esposte, con compensazione integrale delle spese; 2. Il descritto atto reca le sottoscrizioni per adesione anche degli odierni controricorrenti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Sussistendo i requisiti prescritti dall'art. 390 cod. proc. civ., il menzionato atto di rinuncia è idoneo a determinare l'estinzione dell’odierno giudizio di legittimità, senza necessità di pronuncia sulle relative spese avendone le parti concordato la loro integrale compensazione. 2. È inapplicabile, infine, l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n 228 del 2012 (cfr. Cass. n. 32749 del 2022; Cass. 27837 del 2022; Cass. n. 8015 del 2022; Cass. n. 36339 del 2021; Cass. n. 25342 del 2021; Cass. n. 23731 del 2020; Cass. n. 9152 del 2020; Cass. n. 31580 del 2019; Cass. n. 5247 del 2019; Cass. n. 25485 del 2018; Cass. n. 19071 del 2018; Cass. n. 23175 del 2015). [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civi
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