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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 16 febbraio 2023

Cassazione n. 05233/2023

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pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7804/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], 103 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Malta), [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante, Carmel k/a [OSCURATO:PERSONA], nato ad Hamrun (Malta) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dall’A vv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : GN LDNL65D41F158W) del Foro di Messina, con studio in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] 4/D,e Messina, alla [OSCURATO:PERSONA] ls. 313, giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 69; -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (successore ex lege dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato -Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] accertamento bookmaker – Imposta unica sulle scommesse per la Toscana) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso cui è domiciliata in R oma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 895/ 20 emessa dal la CTR Emilia - Romagna in data 18/09/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 e, in sede di riconvocazione, del 16/02/2023.

Ritenuto infatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quale titolare del Centro di [OSCURATO:PERSONA]) impugnavano l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recuperava a tassazione a carico della prima, quale obbligato in solido, per il periodo 2009, l’imposta unica sulle scommesse, ex art. 1 del d.lvo 504/98, a seguito di accertamenti nei confronti dell’obbligato principale, [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’esercizio commerciale che effettuava, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] –CTD in favore della società [OSCURATO:PERSONA], il servizio di raccolta scommesse in mancanza di autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] di Parma accoglieva con riferimento alle sole sanzioni il ricors o propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Loschi, rigettandolo per il resto.

Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa tributaria nei confronti del Loschi (a seguito dell’annullamento parziale disposto in autotutela, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010 pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 27 del 2018) e rigettava l’appello nei confronti della società, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che: a) nessuna norma del processo prevede espressamente l’obbligatorietà della traduzione; b) l’operatività dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti dei bookmakers aventi sede all’estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio trova conferma nelle argomentazioni svolte sentenza della Corte Costituzionale nr. 27/2018; c) la disciplina statale dell’imposta non è contraria ai principi del dirittounionale.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinquemotivi; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito depositando controricorso.

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Ritenuto in diritto

1. Con il motivo preliminare si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. nr. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese.

1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo dell’imposta in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 3 agosto 1998 n. 288, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l’imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendersi anche alle scommesse accettate all’estero.

3. Con il terzo motivo, la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere l’impugnata sentenza tenuto conto che l’art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998, n. 504, secondo l’interpretazione datane dall’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, produce un effetto discriminatorio, viola il principio della libertà di circolazione dei servizi a discapito degli operatori esteri rispetto agli operatori nazionali e il principio di affidamento.

4. Con il quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per avere il giudice d'appello mancato di pronunciarsi sulla compatibilità del D.Lgs. n. 504 del 1998 (e dell'imposta unica sulle scommesse) con le disposizioni dell'Unione Europea che vietano di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA, tributo armonizzato.

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura concernente la sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, che avrebbe escluso la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria.

6. Con nota del 20.1.2023 la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia pendente e, per l’effetto, ha chiesto la sospensione del procedimentoai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022.

7. L’istanza merita accoglimento, prevedendo la citata legge , in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’art. 1, comma 186, la definizione agevolata delle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, … pendenti in ogni stato e grado del giudizio … alla data di entrata in vigore della presente legge …” e rientrando la presente controversia tra quelle potenzialmente definibili, ai sensi del menzionato art. 1, commi 186-205, l. n.197/2022.

Prevede, altresì, al comma 197, la sospensione del giudizio su richiesta di parte e fino al 10 luglio 2023.

P.Q.M. dispone la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso 7804/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in [OSCURATO:PERSONA], 103 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (Malta), [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del legale rappresentante, Carmel k/a [OSCURATO:PERSONA], nato ad Hamrun (Malta) il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa dall’A vv . [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : GN LDNL65D41F158W) del Foro di Messina, con studio in Milano, alla [OSCURATO:PERSONA] 4/D,e Messina, alla [OSCURATO:PERSONA] ls. 313, giusta procura speciale in calce al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso lo studio legale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Velletri, in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 69; -ricorrente - contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (successore ex lege dell'[OSCURATO:PERSONA] dei Monopoli di Stato -Ufficio dei [OSCURATO:PERSONA] accertamento bookmaker – Imposta unica sulle scommesse per la Toscana) ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso cui è domiciliata in R oma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 895/ 20 emessa dal la CTR Emilia - Romagna in data 18/09/2020 e non notificata; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 e, in sede di riconvocazione, del 16/02/2023. Ritenuto infatto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quale titolare del Centro di [OSCURATO:PERSONA]) impugnavano l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli recuperava a tassazione a carico della prima, quale obbligato in solido, per il periodo 2009, l’imposta unica sulle scommesse, ex art. 1 del d.lvo 504/98, a seguito di accertamenti nei confronti dell’obbligato principale, [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’esercizio commerciale che effettuava, in qualità di [OSCURATO:PERSONA] –CTD in favore della società [OSCURATO:PERSONA], il servizio di raccolta scommesse in mancanza di autorizzazione. [OSCURATO:PERSONA] di Parma accoglieva con riferimento alle sole sanzioni il ricors o propost o dalla [OSCURATO:PERSONA] e dal Loschi, rigettandolo per il resto. Sull’impugnazione della [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] dell’[OSCURATO:PERSONA] dichiarava la cessazione della materia del contendere con riguardo alla pretesa tributaria nei confronti del Loschi (a seguito dell’annullamento parziale disposto in autotutela, in conseguenza della declaratoria di incostituzionalità dell’art. 3 d.lgs. n. 504/1998 e dell’art. 1, comma 66, lett. b), l. n. 220/2010 pronunciata dalla Consulta con sentenza n. 27 del 2018) e rigettava l’appello nei confronti della società, rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che: a) nessuna norma del processo prevede espressamente l’obbligatorietà della traduzione; b) l’operatività dell’imposta unica sulle scommesse nei confronti dei bookmakers aventi sede all’estero ed operanti al di fuori del sistema concessorio trova conferma nelle argomentazioni svolte sentenza della Corte Costituzionale nr. 27/2018; c) la disciplina statale dell’imposta non è contraria ai principi del dirittounionale. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione la [OSCURATO:PERSONA] sulla base di cinquemotivi; l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha resistito depositando controricorso. Ritenuta la sussistenza delle condizioni per definire il ricorso ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ., la proposta formulata dal relatore è stata notificata ai difensori delle parti con il decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. In prossimità della camera di consiglio, la ricorrente ha depositato memoria illustrativa. Ritenuto in diritto 1. Con il motivo preliminare si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l. nr. 212/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per non avere la CTR rilevato l’illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per mancata traduzione dell’atto impositivo in lingua inglese. 1.1. Con il primo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998 n. 504, secondo l’interpretazione autentica datane dall’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR erroneamente riconosciuto il presupposto soggettivo dell’imposta in capo al [OSCURATO:PERSONA]. 2.Con il secondo motivo, viene dedotta la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 3 agosto 1998 n. 288, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.; si sostiene che i giudici di seconde cure non hanno tenuto conto che, ai sensi della legge delega, l’imposta unica sulle scommesse si applicava soltanto alle scommesse accettate in Italia, non potendo estendersi anche alle scommesse accettate all’estero. 3. Con il terzo motivo, la contribuente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per non avere l’impugnata sentenza tenuto conto che l’art. 3 del D.L.vo 23 dicembre 1998, n. 504, secondo l’interpretazione datane dall’art. 1, comma 66, della Legge 13 dicembre 2010 n. 220, produce un effetto discriminatorio, viola il principio della libertà di circolazione dei servizi a discapito degli operatori esteri rispetto agli operatori nazionali e il principio di affidamento. 4. Con il quarto motivo viene dedotta la nullità della sentenza per avere il giudice d'appello mancato di pronunciarsi sulla compatibilità del D.Lgs. n. 504 del 1998 (e dell'imposta unica sulle scommesse) con le disposizioni dell'Unione Europea che vietano di mantenere o introdurre imposte sul volume d'affari diverse dall'IVA, tributo armonizzato. 5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta la nullità della sentenza per aver la CTR omesso di pronunciarsi sulla censura concernente la sussistenza delle obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria, che avrebbe escluso la colpevolezza del soggetto passivo e, conseguentemente, la sua assoggettabilità a sanzione tributaria. 6. Con nota del 20.1.2023 la ricorrente ha dichiarato, ai sensi dell’art. 1, comma 197, l. n. 197/2022, di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia pendente e, per l’effetto, ha chiesto la sospensione del procedimentoai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n. 197 del 2022. 7. L’istanza merita accoglimento, prevedendo la citata legge , in vigore dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], all’art. 1, comma 186, la definizione agevolata delle “controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, … pendenti in ogni stato e grado del giudizio … alla data di entrata in vigore della presente legge …” e rientrando la presente controversia tra quelle potenzialmente definibili, ai sensi del menzionato art. 1, commi 186-205, l. n.197/2022. Prevede, altresì, al comma 197, la sospensione del giudizio su richiesta di parte e fino al 10 luglio 2023. P.Q.M. dispone la sospensione del giudizio fino al 10 luglio 2023, ai sensi dell’art. 1, comma 197, della legge n
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