CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20912/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2022 della Corte di appello di Torino; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la correzione della pena indicata nel dispositivo e l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Torino riformava parzialmente la pronuncia di primo grado, riducendo la pena inflitta all'imputato, e confermava nel resto la medesima pronuncia del 21 dicembre 2021 con la quale il Tribunale di Alessandria aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 81 e 337 cod. pen. (capo a), 61, primo comma, n. 2, 582 e 585 cod. pen. (capo b), 81 e 341-bis cod. pen. (capo c), 4, comma 2, legge n. 110 del 1975 (capo d). 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dai suoi difensori, il quale ha dedotto la violazione di legge, in relazione agli artt.133 cod. pen., 606 e 619 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale indicato in dispositivo una pena superiore a quella calcolata nella motivazione, nonché per avere inflitto all'imputato una pena comunque eccessiva, senza neppure riconoscere i benefici di cui era stata chiesta l'applicazione. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto, sia pur nei limiti e con gli effetti di seguito precisati. 2. È fondata la doglianza difensiva riguardante il contrasto tra il calcolo della pena operato in motivazione e il risultato finale indicato nel dispositivo della sentenza. La Corte territoriale aveva, infatti, ritenuto di poter ridurre la pena inflitta all'imputato, partendo dalla pena base di mesi otto di reclusione per il più grave reato del capo a), aumentata fino a mesi dieci di reclusione per l'aggravante dell'uso dell'arma e di un ulteriore mese di reclusione per la continuazione 'interna' a quel capo; ancora aumentata per la continuazione 'esterna' con i reati 'satellite' di mesi due di reclusione per il capo b), di giorni ventisette di reclusione per il capo c) e di giorni tre di reclusione per il capo d): il risultato finale doveva, perciò, essere quello di anni uno mesi due di reclusione ed è stato invece indicato in anni uno e mesi tre di reclusione. Tale errore materiale nella indicazione nel dispositivo della quantità della pena non è causa di annullamento della sentenza, potendo la motivazione essere corretta in base alle ragioni appena esposte e potendo lo stesso dispositivo essere rettificato ai sensi dell'art. 619, comma 2, cod. proc. pen. 3. Lo stesso motivo unico del ricorso è, invece, inammissibile nel resto, avendo il ricorrente domandato, in termini estremamente generici e indeterminati una ulteriore riduzione della pena e il riconoscimento dei benefici, senza confrontarsi con il contenuto della sentenza gravata nella quale erano state spiegate le ragioni per le quali l'imputato non potesse beneficiare del riconoscimento delle attenuanti generiche, né della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna. P.Q.M. Rettifica la sentenza impugnata nel senso che le parole indicate nel dispositivo "anni uno e mesi tre di reclusione" siano sostituite con le parole "anni uno e mesi due di reclusione". Dichiara inammissibile il