CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 47093/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di CALTANISSETTA in difesa di: [OSCURATO:PERSONA] si riporta alle conclusioni scritte che deposita con nota spese. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, in qualita' di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di GELA in difesa di [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] si riporta ai motivi. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Caltanisetta che il 14 ottobre 2020 ha confermato la sentenza del tribunale di Gela che lo aveva condannato per concorso nei reati di fraudolento danneggiamento di beni assicurati (art. 642 cod. pen.) e simulazione di reato (art. 367 cod. pen). In particolare, i giudici di merito hanno ritenuto il compendio istruttorio idoneo a dimostrare compiutamente che i fatti verificatisi all'interno dell'esercizio commerciale, formalmente intestato a [OSCURATO:PERSONA], siano stati senz'altro commessi dagli imputati, al fine precipuo di conseguire l'indennizzo che poi la compagnia assicurativa [OSCURATO:PERSONA] SPA ha effettivamente corrisposto. Deduce il ricorrente: 1. violazione di legge per avere omesso di rilevare l'assenza dell' elemento costitutivo della titolarità del diritto di proprietà del bene assicurato in capo all'imputato. Rileva che il ricorrente non è parte del rapporto assicurativo e non ha relazioni qualificate con i beni danneggiati; 2. mancanza di motivazione circa il criterio di identificazione e riconoscimento del ricorrente quale autore del reato. Lamenta che la Corte territoriale si è limitata a dire che gli imputati sono stati riconosciuti con certezza dal teste [OSCURATO:PERSONA]; 3. mancanza di motivazione circa la rilevanza probatoria dei testi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che con le loro dichiarazioni hanno senza dubbio insinuato il dubbio legittimo e fondato in ordine alla colpevolezza dell'odierno ricorrente; 4. mancanza di motivazione circa il criterio di accertamento della disponibilità del locale danneggiato in capo all'imputato; 5yizio di motivazione circa il criterio di attribuzione della responsabilità per il capo B). Rileva che la responsabilità è fatta discendere dal concorso nel reato sub A) Il ricorso è inammissibile perché reiterato e comunque destituito di fondamento giuridico. Il ricorrente, reiterando doglianze già espresse in appello, si è limitato a censurare profili di carattere meramente valutativo del compendio probatorio, rinnovando contestazioni in punto di ricostruzione del fatto e delle dichiarazioni raccolte, del tutto sovrapponibili a quelle ampiamente scandagliate dai giudici dell'appello. I giudici di merito, le cui sentenze si integrano, hanno ritenuto il ricorrente concorrente nel reato perché gestore di fatto con il fratello dell'esercizio commerciale ed autore; sempre assieme al fratello, dell'incendio di sicura natura dolosa che ha determinato i danni risarciti dall'assicurazione alla moglie di [OSCURATO:PERSONA], titolare del contratto di assicurazione. La sentenza impugnata ha dato atto che, incontroversa la natura dolosa dell'incendio, la ricostruzione della tempistica porta senza ombra di dubbio alla responsabilità del ricorrente, assieme al fratello, nella realizzazione dell'incendio. Subito dopo la chiusura al pubblico sono stati visti uscire dal locale due uomini, ripresi dai filmati, che chiudono la saracinesca del locale e si allontanano a bordo di una vettura BMW, soggetti che vengono riconosciuti con certezza dal teste [OSCURATO:PERSONA] come i fratelli Famà e, decorsi appena due minuti, è stata accertata la fuoriuscita dei fumi che hanno determinato l'intervento dei vigili del fuoco, segno inequivoco che l'incendio già divampava all'interno. Gli altri testi non hanno riconosciuto gli individui ripresi, ma l'ass. [OSCURATO:PERSONA] ha confermato che uno dei due uomini ripresi dai filmati ha abbassato dall'interno la saracinesca e quindi l'ha riaperta per uscire in compagnia di un altro individuo. Il fatto ha consentito alla moglie di [OSCURATO:PERSONA] i titolare del contratto di assicurazione, di riscuotere l'indennizzo assicurativo. /rt 1 disegno- criminoso( portato a compimento anche grazie alla denuncia sporta materialmente da [OSCURATO:PERSONA] il 6 agosto 2012 che aveva falsamente affermato che era avvenuto un reato all'interno dell'esercizio commerciale e il furto di materiale e bevande ivi custodite. Denuncia che provocava l'iscrizione presso la Procura della Repubblica di Gela di un procedimento penale contro ignoti e che comunque attestava falsamente che un furto si fosse materialmente consumato ai loro danni, essendo invece emerso che non si era potuto realizzare tale evento nel breve lasso temporale di qualche minuto da parte di soggetti ignoti mediante effrazione del lucchetto della finestra e asportazione del materiale indicato in denuncia. A fronte di quanto indicato dai giudici di merito i rilievi del ricorrente si limitano ad una sterile riproposizione delle medesime doglianze già articolate nei motivi di appello, senza che la replica a tal proposito offerta dai giudici a quibus abbia poi formato oggetto di una autonoma ed articolata critica impugnatoria. I motivi, pertanto, oltre che palesemente infondati, sono anche privi del requisito della specificità. La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell'affermare che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione. L'inammissibilità del ricorso preclude l'accesso al rapporto di impugnazione ed impedisce la declaratoria di prescrizione maturata, come indicato dallo stesso ricorrente, dopo la pronuncia impugnata. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equo determinare in euro 3.000,00, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 alla Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessivi C 3510,00 oltre accessori di legge. Così deliberato in Roma il 16.9.2021