CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01564/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. 30560_25 rilevato che, con due motivi di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto: a) il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all'art. 2, D. Igs. n. 74 del 2000 (primo motivo: Si censura la sentenza impugnata in quanto, secondo la difesa, i giudici di appello non si sarebbero soffermati sulle doglianze difensive secondo le quali, sulla base delle prove che si erano formate in dibattimento, non sarebbe emersa alcuna prova in ordine alla responsabilità penale del ricorrente; sarebbe infatti emerso che l'accesso tentato presso la società veniva eseguito quando la stessa era già in liquidazione e che non erano stati verificati eventuali flussi di denaro in entrata ed in uscita, né sulla società della ricorrente né sulle società che con la stessa avevano intrattenuto rapporti; infine anche il teste di polizia giudiziaria aveva affermato, sulla base della documentazione visionata, che vi erano stati riscontri su operazioni commerciali realmente avvenute tra la società amministrata del ricorrente e le altre società, senza tuttavia specificare quali); b) vizio di motivazione apparente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (secondo motivo: il giudice di appello avrebbe errato nel non riconoscere le circostanze attenuanti generiche, avendo fornito una motivazione non adeguata sul punto); ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) il primo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; b) entrambi riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) il primo motivo è comunque manifestamente infondato perché inerente ad asserita illogicità e contraddittorietà motivazionale non emergente dal provvedimento impugnato; d) il secondo è inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; rilevato, infatti, che i giudici di appello, con motivazione non manifestamente illogica ed immune dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il fatto/reato era sicuramente da ritenersi sussistente per tutti i periodi di imposta considerati, confutando le identiche doglianze, replicate in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica; si legge, infatti, alle pagg. 4 e 5 della sentenza, come era emerso che solo una parte molto esigua dei prodotti informatici, la cui cessione era stata fatturata nei vari anni di imposta dalla società amministrata dall'imputato, poteva essere stata effettivamente commercializzata, in quanto la società, nello spesometro integrato, aveva indicato acquisti irrisori rispetto al volume di affari realizzato; in sostanza, si legge in sentenza, la società non era in grado di effettuare tutte le operazioni fatturate poiché non risulta che si fosse approvvigionata di merce per quantitativi in grado di consentirle il volume di affari apparentemente prodotto; si era accertato in particolare che, per le annualità 2014 e 2015, tali approvvigionamenti e vendite fossero così sproporzionati, nel raffronto tra fatture attive e fatture passive, da indurre ad escludere che le operazioni attive e fatturate dalla società amministrata dall'imputato fossero effettive; nella sentenza si confuta, altresì, l'argomentazione difensiva secondo cui il teste di polizia giudiziaria aveva riferito che una parte ancor minima delle operazioni attive e fatturate dalla società erano state effettive, senza però essere in grado di dire quali; su tale punto, in particolare, i giudici territoriali evidenziano come le fatture passive dell'anno 2015 sono di importo complessivo così irrisorio rispetto alle fatture attive emesse nei confronti della società amministrata dall'imputato, da indurre ad escludere che possano giustificare l'intero volume di affari relativo ai rapporti formalmente intrattenuti dalle due società, perché l'importo complessivo delle fatture attive è pari a più del doppio delle fatture passive, ed era dunque improbabile che la società amministrata dell'imputato avesse margini di ricavo così consistenti; l'imputato, inoltre, non aveva prodotto alcuna documentazione in grado di dimostrare l'effettività dei rapporti commerciali; con motivazione assolutamente immune dai vizi denunciati, i giudici d'appello sottolineano come valorizzare l'incapacità dell'imputato di fornire documentazione relativa ai rapporti intercorsi con la società da lui amministrata, non costituisce un'inversione dell'onere probatorio ma solo una chiave di lettura logica degli indizi gravi, precisi e concordanti rappresentati dai dati dinanzi indicati; quanto poi al secondo motivo di impugnazione, i giudici di appello, dopo aver richiamato la giurisprudenza di questa Corte, motivano il diniego delle circostanze attenuanti generiche non soltanto sulla base dell'assenza di elementi positivi tali da mitigare il trattamento sanzionatorio, ma anzi, ne sottolineano la spiccata capacità delinquere, avendo questi riportato plurime condanne per gravi reati sia in materia stupefacenti sia in materia di armi, osservando peraltro come questi avesse beneficiato non soltanto della sospensione condizionale della pena, ma anche di aver patito periodi di restrizione della libertà personale, senza coglierne minimamente la portata special preventiva; ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il "dissenso" sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono Ar doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 — 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie; rilevato, peraltro, quanto al secondo motivo, che i giudici di appello si conformano alla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01), essendosi peraltro affermato anche che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione. (Nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato, come avvenuto nel caso qui esaminato: Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle 9.ernende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua