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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 3 marzo 2025

Cassazione n. 05761/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21881/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.327/2024depositata il 18/07/2024. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e rilevato che non v’è stata accettazionedella parte controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si deve provvedere sulle spese, che si possono liquidare in € 4.125,00 previa compensazione di un quarto del complessivo ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio, che liquida, previa compensazione di un quarto del complessivo ammontare, in € 4.125, oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge.

Così deciso in Roma,il 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.21881/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTEn.327/2024depositata il 18/07/2024. letta la rinuncia al ricorso della parte ricorrente e rilevato che non v’è stata accettazionedella parte controricorrente;ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art.391 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 68 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge n. 197 del 20 16; che, ai sensi del secondo comma dell’art. 391 c.p.c., si deve provvedere sulle spese, che si possono liquidare in € 4.125,00 previa compensazione di un quarto del complessivo ammontare, stante la desistenza dal giudizio; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna parte ricorrente alla rifusione alla parte resistente delle spese del giudizio, che liquida, previa compensazione di un quarto del complessivo ammontare, in € 4.125, oltre 200,00 per esborsi, le spese generali e gli accessori come per legge. Così deciso in Roma,il 03/03/2025. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 05761/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris