CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2025
Cassazione n. 23494/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulla richiesta di correzione dell'errore materiale della sentenza della Corte di cassazione n. 28416 del 16 aprile 2024, proposta dal Presidente della Corte di appello di Milano il 28 febbraio 2025, nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. esaminata la richiesta e letti gli atti del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di procedere alla correzione, disponendo il rinvio del processo alla Corte d'appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. In primo grado e in appello, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati ritenuti colpevoli dei delitti di estorsione aggravata, violenza privata ed altri, in danno del loro connazionale [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di cassazione, con sentenza n. 18688 del 16 febbraio 2023, annullava con rinvio la sentenza d'appello, nella parte in cui era stato ravvisato il delitto di estorsione anziché quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Con sentenza del 7 luglio 2023, all'esito del giudizio di rinvio, la Corte di appello di Milano confermava la condanna per il delitto di estorsione. Con sentenza n. 28416 del 16 aprile 2024, questa Corte, accogliendo il ricorso degli imputati, ha riqualificato quel fatto come delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone (art. 393, cod. pen.) ed ha annullato senza rinvio la sentenza d'appello, perché detto reato risultava estinto per intervenuta remissione di querela. 2. Con istanza peklvenuta il 28 febbraio scorso, il Presidente della Corte di appello di Milano ha rappresentato che il delitto di estorsione - poi riqualificato in quello dei cui all'art. 393, cit., e dichiarato estinto - costituiva la violazione più grave, sulla quale era stata calcolata la pena-base per gli aumenti di pena relativi agli ulteriori reati per i quali la condanna degli imputati, all'esito dei vari giudizi d'impugnazione, ha acquisito autorità di cosa giudicata: con la conseguenza che, venuto meno tale reato, il giudice di merito si trova nell'impossibilità di stabilire la pena per quelli oggetto di condanna irrevocabile. Per tale ragione, ha avanzato a questa Corte istanza di correzione dell'errore materiale della sentenza n. 28416 del 16 aprile 2024, chiedendo d'integrarla con la disposizione di rinvio al giudice di merito per la rideterminazione della pena. 3. Il Procuratore generale ha chiesto di procedere alla correzione, disponendo il rinvio del processo alla Corte d'appello per la determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. L'istanza dev'essere assentita e la sentenza deve conseguentemente essere integrata, disponendosi, più precisamente, la trasmissione degli atti al giudice di merito, anziché il rinvio. Si tratta, infatti, di correggere un'omissione che non determina nullità, che non comporta una modificazione essenziale dell'atto e che, inoltre, rende possibile l'esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna altrimenti ineseguibile. P.Q.M. Dispone la correzione della sentenza n. 28416 del 16 aprile 2024 della Corte di cassazione, ordinando che, nel dispositivo della stessa, dopo le parole "il reato è estinto per remissione di querela.", siano inserite le seguenti parole: "Dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Milano per la rideterminazione della pena". Dispone che la presente ordinanza sia annotata sull'originale della sentenza. Così deciso in