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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 maggio 2021

Cassazione n. 37908/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania, emessa in data 31/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Catania, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 auveMo-eu-Au_a„,_,44_ tziectivk emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 18/05/2020, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.:

2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 273, 192, 275, 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale del Riesame erroneamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce del quadro indiziario, pur non costituendo, quest'ultimo oggetto di ricorso; in ogni caso, le interlocuzioni tra i figli e la madre non risultano riconducibili ad una matrice associativa, non emergendo affatto, con chiarezza, la riferibilità ad attività estorsive, peraltro neanche contestate alla ricorrente; le vicende oggetto di conversazione, infatti, appaiono evidentemente di natura personale e familiare, apparendo del tutto comprensibile il sostegno economico elargito dai figli e da altri parenti ad un soggetto bisognoso come la Pulvirenti, sia per età che per condizioni di salute, non apparendo legittima l'assimilazione di tale sostegno allo stipendio di un partecipe al sodalizio, quest'ultimo basato su di un rapporto sinallagmatico con l'associazione, non rinyenibile nel caso in esame.

Quanto all'oggetto del ricorso - incentrato sulle esigenze cautelari - si afferma che la motivazione del Tribunale del riesame si fonda unicamente sulla mancanza di dissociazione da parte della ricorrente, quale elemento idoneo a superare la presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare che lo status di associata della Pulvirenti è ancora sub iudice, né valutare che il giudice della cautela aveva escluso rilevanza autonoma alla condotta della ricorrente, anche alla luce della condizione detentiva dei suoi familiari, tra i quali ella avrebbe svolto il ruolo di messaggera, con evidente inidoneità della condotta della donna, posto che l'evoluzione criminale dei messaggi di cui ella risulterebbe latrice è impedita dalla mancanza di libertà di entrambi i soggetti messi in contatto tra loro, tra cui il marito, [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime carcerario di cui all'art. 41-bis 0.P.; né sono state considerate, infine, le condizioni di salute della Pulvirenti, impeditive in riferimento al ruolo operativo attribuitole. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

Le argomentazioni difensive risultano, anzitutto contraddistinte da una irrimediabile contraddizione, in quanto, benché si affermi esplicitamente che il ricorso non contesti il profilo indiziario, le deduzioni ivi contenute si risolvono in una rivalutazione, del tutto versata in fatto, del compendio indiziario.

La motivazione del Tribunale del riesame, in ogni caso, si palesa come basata su di un analitico esame delle conversazioni captate, è risulta, pertanto, ineccepibile.

Quanto alle esigenze cautelari, appare appena il caso di ricordare come queste siano assistite dalla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Peraltro, sempre in riferimento alle esigenze cautelari, le argomentazioni difensive risultano non conformi a quanto emerge dal percorso motivazionale del provvedimento impugnato; il figlio della Pulvirenti, Salvatore PUglisi, per come si comprende dalla motivazione del provvedimento, non era affatto detenuto allorquando riceveva le direttive impartitegli dal padre, [OSCURATO:PERSONA], attraverso la madre, anzi, risulta che in quella fase [OSCURATO:PERSONA] fosse il reggente della cosca di Mascalucia, e risultava, del tutto chiaramente, libero.

Né la difesa si confronta con la esaustiva illustrazione delle esigenze cautelari, individuate alla pag. 14 della motivazione, laddove si fa riferimento all'appartenenza a mafia storica siciliana, ossia al clan Santapaola-Ercolano, connotata da stabilità e perduranza; si evoca, inoltre, l'arco temporale non particolarmente lungo trascorso dai fatti, ossia l'anno 2018 rispetto all'ordinanza cautelare del maggio 2020; si indica, infine, l'insussistenza di elementi idonei a contrastare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

Peraltro il riferimento da parte del Tribunale del riesame alla circostanza dell'arresto del marito e dei figli della Pulvirenti, è evidentemente riferito a vicenda giudiziaria cronologicamente successiva ai colloqui intercettati e posti a base del compendio indiziario, rappresentando come la vicenda degli arresti non equivalga affatto né a dissociazione né distacco dal gruppo, anche alla luce del legame parentale e di affiliazione con soggetti di elevato spessore criminale, sicché proprio le condotte ascritte alla Pulvirenti denotano la sussistenza di concrete esigenze cautelari specialpreventive.

Quanto alle condizioni di salute della ricorrente, si tratta di deduzione del tutto generica.

Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso la condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

Si dispone l'invio alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione del cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione del cod. proc. pen.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CT), il [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catania, emessa in data 31/05/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; udito per la ricorrente il difensore di fiducia, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato il Tribunale del Riesame di Catania, in accoglimento dell'appello proposto dal pubblico ministero, ai sensi dell'art. 310 auveMo-eu-Au_a„,_,44_ tziectivk emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 18/05/2020, applicava a [OSCURATO:PERSONA] la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], a mezzo del difensore di fiducia avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: 2.1. violazione di legge, in relazione agli artt. 416-bis cod. pen., 273, 192, 275, 125 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606 lett. b) ed e), cod. proc. pen., avendo il Tribunale del Riesame erroneamente valutato la sussistenza delle esigenze cautelari alla luce del quadro indiziario, pur non costituendo, quest'ultimo oggetto di ricorso; in ogni caso, le interlocuzioni tra i figli e la madre non risultano riconducibili ad una matrice associativa, non emergendo affatto, con chiarezza, la riferibilità ad attività estorsive, peraltro neanche contestate alla ricorrente; le vicende oggetto di conversazione, infatti, appaiono evidentemente di natura personale e familiare, apparendo del tutto comprensibile il sostegno economico elargito dai figli e da altri parenti ad un soggetto bisognoso come la Pulvirenti, sia per età che per condizioni di salute, non apparendo legittima l'assimilazione di tale sostegno allo stipendio di un partecipe al sodalizio, quest'ultimo basato su di un rapporto sinallagmatico con l'associazione, non rinyenibile nel caso in esame. Quanto all'oggetto del ricorso - incentrato sulle esigenze cautelari - si afferma che la motivazione del Tribunale del riesame si fonda unicamente sulla mancanza di dissociazione da parte della ricorrente, quale elemento idoneo a superare la presunzione normativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., senza considerare che lo status di associata della Pulvirenti è ancora sub iudice, né valutare che il giudice della cautela aveva escluso rilevanza autonoma alla condotta della ricorrente, anche alla luce della condizione detentiva dei suoi familiari, tra i quali ella avrebbe svolto il ruolo di messaggera, con evidente inidoneità della condotta della donna, posto che l'evoluzione criminale dei messaggi di cui ella risulterebbe latrice è impedita dalla mancanza di libertà di entrambi i soggetti messi in contatto tra loro, tra cui il marito, [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime carcerario di cui all'art. 41-bis 0.P.; né sono state considerate, infine, le condizioni di salute della Pulvirenti, impeditive in riferimento al ruolo operativo attribuitole. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. Le argomentazioni difensive risultano, anzitutto contraddistinte da una irrimediabile contraddizione, in quanto, benché si affermi esplicitamente che il ricorso non contesti il profilo indiziario, le deduzioni ivi contenute si risolvono in una rivalutazione, del tutto versata in fatto, del compendio indiziario. La motivazione del Tribunale del riesame, in ogni caso, si palesa come basata su di un analitico esame delle conversazioni captate, è risulta, pertanto, ineccepibile. Quanto alle esigenze cautelari, appare appena il caso di ricordare come queste siano assistite dalla doppia presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro, sempre in riferimento alle esigenze cautelari, le argomentazioni difensive risultano non conformi a quanto emerge dal percorso motivazionale del provvedimento impugnato; il figlio della Pulvirenti, Salvatore PUglisi, per come si comprende dalla motivazione del provvedimento, non era affatto detenuto allorquando riceveva le direttive impartitegli dal padre, [OSCURATO:PERSONA], attraverso la madre, anzi, risulta che in quella fase [OSCURATO:PERSONA] fosse il reggente della cosca di Mascalucia, e risultava, del tutto chiaramente, libero. Né la difesa si confronta con la esaustiva illustrazione delle esigenze cautelari, individuate alla pag. 14 della motivazione, laddove si fa riferimento all'appartenenza a mafia storica siciliana, ossia al clan Santapaola-Ercolano, connotata da stabilità e perduranza; si evoca, inoltre, l'arco temporale non particolarmente lungo trascorso dai fatti, ossia l'anno 2018 rispetto all'ordinanza cautelare del maggio 2020; si indica, infine, l'insussistenza di elementi idonei a contrastare la presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. Peraltro il riferimento da parte del Tribunale del riesame alla circostanza dell'arresto del marito e dei figli della Pulvirenti, è evidentemente riferito a vicenda giudiziaria cronologicamente successiva ai colloqui intercettati e posti a base del compendio indiziario, rappresentando come la vicenda degli arresti non equivalga affatto né a dissociazione né distacco dal gruppo, anche alla luce del legame parentale e di affiliazione con soggetti di elevato spessore criminale, sicché proprio le condotte ascritte alla Pulvirenti denotano la sussistenza di concrete esigenze cautelari specialpreventive. Quanto alle condizioni di salute della ricorrente, si tratta di deduzione del tutto generica. Ne discende, pertanto, l'inammissibilità del ricorso la condanna la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Si dispone l'invio alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione del cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 28 del Regolamento di esecuzione del cod. proc. pen. Così deciso in
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