Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 30 giugno 2022

Cassazione n. 30014/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 2002, avverso l'ordinanza del 28\04\2022 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Taranto applicava al ricorrente la pena concordata in relazione al reato di ricettazione

2. Ricorreva il difensore che denunciava vizio di motivazione: questa sarebbe carente in quanto la sentenza conteneva una sintetica esposizione del fatto reato senza alcuna rappresentazione delle questioni di fatto e di diritto che avrebbero portato il giudice a ritenere congrua ed idonea la pena.3.11 ricorso/inammissibile in quanto propone motivi non consentiti.

Si nafferma infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordìnanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.06.2022. [OSCURATO:PERSONA] réient ndra R‘eccpee A' ova v [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12 marzo 2002, avverso l'ordinanza del 28\04\2022 del Tribunale di Taranto; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Taranto applicava al ricorrente la pena concordata in relazione al reato di ricettazione 2. Ricorreva il difensore che denunciava vizio di motivazione: questa sarebbe carente in quanto la sentenza conteneva una sintetica esposizione del fatto reato senza alcuna rappresentazione delle questioni di fatto e di diritto che avrebbero portato il giudice a ritenere congrua ed idonea la pena.3.11 ricorso/inammissibile in quanto propone motivi non consentiti. Si nafferma infatti che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. introdotto con la legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.; in tal caso, la corte provvede a dichiarare l'inammissibilità con ordìnanza "de plano" ex art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018 - dep. 01/02/2018, Oboroceanu, Rv. 27201401) 4.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza in camera di consiglio del 30.06.2022. [OSCURATO:PERSONA] réient ndra R‘eccpee A' ova v [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30014/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris