CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01680/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA]: "Annullamento con rinvio". [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 3 aprile 2019 ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la revoca o la sospensione dell'ingiunzione a demolire del manufatto abusivo, relativo alla sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 ottobre 1997, irrevocabile il 14 marzo 1988 di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (le ricorrenti sono eredi e hanno ric' evuto l'ordine di sgombero del P.M.). 2. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (eredi di [OSCURATO:PERSONA], proprietarie e terze interessate) hanno proposto ricorso in cassazione, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Travisamento del fatto e della prova; violazione di legge (art. 39 I. N. 724 del 1994). [OSCURATO:PERSONA], che aveva in affitto il terreno di proprietà del genitore delle ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA]), nel lontano 1993 aveva realizzato un manufatto abusivo all'insaputa del proprietario. La Sentenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] e assolto dall'imputazione Marciano, per non aver commesso il fatto. La Corte di appello di Napoli con l'ordinanza impugnata afferma che il terreno è stato acquisito al patrimonio del Comune. Il terreno, invece, non è stato mai acquisito al patrimonio del Comune. La stessa Procura Generale presso la Corte di appello di Napoli nel suo parere depositato il 2 gennaio 2019 dà atto dell'assenza di un'acquisizione del terreno da parte del Comune: "all'esito dei lavori di demolizione e di ripristino completati da questa Procura generale il Dirigente dell'UTC si è rifiutato di prendere in carico l'area di sedime e ne ha disconosciuto la proprietà comunale; non c'è, insomma, da parte dell'ente locale alcuna volontà di acquisizione al patrimonio comunale del complesso immobiliare abusivo e nessuna intenzione di emettere delibere consiliari per prevalenti interessi pubblici che ne giustifichino la conservazione". Per le opere abusive erano state presentate (il 21 marzo 1995) regolari domande di condono. Per l'art. 39, comma 19 della legge n. 724 del 1994 il proprietario che ha adempiuto agli oneri previsti per la sanatoria ha il diritto di ottenere l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio del Comune dell'area di sedime e delle opere ivi realizzate. Infatti, la presentazione della domanda di condono determina la caducazione dell'originario provvedimento sanzionatorio. Inoltre, l'acquisizione al paerimonio del Comune non può mai avvenire nei confronti del terzo estraneo al reato ([OSCURATO:PERSONA]. 2, n. 2289 del 2014). L'acquisizione gratuita del bene immobile al patrimonio del Comune si riferisce solo all'autore dell'illecito. Per l'ordinanza impugnata le opere sarebbero già state demolite. L'incidente di esecuzione non risulta un mezzo di impugnazione, ma solo finalizzato all'accertamento della inammissibilità dell'azione esecutiva in danno delle ricorrenti. 2. 2. Omesso esame delle questioni sollevate con l'incidente di esecuzione (motivo sub 5 dell'istanza) con difetto assoluto di motivazione. La Corte d'appello ha omesso ogni pronuncia in ordine alle argomentazioni, eccezioni e richieste articolate con il motivo, sub 5, nell'incidente di esecuzione. La motivazione dell'ordinanza è meramente apparente. Nell'istanza era stata indicata una impossibilità tecnica della demolizione, come risultante nella relazione del consulente tecnico, Arch. [OSCURATO:PERSONA] ("in conclusione, la demolizione dell'intero fabbricato, oltre a non essere giustificata, è anche tecnicamente impossibile, atteso che la stessa non può avvenire senza pregiudizio delle parti non interessate dal titolo esecutivo, né appare risolutivo l'eventuale ricorso a particolari cautele tecniche. [...] più grave ancora il fatto che l'ingiunzione di demolizione mette anche a repentaglio l'unità strutturale dell'intero fabbricato, la qualcosa determina l'impossibilità di ogni operazione finalizzata a darvi esecuzione, non potendo nemmeno ovviarsi a tale situazione mediante ricorso a particolari cautele tecniche"). Infine, la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] aveva depositato ulteriore consulenza dell'Ing. [OSCURATO:PERSONA] con la quale si evidenziava la non riconducibilità del corpo di fabbrica (c.d. "corpo B") occupato dalla [OSCURATO:PERSONA] all'oggetto del titolo esecutivo, non essendo il mantenimento in sito di tale manufatto di ostacolo alla demolizione dell'immobile sanzionato". La Corte di appello non risponde a tale prospettazione dell'istanza dell'incidente di esecuzione, ma si limita a ritenerlo superato per l'intervenuta demolizione delle opere abusive. Invece l'istanza era riferita all'inesistenza di un titolo esecutivo, riferibile solo al corpo A del fabbricato e non anche a quello B. L'ordinanza, conseguentemente, risulta senza motivazione, o con una motivazione solo apparente. Ha chiesto, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. La Procura Generale della Corte di Cassazione, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di annullare con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 4. I ricorsi sono inammissibili. Le ricorrenti dopo l'acquisizione dell'immobile alla pubblica amministrazione non hanno interesse e, comunque, i ricorsi risultano generici e i motivi sono manifestamente infondati (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.). L'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile della Pubblica amministrazione non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la sentenza di condanna, e con la sua successiva esecuzione ad opera del Pubblico ministero, ostandovi soltanto la delibera consiliare che abbia stabilito l'esistenza di prevalenti interessi pubblici al mantenimento delle opere abusive. (vedi Sez. 3, n. 1904 del 18/12/2006 - dep. 23/01/2007, Turianelli, Rv. 235645). L'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione come principale effetto fa venire meno l'interesse del ricorrente alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione. Il bene, infatti, ormai è di proprietà dell'Ente e sullo stesso nessun interesse giuridico può essere rivendicato dalle ricorrente (in tal senso già Sez. 3, 7 marzo 2017 - udienza del 6 ottobre 2016 - N. 10964, Brio, non massimata e Sez. 3, n. 45432 del 25/05/2016 - dep. 27/10/2016, Ligorio, Rv. 26813301). In tema di reati edilizi con l'acquisizione al patrimonio della Pubblica amministrazione dell'immobile abusivo viene meno l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione da parte del precedente proprietario, ormai terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile. Infatti, «L'interesse, quale condizione di ammissibilità dell'impugnazione, sussiste solo se il gravame è idoneo ad eliminare una decisione pregiudizievole per l'impugnante determinando per il medesimo una situazione pratica più vantaggiosa di quella esistente. (Fattispecie di richiesta al giudice dell'esecuzione di revoca di ordine di demolizione di opera abusiva già demolita dal medesimo richiedente)» (Sez. 3, n. 24272 del 24/03/2010 - dep. 24/06/2010, Abagnale, Rv. 24768501; vedi anche Sez. 6, n. 17686 del 07/04/2016 - dep. 28/04/2016, Conte, Rv. 26717201). Le ricorrenti, attualmente, risultano terzi estranei: "In tema di reati edilizi, l'acquisizione al patrimonio del Comune dell'immobile abusivo fa cessare l'interesse alla revoca o alla sospensione dell'ordine di demolizione in capo al responsabile dell'illecito. (In motivazione, la Corte ha precisato che il precedente proprietario del bene, a seguito del provvedimento acquisitivo, deve ritenersi terzo estraneo alle vicende giuridiche dell'immobile)" (Sez. 3, Sentenza n. 35203 del 18/06/2019 (14119-'# Cc., dep. 01/08/2019, Rv. 277500 - 01; vedi anche Sez. 3 - , Sentenza n. 7399 del 13/11/2019 Cc., dep. 25/02/2020, Rv. 278090 - 0). L'acquisizione del bene al patrimonio del Comune, del resto, avviene in maniera automatica, senza necessità di formale provvedimento dell'ente: "L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi, entro novanta giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa, determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente, indipendentemente dal fatto che l'ingiunzione contenga una puntuale indicazione delle aree eventualmente destinate a passare nel patrimonio comunale; ne deriva che, anche in caso di mancata indicazione di tali aree, l'indagato per il reato edilizio, oramai privo della disponibilità giuridica del bene, non è legittimato a chiederne il dissequestro e la restituzione" (Sez. 3, Sentenza n. 1163 del 15/11/2016 Cc. (dep. 11/01/2017 ) Rv. 268737 - 01). 4. 1. Nel nostro caso, comunque, deve osservarsi che il giudice dell'esecuzione, con motivazione adeguata, completa, immune da contraddizioni o da manifeste illogicità, ha rilevato l'assenza di delibere di dichiarazione di pubblico interesse dell'opera, con la presenza della semplice, obbligata, acquisizione dell'opera al patrimonio pubblico. Su questi aspetti il ricorso non si confronta, ma in modo generico ritiene non perfezionata l'acquisizione alla Pubblica amministrazione dell'opera abusiva, senza altre specificazioni in fatto e in diritto; le ricorrenti si richiamano ad un parere della Procura generale presso la Corte di appello di Napoli (del 2 gennaio 2019), senza ulteriori specificazioni. La questione, invece, è regolamentata specificamente dalla legge, che in maniera automatica dispone per l'acquisizione dei beni al patrimonio del Comune, per l'inottemperanza nei termini all'ordine di demolizione. 5. L'ordinanza impugnata rileva anche che l'ordine di sgombero risulta legalmente dato in quanto l'esecuzione della demolizione era iniziata contro il condannato [OSCURATO:PERSONA] con la notifica dell'ordine di demolizione. La demolizione deve effettuarsi, quindi, contro chiunque si trovi in un rapporto con il bene abusivo: "In tema di reati edilizi, l'esecuzione dell'ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell'accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall'alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all'ordine medesimo. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l'acquirente, se estraneo all'abuso, potrà rivalersi nei confronti del venditore a seguito dell'avvenuta demolizione)" (Sez. 3 - , Sentenza n. 45848 del 01/10/2019 Cc. (dep. 12/11/2019 ) Rv. 277266 - 01). 6. Per completezza deve, infine, rilevarsi che l'ordinanza impugnata concerne l'ordine di sgombero del P.M. quale provvedimento meramente attuativo della demolizione, disposta con la sentenza; provvedimento impugnabile solo ed esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento di demolizione ("L'ordine di sgombero del pubblico ministero costituisce una modalità di attuazione del decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice ed è sindacabile in sede esecutiva esclusivamente sotto il profilo dell'inesistenza del titolo e della sua indispensabilità al fine di dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale. (Nella specie, la Corte ha annullato il provvedimento del g.i.p. che, quale giudice dell'esecuzione, aveva sospeso l'ordine di sgombero per ragioni di opportunità ed, in particolare, in base alla ritenuta modestia dell'abuso ed al minimo carico urbanistico)" (Sez. 3, Sentenza n. 45938 del 09/10/2013 Cc. (dep. 15/11/2013 ) Rv. 258312 - 01; vedi anche Sez. 3, Sentenza n. 30405 del 08/04/2016 Cc. (dep. 18/07/2016 ) Rv. 267586 - 0). Nel ricorso in cassazione le ricorrenti non contestano l'esistenza del titolo o la indispensabilità dello sgombero per dare attuazione alla demolizione. Demolizione che per l'ordinanza risulta, peraltro, già avvenuta. Anche su questi aspetti i ricorsi sono estremamente generici.12:4-.•'%,,p4nt115› .-.;C:)Gn%... ' 7. Anche la questione del condono è posta in maniera generica non avendo le ricorrenti specificato nessun elemento sulla pratica di condono asseritamente presentata il 21 marzo 1995, limitandosi a prospettare un diritto all'annullamento dell'acquisizione al patrimonio del Comune dei beni. Mentre, contraddittoriamente, in precedenza contestavano la stessa acquisizione al patrimonio del Comune dei beni. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrente. P.Q.M. Di