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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21872/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1° marzo 2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen.

Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, in concorso tra loro, dopo aver forzato l'infisso in alluminio della porta d'ingresso, si sarebbero introdotti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbero impossessati di svariati beni custoditi all'interno di essa.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia.

3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi.

3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. pen.

Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello, in violazione delle regole di valutazione della prova, avrebbe l fondato il giudizio di responsabilità sulla base di «un unico indizio», costituito «dalla presenza dell'imputato in prossimità del luogo del delitto e dalla fuga immotivata» del medesimo.

3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen.

Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., limitandosi ad affermare che lo scardinamento della porta era stato direttamente constatato dall'appuntato Pastorello.

Rileva anche una presunta discordanza tra la sentenza e l'imputazione, sostenendo che, mentre in quest'ultima verrebbe contestata la forzatura dell'infisso in alluminio, la Corte di appello avrebbe applicato l'aggravante in questione in considerazione dello scardinamento della porta.

3.3. Con un terzo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 e 133 cod. pen.

Con una prima censura, contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stato basato sulla mera mancanza di elementi positivi che ne potessero giustificare l'applicazione.

Con una seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., che sarebbe ingiustificato, attesa la presunta lieve entità del danno subito dalla persona offesa.Con una terza censura, lamenta la mancata applicazione del minimo edittale nella determinazione del trattamento sanzionatorio.

4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi.

4.1. Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.192, 546, 125 cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen.

Con una prima censura, il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello, in violazione delle regole di valutazione della prova, avrebbe il fondato il giudizio di responsabilità sulla base di <<un unico indizio», costituito dal fatto che gli imputati <<erano stati visti dai Carabinieri in prossimità di alcuni oggetti posti lungo la pubblica via, provenienti da un'adiacente abitazione, ... la cui porta era stata trovata aperta».

La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna spiegazione del percorso logico seguito per risalire da un unico elemento indiziario alla responsabilità degli imputati.

Con una seconda censura, lamenta il mancato accertamento dello stato dei luoghi, in epoca anteriore alla commissione del furto.

Omesso accertamento che non consentirebbe di escludere che la porta dell'appartamento sia stata scardinata e gli oggetti siano stati sottratti giorni prima del casuale avvistamento dell'imputato nei pressi dell'abitazione della vittima.

Con una terza censura, contesta la sentenza impugnata, poiché la Corte di appello non avrebbe specificato in base a quali elementi ha attribuito all'imputato l'apertura della porta d'ingresso.

Con una quarta censura, contesta la sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non avrebbe fornito una logica motivazione in ordine alla riconducibilità degli oggetti rinvenuti per strada all'abitazione della persona offesa.

4.2. Con un secondo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.192, 546, 125 cod. proc. pen., 625 e 61 cod. pen.

Con una prima censura, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe completamente priva di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.

Con una seconda censura, sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.4.3.

Con un terzo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 e 62-bis cod. pen.

Lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di particolare tenuità.

Con riferimento a quest'ultima attenuante, il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel valutare il mero valore venale dei beni sottratti e non «il danno criminale nella sua globalità».

4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen.

Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.

5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi - che possono essere trattati congiuntamente, proponendo questioni analoghe o comunque strettamente correlate tra loro - devono essere dichiarati inammissibili.

1.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in tutte le sue censure, e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che pongono analoghe questioni di merito - sono inammissibili.

Con essi, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez.

U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez.

U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano).

Va, in ogni caso, osservato che i giudici di merito, con adeguata motivazione, hanno ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, basandosi sulle dichiarazioni rese dei carabinieri, che avevano riferito che: avevano sorpreso i due imputati mentre, in orario notturno (alle ore 0,20), si trovavano davanti all'abitazione della vittima, accanto a una serie di oggetti che risultavano incontrovertibilmente provenire dalla suddetta abitazione; alla loro vista, gli imputati si erano dati alla fuga; avevano verificato l'effrazione dell'infisso in allumino della porta di ingresso; i beni erano stati restituiti alla persona offesa.

Da tale pluralità di indizi, i giudici di merito hanno ritenuto che emergesse la prova della responsabilità di entrambi gli imputati, sorpresi dai Carabinieri, in piena notte, accanto a oggetti che si trovavano poco distanti dall'abitazione dalla quale erano stati appena sottratti.

Si tratta di una motivazione adeguata, priva di vizi logici e che non si pone in contrastato con alcuna regola di giudizio prevista dalla legge o elaborata dalla giurisprudenza di legittimità.

I ricorrenti non si confrontano effettivamente con essa (sostenendo, tra l'altro, che la Corte di appello si sarebbe basata su un unico indizio, quando loro stessi ne indicano una pluralità), ma pongono generiche censure, completamente versate in fatto, e prospettano ipotetiche ricostruzioni alternative - quale quella di una sottrazione dei beni avvenuta nei giorni precedenti - che, a prescindere dalla mancanza di qualsiasi elemento a supporto della loro fondatezza, non possono essere dedotte in sede di legittimità.

1.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili.

I giudici di merito, infatti, hanno motivato in maniera adeguata con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., evidenziando che lo scardinamento della porta d'ingresso era stato direttamente constatato dall'appuntato Pastorello.

Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto da uno dei ricorrenti, non vi è alcuna discordanza tra quanto ritenuto in sentenza e quanto descritto nell'imputazione, nella quale viene contestata l'aggravante in questione per la violenza esercitata sull'infisso in alluminio della porta di ingresso.

Quanto alla censura, mossa con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., va rilevato che - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e dallo stesso atto di appello - non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione.

Al riguardo, deve essere ribadito che, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577).

1.3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.

Con riferimento all'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte di appello, invero, nel non riconoscere l'attenuante in questione, ha correttamente fatto riferimento al valore non irrisorio dei beni sottratti (un televisore, un binocolo, un ferro da stiro, un lettore CD) e anche alle conseguenze pregiudizievoli per la vittima, legate alla violazione del proprio domicilio mediante effrazione.

Si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695).

Con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con corretta motivazione, ha rilevato che non era emerso alcun elemento di carattere positivo che consentisse l'applicazione delle generiche.

Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio>> (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315).

Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la censura è manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata).

Va, peraltro, evidenziato che, nel caso in esame, la pena concretamente applicata (anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) quasi coincideva con il minimo edittale.

Al riguardo, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo editta!e previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283).

2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della CORTE di APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di rigettare il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 1° marzo 2022 dalla Corte di appello di Caltanissetta, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Caltanissetta che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e 61, comma 1, n. 5 cod. pen. Secondo l'ipotesi accusatoria, ritenuta fondata dai giudici di merito, gli imputati, in concorso tra loro, dopo aver forzato l'infisso in alluminio della porta d'ingresso, si sarebbero introdotti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] e si sarebbero impossessati di svariati beni custoditi all'interno di essa. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, entrambi gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione a mezzo dei loro difensori di fiducia. 3. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di tre motivi. 3.1. Con un primo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 192 cod. pen. Il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello, in violazione delle regole di valutazione della prova, avrebbe l fondato il giudizio di responsabilità sulla base di «un unico indizio», costituito «dalla presenza dell'imputato in prossimità del luogo del delitto e dalla fuga immotivata» del medesimo. 3.2. Con un secondo motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione all'art. 625 cod. pen. Il ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe completamente omesso di motivare in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., limitandosi ad affermare che lo scardinamento della porta era stato direttamente constatato dall'appuntato Pastorello. Rileva anche una presunta discordanza tra la sentenza e l'imputazione, sostenendo che, mentre in quest'ultima verrebbe contestata la forzatura dell'infisso in alluminio, la Corte di appello avrebbe applicato l'aggravante in questione in considerazione dello scardinamento della porta. 3.3. Con un terzo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 e 133 cod. pen. Con una prima censura, contesta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che sarebbe stato basato sulla mera mancanza di elementi positivi che ne potessero giustificare l'applicazione. Con una seconda censura, lamenta il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 4, cod. pen., che sarebbe ingiustificato, attesa la presunta lieve entità del danno subito dalla persona offesa.Con una terza censura, lamenta la mancata applicazione del minimo edittale nella determinazione del trattamento sanzionatorio. 4. Il ricorso dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si compone di quattro motivi. 4.1. Con un primo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.192, 546, 125 cod. proc. pen. e 624-bis cod. pen. Con una prima censura, il ricorrente contesta la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di appello, in violazione delle regole di valutazione della prova, avrebbe il fondato il giudizio di responsabilità sulla base di <<un unico indizio», costituito dal fatto che gli imputati <<erano stati visti dai Carabinieri in prossimità di alcuni oggetti posti lungo la pubblica via, provenienti da un'adiacente abitazione, ... la cui porta era stata trovata aperta». La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna spiegazione del percorso logico seguito per risalire da un unico elemento indiziario alla responsabilità degli imputati. Con una seconda censura, lamenta il mancato accertamento dello stato dei luoghi, in epoca anteriore alla commissione del furto. Omesso accertamento che non consentirebbe di escludere che la porta dell'appartamento sia stata scardinata e gli oggetti siano stati sottratti giorni prima del casuale avvistamento dell'imputato nei pressi dell'abitazione della vittima. Con una terza censura, contesta la sentenza impugnata, poiché la Corte di appello non avrebbe specificato in base a quali elementi ha attribuito all'imputato l'apertura della porta d'ingresso. Con una quarta censura, contesta la sentenza impugnata, poiché la Corte territoriale non avrebbe fornito una logica motivazione in ordine alla riconducibilità degli oggetti rinvenuti per strada all'abitazione della persona offesa. 4.2. Con un secondo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt.192, 546, 125 cod. proc. pen., 625 e 61 cod. pen. Con una prima censura, sostiene che la sentenza impugnata sarebbe completamente priva di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen. Con una seconda censura, sostiene che la sentenza sarebbe priva di motivazione in ordine al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5 cod. pen.4.3. Con un terzo motivo, articolato in più censure, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 62 e 62-bis cod. pen. Lamenta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e di quella del danno patrimoniale di particolare tenuità. Con riferimento a quest'ultima attenuante, il ricorrente sostiene che i giudici di merito avrebbero errato nel valutare il mero valore venale dei beni sottratti e non «il danno criminale nella sua globalità». 4.4. Con un quarto motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 132, 133 cod. pen. e 546 cod. proc. pen. Sostiene che la sentenza impugnata non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. 5. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di rigettare i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi - che possono essere trattati congiuntamente, proponendo questioni analoghe o comunque strettamente correlate tra loro - devono essere dichiarati inammissibili. 1.1. Il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], in tutte le sue censure, e il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - che pongono analoghe questioni di merito - sono inammissibili. Con essi, i ricorrenti hanno articolato alcune censure che, pur essendo state da loro riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di inosservanza della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere una non consentita rivalutazione delle fonti probatorie e un inammissibile sindacato sulla ricostruzione dei fatti operata dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Va, in ogni caso, osservato che i giudici di merito, con adeguata motivazione, hanno ricostruito i fatti in conformità all'ipotesi accusatoria, basandosi sulle dichiarazioni rese dei carabinieri, che avevano riferito che: avevano sorpreso i due imputati mentre, in orario notturno (alle ore 0,20), si trovavano davanti all'abitazione della vittima, accanto a una serie di oggetti che risultavano incontrovertibilmente provenire dalla suddetta abitazione; alla loro vista, gli imputati si erano dati alla fuga; avevano verificato l'effrazione dell'infisso in allumino della porta di ingresso; i beni erano stati restituiti alla persona offesa. Da tale pluralità di indizi, i giudici di merito hanno ritenuto che emergesse la prova della responsabilità di entrambi gli imputati, sorpresi dai Carabinieri, in piena notte, accanto a oggetti che si trovavano poco distanti dall'abitazione dalla quale erano stati appena sottratti. Si tratta di una motivazione adeguata, priva di vizi logici e che non si pone in contrastato con alcuna regola di giudizio prevista dalla legge o elaborata dalla giurisprudenza di legittimità. I ricorrenti non si confrontano effettivamente con essa (sostenendo, tra l'altro, che la Corte di appello si sarebbe basata su un unico indizio, quando loro stessi ne indicano una pluralità), ma pongono generiche censure, completamente versate in fatto, e prospettano ipotetiche ricostruzioni alternative - quale quella di una sottrazione dei beni avvenuta nei giorni precedenti - che, a prescindere dalla mancanza di qualsiasi elemento a supporto della loro fondatezza, non possono essere dedotte in sede di legittimità. 1.2. Il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e il secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono inammissibili. I giudici di merito, infatti, hanno motivato in maniera adeguata con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2, cod. pen., evidenziando che lo scardinamento della porta d'ingresso era stato direttamente constatato dall'appuntato Pastorello. Va evidenziato che, contrariamente a quanto sostenuto da uno dei ricorrenti, non vi è alcuna discordanza tra quanto ritenuto in sentenza e quanto descritto nell'imputazione, nella quale viene contestata l'aggravante in questione per la violenza esercitata sull'infisso in alluminio della porta di ingresso. Quanto alla censura, mossa con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], relativa alla mancanza di motivazione in ordine all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 5, cod. pen., va rilevato che - dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, e dallo stesso atto di appello - non risulta che il deducente avesse formulato doglianze in ordine al tema dedotto con il ricorso in cassazione. Al riguardo, deve essere ribadito che, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza, «non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare, perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, Grazioli, Rv. 255577). 1.3. Il terzo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], il terzo e il quarto motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati. Con riferimento all'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen., la Corte di appello, invero, nel non riconoscere l'attenuante in questione, ha correttamente fatto riferimento al valore non irrisorio dei beni sottratti (un televisore, un binocolo, un ferro da stiro, un lettore CD) e anche alle conseguenze pregiudizievoli per la vittima, legate alla violazione del proprio domicilio mediante effrazione. Si tratta di una decisione perfettamente in linea con la giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che «l'applicazione della circostanza attenuante prevista dall'art. 62, n. 4, cod. pen. presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa» (Sez. 3, n. 18013 del 5/02/2019, Loussaief, Rv. 275950; Sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvio, Rv. 271695). Con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte di appello, con corretta motivazione, ha rilevato che non era emerso alcun elemento di carattere positivo che consentisse l'applicazione delle generiche. Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di attenuanti generiche, la meritevolezza dell'adeguamento della pena, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni del fatto o del soggetto, non può mai essere data per presunta, ma necessita di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio>> (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315). Quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, la censura è manifestamente infondata, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri a una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata). Va, peraltro, evidenziato che, nel caso in esame, la pena concretamente applicata (anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa) quasi coincideva con il minimo edittale. Al riguardo, occorre ribadire che «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo editta!e previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283). 2. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricor
Sentenza Cassazione n. 21872/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris