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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 maggio 2024

Cassazione n. 25673/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04NYPXE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]';

I. RG 45211/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena in appello per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., Rilevato che l'imputato con un unico motivo lamenta la violazione di legge perché la pena concordata di anni due di reclusione con le generiche equivalenti alla recidiva risultava prossima al massimo edittale, Ritenuto che la censura sia inconsistente perché è stata applicata la pena concordata, che è legale, ed è stata motivata la sua congruità per la gravità del fatto - detenzione a fini di spaccio di 69,92 grammi di cocaina -; inoltre, a differenza di quanto prospettato/non sono state applicate le generiche ma l'aumento per la recidiva e poi la riduzione per il rito abbreviato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04NYPXE) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; I. RG 45211/23 Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha concordato la pena in appello per il reato dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, Rilevato che il fascicolo va definito de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., trattandosi di ricorso avverso sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., Rilevato che l'imputato con un unico motivo lamenta la violazione di legge perché la pena concordata di anni due di reclusione con le generiche equivalenti alla recidiva risultava prossima al massimo edittale, Ritenuto che la censura sia inconsistente perché è stata applicata la pena concordata, che è legale, ed è stata motivata la sua congruità per la gravità del fatto - detenzione a fini di spaccio di 69,92 grammi di cocaina -; inoltre, a differenza di quanto prospettato/non sono state applicate le generiche ma l'aumento per la recidiva e poi la riduzione per il rito abbreviato; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 24 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25673/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris