Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37286/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2014 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'istanza e del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza del 13.03.2014, il Tribunale di Perugia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Perugia aveva condannato l'imputato alla pena di euro 200, 00 di multa per il reato di cui all'art. 594, comma primo, cod. pen.

In tale occasione, il Tribunale di Perugia condannava [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2880, 00, oltre che al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia presenta ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a questo Collegio la rimessione in termini «per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia» del 13.03.2014, depositata in data 22.04.2014.

La difesa afferma di aver depositato, in data 6.06.2014, ricorso in Cassazione, presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia, avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia del 13.03.2014.

Da quel momento, tuttavia, alcuna notizia relativa a detto ricorso gli sarebbe pervenuta; in seguito a chiarimenti richiesti presso gli Uffici della Cancelleria, il ricorrente avrebbe appreso che, sulla sentenza gravata, risultava annotata l'irrevocabilità in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Il difensore di parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, ex art. 121 del codice di rito, in cui si osserva come il Tribunale di Perugia abbia correttamente ritenuto tardivo l'appello interposto dall'imputato avverso la decisione del Giudice di pace, insistendo affinché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso.

Il difensore dell'imputato ha presentato istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, ex art. 420 ter del codice di rito, allegando comunicazione della ASL Umbria.

Ha inoltre allegato copia del ricorso per Cassazione da lui presentato, in data 6.06.2014.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

2. Preliminarmente, va osservato che la difesa non ha formulato per iscritto richiesta di discussione orale del ricorso entro il termine perentorio dei 25 giorni liberi precedenti l'udienza, presentandola, a mezzo di posta elettronica certificata, come prescritto dall'art. 23, comma 8, del D. L. n. 137 del 28/10/2020.

Pertanto, questo Collegio non ha potuto considerare l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento presentata dal ricorrente, ex art. 420 ter del codice di rito. rb'

3. Nel merito, va osservato che del tutto inconferente è il richiamo all'art. 175 cod. proc. pen., su cui la difesa ha articolato il proprio ricorso, e palesemente inconsistente il ricorso stesso, dal momento che il rimedio previsto dal codice di rito presuppone che la parte, prima ancora di dimostrarlo, deduca di non avere potuto osservare un termine per caso fortuito o forza maggiore, laddove, nel caso di specie, lo stesso istante afferma di avere depositato un ricorso che non risulterebbe essere stato trasmesso a questa Corte.

Ne discende che non ricorrono, per la stessa ammissione della parte richiedente, i presupposti della restituzione in termini o di altri rimedi esaminabili da questa Corte.

4. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2014 del TRIBUNALE di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dell'istanza e del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 13.03.2014, il Tribunale di Perugia ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, avverso la sentenza con cui il Giudice di pace di Perugia aveva condannato l'imputato alla pena di euro 200, 00 di multa per il reato di cui all'art. 594, comma primo, cod. pen. In tale occasione, il Tribunale di Perugia condannava [OSCURATO:PERSONA] alle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 2880, 00, oltre che al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza del Tribunale di Perugia presenta ricorso l'imputato, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo a questo Collegio la rimessione in termini «per la proposizione del ricorso in Cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Perugia» del 13.03.2014, depositata in data 22.04.2014. La difesa afferma di aver depositato, in data 6.06.2014, ricorso in Cassazione, presso la Cancelleria del Tribunale di Perugia, avverso la citata sentenza del Tribunale di Perugia del 13.03.2014. Da quel momento, tuttavia, alcuna notizia relativa a detto ricorso gli sarebbe pervenuta; in seguito a chiarimenti richiesti presso gli Uffici della Cancelleria, il ricorrente avrebbe appreso che, sulla sentenza gravata, risultava annotata l'irrevocabilità in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il difensore di parte civile, Avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria, ex art. 121 del codice di rito, in cui si osserva come il Tribunale di Perugia abbia correttamente ritenuto tardivo l'appello interposto dall'imputato avverso la decisione del Giudice di pace, insistendo affinché sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato ha presentato istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento, ex art. 420 ter del codice di rito, allegando comunicazione della ASL Umbria. Ha inoltre allegato copia del ricorso per Cassazione da lui presentato, in data 6.06.2014. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2. Preliminarmente, va osservato che la difesa non ha formulato per iscritto richiesta di discussione orale del ricorso entro il termine perentorio dei 25 giorni liberi precedenti l'udienza, presentandola, a mezzo di posta elettronica certificata, come prescritto dall'art. 23, comma 8, del D. L. n. 137 del 28/10/2020. Pertanto, questo Collegio non ha potuto considerare l'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento presentata dal ricorrente, ex art. 420 ter del codice di rito. rb' 3. Nel merito, va osservato che del tutto inconferente è il richiamo all'art. 175 cod. proc. pen., su cui la difesa ha articolato il proprio ricorso, e palesemente inconsistente il ricorso stesso, dal momento che il rimedio previsto dal codice di rito presuppone che la parte, prima ancora di dimostrarlo, deduca di non avere potuto osservare un termine per caso fortuito o forza maggiore, laddove, nel caso di specie, lo stesso istante afferma di avere depositato un ricorso che non risulterebbe essere stato trasmesso a questa Corte. Ne discende che non ricorrono, per la stessa ammissione della parte richiedente, i presupposti della restituzione in termini o di altri rimedi esaminabili da questa Corte. 4. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso e la condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso
Sentenza Cassazione n. 37286/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris