CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02728/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 del TRIBUNALE di BARI L(171 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 49/2021 emessa in data 06.07.2021, il Tribunale di Bari dichiarava inammissibile l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 48/2020 emessa in data 20.01.2020 dal Giudice di Pace di Bari, con la quale il predetto era stato dichiarato colpevole del reato ascrittogli di cui all'art. 595 c.p., per aver, a mezzo lettera raccomandata del 31.10.2014, pervenuta all'Ordine degli Avvocati di Bari il 3.11.2014, offeso il prestigio e la reputazione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], affermando di aver versato al suddetto professionista somme al nero, a fronte di esose richieste di pagamento di parcelle professionali. 1.1. In particolare, il Tribunale rilevava che con l'appello non era stato impugnato il capo della sentenza impugnata relativo alla condanna al risarcimento del danno, in violazione del disposto letterale dell'art. 37 del D.Igs. n. 274/2000, a termini del quale affinchè l'imputato possa proporre appello avverso la sentenza di condanna del giudice di pace, che disponga unicamente una pena pecuniaria deve essere impugnato anche il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno sofferto dalla parte civile. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. c) c.p.p., atteso che la sentenza impugnata, con la declaratoria di inammissibilità, non ha tenuto conto della giurisprudenza di legittimità che espressamente afferma l'ammissibilità dell'impugnazione proposta dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace che lo abbia condannato alla sola pena pecuniaria, anche nel caso in cui non risulti espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno, in virtù dell'applicazione di quanto disposto dall'art. 574 comma 4 c.p.p., secondo cui l'impugnazione dell'imputato contro la pronuncia sulla responsabilità penale estende i suoi effetti alle statuizioni civili che ne sono dipendenti. 3. Il procuratore generale in sede, in persona del sostituto procuratore dr. ssa [OSCURATO:PERSONA], ai fini della decisione del ricorso, ha fatto pervenire le sue richieste scritte, ai sensi del comma 8 dell'art. 23 del d.l. n. 137/2020, conv. con modificazioni nella L. 176/2020, concludendo per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso merita accoglimento. 1.Ed invero, sebbene un orientamento minoritario di questa Corte abbia in passato sostenuto l'inammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza di condanna emessa dal Giudice di pace ad una pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte civile, laddove si contesti il solo giudizio di responsabilità, senza che venga espressamente impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno (così Sez. 2, n. 31190 del 17/04/2015, Rv. 264544 - 01), tuttavia tale orientamento risulta superato dal più recente e ormai consolidato indirizzo di legittimità, condiviso da questo Collegio (Sez. 4, n.27460 del 15/03/2019, Rv. 276459;Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017, Rv. 269677;Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016, Rv. 267770; Sez. 4, Sentenza n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564). Con tale ultimo orientamento risulta costantemente affermata l'ammissibilità dell'appello proposto dall'imputato avverso la sentenza del giudice di pace di condanna alla pena pecuniaria, ancorché non sia stato impugnato il capo relativo alla condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile, in quanto l'art. 37 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 deve essere coordinato con la disposizione di cui all'art. 574, comma 4, cod. proc. pen., per la quale l'impugnazione proposta avverso i punti della sentenza riguardanti la responsabilità dell'imputato estende i suoi effetti agli altri punti che dipendano dai primi, fra i quali sono ricompresi quelli concernenti il risarcimento del danno, che ha il suo necessario presupposto nell'affermazione della responsabilità penale. 2. Ne consegue che, ove l'imputato, con l'atto di impugnazione, contesti la responsabilità, gli effetti di essa si debbano intendere estesi alle statuizioni civili senza necessità che queste ultime vengano espressamente impugnate, poiché implicitamente, ma inequivocabilmente l'impugnazione del punto relativo alla responsabilità involge anche le statuizioni civili, dipendenti dalla condanna (così Cass., Sez. 2, n. 20190 del 14/4/2017, Rv. 269677; Sez. 4 , n.27460 del 15/03/2019, Rv. 276459; Sez. 2, n. 20190 del 14/04/2017,Rv. 269677; Sez. 5, n. 35023 del 17/05/2016 Rv. 267770; Sez. 4, Sentenza n. 31650 del 29/03/2018, Rv. 273564). 3. In ragione di tale condivisibile indirizzo interpretativo, la sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al Tribunale di Bari per la celebrazione del giudizio di appello. PQM annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Bari. Così deciso il 13.12.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cor