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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 27 gennaio 2021

Cassazione n. 00133/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I9t7entite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R. CASTALDO, si riporta ai motivi di ricorso.

FATTO E DIRITTO

1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 324, c.p.p., rigettava l'appello proposto in qualità di terza interessata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal tribunale di Napoli in composizione collegiale con cui veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo della quota sociale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli con decreto del 28.9.2020.

Tale ultimo provvedimento, avente ad oggetto tutte le quote del capitale sociale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", suddivise tra [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, era stato adottato nell'ambito del procedimento penale sorto a carico del suddetto Morgera, sottoposto anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati in materia fallimentare e tributaria oggetto dell'imputazione provvisoria, in relazione al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in relazione ai quali lo stesso ha ormai assunto la qualità di imputato.

2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando in premessa che il tribunale del riesame ha reiterato il vizio di violazione di legge, omettendo di confrontarsi con le specifiche eccezioni sollevate dalla difesa.

Ciò vale innanzitutto per la prima dirimente questione posta dalla difesa, che ha dedotto e dimostrato come il marchio "[OSCURATO:PERSONA]", presunto oggetto di cessione, sia sempre rimasto nella disponibilità della società fallita, al punto da essere offerto all'incanto dal curatore, sicché viene meno il fondamento logico-giuridico che giustifica il sequestro preventivo, disposto sul presupposto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], attraverso "[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.," proseguiva di fatto l'esercizio della società fallita "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", così sottraendo alla garanzia dei creditori beni patrimoniali (marchio e avviamento aziendale).

Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 321, c.p.p., sotto il profilo della sussistenza del rapporto di peitinenzialità tra i beni sequestrati e il reato, ad avviso della ricorrente in effetti insussistente, essendo esso configurabile solo con riferimento alla res oggetto di distrazione, vale a dire, al marchio, di cui, secondo l'impostazione accusatoria, la fallita si sarebbe spogliata distraendolo.

In tal modo il tribunale del riesame fraintende le nozioni giuridiche di res e di pertinenza, erroneamente identificando il bene sottoposto a sequestro con la titolarità delle quote facenti capo al socio, terzo estraneo al procedimento penale, violando l'art. 321, c.p.p., il cui perimetro di efficacia e di estensione riguarda unicamente la cosa la cui libera disponibilità rischia di aggravare o protrarre le conseguenze del reato.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni.

4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso non può che rilevarsene l'inammissibilità, trattandosi di un motivo versato in fatto, con cui, in realtà la ricorrente deduce un vizio di motivazione, non scrutinabile in questa sede di legittimità, senza, peraltro, confrontarsi con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato.

Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656).

Orbene nel caso in esame il provvedimento impugnato presenta un percorso motivazionale esaustivo e coerente, incentrato sul dato oggettivamente accertato che attraverso la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", amministrata di fatto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo continuasse illecitamente nella attività di commercializzazione dei prodotti con marchio "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà della società fallita.

Come si evince dalla imputazione elevata a carico del Morgera, molteplici erano state le attività distrattive poste in essere da quest'ultimo in danno dei creditori della società fallita. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, viene addebitato, tra l'altro, di avere ceduto in uso alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", da lui controllata: 1) marchi affini al marchio "[OSCURATO:PERSONA]", quali "[OSCURATO:PERSONA] cosmetici naturali" o simili, con diretta incidenza sul valore del marchio che caratterizzava i prodotti della società fallita; 2) l'attività di completamento produttivo di cosmetici esercitata in precedenza dalla fallita, con l'impiego di materie prime, materie sussidiarie e prodotti già finiti di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."., nonché degli stessi locali occupati da quest'ultima, in tal modo sottraendo parte dei beni aziendali alla garanzia patrimoniale del ceto creditorio; 3) l'avviamento aziendale della società fallita.

In ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico del Morgera per tali condotte, integranti gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, si è formato, come evidenziato nel provvedimento oggetto di ricorso con affermazione non contestata dalla ricorrente, il cd. giudicato cautelare, in virtù dell'ordinanza con cui, in data 19.10.2020, era stata confermata dallo stesso tribunale del riesame di Napoli il titolo cautelare con cui si disponeva a carico del suddetto imputato la misura coercitiva degli arresti domiciliari per i reati in materia fallimentare e tributaria di cui ai capi A) e B) dell'imputazione provvisoria, senza tacere che per tali fatti lo stesso Morgera risulta destinatario di decreto di giudizio immediato innanzi al tribunale di Napoli in composizione collegiale emesso in data 19.11.2020.

Risulta, pertanto, del tutto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 321, c.p.p., il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata, in cui il giudice dell'impugnazione cautelare sottolinea come, trattandosi di un sequestro preventivo di tipo impeditivo, vale a dire finalizzato ad evitare la protrazione del reato ovvero l'aggravamento delle sue conseguenze, esso trovi giustificazione proprio nella necessità di impedire che attraverso la commercializzazione dei prodotti innanzi indicati resa possibile per il mezzo della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - che appare, dunque, legata da un rapporto pertinenziale quanto meno con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - continui e sia portata a ulteriori conseguenze l'attività di distrazione in danno delle ragioni dei creditori della società fallita.

Tale conclusione appare del tutto conforme all'approdo interpretativo cui è pervenuta in subiecta materia la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente riconosce in linea di principio l'esistenza del nesso pertinenziale tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una compagine societaria, quando quest'ultima venga utilizzata per realizzare finalità distrattive.

Ed invero, premesso che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, è legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto dell'imputato, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17586 del 22.3.2021, Rv. 281104), la giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, anche di recente, il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato, come nel caso che ci occupa, il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti, profilo quest'ultimo, che non ha formato oggetto di specifici rilievi da parte della ricorrente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Rv. 281026; Cass., Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, Rv. 275496).

In altri termini, nulla vieta al fallito dNivt-x, 04e ck C-) bet,vt ot-- • 4_4 é e precedente attivita imprenditorialeo o di in aprenderneAuna nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuadi, che non possono essere certo pregiudicate dalla continuazione sotto diverse spoglie dell'attività della società fallita.Con la conseguenza che del tutto legittimamente può essere disposto il sequestro preventivo della società "di comodo" e delle relative quote sociali, una volta accertato, come si è detto, un collegamento strumentale tra il reato fallimentare e cosa sequestrata, che, nel caso in esame, è stato dimostrato attraverso l'indicazione dei beni appartenenti alla società fallita ceduti alla "società di comodo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3563 del 26/06/2015, Rv. 266047).

Beni tra i quali va ricompreso, giova evidenziare, anche l'avviamento commerciale dell'azienda, che può formare oggetto di distrazione, quando, come nel caso in esame, abbiano formato oggetto di distrazione quei fattori aziendali determinanti nel processo di creazione dell'avviamento, quali i locali, le materie prime, le materie sussidiarie e i prodotti già finiti, di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ma utilizzati dalla menzionata "società di comodo".

Sulla base delle svolte considerazioni va ritenuto inammissibile, per manifesta infondatezza, anche il secondo motivo di ricorso.

5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I9t7entite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], quale sostituto processuale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] R. CASTALDO, si riporta ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con l'ordinanza di cui in premessa il tribunale di Napoli, in funzione di tribunale del riesame, adito ex artt. 324, c.p.p., rigettava l'appello proposto in qualità di terza interessata da [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza emessa in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal tribunale di Napoli in composizione collegiale con cui veniva rigettata la richiesta di revoca del sequestro preventivo della quota sociale della società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", disposto dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli con decreto del 28.9.2020. Tale ultimo provvedimento, avente ad oggetto tutte le quote del capitale sociale della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", suddivise tra [OSCURATO:PERSONA] e la ricorrente, era stato adottato nell'ambito del procedimento penale sorto a carico del suddetto Morgera, sottoposto anche alla misura cautelare degli arresti domiciliari, per i reati in materia fallimentare e tributaria oggetto dell'imputazione provvisoria, in relazione al fallimento della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", in relazione ai quali lo stesso ha ormai assunto la qualità di imputato. 2. Avverso il menzionato provvedimento, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], lamentando in premessa che il tribunale del riesame ha reiterato il vizio di violazione di legge, omettendo di confrontarsi con le specifiche eccezioni sollevate dalla difesa. Ciò vale innanzitutto per la prima dirimente questione posta dalla difesa, che ha dedotto e dimostrato come il marchio "[OSCURATO:PERSONA]", presunto oggetto di cessione, sia sempre rimasto nella disponibilità della società fallita, al punto da essere offerto all'incanto dal curatore, sicché viene meno il fondamento logico-giuridico che giustifica il sequestro preventivo, disposto sul presupposto che l'indagato [OSCURATO:PERSONA], attraverso "[OSCURATO:PERSONA] s.r.I.," proseguiva di fatto l'esercizio della società fallita "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", così sottraendo alla garanzia dei creditori beni patrimoniali (marchio e avviamento aziendale). Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 321, c.p.p., sotto il profilo della sussistenza del rapporto di peitinenzialità tra i beni sequestrati e il reato, ad avviso della ricorrente in effetti insussistente, essendo esso configurabile solo con riferimento alla res oggetto di distrazione, vale a dire, al marchio, di cui, secondo l'impostazione accusatoria, la fallita si sarebbe spogliata distraendolo. In tal modo il tribunale del riesame fraintende le nozioni giuridiche di res e di pertinenza, erroneamente identificando il bene sottoposto a sequestro con la titolarità delle quote facenti capo al socio, terzo estraneo al procedimento penale, violando l'art. 321, c.p.p., il cui perimetro di efficacia e di estensione riguarda unicamente la cosa la cui libera disponibilità rischia di aggravare o protrarre le conseguenze del reato. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le seguenti ragioni. 4. Con particolare riferimento al primo motivo di ricorso non può che rilevarsene l'inammissibilità, trattandosi di un motivo versato in fatto, con cui, in realtà la ricorrente deduce un vizio di motivazione, non scrutinabile in questa sede di legittimità, senza, peraltro, confrontarsi con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato. Come è noto, infatti, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Rv. 269656). Orbene nel caso in esame il provvedimento impugnato presenta un percorso motivazionale esaustivo e coerente, incentrato sul dato oggettivamente accertato che attraverso la società "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", amministrata di fatto dall'indagato [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo continuasse illecitamente nella attività di commercializzazione dei prodotti con marchio "[OSCURATO:PERSONA]" di proprietà della società fallita. Come si evince dalla imputazione elevata a carico del Morgera, molteplici erano state le attività distrattive poste in essere da quest'ultimo in danno dei creditori della società fallita. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, viene addebitato, tra l'altro, di avere ceduto in uso alla "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", da lui controllata: 1) marchi affini al marchio "[OSCURATO:PERSONA]", quali "[OSCURATO:PERSONA] cosmetici naturali" o simili, con diretta incidenza sul valore del marchio che caratterizzava i prodotti della società fallita; 2) l'attività di completamento produttivo di cosmetici esercitata in precedenza dalla fallita, con l'impiego di materie prime, materie sussidiarie e prodotti già finiti di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l."., nonché degli stessi locali occupati da quest'ultima, in tal modo sottraendo parte dei beni aziendali alla garanzia patrimoniale del ceto creditorio; 3) l'avviamento aziendale della società fallita. In ordine ai gravi indizi di colpevolezza a carico del Morgera per tali condotte, integranti gli elementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, si è formato, come evidenziato nel provvedimento oggetto di ricorso con affermazione non contestata dalla ricorrente, il cd. giudicato cautelare, in virtù dell'ordinanza con cui, in data 19.10.2020, era stata confermata dallo stesso tribunale del riesame di Napoli il titolo cautelare con cui si disponeva a carico del suddetto imputato la misura coercitiva degli arresti domiciliari per i reati in materia fallimentare e tributaria di cui ai capi A) e B) dell'imputazione provvisoria, senza tacere che per tali fatti lo stesso Morgera risulta destinatario di decreto di giudizio immediato innanzi al tribunale di Napoli in composizione collegiale emesso in data 19.11.2020. Risulta, pertanto, del tutto conforme alla previsione normativa di cui all'art. 321, c.p.p., il passaggio motivazionale dell'ordinanza impugnata, in cui il giudice dell'impugnazione cautelare sottolinea come, trattandosi di un sequestro preventivo di tipo impeditivo, vale a dire finalizzato ad evitare la protrazione del reato ovvero l'aggravamento delle sue conseguenze, esso trovi giustificazione proprio nella necessità di impedire che attraverso la commercializzazione dei prodotti innanzi indicati resa possibile per il mezzo della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." - che appare, dunque, legata da un rapporto pertinenziale quanto meno con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale distrattiva - continui e sia portata a ulteriori conseguenze l'attività di distrazione in danno delle ragioni dei creditori della società fallita. Tale conclusione appare del tutto conforme all'approdo interpretativo cui è pervenuta in subiecta materia la giurisprudenza di legittimità, che pacificamente riconosce in linea di principio l'esistenza del nesso pertinenziale tra il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione e una compagine societaria, quando quest'ultima venga utilizzata per realizzare finalità distrattive. Ed invero, premesso che in tema di bancarotta fraudolenta per distrazione, è legittimo il sequestro preventivo dei complessi aziendali della società fallita, ancora nella disponibilità di fatto dell'imputato, motivato dalla necessità di impedire ulteriori condotte di disposizione o dispersione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 17586 del 22.3.2021, Rv. 281104), la giurisprudenza della Suprema Corte ha in più occasioni ribadito, anche di recente, il principio secondo cui in tema di bancarotta fraudolenta, è legittimo il sequestro preventivo del complesso aziendale e della totalità delle quote di una società, indicata come destinataria di beni distratti dalla società fallita, laddove sia accertato, come nel caso che ci occupa, il collegamento strumentale tra il reato fallimentare e la cosa sequestrata e non si superi il valore attribuito ai beni distratti, profilo quest'ultimo, che non ha formato oggetto di specifici rilievi da parte della ricorrente (cfr. Cass., Sez. 5, n. 14017 del 20/01/2021, Rv. 281026; Cass., Sez. 5, n. 5868 del 11/12/2018, Rv. 275496). In altri termini, nulla vieta al fallito dNivt-x, 04e ck C-) bet,vt ot-- • 4_4 é e precedente attivita imprenditorialeo o di in aprenderneAuna nuova, fatte salve, ovviamente, le ragioni dei creditori concorsuadi, che non possono essere certo pregiudicate dalla continuazione sotto diverse spoglie dell'attività della società fallita.Con la conseguenza che del tutto legittimamente può essere disposto il sequestro preventivo della società "di comodo" e delle relative quote sociali, una volta accertato, come si è detto, un collegamento strumentale tra il reato fallimentare e cosa sequestrata, che, nel caso in esame, è stato dimostrato attraverso l'indicazione dei beni appartenenti alla società fallita ceduti alla "società di comodo [OSCURATO:PERSONA] s.r.l." (cfr. Cass., Sez. 5, n. 3563 del 26/06/2015, Rv. 266047). Beni tra i quali va ricompreso, giova evidenziare, anche l'avviamento commerciale dell'azienda, che può formare oggetto di distrazione, quando, come nel caso in esame, abbiano formato oggetto di distrazione quei fattori aziendali determinanti nel processo di creazione dell'avviamento, quali i locali, le materie prime, le materie sussidiarie e i prodotti già finiti, di proprietà della "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", ma utilizzati dalla menzionata "società di comodo". Sulla base delle svolte considerazioni va ritenuto inammissibile, per manifesta infondatezza, anche il secondo motivo di ricorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultima immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese pr
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