CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 aprile 2022
Cassazione n. 45324/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto in accoglimento del ricorso, annullarsi la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata in questa sede, ha riformato l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] pronunciata dal Tribunale di Enna in data 13 luglio 2022, affermando la responsabilità dell'imputato per il contestato delitto di truffa aggravata ex art 640, comma 2, n. 1 cod. pen. e determinando le pene di giustizia. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, vizio della motivazione (mancante e/o manifestamente illogica, per travisamento della prova); la sentenza impugnata aveva dato per acquisito agli atti ed utilizzabile il contenuto dell'informativa di reato che, invece, non era mai stato acquisito, avendo il Tribunale ammesso l'acquisizione dei soli atti irripetibili e dei documenti ad essi allegati, contenuti in un supporto informatico prodotto all'udienza del 6 aprile 2022. 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, in relazione all'art. 192 cod, proc. pen.; í dati che la sentenza ritiene certi e dotati di portata probatoria sono stati analizzati in modo errato dalla sentenza impugnata così mancando il necessario carattere rafforzato per la motivazione della decisione diretta a ribaltare la pronuncia assolutoria in primo grado. 2.2. Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione per manifesta illogicità e contraddittorietà, in relazione all'art. 603, comma 3 bis, cod. proc. pen., per avere la Corte rigettato in modo errato la richiesta della difesa di procedere alla necessaria rinnovazione dell'istruttoria mediante l'ascolto dei testi, uniche prove validamente assunte e su cui si sarebbe basata la decisone di condanna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. La struttura logica della sentenza impugnata si fonda sulla premessa riguardante i dati di prova utilizzati dal primo giudice e nuovamente valutati dalla Corte d'appello, che li ha qualificati come "tutti documentali (...) per lo più compendiat[i] nell'informativa a carico di [OSCURATO:PERSONA] [l'apparente datore di lavoro] acquisita nel corso del giudizio e pienamente utilizzabile" (pag. 2). Dall'esame del verbale di udienza (consentito in questa sede, in quanto il presupposto logico della censura concerne la ritualità dell'acquisizione di prove documentali richiamate ed utilizzate nel corpo della motivazione della sentenza impugnata) non è dato stabilire, con la necessaria certezza, il contenuto dei documenti ammessi dal Tribunale (non risultando l'acquisizione, con il consenso, dell'informativa di reato, ma esclusivamente l'acquisizione di un supporto informatico peraltro con il limite dell'utilizzazione dei soli atti irripetibili e dei documenti ad essi allegati, il che non consente di verificare se fosse stata così autorizzata la produzione ed allegazione di un prospetto con l'indicazione dei lavoratori effettivamente impiegati presso l'azienda del ricorrente, in cui non sarebbe stato presente il nominativo del ricorrente, elemento logico avente portata determinante ai fini della logicità della motivazione) Per altro verso, l'esame del supporto informatico allegato agli atti e di cui è state ammessa la produzione, nelle parti indicate nel verbale, non ha consentito di individuare tracce di atti irripetibili e di documenti ad essi allegati. La genericità dei richiami contenuti nel testo della decisione della Corte territoriale al materiale probatorio utilizzato, a fronte delle specifiche censure formulate dal ricorrente, impone l'annullamento della sentenza, atteso altresì il carattere assorbente della censura rispetto agli ulteriori motivi di ricorso articolati. In sede di giudizio di rinvio, la Corte d'appello rivaluterà esattamente il compendio probatorio, nei limiti di utilizzabilità derivanti dai provvedimenti di ammissione delle prove documentali, motivando conseguentemente in ordine alle condizioni per accogliere l'impugnazione del P.M. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di ap