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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 30021/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 14/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen.; all'imputato è contestato di aver eluso l'esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale con la quale gli era stato inibito l'uso nella denominazione della propria ditta della parola "Calor", continuandola invece ad utilizzarla.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando due motivi.2.1.

Con il primo si lamenta violazione dell'art. 388 cod. pen.; l'imputato, ricevuta comunicazione dal provvedimento inibitorio, avrebbe in realtà dato esecuzione all'ordinanza mutando la denominazione della propria ditta da "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "in "[OSCURATO:PERSONA] - ditta [OSCURATO:PERSONA]", dunque evitando che la parola Calor fosse inserita nel corpo della denominazione della ditta.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione.

Si fa riferimento alla circostanza per cui prima della commissione del fatto fosse già intervenuta nel gennaio del 2014 la sentenza, acquisita in atti, del Tribunale di Catania- sez. specializzata in materia di imprese -con cui era stata fatta chiarezza in ordine alla paternità del marchio e delle parole in esso contenute; una sentenza con cui era stata dichiarata la nullità del marchio registrato da [OSCURATO:PERSONA], cioè del soggetto parte della controversia civilistica, che aveva portato alla inibitoria.

Sul punto la motivazione delle sentenze di merito sarebbero silenti, così come nulla sarebbe stato motivato sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato come l'imputato si fosse attivato per dare esecuzione alla inibitoria.

Si tratta di profili che avrebbero dovuto essere considerati anche al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della dosimetria della pena, della sospensione condizionale della pena e della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è infondato ai limiti della inammissibilità.

2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937), componendo un contrasto di giurisprudenza sull'oggetto giuridico dei reati previsti dall'art. 388 cod. pen. hanno stabilito che le fattispecie in questione hanno per oggetto giuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione (cfr.

C. cost., n. 77 del 2007, C. cost., n. 24 del 2003), punendo i comportamenti destinati a privarla della concreta possibilità di incidere sugli interessi controversi.

Conseguentemente, anche nella fattispecie prevista dall'alt 388, secondo-terzo commi cod. pen., la condotta di «elusione» del provvedimento del giudice deve consistere nell'ostacolo all'effettiva possibilità di una sua esecuzione: deve trattarsi quindi di condotta che ostacoli dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri; o di condotta di inottemperanza di un obbligo la cui esecuzione non possa prescindere dal contributo dell'obbligato (Sez. 6, n. 11952 del 01/02/2017, Travaglianti, Rv. 269644; Sez. 6, n. 16398 del 22/03/2016, Calcagno, Rv. 266797).3.

Nella specie, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto in questione, essendo stato chiarito in punto di fatto come l'imputato, nonostante il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro il 28.5.2012 che inibiva l'uso della parola "Calor" nella denominazione della sua ditta, abbia, almeno sino al gennaio del 2014, da una parte, solo formalmente provveduto a mutare la denominazione della ditta limitandosi a spostare la parola "ditta" ma lasciando inalterata una situazione di obiettiva equivocità - sostanzialmente elusiva dell'ordinanza del Tribunale- e, dall'altra, continuato ad utilizzare la parola "Calor" sul furgone utilizzato, sulla insegna posta sul locale della ditta medesima, sulla cartellonistica pubblicitaria.

Dunque, un'attività solo apparentemente esecutiva dell'ordine del Giudice, ma in realtà non seguita da una compiuta neutralizzazione della situazione che il Giudice aveva ordinato di rimuovere.

Né assume rilievo l'assunto difensivo secondo cui nel 2014 era intervenuto un ulteriore provvedimento che avrebbe riconosciuto il diritto dell'imputato all'uso della parola "Calor" nella sua ditta, trattandosi, come è stato correttamente fatto notare dalla Corte di appello, di un fatto successivo al perfezionamento del reato per cui si procede.

4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessive 3.510,00 oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessive 3.510,00 oltre accessori come per legg

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 14/12/2020; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile o rigettato; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato previsto dall'art. 388 cod. pen.; all'imputato è contestato di aver eluso l'esecuzione dell'ordinanza emessa dal Tribunale con la quale gli era stato inibito l'uso nella denominazione della propria ditta della parola "Calor", continuandola invece ad utilizzarla. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore articolando due motivi.2.1. Con il primo si lamenta violazione dell'art. 388 cod. pen.; l'imputato, ricevuta comunicazione dal provvedimento inibitorio, avrebbe in realtà dato esecuzione all'ordinanza mutando la denominazione della propria ditta da "[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] "in "[OSCURATO:PERSONA] - ditta [OSCURATO:PERSONA]", dunque evitando che la parola Calor fosse inserita nel corpo della denominazione della ditta. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta vizio di motivazione. Si fa riferimento alla circostanza per cui prima della commissione del fatto fosse già intervenuta nel gennaio del 2014 la sentenza, acquisita in atti, del Tribunale di Catania- sez. specializzata in materia di imprese -con cui era stata fatta chiarezza in ordine alla paternità del marchio e delle parole in esso contenute; una sentenza con cui era stata dichiarata la nullità del marchio registrato da [OSCURATO:PERSONA], cioè del soggetto parte della controversia civilistica, che aveva portato alla inibitoria. Sul punto la motivazione delle sentenze di merito sarebbero silenti, così come nulla sarebbe stato motivato sulla deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato come l'imputato si fosse attivato per dare esecuzione alla inibitoria. Si tratta di profili che avrebbero dovuto essere considerati anche al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, della dosimetria della pena, della sospensione condizionale della pena e della non menzione. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso, i cui motivi possono essere valutati congiuntamente, è infondato ai limiti della inammissibilità. 2. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione (Sez. U, n. 36692 del 27/09/2007, Vuocolo, Rv. 236937), componendo un contrasto di giurisprudenza sull'oggetto giuridico dei reati previsti dall'art. 388 cod. pen. hanno stabilito che le fattispecie in questione hanno per oggetto giuridico l'interesse all'effettività della tutela giurisdizionale, che è garantito dalla Costituzione (cfr. C. cost., n. 77 del 2007, C. cost., n. 24 del 2003), punendo i comportamenti destinati a privarla della concreta possibilità di incidere sugli interessi controversi. Conseguentemente, anche nella fattispecie prevista dall'alt 388, secondo-terzo commi cod. pen., la condotta di «elusione» del provvedimento del giudice deve consistere nell'ostacolo all'effettiva possibilità di una sua esecuzione: deve trattarsi quindi di condotta che ostacoli dall'esterno un'attività esecutiva integralmente affidata ad altri; o di condotta di inottemperanza di un obbligo la cui esecuzione non possa prescindere dal contributo dell'obbligato (Sez. 6, n. 11952 del 01/02/2017, Travaglianti, Rv. 269644; Sez. 6, n. 16398 del 22/03/2016, Calcagno, Rv. 266797).3. Nella specie, i Giudici di merito hanno fatto corretta applicazione dei principi di diritto in questione, essendo stato chiarito in punto di fatto come l'imputato, nonostante il provvedimento emesso dal Tribunale di Catanzaro il 28.5.2012 che inibiva l'uso della parola "Calor" nella denominazione della sua ditta, abbia, almeno sino al gennaio del 2014, da una parte, solo formalmente provveduto a mutare la denominazione della ditta limitandosi a spostare la parola "ditta" ma lasciando inalterata una situazione di obiettiva equivocità - sostanzialmente elusiva dell'ordinanza del Tribunale- e, dall'altra, continuato ad utilizzare la parola "Calor" sul furgone utilizzato, sulla insegna posta sul locale della ditta medesima, sulla cartellonistica pubblicitaria. Dunque, un'attività solo apparentemente esecutiva dell'ordine del Giudice, ma in realtà non seguita da una compiuta neutralizzazione della situazione che il Giudice aveva ordinato di rimuovere. Né assume rilievo l'assunto difensivo secondo cui nel 2014 era intervenuto un ulteriore provvedimento che avrebbe riconosciuto il diritto dell'imputato all'uso della parola "Calor" nella sua ditta, trattandosi, come è stato correttamente fatto notare dalla Corte di appello, di un fatto successivo al perfezionamento del reato per cui si procede. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessive 3.510,00 oltre accessori come per legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessive 3.510,00 oltre accessori come per legg
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