CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 24 settembre 2025
Cassazione n. 33898/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.7622/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] A R.L. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del liquidatore pro tempore , rappresentat a e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione telematica come per legge -controricorrente – nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 59/2023depositata il 16/01/2023. R.g. n. 7622 del 2023 Ad. 24/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta, nella camera di consiglio del 24/09/2025, dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. coop. edilizia [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. affidò l’incarico di progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di tredici villette in Viagrande (CT) all’ingegnere [OSCURATO:PERSONA] e, dopo averne fatto constatare le inadempienze a mezzo di un proprio incaricato, lo convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Catania, in due distinte cause, poiché nella prima citò, oltre allo Sciuto, anche la ditta appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. Le due cause (recanti R.g. n. 15279/2013 e R.g. n. 16955/2013) vennero riunite ma la ditta appaltatrice [OSCURATO:SOCIETA]. fece valere la clausola compromissoria e la controversia nei suoi confronti venne rimessa alla sede arbitrale. Nei detti giudizi riuniti intervenne volontariamente [OSCURATO:PERSONA] quale socio della cooperativa. Alle dette due cause viene ulteriormente riunita quella (recante R.g. n. 6558/2015) di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Catania, per oltre centonovantamila euro (€ 197.053,48), in favore dall’ingegnere Sciuto nei confronti della Soc. coop. [OSCURATO:SOCIETA]. All’esito del giudizio e sulla base delle due consulenze tecniche, quella espletata nelle due cause per prima riunite e quella espletata nella causa di opposizione al monitorio, il Tribunale di Catania, con la sentenza n 1585/21 del 13/04/2021, rigettava le domande proposte dalla [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]; accoglieva parzialmente l’opposizionea decreto ingiuntivo e, per l’effetto, revocava il monitorioemesso dal Tribunale di Catania e condannava la Società cooperativa edilizia [OSCURATO:SOCIETA] al pagamento della minor somma di euro 138.813,46 in favore dell’ingegnere Sciuto; condannava la Società c ooperativa al pagamento delle spese processuali ed a quelle delle tre consulenze tecniche d’ufficio espletate. R.g. n. 7622 del 2023 Ad. 24/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di primo grado propose appello la [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] si costituì nella fase d’impugnazione mentre [OSCURATO:PERSONA] rimase contumace. La Corte d’appello di Catania, con sentenza n. 59 del 16/01/2023 ha rigettato l’impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] cooperativa [OSCURATO:SOCIETA] a r.l. propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Risponde con controricorso [OSCURATO:PERSONA], già contumace nel giudizio di appello, è rimasto intimato in questa fase di legittimità. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], alla quale il ricorso è stato trattenuto per la decisione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorsosono i seguenti. Primomotivo: violazione o falsa applicazione dell’art 1669 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n 3 c.p.c. La [OSCURATO:SOCIETA] si duole dell’avvenuta riunione dei tre giudizi e della sostanziale considerazione di essi sulla base dell’art. 1699 c.c. anziché nell’ambito della responsabilità contrattuale e contesta la affermazione della Corte d’appello della mancanza di una legittimazione propria della società cooperativa. Secondo motivo: nullità’ della sentenza o del procedimento ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.: errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova; violazione dell’art. 115 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] cooperativa si duole del mancato esame da parte dellaCorte d’appello alle conclusioni della consulenza tecnica di parte, ossia della stessa società cooperativa, espletata dall’ingegnere Garozzo, alla quale vene successivamente affiancato un altro consulente, [OSCURATO:PERSONA], nominato sin dalle prime fasi del contenzioso e si duole del mancato richiamo del consulente tecnico di ufficio a chiarimenti. R.g. n. 7622 del 2023 Ad. 24/09/2025; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]: violazione o falsa applicazione degli artt. 1218 e 2229 c.c. ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] cooperativa censura la sentenza d’appello per avere questa ridotto di un importo non adeguato la somma originariamente riconosciuta allo Sciuto nel monitorio e ciò in quanto non avrebbe tenuto in considerazione che lo stesso aveva redatto soltanto un progetto di massima. 2.Il primo motivo è inammissibile per difetto di interesse e per non avere una sua autonomia poiché incentrato sull’affermazione della Corte d’appello di mancanza dilegittimazione attiva propria in capo alla società cooperativa, in quanto essa avrebbe potuto agire soltanto in caso in cui fosse stata a sua volta convenuta in giudizio per i vizi delle costruzioni dai propri soci, mentre, tuttavia, in concreto la decisione è stata resa dai giudici di merito con riferimento alle domande proposte dalla stessa società cooperativa e, pertanto, la parte di censure riferibile alla mancanza di legittimazione attiva propria cade per essere la ricorrente carente d’interesse alla sua proposizione. Nel resto il motivo si incentra sulla questione della riunione delle cause, che non è suscettibile di distinta considerazione e peraltro rientra nei poteri discrezionali del giudice, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass.n.24496 del 18/11/2014; Cass. n. 28539 del 30/09/2022 ) e non è suscettibile di contestazione in sede di gravame. Il primo motivo è , altresì, inammissibile laddove contesta la riconduzione delle tre cause,in origine incardinate separatamente e poi riunite, all’unica fattispecie normativa dell’art. 1699 c.c. posto che il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 c.c., che, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba R.g. n. 7622 del 2023 Ad. 24/09/2025; estensore: C. Valle rispondere a titolo di responsabilità contrattuale(Cass. n. 18289 del 3/09/2020; Cass. n. 29218 del 06/12/2017 ). Il motivo, inoltre, si pone in chiave di mera contrapposizione e non contesta adeguatamente l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale «pur prescindendo dall’ampio campo di applicazione delle disposizioni contemplate nell’art. 1699 c.c. secondo l’orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, esse ne rimangono il riferimento giuridico, come correttamente ritenuto dal primo giudice. Se, infatti, ricorrono i presupposti della norma citata si verifica anche il grave inadempimento contrattuale su cui si fondano il giudizio iscritto al n 16955/2013 R.g. e l’opposizione a decreto ingiuntivo, all’origine del processo iscritto al n. 6558 R.g.». 3. Il secondo motivo è una mera contrapposizione o, meglio, richiesta di riesame del materiale istruttorio, sotto la denominazione di vizio di errore di percezione sul contenuto oggettivo della prova (così nella rubrica del motivo), sulla base delle valutazioni del consulente di parte, senza, peraltro, che siano riportate specificamente, quantomeno mediante una localizzazione degli atti processuali delle fasi di merito e segnatamente del primo grado di giudizio, nelle quali sono state avanzate le contestazi oni eventualmente svolte, nella fase di merito, all’operato dei consulenti di ufficio. Va in particolare evidenziato che la stessa parte ricorrente, nell’illustrazionedel motivo in parola, denuncia espressamente “un errore di valutazione delle prove” (v. p. 11 del ricorso) e l’aver la Corte di merito “erroneamente valutato la documentazione fornita dalla cooperativa” (v. ricorso p.12).Inoltre, con difetto di specificità sul punto, non risultano specificamente riportati i rilievi critici formulati dal consulente di parte, se non per meri stralci non contestualizzati, così come viene riportata solo qualche frase della censurata C.T.U., a fronte,peraltro, dell’affermazion e nella sentenza impugnata,secondo cui “le critiche mosse alla relazione dell’ausiliare R.g. n. 7622 del 2023 Ad. 24/09/2025; estensore: C. Valle del giudice sono state esaurientemente contrastate da quest’ultimo. La loro reiterazione in questa sede risulta teoretica, oltre che inidonea a condurre al richiamo achiarimenti del C.T.U. se non alla rinnovazione delle indagini peritali”. Eventualmente, la parte ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., ove avesse individuato un preciso fatto storico, sottoposto al contraddittorio delle parti, di natura decisiva, che il giudice del merito(e non il consulente tecnico d’ufficio, come indicato a p.13 del ricorso) abbia omesso di considerare(v. Cass. del 21/03/2024 n. 7716 ) . Inoltre, il secondo motivo si dilunga sulla mancanza di specifiche competenze tecniche di uno dei consulenti (quello nominato nelle due cause per prima riunite), ma non precisa dove e quando e in quali esatti termini le contestazioni alla nomina dello stesso furono mosse e quali furono le specifiche censure avanzate avverso la relazione peritaleed incorre, in tal modo, nuovamente in violazione dell’art. 366, primo comma, n. 6 c.p.c., pur nella sua applicazione in coerenza con la necessità di un formalismo non eccessivo, come affermato dalla (Sez. U. n. 8950 del 18/03/2022 ; Cass. n. 7186 del 4/03/2022). Inoltre, ma non da meno, il motivo non censura adeguatamente le parti della sentenza d’appello che ha ritenuto che le opere realizzate fossero comunque idonee allo scopo e è ciò vieppiù rilevante laddove è incontestato che le villette realizzate dalla cooperativa sono state tutte assegnate e risultano abitate dagli assegnatari e non è stato comprovato che questi abbiano iniziato dei contenziosi nei confronti della [OSCURATO:PERSONA]. 4.Il terzo motivo è, al pari dei due precedenti, inammissibile in quanto, al di là di quanto indicato nella sua rubrica, pone contestazioni meramente fattuali e peraltro non contesta adeguatamente l’affermazione decisoria della Corte d’appello secondo la quale il progetto redatto dallo Sciuto non poteva essere un mero elaborato cd. di massima (”mero progetto preliminare”) in R.g. n. 7622 del 2023 Ad. 24/09/2025; estensore: C. Valle quanto la concessione edilizia, pacificamente rilasciata, e lo stesso inizio ed esecuzione dei lavori, che incontestatamente sono stati portati a termine, con la realizzazione di tutte le villette, necessitavanodi un progetto cd cantierabile ossia immediatamente attuabile in concreto (ossia, appunto, in cantiere) e quindi completo di tutti i particolari essenziali. L’affermazione difensiva della [OSCURATO:PERSONA] dell’essere la parcella dell’ingegnere inidonea a fornire prova piena del compenso spettante in sede di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è di per sé corretta (Cass. nn. 5884 e 5885 del 17/03/2006) ma, nella specie l’affermazione della Corte territoriale è sorretta dalla circostanza dell’avere i giudici di merito riscontrato, anche attraverso le consulenze espletate, l’ampiezza del progetto demandato al professionista incaricato e la sua operatività, in quanto adeguatoalla pronta realizzazione delle opere edilizie, che furono, invero, come sopra rilevato, effettivamente realizzate. 5.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite di questa fase del giudizio seguono la soccombenza della società cooperativa ricorrente e tenuto conto dell’attività processuale svolta in relazione al valore della controversia, sono liquidate come da dispositivo. Nulla per le spese di lite nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],che non ha svolto attività difensiva in questa fase di legittimità. La decisione di inammissibilità dell’impugnazione comporta che deve attestarsi, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 R.g. n. 7622 del 2023 Ad. 24/09/2025; estensore: C. Valle per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove