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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 29709/2023

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26679/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procur a in calce al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché sul ricorso successivo, A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 316/2021della CORTE di APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 16 marzo2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Tribunale di Brescia, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e il geometra [OSCURATO:PERSONA], chiedendone, nelle rispettive qualità di impresa appaltatrice ed esecutrice e di progettista e direttore dei lavori, la condanna all’eliminazionedei vizi e difformità dell’opera, al completamento della pratica di agibilità (o, in subordine al pagamento della somma corrispondente al suo minor valore) e, infine, al risarcimento dei danni subìti in conseguenza dei vizi e difformità riscontrati in relazione ai lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, con trasformazione dello stesso da deposito di attrezzi agricoli e fienilein due unità abitative.

Nelle more del giudizio, a seguito dell’acquisizione delle risultanze dell’ATP espletato e di due CTU integrative, i convenuti si dichiararono disposti ad eseguire i lavori a propria cura e spese.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

Al termine dei lavori, le parti transassero con riferimento alle reciproche pretese e fu dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande, ad eccezione di quella risarcitoria proposta in confronto del geometra Portesi, che fu accolta.

In proposito, il Tribunale, avuto riguardo al la circostanza che gli appartamenti in cui si articolava l’ edificio erano rimast i inutilizzat i dall’aprile 2004 (data della originaria consegna dei lavori) al 18 giugno 2014 (data della conclusionedelle opere di ripristino ) , calcolò il valore locativo in com pl essivi Euro 187.616; ritenne che il grado di responsabilitàdel professionista fosse stimabile nella misura del 70%;e lo condannò al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 131.331,87, liquidata all’attualità (con l’aggiunta di rivalutazione e interessi)in complessivi E uro 162.129,94. 2.Adìta con appello da parte del Portesi, la Corte territoriale di Brescia ha ritenuto che fosse infondato il motivo di gravame diretto a denunciare ultra- petizione sul presupposto che la domanda del [OSCURATO:PERSONA] non comprendesse la voce di danno relativa al pregiudizio derivante dal mancato godimento dell’immobile: ciò, in quanto l’attore, pur non avendo specificamente allegato tale voce di pregiudizio, aveva però domandato il risarcimento di «tutti i danni»conseguenti ai vizi e difetti relativi alle opere edili realizzateper la trasformazione dell’edificio agricolo in due appartamenti, nonché al mancato rilascio del certificato di agibilità; vizi che, appunto, impedivano il pieno godimento dell’immobile.

Secondo la Corte di appello, erano invece parzialmente fondati i motivi di gravame con i qualiera stata dedotta l a mancata prova del predetto danno da mancatogodimento e da mancato sfruttamento dell’immobile sul piano locativo: ciò, in quanto, non vertendosi in ipotesi di danno in re ipsa, l’accertamento di tale pregiudizio esigerebbe la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’esistenza di un danno economicamente valutabile; e in quanto, invece, nella fattispecie, il Tosoninon aveva dato alcuna dimostrazione che gli appartam enti A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fossero stati messi sul mercato, e che vi fosse stata una reale proposta di locazionea cui egli non aveva potuto aderire a causa dell’inagibilità dei locali.

La Corte territoriale ha quindi ritenuto che l’unicopregiudizio provato fosse quello derivantedal pagamento della sanzione amministrativa conseguente al la richiesta di sanatoria per la realizzazione di lavori non precedentemente autorizzati(Euro 9.510), dovuta dal geometra Portesi in proporzione al grado di responsabilità riconosciutogli del 70%, ed ha pertanto ridotto la condanna del professionista alla somma di Euro6.657, oltre rivalutazione e interessi.

In ragione del parziale accoglimento dell’appello, la Cortedi merito ha infine provveduto a rideterminare le spese di entrambi i gradi, compensandole in ragione del 50% e condannando il Portesi al pagamento , in favore del [OSCURATO:PERSONA] , del residuo 50%. 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, di cui il secondo è articolato in tre sub-motivi.

Ha risposto con controricorso Fiorenzo P ortesi, proponendo ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha anche proposto ricorso successivo sulla base di tre motivi,cui non ha risposto il [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ..

Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va disattesa l’ eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto sopravvenuto di interesse , sollevata sulla base dell’esito della procedura di esdebitazionecui sarebbe stato sottoposto il controricorrente, trattandosi di vicendaassolutamente irrilevante in ragione di quanto si dirà sul merito dei ricorsi.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

A.1.Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] deduce che nel primo grado di giudizio [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato le voci di danno da lui richieste, deducendo solo in appello, per un verso, la mancata allegazionedella voce di danno da disagevole godimento degli immobili e, per l’altro, la supposta carenza di prova di tale pregiudizio.

In tal modo, però, il convenuto, oltre a contestare in ritardo i fatti oggetto delle allegazioni attoree (non contestati in primo grado), avrebbe introdotto domande ed eccezioni del tutto nuove , con violazione sia dell’art.115 che dell’art.345 cod. proc. civ.

A.1.1.Il motivo è manifestamente in f ondato.

Non è violato il principio di non contestazione poiché l’onere di specifica contestazione può ritenersi sussistente in capo al convenuto solo a fronte di allegazioni altrettanto specifiche da parte dell’attore (Cass . [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22055) Nel caso di specie, lo stesso giudice del merito ha dato atto che il pregiudizio per mancato godimentodell’immobile e per mancato sfruttamento dello stesso sul piano locativo poteva bensì ritenersi compreso nel generale riferimento a «tutti i danni» conseguenti ai vizi e difetti delle opere edili, contenuto nelle conclusioni attoree, ma esso pregiudizio, tuttavia, non era statospecificamente allegato nell’elencazione delle singole voci, ritenuta, peraltro, meramente esemplificativa.

Neppure è violata la regola che esclude la proponibilità di domande ed eccezioni nuove in appello, essendodi tutta evidenza che, attraverso i motivi di gravame, il convenuto si era limitato ad opporre difese alla domanda risarcitoria proposta dall’attore senza allargare l’oggetto del giudizio a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto da lui azionato e, a fortiori, senza oltrepassare i limiti della domandada lui formulata.

Il primo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato.

A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale vengono denunciate plurime violazioni di legge(con riferimentoagli artt. 1223, 1226, 2727 e 2729 cod. civ. ) ; nullità della sentenzaper violazione degli artt. 114, 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di fatto decisivo e discusso; vizio di motivazione apparente e/o carente e/o contraddittoria.

Il motivo si articola in tre sub-motivi.

Con il primo sub-motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso in ordine alla totale carenza di agibilità ed abitabilità degli immobili, nonché motivazione carente,apparente e/o contraddittoria.

Con il secondo sub-motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2727 e 2728 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo e discussocirca l’omessa contestazione delle prove assunte in primo grado, con motivazione apparentee/o carente e/o contraddittoria.

Con il terzo sub-motivo è denunciata violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, in particolaredell’art.1226 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; sono inoltre denunciati il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonché quellodi motivazione carente e/o contraddittoria.

La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il giudice di primo grado aveva operato una liquidazione del danno in via forfettaria ed equitativa.

A.2.1.

Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile, per plurime ragioni.

A.2.1.a.

I n primo luogo , esso difetta di tassatività in ragione della mescolanzae sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza con riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ..

Al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proc. civ., può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez.

Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass.09/12/2021, n.39169).

Al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello della prospettazione di errores in iudicando, di errores in procedendo, dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso e del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante ), allorché, come nel caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa della questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente(avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo allaviolazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, mentre quello dell’omessoesame richiede l’allegazione della mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico); per altro verso, risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consenta al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ..

A.2.1.b.

In secondo luogo , va ricordato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nellalegge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 5 giugno 2020), per un verso,il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art.2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i duenecessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez.

Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415).

Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397 ; Cass . 18/10/2018, n. 26305).

A.2.1.c.

È, inoltre , del tutto evidente che, a cc ogliendo parzialmente l’impugnazioneproposta dal P ortesi, la Corte territoriale non ha in alcun modo omesso né di tenere contodello stato di fatto delle unità abitative dell’immobile A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] all’epoca del compimentodei lavori, né di considerare le modalitàdi liquidazione del danno da mancato godimento dell’immobile da parte del giudice di primo grado; piuttosto essa , nel motivato esercizio del proprio potere di valutazione delle risultanze istruttorie (potere che resta riservato al giudice del merito ed il cui esercizio è incensurabile in sed e di legittimità se – come nella specie – debitamente motivato), ha ritenuto che il predetto danno non fosse stato debitamente provato eha conseguente proceduto all a riduzione della sommaoggetto della condanna irrogata a carico del professionista.

A.2.1.d.Infine, i l giudizio di merito in ordine al la mancata prova del danno è stato formulato sulla base d i una corretta premessa in iure , in conformità all’orientamento di questa Corte, secondocui, in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta (da ultimo, Cass. 29/05/2023, n.14947).

A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado proceduto a nuova regolamentazione delle spese di lite com pensandole nella misura del 50%, non ostantela soccombenza del convenuto.

A.3.1.Il terzo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato.

La statuizione sulle spe se trova fondamento nel parziale accoglimento dell’appello ed è stata dunque basatasull’esito complessivo della lite.

Il ricorso principaleva, in definitiva, rigettato.

B.1.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza di appello (per violazione degli artt. 99, 112, 115, 163 e 183 cod. proc. civ.) nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con cui era stata dedotto il vizio di ultra-petizioneper essere stata liquidata una voce di danno (il danno da mancato godimento dell’immobile) non ritualmentededotta e richiestadall’attore.

A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est.

B.1.1.Il motivo – a tacere della sua inammissibilità per d ifetto di interesse, stante la mancata liquidazionedel pregiudizio in parola – è comunque infondato , atteso che il giudice del merito, cui è riservato il potere di rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda(Cass. 05/02/2004, n. 2148; Cass.10/06/2020, n.11103; Cass.22/09/2023, n. 27181),ha motivatamente ritenuto che tale voce di danno, pur non essendo stata specificamente inserita nella elencazionedelle singole voci di pregiudizio, fosse nondimeno ricompresa nella domanda propostada [OSCURATO:PERSONA].

Anche il ricorso incidentale, pertanto, va rigettato.

C.1.

Con il primo motivo del ricorso successivo di Fiorenzo P ortesi vie ne denunciatala violazione degli artt. 1665, 1667, 1668, 1669, 2226 cod. civ. .

Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al risarcimento del 70% del danno derivante dal pagamento della sanzione amministrativa conseguente al la richiesta in sanatoria resasi necessariaper la realizzazione dei lavori non previamente autorizzati.

Deduce che le modifiche non autorizzate ( consistenti nel la realizzazione di un garage e di un portico)erano conosciute o comunque facilmente conoscibili dal committente che ne aveva fatto espressa richiesta, sicché no n veniva in considerazione una difformità o un vizio dell’opera rispetto al q uale egli era tenuto aprestare la garanzia prevista dagli artt. 1667 e 2226 cod. c iv., bensì, piuttosto,la quantificazione di un onere per l’ ampliamento dell’immobile al cui pagamento il committente era personalmenteobbligato.

C.2.

Con il secondo motivo del ricorso successivo vie ne formulata la medesima doglianza sub speciedi omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non averela Corte di merito tenuto conto che le difformità dal progetto erano state realizzate nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva richieste e,pertanto, ne aveva piena conoscenza.

C.2.1.

I due motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione– sono inammissibili , in q uanto , ad onta della fo rmale intestazione , A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte di cassazione un apprezzamento delle circostanze ed una valutazione delle risultanze istr u ttorie alternative a quelle motivatamente formulate da l giudice del merito, cui tali attività sono riservate.

C.3.Con il terzo motivo del ricorso successivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenzaper carenza di motivazione.

Viene censurata la statuizione sulle spese , poste , per il 50% , a carico del Portesi.

Il ricorrentededuce che le spese del secondo grado, stante l’incisiva riforma dellasentenza appellata, avrebbero dovuto essere, almeno parzialmente, poste a carico del [OSCURATO:PERSONA].

C.3.1.Il motivo è manifestamente infondato.

Va ribadito, al riguardo, che la liquidazione delle spese è stata correttamente compiutadal giudice del m e rito in applicazione della regola della soccombenza e in considerazione dell’esito complessivo della lite , che s i era conclus a con l’accoglimento, sia pure in termini circoscritti, della domanda proposta dall’attore.

D.In definitiva, vanno rigettati tutti i ricorsi e, in considerazione di tale e sito, le spesedel giudizio di legittimità vanno integralmente compensate.

E. A vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale, nonché del ricorrente incidentalee successivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigettai ricorsi ; compensa integralmentetra le parti le spese del giudizio di legittimità; A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26679/2021R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentat o e difes o da ll’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ) , in virtù di procur a in calce al ricorso ; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale - nonché sul ricorso successivo, A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proposto da [OSCURATO:PERSONA]; elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 27, presso lo Studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ( ), che lo rappresenta e difende, unitamente agli [OSCURATO:PERSONA] ( ) e [OSCURATO:PERSONA] ( ), in virtù di procura allegata al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- per la cassazione dellasentenza n. 316/2021della CORTE di APPELLO di BRESCIA, pubblicata il 16 marzo2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20 settembre 2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne, dinanzi al Tribunale di Brescia, la [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e il geometra [OSCURATO:PERSONA], chiedendone, nelle rispettive qualità di impresa appaltatrice ed esecutrice e di progettista e direttore dei lavori, la condanna all’eliminazionedei vizi e difformità dell’opera, al completamento della pratica di agibilità (o, in subordine al pagamento della somma corrispondente al suo minor valore) e, infine, al risarcimento dei danni subìti in conseguenza dei vizi e difformità riscontrati in relazione ai lavori di ristrutturazione di un immobile di sua proprietà, con trasformazione dello stesso da deposito di attrezzi agricoli e fienilein due unità abitative. Nelle more del giudizio, a seguito dell’acquisizione delle risultanze dell’ATP espletato e di due CTU integrative, i convenuti si dichiararono disposti ad eseguire i lavori a propria cura e spese. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Al termine dei lavori, le parti transassero con riferimento alle reciproche pretese e fu dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine a tutte le domande, ad eccezione di quella risarcitoria proposta in confronto del geometra Portesi, che fu accolta. In proposito, il Tribunale, avuto riguardo al la circostanza che gli appartamenti in cui si articolava l’ edificio erano rimast i inutilizzat i dall’aprile 2004 (data della originaria consegna dei lavori) al 18 giugno 2014 (data della conclusionedelle opere di ripristino ) , calcolò il valore locativo in com pl essivi Euro 187.616; ritenne che il grado di responsabilitàdel professionista fosse stimabile nella misura del 70%;e lo condannò al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, della somma di Euro 131.331,87, liquidata all’attualità (con l’aggiunta di rivalutazione e interessi)in complessivi E uro 162.129,94. 2.Adìta con appello da parte del Portesi, la Corte territoriale di Brescia ha ritenuto che fosse infondato il motivo di gravame diretto a denunciare ultra- petizione sul presupposto che la domanda del [OSCURATO:PERSONA] non comprendesse la voce di danno relativa al pregiudizio derivante dal mancato godimento dell’immobile: ciò, in quanto l’attore, pur non avendo specificamente allegato tale voce di pregiudizio, aveva però domandato il risarcimento di «tutti i danni»conseguenti ai vizi e difetti relativi alle opere edili realizzateper la trasformazione dell’edificio agricolo in due appartamenti, nonché al mancato rilascio del certificato di agibilità; vizi che, appunto, impedivano il pieno godimento dell’immobile. Secondo la Corte di appello, erano invece parzialmente fondati i motivi di gravame con i qualiera stata dedotta l a mancata prova del predetto danno da mancatogodimento e da mancato sfruttamento dell’immobile sul piano locativo: ciò, in quanto, non vertendosi in ipotesi di danno in re ipsa, l’accertamento di tale pregiudizio esigerebbe la prova, anche presuntiva, dell’esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, l’esistenza di un danno economicamente valutabile; e in quanto, invece, nella fattispecie, il Tosoninon aveva dato alcuna dimostrazione che gli appartam enti A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. fossero stati messi sul mercato, e che vi fosse stata una reale proposta di locazionea cui egli non aveva potuto aderire a causa dell’inagibilità dei locali. La Corte territoriale ha quindi ritenuto che l’unicopregiudizio provato fosse quello derivantedal pagamento della sanzione amministrativa conseguente al la richiesta di sanatoria per la realizzazione di lavori non precedentemente autorizzati(Euro 9.510), dovuta dal geometra Portesi in proporzione al grado di responsabilità riconosciutogli del 70%, ed ha pertanto ridotto la condanna del professionista alla somma di Euro6.657, oltre rivalutazione e interessi. In ragione del parziale accoglimento dell’appello, la Cortedi merito ha infine provveduto a rideterminare le spese di entrambi i gradi, compensandole in ragione del 50% e condannando il Portesi al pagamento , in favore del [OSCURATO:PERSONA] , del residuo 50%. 3.Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, di cui il secondo è articolato in tre sub-motivi. Ha risposto con controricorso Fiorenzo P ortesi, proponendo ricorso incidentale sorretto da un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] ha anche proposto ricorso successivo sulla base di tre motivi,cui non ha risposto il [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] hadepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va disattesa l’ eccezione di inammissibilità del ricorso principale per difetto sopravvenuto di interesse , sollevata sulla base dell’esito della procedura di esdebitazionecui sarebbe stato sottoposto il controricorrente, trattandosi di vicendaassolutamente irrilevante in ragione di quanto si dirà sul merito dei ricorsi. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. A.1.Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 e 345 cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] deduce che nel primo grado di giudizio [OSCURATO:PERSONA] non aveva contestato le voci di danno da lui richieste, deducendo solo in appello, per un verso, la mancata allegazionedella voce di danno da disagevole godimento degli immobili e, per l’altro, la supposta carenza di prova di tale pregiudizio. In tal modo, però, il convenuto, oltre a contestare in ritardo i fatti oggetto delle allegazioni attoree (non contestati in primo grado), avrebbe introdotto domande ed eccezioni del tutto nuove , con violazione sia dell’art.115 che dell’art.345 cod. proc. civ. A.1.1.Il motivo è manifestamente in f ondato. Non è violato il principio di non contestazione poiché l’onere di specifica contestazione può ritenersi sussistente in capo al convenuto solo a fronte di allegazioni altrettanto specifiche da parte dell’attore (Cass . [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 22055) Nel caso di specie, lo stesso giudice del merito ha dato atto che il pregiudizio per mancato godimentodell’immobile e per mancato sfruttamento dello stesso sul piano locativo poteva bensì ritenersi compreso nel generale riferimento a «tutti i danni» conseguenti ai vizi e difetti delle opere edili, contenuto nelle conclusioni attoree, ma esso pregiudizio, tuttavia, non era statospecificamente allegato nell’elencazione delle singole voci, ritenuta, peraltro, meramente esemplificativa. Neppure è violata la regola che esclude la proponibilità di domande ed eccezioni nuove in appello, essendodi tutta evidenza che, attraverso i motivi di gravame, il convenuto si era limitato ad opporre difese alla domanda risarcitoria proposta dall’attore senza allargare l’oggetto del giudizio a fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto da lui azionato e, a fortiori, senza oltrepassare i limiti della domandada lui formulata. Il primo motivo del ricorso principale, pertanto, deve essere rigettato. A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. A.2.Con il secondo motivo del ricorso principale vengono denunciate plurime violazioni di legge(con riferimentoagli artt. 1223, 1226, 2727 e 2729 cod. civ. ) ; nullità della sentenzaper violazione degli artt. 114, 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di fatto decisivo e discusso; vizio di motivazione apparente e/o carente e/o contraddittoria. Il motivo si articola in tre sub-motivi. Con il primo sub-motivo è denunciato omesso esame di fatto decisivo e discusso in ordine alla totale carenza di agibilità ed abitabilità degli immobili, nonché motivazione carente,apparente e/o contraddittoria. Con il secondo sub-motivo è denunciata violazione o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 2727 e 2728 cod. civ., nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; omesso esame di un fatto decisivo e discussocirca l’omessa contestazione delle prove assunte in primo grado, con motivazione apparentee/o carente e/o contraddittoria. Con il terzo sub-motivo è denunciata violazioneo falsa applicazione di norme di diritto, in particolaredell’art.1226 cod. civ. e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ.; sono inoltre denunciati il vizio di omesso esame di fatto decisivo nonché quellodi motivazione carente e/o contraddittoria. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che il giudice di primo grado aveva operato una liquidazione del danno in via forfettaria ed equitativa. A.2.1. Il secondo motivo del ricorso principale è manifestamente inammissibile, per plurime ragioni. A.2.1.a. I n primo luogo , esso difetta di tassatività in ragione della mescolanzae sovrapposizione di molteplici ed eterogenee ragioni di doglianza con riferimentoalle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5 cod. proc. civ.. Al riguardo giova ricordare che, in tema di ricorso per cassazione, l’inammissibilità della censura per sovrapposizione di motivi di impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360 cod. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. proc. civ., può essere superata solo se la formulazione del motivo permette di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate, di fatto scindibili, onde consentirne l’esame separato, esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati (Cass., Sez. Un., 06/05/2015, n. 9100; Cass.09/12/2021, n.39169). Al contrario, non è consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili (quali quello della prospettazione di errores in iudicando, di errores in procedendo, dell’omesso esame di fatto decisivo e controverso e del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante ), allorché, come nel caso di specie, l’esposizione diretta e cumulativa della questioni, per un verso, venga formulata pretermettendo gli oneri processuali, distinti per ogni doglianza, gravanti sulla parte ricorrente(avuto riguardo alla circostanza che il mezzo relativo allaviolazione di norme di diritto suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, mentre quello dell’omessoesame richiede l’allegazione della mancata considerazione di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o ad una precisa circostanza in senso storico-naturalistico); per altro verso, risolvendosi nella commistione di diversi profili, tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non consenta al giudice di legittimità di individuare il nucleo delle censure proposte, onde ricondurne ognuna ad uno specifico motivo di impugnazione tra quelli enunciati dall’art. 360 cod. proc. civ.. A.2.1.b. In secondo luogo , va ricordato che, in seguito alla riformulazione del numero 5 dell’art.360 cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito nellalegge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile alle sentenze pubblicate dopo l’11 settembre 2012 e dunque anche alla pronuncia impugnata con il ricorso in esame, depositata il 5 giugno 2020), per un verso,il sindacato di legittimità sulla motivazione è stato ridotto al minimo A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. costituzionale, sicché è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, la quale si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054, RRvv. 629830 e 629833 e succ. conformi); per altro verso, il “fatto” di cui può denunciarsi con ricorso per cassazione l’omesso esame, ai sensi della norma appena citata, deve essere un fatto storico vero e proprio avente carattere di fatto principale, ex art.2697 cod. civ. (ovverosia, un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo del diritto azionato) o di fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale) e deve altresì possedere i duenecessari caratteri dell’essere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e dell’aver formato oggetto di controversia tra le parti (Cass., Sez. Un., 07/04/2014, n. 8053, cit.; Cass.08/09/2016, n. 17761; Cass. 29/10/2018, n. 27415). Pertanto, non costituisce omissione censurabile, ai sensi della norma richiamata, l’omesso esame di elementi istruttori qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; del pari, la critica concernente l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio non può ricomprendere “questioni” o “argomentazioni”, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. 06/09/2019, n. 22397 ; Cass . 18/10/2018, n. 26305). A.2.1.c. È, inoltre , del tutto evidente che, a cc ogliendo parzialmente l’impugnazioneproposta dal P ortesi, la Corte territoriale non ha in alcun modo omesso né di tenere contodello stato di fatto delle unità abitative dell’immobile A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] all’epoca del compimentodei lavori, né di considerare le modalitàdi liquidazione del danno da mancato godimento dell’immobile da parte del giudice di primo grado; piuttosto essa , nel motivato esercizio del proprio potere di valutazione delle risultanze istruttorie (potere che resta riservato al giudice del merito ed il cui esercizio è incensurabile in sed e di legittimità se – come nella specie – debitamente motivato), ha ritenuto che il predetto danno non fosse stato debitamente provato eha conseguente proceduto all a riduzione della sommaoggetto della condanna irrogata a carico del professionista. A.2.1.d.Infine, i l giudizio di merito in ordine al la mancata prova del danno è stato formulato sulla base d i una corretta premessa in iure , in conformità all’orientamento di questa Corte, secondocui, in tema di risarcimento del danno derivante dall'indisponibilità di un immobile, il danno emergente presuppone l'allegazione (e, in caso di contestazione del convenuto, la prova, anche presuntiva) della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento perduta (da ultimo, Cass. 29/05/2023, n.14947). A.3.Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata la violazione o falsa applicazione dell’art.91 cod. proc. civ., per avere il giudice di secondo grado proceduto a nuova regolamentazione delle spese di lite com pensandole nella misura del 50%, non ostantela soccombenza del convenuto. A.3.1.Il terzo motivo del ricorso principale è manifestamente infondato. La statuizione sulle spe se trova fondamento nel parziale accoglimento dell’appello ed è stata dunque basatasull’esito complessivo della lite. Il ricorso principaleva, in definitiva, rigettato. B.1.Con l’unico motivo del ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] denuncia la nullità della sentenza di appello (per violazione degli artt. 99, 112, 115, 163 e 183 cod. proc. civ.) nella parte in cui ha rigettato il motivo di gravame con cui era stata dedotto il vizio di ultra-petizioneper essere stata liquidata una voce di danno (il danno da mancato godimento dell’immobile) non ritualmentededotta e richiestadall’attore. A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. B.1.1.Il motivo – a tacere della sua inammissibilità per d ifetto di interesse, stante la mancata liquidazionedel pregiudizio in parola – è comunque infondato , atteso che il giudice del merito, cui è riservato il potere di rilevazione e interpretazione del contenuto della domanda(Cass. 05/02/2004, n. 2148; Cass.10/06/2020, n.11103; Cass.22/09/2023, n. 27181),ha motivatamente ritenuto che tale voce di danno, pur non essendo stata specificamente inserita nella elencazionedelle singole voci di pregiudizio, fosse nondimeno ricompresa nella domanda propostada [OSCURATO:PERSONA]. Anche il ricorso incidentale, pertanto, va rigettato. C.1. Con il primo motivo del ricorso successivo di Fiorenzo P ortesi vie ne denunciatala violazione degli artt. 1665, 1667, 1668, 1669, 2226 cod. civ. . Il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui lo ha condannato al risarcimento del 70% del danno derivante dal pagamento della sanzione amministrativa conseguente al la richiesta in sanatoria resasi necessariaper la realizzazione dei lavori non previamente autorizzati. Deduce che le modifiche non autorizzate ( consistenti nel la realizzazione di un garage e di un portico)erano conosciute o comunque facilmente conoscibili dal committente che ne aveva fatto espressa richiesta, sicché no n veniva in considerazione una difformità o un vizio dell’opera rispetto al q uale egli era tenuto aprestare la garanzia prevista dagli artt. 1667 e 2226 cod. c iv., bensì, piuttosto,la quantificazione di un onere per l’ ampliamento dell’immobile al cui pagamento il committente era personalmenteobbligato. C.2. Con il secondo motivo del ricorso successivo vie ne formulata la medesima doglianza sub speciedi omesso esame di fatto decisivo e controverso, per non averela Corte di merito tenuto conto che le difformità dal progetto erano state realizzate nell’interesse del [OSCURATO:PERSONA], il quale le aveva richieste e,pertanto, ne aveva piena conoscenza. C.2.1. I due motivi – da esaminare congiuntamente per ragioni di connessione– sono inammissibili , in q uanto , ad onta della fo rmale intestazione , A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. attengono a profili di fatto e tendono suscitare dalla Corte di cassazione un apprezzamento delle circostanze ed una valutazione delle risultanze istr u ttorie alternative a quelle motivatamente formulate da l giudice del merito, cui tali attività sono riservate. C.3.Con il terzo motivo del ricorso successivo viene denunciata la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenzaper carenza di motivazione. Viene censurata la statuizione sulle spese , poste , per il 50% , a carico del Portesi. Il ricorrentededuce che le spese del secondo grado, stante l’incisiva riforma dellasentenza appellata, avrebbero dovuto essere, almeno parzialmente, poste a carico del [OSCURATO:PERSONA]. C.3.1.Il motivo è manifestamente infondato. Va ribadito, al riguardo, che la liquidazione delle spese è stata correttamente compiutadal giudice del m e rito in applicazione della regola della soccombenza e in considerazione dell’esito complessivo della lite , che s i era conclus a con l’accoglimento, sia pure in termini circoscritti, della domanda proposta dall’attore. D.In definitiva, vanno rigettati tutti i ricorsi e, in considerazione di tale e sito, le spesedel giudizio di legittimità vanno integralmente compensate. E. A vuto riguardo al tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 –della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e principale, nonché del ricorrente incidentalee successivo, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigettai ricorsi ; compensa integralmentetra le parti le spese del giudizio di legittimità; A.C. 20.09.2023 N. R.G. 26679/2021 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
Sentenza Cassazione n. 29709/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris