CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 luglio 2024
Cassazione n. 34249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.19080/2024 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso d a ll’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE] ). -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-intimata- Avverso il DECRETO d ella CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 325/2024,depositato addì 29/07/2024 . Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bisc.p.c. e comunicata alle parti in data 04.11.2024 ; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma,il 20/12/2