CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 giugno 2022
Cassazione n. 18329/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
__________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 35197 del ruolo generale dell’anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, Gioac- chino Cipolla rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 74R25 F158P) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Curatore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] -intimato- per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Mes- sina n. 612/2019, pubblicata in data 25 luglio 2019 (e notifi- cata in data 12 settembre 2019); udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 maggio 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La curatela del fallimento della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha intima- to alla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. precetto di pagamento dell’importo di € 32.270,47 in virtù di titolo esecutivo di for- mazione giudiziale. Ric. n. 35197/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 35197/2019 Numero sezionale 985/2022 La società intimata ha proposto opposizione avverso tale atto Numero di raccolta generale 18329/2022Data pubblicazione 07/06/2022 di precetto. L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Messina. La Corte di Appello di Messina ha confermato la decisione di primo grado. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., sulla base di cinque motivi. Non ha svolto attività difensiva in questa sede la curatela in- timata. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in applicazio- ne degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 360, n. 3 e n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 615 c.p.c. e all’art. 25 L.F.». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione o falsa applica- zione di norma di diritto in relazione al precetto ed all’art. 125 c.p.c.. Omessa valutazione di un fatto decisivo ai fini del deci- dere». I primi due motivi del ricorso hanno entrambi ad oggetto il motivo dell’opposizione con il quale la società intimata aveva dedotto la nullità dell’atto di precetto per la carenza, da parte del legale che lo aveva sottoscritto, di un valido mandato di- fensivo, anche per la nullità della procura allo stesso conferita ai fini del giudizio di cognizione all’esito del quale si era for- mato il titolo esecutivo azionato. Le relative censure sono logicamente e giuridicamente con- nesse e, quindi, possono essere esaminate congiuntamente. La corte di appello ha in via pregiudiziale rilevato che, trattan- dosi di motivo di opposizione da qualificare quale opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., esso era inam- missibile in quanto proposto tardivamente, oltre il termine pe- rentorio previsto dalla suddetta disposizione, decorrente dalla notificazione del precetto stesso. Ha aggiunto che in realtà si Ric. n. 35197/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 35197/2019 trattava di censura comunque infondata anche nel merito, in Numero sezionale 985/2022Numero di raccolta generale 18329/2022 quanto il difensore che aveva sottoscritto il precetto aveva Data pubblicazione 07/06/2022 agito regolarmente, sulla base della procura rilasciatagli per il giudizio di cognizione, da ritenersi formalmente regolare e va- lida anche per il conseguente processo esecutivo. La società ricorrente, con i motivi di ricorso in esame, conte- sta in primo luogo la qualificazione dell’opposizione, sostenen- do che si tratterebbe di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c. e, quindi, sarebbe erronea la sua conse- guente dichiarazione di inammissibilità per tardività; ribadisce inoltre la insussistenza di un valido mandato difensivo in capo al legale che aveva sottoscritto il precetto. È decisiva ed assorbente la considerazione per cui la decisione impugnata, nella parte in cui rileva l’inammissibilità dei motivi di opposizione in esame per tardività, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., risulta conforme all’indirizzo di questa Corte, che il ri- corso non offre ragioni per rimeditare, secondo cui «l’opposizione proposta per difetto di “jus postulandi” del pro- curatore dell’intimante un precetto è soggetta al termine di decadenza di cinque giorni (oggi venti), ai sensi del primo comma dell’art. 617 c.p.c., dalla notifica di tale atto, perché – essendo questo stesso atto un presupposto del successivo processo di esecuzione e configurandosi, rispetto ad esso, il potere rappresentativo come rapporto di natura sostanziale – esso è suscettibile di ratifica (con effetto “ex tunc” e con il so- lo limite delle salvezze delle preclusioni o decadenze ante- riormente verificatesi), con qualsiasi altro successivo atto o fatto che manifesti la volontà di avvalersene, di guisa che, nel predetto difetto, non è ravvisabile una causa di inesistenza, ma un vizio sanabile se non tempestivamente dedotto» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4561 del 22/05/1997, Rv. 504605 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5368 del 05/04/2003, Rv. 561917 – Ric. n. 35197/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 35197/2019 01; Sez. 3, Sentenza n. 10497 del 08/05/2006, Rv. 591357 Numero sezionale 985/2022Numero di raccolta generale 18329/2022– 01). Data pubblicazione 07/06/2022 Sotto tale aspetto, i motivi di ricorso in esame sono manife- stamente infondati, come tali inammissibili ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1, c.p.c.. Le ulteriori censure sono, di conseguenza, da ritenersi a loro volta inammissibili, per difetto di interesse, sulla base del principio costantemente affermato da questa Corte in base al quale «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibi- lità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemen- te è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statui- zione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sinda- cato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 – 01; Sez. 1, Or- dinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 – 02). 2. Con il terzo motivo si denunzia «Nullità della sentenza di primo grado per carenza di motivazione sulle censure mosse e conseguente violazione della sentenza di appello per non aver accolto le eccezioni sollevate. Omesso esame di un fatto deci- sivo ai fini della decisione e violazione delle norme di diritto». Il motivo è inammissibile, per difetto di specificità, in violazio- ne dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. Il ricorrente lamenta un difetto di motivazione della decisione di primo grado in ordine alle «formulate censure», nonché la nullità per omesso esame di un fatto decisivo della sentenza di appello, per non avere riformato quella di prime cure, senza Ric. n. 35197/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 35197/2019 Numero sezionale 985/2022 però in alcun modo chiarire a quali specifiche censure intende Numero di raccolta generale 18329/2022Data pubblicazione 07/06/2022 fare riferimento, il che impedisce in radice a questa Corte di comprendere e valutare nel merito il motivo di ricorso in esa- me. 3. Con il quarto motivo si denunzia «Violazione della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 n. 5 e nullità della sentenza ex art. 360 co. 4». Anche questo motivo è inammissibile, sia per difetto di speci- ficità, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6 c.p.c., non essendo sostenuto da una adeguata esposizione dei fatti di causa e degli esatti termini delle questioni rilevanti, nonché dei relativi atti e documenti, sia perché, per quanto è comun- que possibile comprendere dalla pur lacunosa esposizione di cui al ricorso, si tratta di censure asseritamente riferite alla regolarità del titolo esecutivo ma che in realtà hanno ad og- getto questioni attinenti al merito del giudizio di cognizione all’esito del quale si è formato il titolo esecutivo azionato con il precetto opposto, che avrebbero dovuto essere fatte even- tualmente valere in quel giudizio e non possono costituire mo- tivi di opposizione all’esecuzione promossa in base al provve- dimento esecutivo di condanna emesso all’esito dello stesso. 4. Con il quinto motivo si denunzia «Violazione e falsa appli- cazione dell’art. 360 n. 3 e 5. In relazione all’art. 92 comma 1 c.p.c. in violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.». La società ricorrente deduce che la sentenza impugnata sa- rebbe priva di una effettiva motivazione in relazione alla sua condanna al pagamento delle spese del grado. Il motivo è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato. È inammissibile, per difetto di specificità, in quanto non è indi- cata esattamente la statuizione censurata per difetto di ade- guata motivazione (la società ricorrente non chiarisce neanche se intende dolersi della circostanza di essere stata condannata Ric. n. 35197/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 35197/2019 al pagamento delle spese processuali ovvero della liquidazione Numero sezionale 985/2022Numero di raccolta generale 18329/2022 in concreto di tali spese). Data pubblicazione 07/06/2022 In ogni caso, può osservarsi, anche per completezza espositi- va, che la decisione impugnata, in motivazione, richiama espressamente il principio della soccombenza di cui all’art. 91 c.p.c. a fondamento della condanna al pagamento delle spese processuali del secondo grado del giudizio emessa a carico dell’appellante. Orbene, quest’ultima risulta effettivamente integralmente soc- combente in detto grado (essendo stato respinto il suo appel- lo) e, d’altronde, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020, Rv. 659925 - 01). Per quanto poi attiene alla concreta liquidazione delle indicate spese, si tratta di liquidazione che certamente non supera i massimi tariffari (ed anzi appare certamente più vicina ai va- lori minimi), in considerazione dello scaglione di valore corri- spondente all’importo precettato, onde anche sotto tale aspet- to nessuna violazione potrebbe ritenersi configurabile. 5. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nulla è a dirsi in ordine alle spese del giudizio, non avendo la curatela intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- Ric. n. 35197/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : R U B I N O L I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 8 5 d c 0 0 5 1 9 a 4 a 5 1 d c 3 7 0 b c c e 7 2 9 0 2 c d Numero registro generale 35197/2019 Numero sezionale 985/2022 lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del Numero di raccolta generale 18329/2022Data pubblicazione 07/06/2022 D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data 12 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA] RUBINO Ric. n. 35197/2019 – Sez. 3 – Ad. 12 maggio 2022 – Ordinanza – Pagina 7 di 7 F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3