CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 gennaio 2024
Cassazione n. 33263/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8457/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12; Contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), in persona del rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso quest’ultimo in Roma in via Terenzio n. 10; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, n. 6604/2019; vista l’ordinanza pronunciata da questa Corte n. 699 del 2024; vista l’istanza di correzione materiale , avente ad oggetto la predetta ordinanza, depositata dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 12 settembre 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza per correzione di errore materiale dell’ordinanza pronunciata da questa Corte il 26 gennaio 2024 con la quale è stato respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate ; 1.L’errore di cui si dice affetta l’ordinanza è, in tesi, contenuto nella parte in cui la S.C., nel pronunciare condanna della Agenzia ricorrente alla rifusione delle spese ha omesso di disporne la distrazione in favore del predetto difensore, che ne aveva fatto richiesta nell’atto di costituzione; 2. l’istanza merita accoglimento; risulta dagli atti del fascicolo della causa definita con l’ordinanza di cui si chiede la correzione che l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto, nel controricorso, la distrazione ex art. 93 cod. proc. civ., in suo favore, delle spese legali, dichiarandosi «antistatario»; in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, cod. proc. civ. –che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese – consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass. Sez. U. 07/07/2010, n. 16037; Cass.10/01/2011, n. 293; 11/04/2014, n. 8578); deve quindi disporsi la correzione dell’ordinanza de qua nei termini di cui al dispositivo; non vi è luogo, infine, a provvedere sulle spese del presente procedimento (Cass. Sez. U. 27/06/2002, n. 9438; Cass.04/05/2009, n. 10203; 17/09/2013, n. 21213). P.Q.M. dispone che il dispositivo della ordinanza di questa Corte n. 699/2024, depositata il 18 aprile 2024, sia corretto nel senso che lì dove nel dispositivo è scritto «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5800,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge» si sostituiscano le parole «La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, da distrarsi in favore dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dichiaratosi antistatario, che liquida in euro 5800,00 per compensi oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in E