CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 13876/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], concludeva chiedendo di disporre la correzione dell’errore rilevato. Il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], con memoria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], instava per il riconoscimento dell’estinzione del reato per prescrizione e per l’accoglimento del ricorso per cassazione. F i r m a t o D a : C L A U D I A P I A N E L L I E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 5 c 0 7 4 9 1 4 9 1 9 1 1 4 9 c - F i r m a t o D a : S A N D R A R E C C H I O N E E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 1 3 a 3 5 8 5 8 4 5 6 8 4 b 6 2 F i r m a t o D a : A N D R E A P E L L E G R I N O E m e s s o D a : T R U S T P R O Q U A L I F I E D C A 1 S e r i a l # : 6 2 7 f 6 6 c 0 0 d 1 a d 6 d a [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Seconda sezione penale della Corte di cassazione rilevava ex officio l’errore materiale presente nel ruolo di udienza del proc. n. 5648 del 2023, definito l’8 ottobre 2024, in quanto, nello stesso, si faceva riferimento ad un solo ricorso e ad un solo ricorrente, nonostante l’impugnazione fosse stata proposta nell’interesse di due ricorrenti ([OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). 2. [OSCURATO:PERSONA], rilevato l’errore materiale - e preso atto della non pertinenza dei rilievi difensivi proposti - dispone la correzione del ruolo d'udienza, sostituendo nel dispositivo le parole «inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente», con le parole «inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti». Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. P.Q.M. Dispone la correzione del ruolo d'udienza sostituendo nel dispositivo le parole «inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente» con le parole «inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti». Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso, il giorno 25 marzo 2025.