CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 marzo 2023
Cassazione n. 13645/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PU ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso RG n.19032 anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore; intimato avverso il decreto del Tribunale di Campobasso comunicato in data 8 luglio 2022 . Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20 marzo 2023 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Sez. I –RG19032/2022 camera di consiglio20.3.2023 [OSCURATO:PERSONA] 1. — E’ impugnato per cassazione il decreto del Tribunale di Campobasso con cui è stato negato che al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], di nazionalità pakistana, potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato e con cuiè stato altresì escluso che il medesimo avesse diritto alla protezione sussidiaria e alla protezione speciale di cui all’art. 19 d.lgs. n. 286/1998. 2. — Il ricorso per cassazione si fonda su di un solo motivo . Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un «atto di costituzione» in cui non è svolta alcuna difesa. [OSCURATO:PERSONA] 1. — Il ricorrente denuncia per cassazione la vi ol azione o falsa applicazione dell’art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286/1998. Lamenta, in sintesi, che il Tribunale abbia omesso di operare la comparazione tra due distinte situazioni a lui riferibili: quella, attuale, vissuta in Italia,e quella, eventuale,in cui verrebbe a trovarsi in caso di rimpatrio. 2. ― Il motivo è infondato e il ricorso va rigettato. IlTribunale, dopo aver osservato che non vi era « alcun pericolo concreto per l’incolumità del richiedente ove rientrasse inPakistan», ha evidenziatoche Iqbal era giunto in Italia solo nel n ovembre 2020 ; in taleristretto arco temporale ― h a spiegato ― dove va escludersi che lo stessopotesse «ritenersi integrato nella comunità locale anche alla luce della inesistente esperienza lavorativa e invece del suo già avvenuto coinvolgimento inprocedimenti giudiziari riconducibili a fatti di truffa e falso» (decreto, pag.7). Ora, la protezione « speciale » di cui all’ art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020,attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo,senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità Sez. I –RG19032/2022 camera di consiglio20.3.2023 inversa (Cass. 8 giugno 2022, n. 18455 ): ebbene, il Tribunale ha escluso, come si è visto,che tale integrazione possa ritenersi raggiunta e tale accertamento, nel ricorso per cassazione, non risulta nemmeno efficacemente aggreditoavendo riguardo ai dati posti a suo fondamento (limitata durata del soggiorno in Italia, assenza di esperienze lavorative, consumazione di reati). Il profilo in questione risulta poi assorbente rispetto al rilievo, pure svolto nel provvedimento impugnato, per cui il rimpatrio non esporrebbe comunqueil richiedente ad alcuna condizione di pericolo. 3. ― Non è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater,del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di importo pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera