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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20648/2026

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P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';2026- controricorrente -2516nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso la sentenza n. 3134/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 391/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2082/2023Numero di raccolta generale 20648/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Con sentenza n. 3134/2022 il Tribunale di Beneventoaveva così provveduto: 1) aveva accolto “parzialmente ladomanda” proposta da [OSCURATO:PERSONA] “e, per l’effetto”,aveva dichiarato “inefficace la risoluzione consensuale delrapporto di lavoro” con la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ela” aveva condannata “alla reintegra del [OSCURATO:PERSONA] nel postoprecedentemente occupato ed al pagamento della retribuzioneglobale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegra oltreinteressi e rivalutazione nonché al versamento dellacontribuzione per il medesimo periodo”; 2) aveva rigettato “ladomanda nei confronti” dell’ulteriore convenuta “[OSCURATO:SOCIETA].”; 3) aveva dichiarato “interamentecompensate le spese processuali tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA].”; 4) aveva condannato “La [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali in favore delricorrente”, come liquidate e in distrazione.2.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli, nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, provvedeva come segue: accoglieva parzialmentel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la suddettasentenza di primo grado e in sua parziale riforma, che nellarestante parte confermava, accoglieva “parzialmente ladomanda” e condannava “[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. inliquidazione al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe dellacomplessiva somma di € 20.629,96 oltre interessi legali erivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascuncredito al soddisfo”; compensava “per ½ le spese del grado neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione”.Condannava “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione alNumero registro generale 2082/2023pagamento delle restante parte delle spese del grado che, comeN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026già compensate”, liquidava “in € 2000,00 oltre IVA, CPA e spesDeat a pubblicazione 18/06/2026generali come per legge in favore di [OSCURATO:PERSONA]”.Compensava “le spese del grado con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”.3.

Per quanto qui interessa, la Corte di merito in sintesipremetteva: a) che, con un primo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto al Tribunale di Benevento di: dichiararsi la nullità,l’illegittimità e l’inefficacia di una “risoluzione consensuale” delrapporto di lavoro tra lui e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e,accertata e dichiarata la costituzione di un rapporto di lavorosubordinato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA].p.a., ordinarsi a quest’ultima società la reintegra nel suo postodi lavoro; in via subordinata, essere reintegrato nel proprioposto di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) che nelrelativo giudizio resistevano entrambe le suddette società; c)che, con successivo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al medesimoTribunale la condanna della [OSCURATO:PERSONA] o, insubordine, di entrambe le stesse società suddette al pagamentodi differenze retributive (per lavoro straordinario e notturno,indennità sostitutive delle ferie), allegando di non aver percepitoquanto dovuto (sulla base delle medesime circostanze di fattoallegate nel primo ricorso); d) che anche in questo giudizioresistevano le due società; e) che il Tribunale adito, disposta lariunione dei due procedimenti per connessione soggettiva aparzialmente oggettiva, aveva provveduto nei termini inprecedenza qui riportati; f) che, a seguito dell’appello dellavoratore, la [OSCURATO:PERSONA] si era costituitachiedendo il rigetto dell’impugnazione, mentre la La MannaNumero registro generale 2082/2023Impianti non si era costituita nonostante la regolarità dellaN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026notifica.

Data pubblicazione 18/06/20264.

Tutto ciò premesso, la Corte giudicava destituita di ognifondamento la prima doglianza dell’appellante, in quantoriteneva corretta la valutazione del Tribunale in ordine alledeposizioni testimoniali in merito alla dedotta configurabilità diun appalto illecito di manodopera.5.

La Corte, inoltre, considerava infondata anche la censuradell’appellante attinente al mancato riconoscimento di uninquadramento superiore rispetto a quello formale.6.

Invece, riteneva fondato l’ultimo motivo d’appello per ledifferenze retributive (quantificate sulla base di CTU contabiledisposta dalla medesima Corte), relative a lavoro straordinario,lavoro notturno, lavoro festivo e alla retribuzione per il mese digennaio 2014, mentre riteneva che il tfr non poteva esserericonosciuto, posto che il diritto a percepire tale importomaturava soltanto nel momento della cessazione del rapportodi lavoro che, nel caso di specie, proprio per effetto dellapronuncia impugnata (che in tale parte era passata in giudicato)era tutt’ora in essere.7.

Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.8.

Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concontroricorso.9.

L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionenon ha svolto difese in questa sede.10.

Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.Numero registro generale 2082/2023RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026Data pubblicazione 18/06/20261.

Preliminarmente, deve darsi conto che, con istanzadepositata il 20.3.2026, il ricorrente ha chiesto di essereautorizzato alla “notifica del ricorso – unitamente al decreto difissazione di udienza – ai soci [OSCURATO:PERSONA] … e La MannaGiuseppe … per integrare il contraddittorio”, e che il Presidentedi questa Sezione, con decreto in data 31.3.2026, ha riservato“ogni valutazione al Collegio decidente”.Deduce la difesa del ricorrente a fondamento di tale istanzache: “L’esito della notifica alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, presso la sua sede legale che, all’epoca,risultava ubicata in Foggia alla via [OSCURATO:PERSONA], 45– come da visura storica che si allega – è stato negativo comeda attestato dell’addetto alla notifica perché “sconosciuto”(come da MOD 23 L rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto indata 24 gennaio 2023 dell’addetto, che si allega)”, che: “Lasocietà è stata poi cancellata in data 12.12.2023 all’esito delprocedimento di liquidazione”.2.

L’istanza è inammissibile per plurime ragioni.3.

In primo luogo il ricorrente chiede di integrare ilcontraddittorio in questa sede di legittimità nei confronti degliindicati soci (in realtà ex soci) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, vale a dire, nei confronti di due persone fisiche chesono soggetti all’evidenza diversi dalla parte indicata nel ricorsoper cassazione ex art. 366, comma primo, n. 2), c.p.c., vale adire, la suddetta società di capitali.Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente ben aveva mododi avvedersi oltre tre anni fa dell’esito negativo della notifica delproprio ricorso alla società in liquidazione: invero, tale risultatoNumero registro generale 2082/2023della notifica a mezzo posta, come deduce e documenta loN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026stesso ricorrente, fu attestato sin dal 24.1.2023, quando, cioèDa,t a pubblicazione 18/06/2026la società non era stata ancora cancellata dal registro delleimprese.Solo, invece, dopo la fissazione dell’odierna adunanzacamerale, il ricorrente ha depositato l’istanza in esame; madeve rilevarsi che, ancor prima del tentativo di notifica di cui s’èdetto, la sentenza impugnata, essendo stata pubblicata il15.7.2022, era passata in cosa giudicata, per il vano decorso,in data 15.1.2023, del termine semestrale c.d. lungo di cuiall’art. 327, comma primo, c.p.c. nei confronti della La [OSCURATO:SOCIETA]. all’epoca in liquidazione (e non ancora cancellatadal registro delle imprese).Infine, va rilevato che la notifica del ricorso per cassazionea detta società e, in ipotesi, ora ai suoi ex soci, avrebbe assuntola valenza di mera denuntiatio litis, visto che il ricorrente avevagià ottenuto la condanna della stessa società e, come risulteràevidente dall’esame dei motivi di ricorso, questi sono rivoltiesclusivamente nei confronti dell’altra società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo tesi ad ottenere una condannaanche di quest’ultima.4.

Pertanto, il ricorso dev’essere esaminato solo rispettoall’altra società intimata.5.

Con il primo motivo il ricorrente denuncia: Omessapronuncia ed omessa motivazione su un capo decisivo delladomanda ex art. 360 comma 1 n. 4.

Per violazione dell’art. 112c.p.c.

La corte di appello ha del tutto omesso di decidere sulpunto della domanda che chiedeva la condanna anche della [OSCURATO:SOCIETA]. in solido con [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento delle differenze retributive, dell’uNltuimmerao r egistro generale 2082/2023Numero sezionale 2516/2026mensilità e del tfr maturato in costanza del rapporto di Nluamveoror doi r,a ccolta generale 20648/2026in ragione del fatto incontestato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] GiuseppDeat a pubblicazione 18/06/2026aveva lavorato, in virtù di contratto di appalto intercorso tra ledue società convenute, presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA].

Tale condanna era stata richiesta inapplicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003sussistendone tutte le condizioni, nel ricorso di primo grado(R.G. 5284/2014 Trib.

Benevento), dove al punto 2) delladomanda si chiedeva “- subordinatamente al rigetto delladomanda di condanna esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] AgroalimentareS.p.a. – di “accertare e dichiarare l’esistenza del vincolo disolidarietà tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 29 del Decreto legislativo276/2003 e per l’effetto condannare le società convenute insolido tra loro al pagamento della somma di € 52.347,02 di cui€ 8.067,94 a titolo di tfr”.

Tale capo della domanda era statoriproposto con il ricorso in appello al punto 3) delle conclusioninei seguenti termini: “ovvero, confermata la sentenza di primogrado e accertata e dichiarata l’esistenza del vincolo disolidarietà passiva tra le due società convenute ai sensi dell’art.29 del decreto legislativo 276/2003 condannarle in solido alpagamento della somma di € 52.347,02 di cui € 8.067,94 pertfr oltre accessori di legge, ovvero alla diversa somma cherisulterà all’esito del giudizio” .6.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1n. 5 laddove la sentenza afferma a pag. 10 terzo cpv.“Viceversa, per quanto attiene al tfr esso non può esserericonosciuto, posto che il diritto a percepire tale importo maturasoltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoroNumero registro generale 2082/2023che, nel caso di specie, proprio per effetto della pronunciaN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026impugnata (che in tale parte è passata in giudicato) è tutt’orDaat a pubblicazione 18/06/2026in essere”.

Il collegio non ha tenuto conto del fatto che,contrariamente a quanto affermato, la quota dei dirittiretributivi richiesti a titolo di tfr era pienamente esigibile inragione dell’avvenuta definitiva risoluzione del rapporto dilavoro per l’intervenuto recesso per giusta causa da parte dellavoratore, come risultante dalla documentazionetempestivamente depositata al fine della sua acquisizione agli7.

Con il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – ex art. 360 comma 1 n. 3 – inriferimento all’art. 437 comma 2 ed all’art. 345 comma 3 c.p.c.per aver omesso ogni pronuncia sull’ammissibilità della richiestaformulata dall’appellante di acquisire agli atti del processo leprove documentali dell’avvenuta risoluzione del rapporto dilavoro”.8.

I motivi sono tutti inammissibili per varie ragioni.9.

In primo luogo, le censure difettano dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agliartt. 366, comma primo, n. 4), e 369, comma secondo, n. 4)c.p.c.Più nello specifico, rispetto ai vari atti e documenti che ilricorrente menziona nei tre motivi, ma anche nella precedente“narrativa” (alle pagg. 2-9 del ricorso), senza peraltrospecificarne la collocazione nei fascicoli processuali (cfr., explurimis Cass. n. 28184/2020), il ricorrente (a pag. 13 delricorso) dichiara di allegare solo: “a) copia conforme dellasentenza n. 3134/2022 pubblicata in data 15.07.2022; b)Numero registro generale 2082/2023fascicolo di parte del giudizio d’appello, contenente i fascicoli deNi umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026precedenti gradi del giudizio”.

Data pubblicazione 18/06/2026Di fatto, oltre alla sentenza d’appello impugnata, ilricorrente ha depositato (telematicamente) in questa sedesolamente una copia della sentenza di primo grado.10.

Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, indisparte il promiscuo riferimento in esso ai diversi vizi di“omessa pronuncia” e di “omessa motivazione” (cfr., ad es.,Cass. n. 1539/2018), non risulta qui prodotta anzitutto copiadel ricorso in appello proposto dal lavoratore; atto, questo,all’evidenza essenziale per controllare se e in che termini l’alloraappellante avesse riproposto in secondo grado la domanda dicondanna solidale delle due società ex art. 29 d.lgs. n.276/2003, che assume pretermessa dalla Corte distrettuale, ese in proposito avesse formulato apposito motivo d’appello.11.

Analogamente, in relazione al secondo motivo, ilricorrente non risulta aver prodotto gli atti e documenti cui fariferimento in “narrativa” (tra la pag. 7 e la pag. 8 del ricorso inesame).12.

Infine, quanto all’istanza di acquisizione dei cennati attie documenti che il ricorrente deduce di aver depositato nelfascicolo telematico in data 11.12.2018, e sulla quale istanzaassume che la Corte d’appello avrebbe “omesso ognipronuncia”, anche detta istanza non figura tra gli atti depositatiin questa sede.In ogni caso, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini dicui all’art. 360, comma primo, n. 4), dello stesso codice, siconfigura esclusivamente con riferimento a domande attiNnuemnertoi r egistro generale 2082/2023Numero sezionale 2516/2026al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorieN upmeeror dli era ccolta generale 20648/2026quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizDioat a pubblicazione 18/06/2026di motivazione (così Cass. n. 2606/2023; n. 13716/2016; n.6715/2013; n. 709/2010; n. 3357/2009; Sez. un. n.15982/2001; n. 4271/1996; n. 2859/1995).13.

Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuto al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto.

Nulla dev’essere disposto circa le spesetra il ricorrente e l’altra indicata intimata.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 e in €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 2082/2023Numero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026Dat a pubblicazione 18/06/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
P.A., in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesadall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]';2026- controricorrente -2516nonchè contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.;- intimata -avverso la sentenza n. 3134/2022 della CORTE D'APPELLO diNAPOLI, depositata il 15/07/2022 R.G.N. 391/2017;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 2082/2023Numero di raccolta generale 20648/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Con sentenza n. 3134/2022 il Tribunale di Beneventoaveva così provveduto: 1) aveva accolto “parzialmente ladomanda” proposta da [OSCURATO:PERSONA] “e, per l’effetto”,aveva dichiarato “inefficace la risoluzione consensuale delrapporto di lavoro” con la convenuta [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ela” aveva condannata “alla reintegra del [OSCURATO:PERSONA] nel postoprecedentemente occupato ed al pagamento della retribuzioneglobale di fatto maturata dal licenziamento alla reintegra oltreinteressi e rivalutazione nonché al versamento dellacontribuzione per il medesimo periodo”; 2) aveva rigettato “ladomanda nei confronti” dell’ulteriore convenuta “[OSCURATO:SOCIETA].”; 3) aveva dichiarato “interamentecompensate le spese processuali tra il ricorrente e la [OSCURATO:SOCIETA].”; 4) aveva condannato “La [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento delle spese processuali in favore delricorrente”, come liquidate e in distrazione.2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diNapoli, nella contumacia della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, provvedeva come segue: accoglieva parzialmentel’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la suddettasentenza di primo grado e in sua parziale riforma, che nellarestante parte confermava, accoglieva “parzialmente ladomanda” e condannava “[OSCURATO:PERSONA] S.r.L. inliquidazione al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe dellacomplessiva somma di € 20.629,96 oltre interessi legali erivalutazione monetaria dalla data di maturazione di ciascuncredito al soddisfo”; compensava “per ½ le spese del grado neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. in liquidazione”.Condannava “[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione alNumero registro generale 2082/2023pagamento delle restante parte delle spese del grado che, comeN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026già compensate”, liquidava “in € 2000,00 oltre IVA, CPA e spesDeat a pubblicazione 18/06/2026generali come per legge in favore di [OSCURATO:PERSONA]”.Compensava “le spese del grado con [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.”.3. Per quanto qui interessa, la Corte di merito in sintesipremetteva: a) che, con un primo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] avevachiesto al Tribunale di Benevento di: dichiararsi la nullità,l’illegittimità e l’inefficacia di una “risoluzione consensuale” delrapporto di lavoro tra lui e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e,accertata e dichiarata la costituzione di un rapporto di lavorosubordinato alle dipendenze della [OSCURATO:PERSONA].p.a., ordinarsi a quest’ultima società la reintegra nel suo postodi lavoro; in via subordinata, essere reintegrato nel proprioposto di lavoro presso la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; b) che nelrelativo giudizio resistevano entrambe le suddette società; c)che, con successivo ricorso, il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva al medesimoTribunale la condanna della [OSCURATO:PERSONA] o, insubordine, di entrambe le stesse società suddette al pagamentodi differenze retributive (per lavoro straordinario e notturno,indennità sostitutive delle ferie), allegando di non aver percepitoquanto dovuto (sulla base delle medesime circostanze di fattoallegate nel primo ricorso); d) che anche in questo giudizioresistevano le due società; e) che il Tribunale adito, disposta lariunione dei due procedimenti per connessione soggettiva aparzialmente oggettiva, aveva provveduto nei termini inprecedenza qui riportati; f) che, a seguito dell’appello dellavoratore, la [OSCURATO:PERSONA] si era costituitachiedendo il rigetto dell’impugnazione, mentre la La MannaNumero registro generale 2082/2023Impianti non si era costituita nonostante la regolarità dellaN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026notifica. Data pubblicazione 18/06/20264. Tutto ciò premesso, la Corte giudicava destituita di ognifondamento la prima doglianza dell’appellante, in quantoriteneva corretta la valutazione del Tribunale in ordine alledeposizioni testimoniali in merito alla dedotta configurabilità diun appalto illecito di manodopera.5. La Corte, inoltre, considerava infondata anche la censuradell’appellante attinente al mancato riconoscimento di uninquadramento superiore rispetto a quello formale.6. Invece, riteneva fondato l’ultimo motivo d’appello per ledifferenze retributive (quantificate sulla base di CTU contabiledisposta dalla medesima Corte), relative a lavoro straordinario,lavoro notturno, lavoro festivo e alla retribuzione per il mese digennaio 2014, mentre riteneva che il tfr non poteva esserericonosciuto, posto che il diritto a percepire tale importomaturava soltanto nel momento della cessazione del rapportodi lavoro che, nel caso di specie, proprio per effetto dellapronuncia impugnata (che in tale parte era passata in giudicato)era tutt’ora in essere.7. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, affidato a tre motivi.8. Resiste la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. concontroricorso.9. L’altra intimata [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazionenon ha svolto difese in questa sede.10. Entrambe le parti costituite hanno depositato memoria.Numero registro generale 2082/2023RAGIONI DELLA DECISIONE Numero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026Data pubblicazione 18/06/20261. Preliminarmente, deve darsi conto che, con istanzadepositata il 20.3.2026, il ricorrente ha chiesto di essereautorizzato alla “notifica del ricorso – unitamente al decreto difissazione di udienza – ai soci [OSCURATO:PERSONA] … e La MannaGiuseppe … per integrare il contraddittorio”, e che il Presidentedi questa Sezione, con decreto in data 31.3.2026, ha riservato“ogni valutazione al Collegio decidente”.Deduce la difesa del ricorrente a fondamento di tale istanzache: “L’esito della notifica alla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.in liquidazione, presso la sua sede legale che, all’epoca,risultava ubicata in Foggia alla via [OSCURATO:PERSONA], 45– come da visura storica che si allega – è stato negativo comeda attestato dell’addetto alla notifica perché “sconosciuto”(come da MOD 23 L rilasciato da [OSCURATO:PERSONA], sottoscritto indata 24 gennaio 2023 dell’addetto, che si allega)”, che: “Lasocietà è stata poi cancellata in data 12.12.2023 all’esito delprocedimento di liquidazione”.2. L’istanza è inammissibile per plurime ragioni.3. In primo luogo il ricorrente chiede di integrare ilcontraddittorio in questa sede di legittimità nei confronti degliindicati soci (in realtà ex soci) della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione, vale a dire, nei confronti di due persone fisiche chesono soggetti all’evidenza diversi dalla parte indicata nel ricorsoper cassazione ex art. 366, comma primo, n. 2), c.p.c., vale adire, la suddetta società di capitali.Nota, inoltre, il Collegio che il ricorrente ben aveva mododi avvedersi oltre tre anni fa dell’esito negativo della notifica delproprio ricorso alla società in liquidazione: invero, tale risultatoNumero registro generale 2082/2023della notifica a mezzo posta, come deduce e documenta loN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026stesso ricorrente, fu attestato sin dal 24.1.2023, quando, cioèDa,t a pubblicazione 18/06/2026la società non era stata ancora cancellata dal registro delleimprese.Solo, invece, dopo la fissazione dell’odierna adunanzacamerale, il ricorrente ha depositato l’istanza in esame; madeve rilevarsi che, ancor prima del tentativo di notifica di cui s’èdetto, la sentenza impugnata, essendo stata pubblicata il15.7.2022, era passata in cosa giudicata, per il vano decorso,in data 15.1.2023, del termine semestrale c.d. lungo di cuiall’art. 327, comma primo, c.p.c. nei confronti della La [OSCURATO:SOCIETA]. all’epoca in liquidazione (e non ancora cancellatadal registro delle imprese).Infine, va rilevato che la notifica del ricorso per cassazionea detta società e, in ipotesi, ora ai suoi ex soci, avrebbe assuntola valenza di mera denuntiatio litis, visto che il ricorrente avevagià ottenuto la condanna della stessa società e, come risulteràevidente dall’esame dei motivi di ricorso, questi sono rivoltiesclusivamente nei confronti dell’altra società [OSCURATO:SOCIETA]., essendo tesi ad ottenere una condannaanche di quest’ultima.4. Pertanto, il ricorso dev’essere esaminato solo rispettoall’altra società intimata.5. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: Omessapronuncia ed omessa motivazione su un capo decisivo delladomanda ex art. 360 comma 1 n. 4. Per violazione dell’art. 112c.p.c. La corte di appello ha del tutto omesso di decidere sulpunto della domanda che chiedeva la condanna anche della [OSCURATO:SOCIETA]. in solido con [OSCURATO:PERSONA].r.l. al pagamento delle differenze retributive, dell’uNltuimmerao r egistro generale 2082/2023Numero sezionale 2516/2026mensilità e del tfr maturato in costanza del rapporto di Nluamveoror doi r,a ccolta generale 20648/2026in ragione del fatto incontestato che il sig. [OSCURATO:PERSONA] GiuseppDeat a pubblicazione 18/06/2026aveva lavorato, in virtù di contratto di appalto intercorso tra ledue società convenute, presso lo stabilimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Tale condanna era stata richiesta inapplicazione dell’art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003sussistendone tutte le condizioni, nel ricorso di primo grado(R.G. 5284/2014 Trib. Benevento), dove al punto 2) delladomanda si chiedeva “- subordinatamente al rigetto delladomanda di condanna esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] AgroalimentareS.p.a. – di “accertare e dichiarare l’esistenza del vincolo disolidarietà tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. ai sensi dell’art. 29 del Decreto legislativo276/2003 e per l’effetto condannare le società convenute insolido tra loro al pagamento della somma di € 52.347,02 di cui€ 8.067,94 a titolo di tfr”. Tale capo della domanda era statoriproposto con il ricorso in appello al punto 3) delle conclusioninei seguenti termini: “ovvero, confermata la sentenza di primogrado e accertata e dichiarata l’esistenza del vincolo disolidarietà passiva tra le due società convenute ai sensi dell’art.29 del decreto legislativo 276/2003 condannarle in solido alpagamento della somma di € 52.347,02 di cui € 8.067,94 pertfr oltre accessori di legge, ovvero alla diversa somma cherisulterà all’esito del giudizio” .6. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia: “Omessoesame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360 comma 1n. 5 laddove la sentenza afferma a pag. 10 terzo cpv.“Viceversa, per quanto attiene al tfr esso non può esserericonosciuto, posto che il diritto a percepire tale importo maturasoltanto nel momento della cessazione del rapporto di lavoroNumero registro generale 2082/2023che, nel caso di specie, proprio per effetto della pronunciaN umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026impugnata (che in tale parte è passata in giudicato) è tutt’orDaat a pubblicazione 18/06/2026in essere”. Il collegio non ha tenuto conto del fatto che,contrariamente a quanto affermato, la quota dei dirittiretributivi richiesti a titolo di tfr era pienamente esigibile inragione dell’avvenuta definitiva risoluzione del rapporto dilavoro per l’intervenuto recesso per giusta causa da parte dellavoratore, come risultante dalla documentazionetempestivamente depositata al fine della sua acquisizione agli7. Con il terzo motivo denuncia: “Violazione e falsaapplicazione di norme di diritto – ex art. 360 comma 1 n. 3 – inriferimento all’art. 437 comma 2 ed all’art. 345 comma 3 c.p.c.per aver omesso ogni pronuncia sull’ammissibilità della richiestaformulata dall’appellante di acquisire agli atti del processo leprove documentali dell’avvenuta risoluzione del rapporto dilavoro”.8. I motivi sono tutti inammissibili per varie ragioni.9. In primo luogo, le censure difettano dei requisiti dispecificità/autosufficienza del ricorso per cassazione di cui agliartt. 366, comma primo, n. 4), e 369, comma secondo, n. 4)c.p.c.Più nello specifico, rispetto ai vari atti e documenti che ilricorrente menziona nei tre motivi, ma anche nella precedente“narrativa” (alle pagg. 2-9 del ricorso), senza peraltrospecificarne la collocazione nei fascicoli processuali (cfr., explurimis Cass. n. 28184/2020), il ricorrente (a pag. 13 delricorso) dichiara di allegare solo: “a) copia conforme dellasentenza n. 3134/2022 pubblicata in data 15.07.2022; b)Numero registro generale 2082/2023fascicolo di parte del giudizio d’appello, contenente i fascicoli deNi umero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026precedenti gradi del giudizio”. Data pubblicazione 18/06/2026Di fatto, oltre alla sentenza d’appello impugnata, ilricorrente ha depositato (telematicamente) in questa sedesolamente una copia della sentenza di primo grado.10. Con precipuo riferimento al primo motivo di ricorso, indisparte il promiscuo riferimento in esso ai diversi vizi di“omessa pronuncia” e di “omessa motivazione” (cfr., ad es.,Cass. n. 1539/2018), non risulta qui prodotta anzitutto copiadel ricorso in appello proposto dal lavoratore; atto, questo,all’evidenza essenziale per controllare se e in che termini l’alloraappellante avesse riproposto in secondo grado la domanda dicondanna solidale delle due società ex art. 29 d.lgs. n.276/2003, che assume pretermessa dalla Corte distrettuale, ese in proposito avesse formulato apposito motivo d’appello.11. Analogamente, in relazione al secondo motivo, ilricorrente non risulta aver prodotto gli atti e documenti cui fariferimento in “narrativa” (tra la pag. 7 e la pag. 8 del ricorso inesame).12. Infine, quanto all’istanza di acquisizione dei cennati attie documenti che il ricorrente deduce di aver depositato nelfascicolo telematico in data 11.12.2018, e sulla quale istanzaassume che la Corte d’appello avrebbe “omesso ognipronuncia”, anche detta istanza non figura tra gli atti depositatiin questa sede.In ogni caso, secondo un consolidato indirizzo di questaCorte, il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità dellasentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., rilevante ai fini dicui all’art. 360, comma primo, n. 4), dello stesso codice, siconfigura esclusivamente con riferimento a domande attiNnuemnertoi r egistro generale 2082/2023Numero sezionale 2516/2026al merito e non anche in relazione ad istanze istruttorieN upmeeror dli era ccolta generale 20648/2026quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizDioat a pubblicazione 18/06/2026di motivazione (così Cass. n. 2606/2023; n. 13716/2016; n.6715/2013; n. 709/2010; n. 3357/2009; Sez. un. n.15982/2001; n. 4271/1996; n. 2859/1995).13. Il ricorrente, in quanto soccombente, dev’esserecondannato al pagamento, in favore della controricorrente, dellespese di questo giudizio di legittimità, liquidate come indispositivo; inoltre, è tenuto al versamento di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peril ricorso, ove dovuto. Nulla dev’essere disposto circa le spesetra il ricorrente e l’altra indicata intimata. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna ilricorrente al pagamento in favore della controricorrente dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 e in €3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come perlegge.Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali peril versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA].La PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 2082/2023Numero sezionale 2516/2026Numero di raccolta generale 20648/2026Dat a pubblicazione 18/06/2026