CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 21484/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 1'11 gennaio 1994; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], il 14 settembre 1991; avverso la sentenza dell'8 gennaio 2021, della Corte d'appello di Trento; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Trento, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la condanna, pronunciata in primo grado, a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenendoli responsabili la prima di danneggiamento aggravato (per aver distrutto il telefono cellulare di [OSCURATO:PERSONA]) ed il secondo di lesioni personali aggravate commesse ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale decisione ricorrono entrambi gli imputati, articolando due autonomi motivi di censura. In particolare: 2.1. con il primo motivo, si deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e violazione degli artt. 533 e 603 del codice di procedura penale. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, l'affermazione ritenuta in sentenza secondo cui il Tutillo, persona offesa dal reato, fosse pienamente compos sui al momento della patita aggressione sarebbe in contraddizione con le più comuni regole di esperienza e di evidenza scientifica, perché contrasterebbe con il dato documentale rappresentato dalla accertata concentrazione di alcool nel sangue. Dall'illogicità dell'assunto deriverebbe anche l'erroneità della valutazione di inattendibilità dei testi a discarico, fondata dalla corte d'appello proprio sulla circostanza per cui questi avrebbero riferito di un manifesto stato di ubriachezza che, secondo i giudici di merito, non troverebbe riscontro nei fatti. La corte territoriale, poi, avrebbe travisato il contenuto dello stesso atto di appello e le dichiarazioni del Tuttillo (quanto alla ricostruzione dei colpi ricevuti, se fossero riconducibili ad una testata o ad un pugno) e non avrebbe correttamente valutato la possibilità che le lesioni riportate potessero essere ricondotte non già alla colluttazione avuta con l'imputato, ma ai calci ricevuti dai fratelli Martinez. Non sarebbe stata valutata, poi, la reticenza del teste a carico, [OSCURATO:PERSONA] (in ordine ai trascorsi sentimentali che l'avevano unita alla Gijevska) e la rilevanza decisiva della testimonianza invocata dalla difesa con la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria, idonea, in ipotesi, a sanare le contraddizioni emerse nel corso dell'istruttoria. 2.2. Con il secondo motivo, in ultimo, i ricorrenti deducono violazione della legge penale, in ordine agli artt. 62 bis e 133 cod. pen., nella parte in cui la corte di appello, nel negare il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e nel determinare la pena concretamente irrogata, avrebbe colto solo l'asserita gravità dei fatti senza valutare i pur sussistenti ed ugualmente rilevanti elementi di segno contrario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente invoca l'esistenza, nel corpo motivazionale della sentenza impugnata, di plurimi elementi di incongruenza logica e fa ttuale che avrebbero asseritamente compromesso la coerenza del complesso argomentativo offerto dai giudici di merito.Il vizio dedotto, sussumibile nella lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen., è stato articolato nelle sue due diverse forme di travisamento del compendio probatorio raccolto (contraddittorietà processuale) e manifesta illogicità. Appare opportuno premettere che il vizio di contraddittorietà processuale consiste nella mancata corrispondenza tra il risultato probatorio posto a base dell'argomentazione del giudice e l'atto processuale da cui tale risultato proviene. Cosicché la cognizione riservata al giudice di legittimità rimane limitata alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice, del dato probatorio acquisito, quasi in termini di una fotografia, neutra ed avalutativa (Sez. 1, n. 25117 del 14 luglio 2006, n. 234167). Rimane quindi fuori dei confini del vizio dedotto ogni profilo di valutazione del significato del dato raccolto, nella sua individualità e all'interno del complessivo materiale raccolto. Valutazione che postulerebbe una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Attività, questa, riservata al giudice di merito, unico soggetto legittimato ad armonizzare e coordinare tra loro gli elementi raccolti nel corso dell'attività istruttoria. Peraltro, il vizio, fermo restando il limite dell'intangibili1:à della valutazione nel merito del risultato probatorio, sarà rilevante solo nell'ipotesi in cui l'errore disarticoli effettivamente l'intero ragionamento probatorio per la essenziale forza dimostrativa del dato travisato. Parallelamente, il vizio logico, che, a differenza di quello relativo alla contraddittorietà processuale, ha natura esclusivamente testuale, consegue alla violazione di alcuno dei principi della logica formale o dei canoni normativi di valutazione della prova ai sensi dell'articolo 192 cod. proc:. pen., ovvero alla invalidità (o scorrettezza) dell'argomentazione per carenza di connessione tra le premesse della abduzione o di ogni plausibile nesso di inferenza tra le stesse e la conclusione (Sez. U., n. 20804 del 29 novembre 2012, dep. 2013, Aquilina, n. 255141 - 5). L'illogicità, tuttavia, per essere dedotta quale vizio della motivazione, deve essere "manifesta", ossia percepibile ictu ocu/i, e non risolversi in una mera differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove, alla credibilità o allo spessore della valenza probatoria del singolo elemento, rappresentando tutto ciò una inammissibile interferenza con la valutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). Ciò considerato, il ricorrente deduce una pluralità di profili di asserita illogicità o travisamento del fatto (relativi allo stato di ubriac:hezza della persona offesa, alla valutazione delle dichiarazioni da lui rese in dibattimento quanto alle modalità della condotta aggressiva — se realizzatasi con un pugno o con una testata — alla valutazione di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], teste a carico — che non avrebbe fatto menzione di una precedente relazione sentimentale con l'imputata) che, in concreto, attengono a profili non essenziali nell'economia complessiva dell'impianto motivazionale dellia sentenza impugna e comunque, alla luce di quanto evidenziato in precedenza, si risolvono in una mera rilettura degli elementi di prova (sottratta, per come si è detto, al sindacato di legittimità). La prima censura è relativa alla concentrazione di alcool nel sangue della persona offesa, emersa al momento del suo ricovero in ospedale. Un dato oggettivo che, secondo il ricorrente, renderebbe assolutamente illogica l'affermazione contenuta in sentenza che il Tutillo, al momento dell'aggressione, sarebbe stato pienamente compos sui'. Ebbene, a prescindere dalla considerazione per cui, a parità di alcolemia, gli effetti visibili dell'alcol dipendono dalla tolleranza individuale alla sostanza (e la corte territoriale non ha rappresentato un dato diverso rispetto a quello documentale, ma si è limitato a valutarlo inserendolo nel complesso delle emergenze probatorie), le considerazioni della corte territoriale non incidono sull'economia complessiva della motivazione a sostegno della ritenuta responsabilità degli imputati, ma vengono offerte solo come elemento ulteriore di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi a discarico; valutazione già tuttavia sorretta da altri profili autonomamente sufficienti. Tali sono l'assoluta difformità, per aspetti determinanti della dinamica dei fatti, della versione fornita dal Camacho rispetto a quella offerta dagli altri stessi testi a discarico (Michelini e Rovere) e le significative differenze esistenti tra le dichiarazioni rese da questi ultimi due, anch'esse relative a profili non marginali del narrato. In questo contesto, l'ulteriore elemento utilizzato dalla corte territoriale per corroborare il giudizio di inattendibilità non assume un rilievo determinante ed è pertanto inidoneo a compromettere il complessivo impianto motivazionale. Analoghe considerazioni possono essere mosse anche con riferimento all'ulteriore profilo relativo alle concrete modalità di estrinsecazione della condotta lesiva, se essa si sia realizzata con un pugno o con una testata. Non solo la circostanza appare irrilevante sotto il profilo dell'accertamento della responsabilità e riconducibile alla particolare concitazione del momento, ma la ricostruzione offerta dalla persona offesa (che, nel corso del suo esame dibattimentale, ha evidenziato l'originaria sensazione connessa al colpo ricevuto, riferendo prima di una testata e poi di un pugno), come rilevato dalla corte territoriale, proprio per tale circostanza, appare genuina e priva di intenti calunniatori. Ugualmente irrilevante è, poi, la circostanza evidenziata dai ricorrenti relativa all'asserita reticenza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla pregressa relazione avuta con la Gijevska. Il dato, peraltro relativo ad un aspetto intimo della dichiarante, in nessun modo incide sul complessivo contenuto narrativo, rilevando, semmai, nella ricostruzione dell'antefatto. La teste, infatti, ha lealmente riferito non solo di non aver visto direttamente l'iniziale colpo inferto ai danni del padre (proprio perché intenta a litigare con la Gijevska), ma ha anche dichiarato circostanze a sé sfavorevoli (come l'aver lanciato un bicchiere proprio alla stessa Gijevska). Ed in questo contesto, l'eventuale pregressa relazione, proprio per la natura (personale) del dato e per la sua incidenza sulla ricostruzione della dinamica dei fatti, in alcun modo può essere rilevante o minare la credibilità del teste. Ciò considerato, si può valutare l'ulteriore censura mossa dai ricorrenti, sotto il profilo della contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, relativa all'omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Gli imputati, infatti, al fine di ottenere un chiarimento in ordine alle circostanze evidenziate, hanno chiesto alla corte d'appello di sentire uno degli originari coimputati coinvolti nell'aggressione, [OSCURATO:PERSONA], che aveva definito separatamente la sua posizione. Sotto tale profilo, appare opportuno premettere che l'art. 603 cod. proc. pen. subordina la rinnovazione del dibattimento o alla condizione che il giudice, cui demanda ogni valutazione in proposito, la percepisca e la valuti come necessaria, non potendo decidere allo stato degli atti (comma 1), o alla circostanza che la rinnovazione riguardi prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (comma 2). Cosicché, mentre nelle prime ipotesi (richiesta di riassunzione di prove già acquisite e di assunzione di nuove prove) è necessaria la dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere, onde superare la presunzione di completezza del compendio probatorio, nell'ipotesi di cui al comma secondo del citato art. 603, al contrario, è richiesta la prova, negativa, della manifesta superfluità e della irrilevanza del mezzo, al fine di superare la presunzione, opposta, di necessità della rinnovazione, discendente dalla impossibilità di una precedente articolazione della prova, in quanto sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado (Sez. 3, n. 13888 del 27/01/2017, Rv. 269334). In concreto, come correttamente ritenuto dalla corte territoriale, la prova invocata non può ritenersi nuova (perché già conosciuta dalie parti al momento dell'introduzione del giudizio), per cui la relativa assunzione in appello è subordinata alla dimostrazione, in positivo, della necessità del mezzo di prova da assumere. Ebbene, secondo la stessa prospettazione difensiva, l'apporto dichiarativo invocato avrebbe potuto fornire solo un ipotetico chiarimento delle asserite contraddizioni emerse e tanto, evidentemente,, non legittima la rinnovazione dell'istruttoria.Quanto poi alla possibilità che le lesioni riportate dal Tutillo potessero essere ricondotte non già alla colluttazione avuta con l'imputato, ma ai calci ricevuti dai fratelli Martinez, è sufficiente rilevare come la sussistenza del nesso di causalità può ben essere affermata sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza (Sez. 4, Sentenza n. 5037 del 30/0:3/2000, dep. 2001, Rv. 219428). Ed in concreto, la lesione contestata è ben compatibile con la dinamica dei fatti, così come ricostruita all'esito dell'istruttoria, ed in particolare con l'accertata condotta lesiva commessa dallo stesso imputato. In questo contesto, la riconducibilità eziologica delle lesioni ai calci ricevuti dai fratelli Martinez, come evidenziato dalla corte territoriale, rimane privo di riscontro fattuale e comunque non tiene conto della partecipazione dello stesso imputato alla successiva aggressione (ragione per la quale è stata ritenuta perfezionata l'aggravante di cui all'art. 585, comma 1, ultimo periodo, cod. proc. pen.). Alla luce di quanto complessivamente evidenziato, non potrà ritenere violato neanche il principio di certezza introdotto nell'art. 533 da'lla legge n. 46 del 2006. Tale principio è espressione di una regola di giudizio che impone di giungere alla condanna solo se è possibile escludere ipotesi alternative dotate di razionalità e plausibilità pratica. Esso, tuttavia, non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa. Ove tale eventuale duplicità sia stata il frutto di un'attenta e completa disamina da parte del giudice dell'appello e la decisione sia sorretta da una motivazione rispettosa dei canoni della logica e della esaustività, la Corte di cassazione non può che rilevarne il rispetto„ a prescindere dalla persistenza dei dubbi della difesa sulla correttezza della ricostruzione prescelta (Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Rv. 254579). In sintesi, quindi, le censure si risolvono in una nuova prospettata rivalutazione dei dati probatori acquisiti e dell'attendibilità e credibilità dei testi esaminati; una rivalutazione che postula apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare in modo accurato le ragioni del proprio convincimento (Sez. 5, n. 51604 del 19 settembre 2017, Rv. 271623). E la corte distrettuale, valutando analiticamente i fatti oggetto della contestazione, l'attendibilità dei singoli testi esaminati e le relative convergenze processuali, ha offerto, per come si è detto, una motivazione coerente ai dati probatori richiamati e immune da vizi logici. 2. Anche il secondo motivo deve ritenersi inammissibile. Appare opportuno premettere che il giudice del merito, nel determinare la pena concretamente irrogata, assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione con la enunciazione, anche sintetica, dei criteri (uno o più) di valutazione indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008, Rv. 239754). E lo stesso elemento, già valutato ai fini della determinazione della pena da irrogare, in quanto intrinsecamente polivalente, può fondare autonomamente anche il riconoscimento o il diniego delle circostanze attenuanti generiche, senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (Sez. 2, n. 24995 del 14/05/2015, Rv. 264378). In concreto, il giudice di primo grado (e la corte d'appello, condividendo le argomentazioni offerte, ha confermato la relativa determinazione), pur ritenendo di discostarsi (seppur lievemente) dal minimo edittale, ha specificamente indicato i parametri utilizzati, facendo esplicito riferimento a due dati oggettivi (la gravità delle lesioni subite dalla persona offesa e la brutalità dell'aggressione) e alla mancanza di ravvedimento, quale condotta post factum assunta dall'imputato. Gli stessi elementi sono stati utilizzati anche per fondare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La logicità della motivazione offerta rende insindacabile, in questa sede, la scelta operata dai giudici di merito. 3. In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in