Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:802
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CC0457
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 16 ottobre 2025 (
1
)
[OSCURATO:PERSONA]457/23 P
[OSCURATO:PERSONA] AG
contro
[OSCURATO:PERSONA],
[OSCURATO:PERSONA] GmbH,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
Repubblica federale di Germania,
Repubblica francese
«Impugnazione – Aiuto di Stato – Mercato tedesco del trasporto aereo – Aiuto concesso a una compagnia aerea dalla Repubblica federale di Germania nel contesto della pandemia di COVID‑19 – Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato – Ricapitalizzazione della [OSCURATO:PERSONA] AG – Decisione della [OSCURATO:PERSONA] europea di non sollevare obiezioni»
Indice
I. Introduzione
II. Osservazioni preliminari
A. Obiettivo, portata e natura giuridica del quadro temporaneo
B. Sul livello di controllo giurisdizionale
C. Flessibilità nell’applicazione del quadro temporaneo
III. Sull’impugnazione
A. Sul primo motivo d’impugnazione
1. Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione
2. Sulla seconda parte del primo motivo d’impugnazione
a) Sulla prima censura
b) Sulla seconda censura
c) Sulla terza censura
d) Sulla quarta censura
e) Conclusioni sulla seconda parte del primo motivo d’impugnazione
3. Sulla terza parte del primo motivo d’impugnazione
a) Sulla prima censura
b) Sulla seconda censura
c) Sulla terza censura
d) Sulla quarta censura
e) Sulla quinta censura
f) Sulle censure della [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di Germania vertenti su una violazione dei loro diritti a un processo equo
g) Conclusioni sul primo motivo d’impugnazione
B. Sul secondo motivo d’impugnazione
1. Sul meccanismo alternativo che accompagna la partecipazione al capitale
a) Sulla prima censura
b) Sulla seconda censura
2. Sul meccanismo alternativo che accompagna la partecipazione tacita II
3. Conclusioni sul secondo motivo d’impugnazione
C. Sul terzo motivo d’impugnazione
D. Sul quarto motivo d’impugnazione
1. Sulla prima censura, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] doveva prendere in considerazione fattori aggiuntivi per stabilire il NPM
2. Sulla seconda censura, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nel dichiarare che la DLH non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna
E. Sul quinto motivo d’impugnazione
F. Sul sesto motivo d’impugnazione
G. Conclusioni sull’impugnazione e sulle spese
IV. Conclusione
I.
Introduzione
1.
Il 12 giugno 2020 la Repubblica federale di Germania ha notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea una misura di aiuto individuale, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID‑19 (
2
) (in prosieguo: il «quadro temporaneo»), sotto forma di ricapitalizzazione per un importo di EUR 6 miliardi (in prosieguo: la «misura in questione») concesso alla [OSCURATO:PERSONA] AG (in prosieguo: la «DLH») (
3
). La misura in questione, che si inseriva in una serie più ampia di misure di sostegno al gruppo [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo: il «gruppo LH»), era composta da tre elementi, ossia una partecipazione al capitale del 20% e due partecipazioni tacite (in prosieguo, rispettivamente: la «partecipazione tacita I» e la «partecipazione tacita II»).
2.
Il 25 giugno 2020 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato una decisione con la quale ha concluso che la misura in questione costituiva un aiuto di Stato compatibile con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e del quadro temporaneo (in prosieguo: la «decisione di cui trattasi») (
4
). [OSCURATO:PERSONA] DAC (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») e la [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]») hanno proposto ciascuna un ricorso di annullamento di detta decisione (
5
).
3.
Con sentenza del 10 maggio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]; COVID-19) (
6
), il Tribunale ha annullato la decisione di cui trattasi (in prosieguo: la «sentenza impugnata»). Secondo il Tribunale, tale decisione era viziata da diversi errori o irregolarità relativi all’applicazione del quadro temporaneo, ciascuno dei quali idoneo a giustificarne l’annullamento (
7
).
4.
Con la sua impugnazione, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, chiede ora l’annullamento di della sentenza impugnata.
II.
Osservazioni preliminari
5.
Nonostante la sua lunghezza e i numerosi motivi e argomenti specifici presentati da tutte le parti, la presente impugnazione solleva sostanzialmente due questioni. La prima questione verte sulla portata del potere discrezionale e della flessibilità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicare il quadro temporaneo o nel discostarsene. La seconda questione verte sul livello di controllo giurisdizionale esercitato dal Tribunale in sede di valutazione della conformità della decisione di cui trattasi a taluni criteri specifici previsti dal quadro temporaneo stesso. È piuttosto evidente che la risposta alla seconda questione dipende dal modo in cui la prima è effettivamente delineata, il che a sua volta dipende in gran parte dall’obiettivo, dalla portata e dalla natura giuridica di detto strumento. Sebbene il quadro temporaneo non sia più applicabile, la presente causa riveste un’importanza orizzontale nell’ambito della normativa in materia di aiuti di Stato, a mente della proliferazione e della crescente importanza di simili strumenti nel corso degli anni.
A.
Obiettivo, portata e natura giuridica del quadro temporaneo
6.
In primo luogo, per quanto riguarda l’obiettivo e la portata del quadro temporaneo, occorre rilevare che la sua base giuridica è contenuta nell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (
8
), e che integra altre possibilità disponibili, ossia l’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE (
9
), per far fronte alle situazioni di emergenza e aiutare gli Stati membri a gestirle. Nel contesto della pandemia mondiale di COVID‑19, il ricorso a una base giuridica del TFUE relativa a situazioni emergenziali era sicuramente pienamente giustificato, dal momento che tutti gli Stati membri erano, in misura diversa, colpiti da un grave turbamento della loro economia (
10
). Non vi è quindi alcun dubbio che il quadro temporaneo sia stato concepito principalmente per garantire a imprese di tutti i tipi la disponibilità di liquidità sufficiente e per preservare la continuità delle attività economiche durante e dopo la tragica emergenza della COVID‑19. Il quadro temporaneo perseguiva anche altri obiettivi complementari ma altrettanto fondamentali, ossia l’applicazione «mirata e proporzionata» delle norme in materia di aiuti di Stato al fine di assicurare che le misure di sostegno nazionali fossero efficaci nell’aiutare le imprese colpite durante l’epidemia di COVID‑19 e l’inquadramento delle misure di sostegno nazionali nell’ambito del sistema di controllo sugli aiuti di Stato al fine di garantire che il mercato interno dell’Unione non venisse frammentato e che le condizioni di parità rimanessero intatte (
11
). Il quadro temporaneo non ha infatti sospeso l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato, bensì le ha semplicemente adattate alla situazione di emergenza.
7.
Non va neppure dimenticato che il quadro temporaneo è stato una sorta di strumento vivente, il quale è stato rifuso, aggiornato e modificato sette volte (
12
). Con ogni nuova versione, di pari passo con la crescente esperienza e conoscenza da parte della [OSCURATO:PERSONA] dell’impatto della COVID‑19 sul mercato interno dell’Unione, sono stati progressivamente introdotti criteri più specifici e dettagliati sulla compatibilità delle misure nazionali. Vi sono numerosi esempi, dei quali il più calzante è costituito dalle disposizioni in materia di ricapitalizzazione aggiunte nella terza versione del quadro temporaneo (
13
). Non solo i beneficiari sono stati sottoposti a numerose limitazioni, ma il quadro temporaneo richiedeva anche, per le misure superiori a EUR 250 milioni concesse alle imprese con un notevole potere di mercato (in prosieguo: il «NPM»), che gli Stati membri proponessero misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva, quali impegni strutturali o comportamentali (
14
). L’imposizione di condizioni concorrenziali e di misure correttive nell’ambito del quadro temporaneo ha ribadito l’intenzione di preservare condizioni paritarie e di garantire un accesso aperto e non discriminatorio al mercato.
8.
In secondo luogo, per quanto riguarda la natura giuridica del quadro temporaneo, occorre ricordare che, come la Corte ha ripetutamente confermato, nell’ambito della valutazione della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, la [OSCURATO:PERSONA] dispone di ampio potere discrezionale e, nell’esercizio di tale potere, essa può adottare strumenti di
soft law
, al fine di stabilire i criteri in base ai quali intende procedere a detta valutazione (
15
).
9.
Questi strumenti, inutile a dirsi, devono sempre essere conformi al Trattato (
16
). Di conseguenza, come chiarito dalla Corte, la [OSCURATO:PERSONA] non può violare l’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, adottando orientamenti viziati da un errore di diritto o da un errore manifesto di valutazione, né rinunciare, mediante l’adozione di tali orientamenti, all’esercizio del potere discrezionale che tale disposizione le conferisce (
17
).
10.
Adottando siffatti orientamenti, comunicazioni o qualsiasi altro strumento appartenente alla vasta costellazione del
soft law
, e annunciando, con la loro pubblicazione, che essi verranno da quel momento in avanti applicati ai casi a cui si riferiscono, la [OSCURATO:PERSONA] si autolimita nell’esercizio del proprio potere discrezionale e non può discostarsi da tali strumenti, pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto, come la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (
18
).
11.
Di conseguenza, tali strumenti di
soft law
mirano a circoscrivere il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], non ad ampliarlo. Inoltre, alla luce dei principi generali dell’Unione, essi fungono da parametri per il controllo giurisdizionale sul modo in cui la [OSCURATO:PERSONA] esercita il proprio potere discrezionale.
12.
La Corte ha altresì chiarito che l’adozione degli orientamenti non dispensa la [OSCURATO:PERSONA] dall’obbligo di esaminare le specifiche circostanze eccezionali che uno Stato membro invoca, in un caso particolare, al fine di chiedere l’applicazione diretta dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (
19
). Di conseguenza, gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] misure di aiuto di Stato che non soddisfano i criteri previsti da detti orientamenti (
20
). Tuttavia, così facendo, essi corrono il rischio di vedersi opporre una decisione della [OSCURATO:PERSONA] che dichiara l’incompatibilità di tali aiuti con il mercato interno, dal momento che detti orientamenti stabiliscono condizioni concepite per garantire che le misure di aiuto di Stato concesse nel loro ambito di applicazione siano conformi al diritto dell’Unione e che la [OSCURATO:PERSONA] può discostarsi da tali condizioni solo in circostanze eccezionali (
21
). Pertanto, sebbene non siano vincolanti per gli Stati membri (
22
), gli strumenti di
soft law
forniscono istruzioni che circoscrivono e convogliano le misure degli Stati membri.
13.
Tali noti principi si applicano evidentemente al quadro temporaneo, il quale funge da riferimento per la valutazione della compatibilità con il mercato interno di una misura statale concessa nel contesto della COVID‑19. La Corte ha infatti chiaramente indicato che un siffatto strumento è vincolante per la [OSCURATO:PERSONA] (
23
). Pertanto, conformemente alla richiamata giurisprudenza costante, se uno Stato membro notifica alla [OSCURATO:PERSONA] un progetto di aiuto di Stato conforme ai criteri enunciati nel quadro temporaneo, quest’ultima, in linea di principio, deve autorizzare tale progetto. Per contro, gli Stati membri conservano la facoltà di notificare alla [OSCURATO:PERSONA] progetti di aiuto di Stato non conformi ai criteri previsti dal quadro temporaneo, e la [OSCURATO:PERSONA] può autorizzare siffatti progetti in circostante eccezionali (
24
).
B.
Sul livello di controllo giurisdizionale
14.
L’assoggettamento al controllo giurisdizionale dell’esercizio del processo decisionale discrezionale del potere esecutivo è effettivamente un principio fondamentale di qualsiasi sistema giuridico fondato sullo Stato di diritto. Tuttavia, poiché tale esercizio implica valutazioni economiche, tecniche e sociali complesse nonché scelte politiche, detto controllo è sottoposto a limiti volti a preservare un certo equilibrio istituzionale tra i poteri esecutivo e giudiziario e a tener conto della mancanza di competenze tecniche di un organo giudiziario non specializzato.
15.
La verifica della compatibilità di misure di aiuto con il mercato interno, ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, rientra nella competenza esclusiva della [OSCURATO:PERSONA] (
25
), la quale, come è stato sottolineato
supra
, dispone di un ampio potere discrezionale il cui esercizio implica valutazioni complesse di ordine economico e sociale. Di conseguenza, conformemente a una giurisprudenza consolidata della Corte, il controllo giurisdizionale su tali valutazioni si limita alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione nonché al controllo dell’esattezza materiale dei fatti presi in considerazione e dell’assenza di errore di diritto, di errore manifesto nella valutazione dei fatti o di sviamento di potere (
26
). Non spetta a tale giudice sostituire la propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA].
16.
Tuttavia, è proprio in considerazione del potere di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] nell’applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE che un controllo giurisdizionale rigoroso, benché entro i limiti indicati
supra
, è essenziale. La Corte ha chiaramente espresso tale necessità affermando che, «nei casi in cui le istituzioni [dell’Unione] dispongano di un (…) potere discrezionale è di fondamentale importanza il rispetto nei procedimenti amministrativi delle garanzie offerte dall’ordinamento giuridico [dell’Unione]. Fra queste garanzie si annoverano in particolare l’obbligo dell’istituzione competente di esaminare in modo accurato e imparziale tutti gli elementi rilevanti della fattispecie, il diritto dell’interessato a far conoscere il proprio punto di vista e il diritto a una decisione sufficientemente motivata. Soltanto così la Corte sarà in grado di accertare se esistessero tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari per l’esercizio del potere discrezionale» (
27
).
17.
La Corte ha precisato che il margine di discrezionalità di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] nello svolgimento di valutazioni economiche complesse, in particolare nel settore degli aiuti di Stato, non implica che il giudice dell’Unione debba astenersi dal controllare l’interpretazione, da parte della [OSCURATO:PERSONA], di dati di natura economica (
28
). Il giudice dell’Unione è tenuto in particolare a verificare non solo l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì ad accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (
29
).
18.
Pertanto, l’intensità del controllo giurisdizionale sulle valutazioni economiche dipende effettivamente dal loro grado di complessità nonché dalla questione se esse comportino o meno scelte politiche o che perseguono un obiettivo. Conseguentemente, occorre prestare particolare attenzione al fine di evitare il rischio che il ricorso sistematico a una formula generale per il controllo marginale delle «valutazioni economiche complesse» sottragga automaticamente intere categorie di valutazioni della [OSCURATO:PERSONA] a un controllo giurisdizionale sufficientemente intenso.
19.
Infine, a mio avviso, la natura del tutto particolare degli strumenti di
soft law
nel settore degli aiuti di Stato, ivi incluso il quadro temporaneo, non deve essere confusa con il corretto livello di controllo giurisdizionale che il giudice dell’Unione è tenuto a esercitare. Sebbene tali strumenti giuridici siano
soft
, in quanto deroganti ai comuni requisiti legislativi e istituzionali, alla consultazione e alla pubblicazione, una volta adottati non vi sono motivi per cui il controllo sul modo in cui essi sono applicati non sia
hard
, ossia soggetto alla stessa intensità e agli stessi limiti previsti per il controllo del giudice dell’Unione sull’applicazione di misure di diritto vincolante dell’Unione.
C.
Flessibilità nell’applicazione del quadro temporaneo
20.
Il quadro temporaneo contiene varie «norme aperte», segnatamente in materia di ricapitalizzazione (
30
), che consentono alla [OSCURATO:PERSONA] di accettare soluzioni alternative a quelle espressamente previste nelle disposizioni del quadro temporaneo. Occorre pertanto definire l’estensione del potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] di discostarsi dal quadro temporaneo ai sensi di dette norme.
21.
Tali norme mirano a offrire una flessibilità limitata nei casi in cui un’applicazione formalistica del tipo «spunta la casella» del quadro temporaneo non sia realizzabile, consentendo alla [OSCURATO:PERSONA] di effettuare una valutazione più «globale» della struttura e degli effetti della misura (
31
). Tuttavia, tale flessibilità non può essere assimilata a una piena discrezionalità, svincolata dagli orientamenti che la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha pubblicato. La flessibilità derivante dalle «norme aperte» nell’ambito del quadro temporaneo non può significare
carta bianca
per la [OSCURATO:PERSONA], che è in linea di principio vincolata dalle norme che essa adotta. Qualsiasi interpretazione meno restrittiva contrasterebbe con la giurisprudenza costante in materia di effetto vincolante degli orientamenti, ridurrebbe l’efficacia del controllo giurisdizionale e pregiudicherebbe la certezza del diritto, consentendo potenzialmente alla [OSCURATO:PERSONA] di sfruttare l’indeterminatezza del tenore letterale del quadro temporaneo per eludere le norme che essa stessa si è imposta.
22.
Inoltre, una misura nazionale che non rispetti tutti i requisiti degli orientamenti pertinenti, nella fattispecie il quadro temporaneo, dovrebbe in linea di principio essere vietata, a meno che non si possa chiaramente dimostrare che circostanze eccezionali impongono che essa sia valutata direttamente alla luce del Trattato (
32
). In altri termini, qualora né il metodo «spunta la casella» né il metodo della «valutazione globale» siano impiegabili, una misura nazionale può essere potenzialmente approvata in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE solo in circostanze eccezionali. Un’interpretazione elastica degli orientamenti da parte della [OSCURATO:PERSONA], che eluderebbe di fatto le norme che essa stessa si impone, contrasta con tale giurisprudenza, che mira a garantire in particolare il rispetto del principio generale della parità di trattamento.
23.
È sulla base di tutte le considerazioni che precedono che esaminerò ora la presente impugnazione.
III.
Sull’impugnazione
24.
A sostegno della sua impugnazione, la DLH deduce sei motivi.
A.
Sul primo motivo d’impugnazione
25.
Con il suo primo motivo d’impugnazione, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, contesta i punti da 112 a 138 della sentenza impugnata, deducendo un’interpretazione erronea del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo e l’applicazione di un errato livello di controllo giurisdizionale.
26.
Il punto 49 del quadro temporaneo prevede quattro condizioni di «ammissibilità e di accesso» che devono essere soddisfatte dalle «misur[e] di ricapitalizzazione COVID-19» (
33
). Ai punti da 112 a 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato e accolto le censure della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] vertenti su una violazione del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, secondo cui, per poter essere ammissibile a una misura di ricapitalizzazione, il beneficiario deve,
inter alia
, essere incapace di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili.
27.
In primo luogo, il Tribunale ha constatato che, nel corso del periodo precedente l’adozione della decisione di cui trattasi, il gruppo LH era proprietario della grande maggioranza della sua flotta e la DLH poteva utilizzare i suoi aeromobili, nonché i pezzi di ricambio, come garanzia per mobilizzare fondi sui mercati finanziari. Secondo il Tribunale, tali constatazioni emergevano «in modo chiaro, univoco e concordante da vari elementi di prova» prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] (
34
), sui quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva richiamato l’attenzione sia del governo tedesco sia della [OSCURATO:PERSONA] prima dell’adozione della decisione di cui trattasi (
35
) (punti da 118 a 121 della sentenza impugnata). In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato che, nella decisione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] si è limitata ad affermare che la DLH non aveva «sufficienti garanzie» per ottenere strumenti di finanziamento sui mercati «per l’importo totale» dell’aiuto senza suffragare in alcun modo tale affermazione. Infatti, nulla nella decisione di cui trattasi indicava che la [OSCURATO:PERSONA] avesse esaminato l’eventuale disponibilità di garanzie, come gli aeromobili non gravati della DLH, il loro valore e le condizioni degli eventuali prestiti che sarebbe stato possibile ottenere sui mercati finanziari a fronte di tali garanzie (punti da 122 a 124 della sentenza impugnata). A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva procedere sulla base di presunzioni (punto 131 della sentenza impugnata). Infine, il Tribunale ha statuito che l’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] al punto 22 della decisione di cui trattasi secondo cui le «garanzie» della DLH non sarebbero sufficienti a coprire l’«importo totale» dei fondi necessari si basava su una premessa errata, in base alla quale il finanziamento che è possibile ottenere sui mercati deve necessariamente coprire l’intero fabbisogno del beneficiario. Né il tenore letterale, né la finalità o il contesto del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo deporrebbero a favore di tale tesi. Basandosi su tale premessa errata e, pertanto, omettendo di esaminare se la DLH avrebbe potuto reperire una parte non trascurabile del finanziamento necessario sui mercati, la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione tutti gli elementi pertinenti ai fini dell’esame della condizione di cui al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo. Sia il punto 44 del quadro temporaneo, secondo cui le ricapitalizzazioni non devono superare il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario, sia, a monte, il principio generale di proporzionalità corroborano tale conclusione (punti 125, da 127 a 130 e 132 della sentenza impugnata). Inoltre, il Tribunale ha constatato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva, in ogni caso, fondato la sua affermazione su un importo più elevato (EUR 9 miliardi) di quello oggetto della misura in questione (EUR 6 miliardi, secondo il punto 26 della decisione di cui trattasi), il che «rimette[va] in discussione il fondamento stesso del suo esame» (punto 126 della sentenza impugnata).
28.
Il primo motivo d’impugnazione si suddivide in tre parti.
1.
Sulla prima parte del primo motivo d’impugnazione
29.
La DLH fa valere che il Tribunale ha snaturato gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] esposti ai punti 22 e 100 della decisione di cui trattasi. A suo avviso, il Tribunale non era legittimato a dedurre da tali punti che, secondo la [OSCURATO:PERSONA], il finanziamento sui mercati privati «deve necessariamente» coprire sempre l’intero fabbisogno del beneficiario.
30.
Rilevo che, nella decisione di cui trattasi, la valutazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’ammissibilità della misura in questione a norma del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo consta di un solo punto, segnatamente il punto 100. Nella prima frase di tale punto (
36
), la [OSCURATO:PERSONA] rinvia ai punti da 21 a 24, nella sezione 2.3 di detta decisione, che descrive l’oggetto della misura. I punti 22 e 23 riprendono gli argomenti delle autorità tedesche sull’ammissibilità ai sensi del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo. Tali punti riguardano esclusivamente l’incapacità della DLH di reperire, mediante un prestito o un conferimento di capitale proprio, risorse sufficienti per coprire
l’importo totale
di EUR 9 miliardi necessario per preservare la continuità dell’attività economica del gruppo durante e dopo la pandemia di COVID‑19. Non è fornita invece alcuna analisi della capacità della DLH di reperire finanziamenti per
una parte
soltanto di tale importo – o per l’importo di EUR 6 miliardi fissato dalla misura in questione. In tali circostanze, il Tribunale ha correttamente interpretato i punti 22 e 100 della decisione di cui trattasi nel senso che essi esprimono il punto di vista secondo cui, in forza del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, il finanziamento che può essere ottenuto sui mercati deve necessariamente coprire l’intero fabbisogno del beneficiario. Va osservato che, nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] non adotta un’interpretazione differente di tali punti.
31.
Alla luce di quanto precede, la prima parte del primo motivo d’impugnazione deve, a mio avviso, essere respinta.
2.
Sulla seconda parte del primo motivo d’impugnazione
32.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale è incorso in un errore allorché ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a verificare, in sede di analisi dell’ammissibilità ai sensi del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, se una parte non trascurabile del fabbisogno di finanziamento di un beneficiario potesse essere finanziata sui mercati. La DLH deduce quattro censure al riguardo.
a)
Sulla prima censura
33.
La DLH fa valere che il tenore letterale del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo non suffraga la tesi del Tribunale, che si basa su una lettura incompleta ed erronea di tale disposizione.
34.
A mio avviso, tale censura deve essere respinta.
35.
Contrariamente a quanto sostiene la DLH, la formulazione «aperta e ampia» del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo è perfettamente compatibile con l’interpretazione proposta dal Tribunale, secondo la quale le imprese sono ammissibili alle misure di ricapitalizzazione ai sensi del quadro temporaneo solo fintantoché e
nella misura in cui
non sono in grado di reperire finanziamenti sui mercati.
36.
È vero che, come fanno valere sia la DLH sia la [OSCURATO:PERSONA], dall’integralità del testo del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo è possibile dedurre che il criterio determinante, al fine di stabilire l’ammissibilità, consiste nel verificare se il beneficiario sia in grado di ottenere un finanziamento sufficiente a garantire la sua «redditività» (
37
).
37.
Tuttavia, una siffatta lettura non contrasta con l’interpretazione accolta dal Tribunale, secondo la quale, qualora il beneficiario sia in grado di reperire sui mercati una parte (non trascurabile) del finanziamento necessario per rimanere redditizio, la condizione prevista da tale disposizione non è soddisfatta
per la totalità
del suo fabbisogno.
b)
Sulla seconda censura
38.
La DLH sostiene che il Tribunale ha interpretato erroneamente la finalità del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo e che è incorso in un errore allorché ha trasposto all’analisi dell’ammissibilità il principio del minimo necessario caratterizzante l’analisi della proporzionalità. Secondo la DLH, il punto 49 del quadro temporaneo costituisce il punto di partenza della valutazione di una misura notificata, che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare se una misura notificata soddisfi criteri generali e più formali. La finalità del punto 49 del quadro temporaneo, e, in particolare, quella della condizione di cui alla lettera c) dello stesso, non sarebbe quindi quella di attuare un’analisi dettagliata della questione se un intervento pubblico sia limitato al minimo necessario, il che rientra nell’ambito del criterio di proporzionalità ai sensi del punto 54 del quadro temporaneo (
38
). Sia la [OSCURATO:PERSONA] che la Repubblica federale di Germania condividono il punto di vista della DLH.
39.
Al punto 129 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la condizione prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo mira a «limitare l’intervento dello Stato e, pertanto, l’utilizzo di risorse pubbliche ai soli casi nei quali il beneficiario non sia in grado di trovare un finanziamento sui mercati finanziari a condizioni accessibili».
40.
Tenuto conto del suo stesso tenore letterale, la suddetta interpretazione della finalità di tale disposizione non può, a mio avviso, essere seriamente contestata (
39
). Come riconosciuto dalla stessa DLH, ciascuna delle condizioni enunciate al sopracitato punto 49 persegue una finalità particolare. È indubbio che l’obiettivo di cui alla lettera c) sia quello di impedire agli Stati membri di sostenere spese pubbliche per aiutare imprese in grado di trovare altre forme di finanziamento. Nel contesto della pandemia di COVID‑19, evitare simili spese era fondamentale, a causa del gran numero di imprese colpite in tutti i settori dell’economia e della necessità, per gli Stati membri, di allocare le loro limitate risorse su base prioritaria.
41.
Ciò precisato, la censura della DLH deve, a mio avviso, essere respinta per le seguenti ragioni.
42.
In primo luogo, è vero, come giustamente sostenuto dalla DLH, che il punto 49 del quadro temporaneo costituisce il «punto di partenza» della valutazione di una misura notificata ai sensi di tale strumento. Tuttavia, ciò non implica necessariamente che la [OSCURATO:PERSONA] non sia tenuta a procedere a un’analisi completa e dettagliata di tutti i fattori pertinenti al fine di verificare che le condizioni previste in tale punto siano soddisfatte.
43.
Nel complesso, tali condizioni mirano, in sostanza, a escludere le misure di ricapitalizzazione che non sono
necessarie
alla luce degli obiettivi perseguiti dal quadro temporaneo o che non rispondono a un interesse comune e non possono, pertanto, essere dichiarate compatibili con il mercato interno. Quando un’impresa è in grado di ottenere una parte sostanziale o non trascurabile del suo fabbisogno finanziario sui mercati a condizioni accessibili, una misura di ricapitalizzazione destinata a coprire la totalità di tale fabbisogno non può essere considerata «necessaria» (
40
).
44.
Non posso dunque condividere l’opinione secondo cui, nell’ambito del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, è sufficiente per la [OSCURATO:PERSONA] basarsi sulla totalità del fabbisogno di finanziamento del beneficiario e valutare se esso possa essere interamente ottenuto sui mercati. L’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il punto 49, lettera c), del quadro temporaneo è, per definizione, un esercizio binario – nel senso che, nel caso in cui la condizione prevista in tale punto non sia pienamente soddisfatta, l’impresa non sarebbe ammissibile a una ricapitalizzazione – è errato. Tale ragionamento attribuisce infatti maggiore importanza alle potenziali conseguenze economiche negative, per il beneficiario, del rigetto di una misura di non sollevare obiezioni rispetto alla corretta valutazione della misura stessa.
45.
Infatti, seguire l’interpretazione del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo proposta dalla DLH, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania darebbe luogo a situazioni in cui una misura di cui alla sezione 3.11 del quadro temporaneo verrebbe considerata ammissibile sebbene il suo beneficiario sia in grado di ottenere un finanziamento sui mercati per la quasi totalità dell’importo dell’aiuto, eccetto una parte marginale. Tale risultato non sarebbe compatibile con il principio di proporzionalità e sarebbe in contrasto con i requisiti sanciti dal punto 19 del quadro temporaneo (
41
).
46.
In secondo luogo, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui il Tribunale avrebbe trasposto parte del criterio di proporzionalità di cui al punto 54 del quadro temporaneo alla valutazione dell’ammissibilità, occorre rilevare che la prima parte di tale criterio impone alla [OSCURATO:PERSONA] di verificare che l’importo della ricapitalizzazione COVID‑19 «non super[i] il minimo necessario per garantire la redditività del beneficiario».
47.
Mi sembra che tale verifica differisca in modo fondamentale dalla valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a effettuare ai sensi del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, come interpretato dal Tribunale ai punti da 127 a 131 della sentenza impugnata. Valutare se – e in quale misura – il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione notificata possa reperire altre forme di finanziamento per coprire il suo fabbisogno differisce dalla valutazione volta a stabilire se la misura vada al di là di quanto necessario per garantire la redditività del beneficiario. Diversa è inoltre la finalità del punto 54 del quadro temporaneo, ossia garantire che il beneficiario non riceva più aiuti di quanto necessario per ripristinare la liquidità e garantirne la redditività.
48.
Non è quindi incoerente, nel sistema del quadro temporaneo, che tali due valutazioni siano state inserite in disposizioni diverse, indipendentemente dalla questione se esse mirino entrambe a dare attuazione al principio di proporzionalità (
42
).
49.
In ogni caso, anche ammettendo che la DLH abbia ragione nel ritenere che il Tribunale abbia trasposto alla fase dell’ammissibilità una valutazione facente parte dell’esame di cui al punto 54 del quadro temporaneo, il suo argomento è troppo formalistico. Supponendo che la [OSCURATO:PERSONA] debba verificare, nell’ambito della sua analisi della proporzionalità di una misura di ricapitalizzazione notificata a titolo del quadro temporaneo, se detta misura copra più del fabbisogno del beneficiario che quest’ultimo non è in grado di soddisfare sui mercati, poco importa in quale fase tale verifica venga effettuata. Nel caso di specie, non risulta neppure che la [OSCURATO:PERSONA] abbia proceduto a una siffatta valutazione nell’ambito dell’esame della proporzionalità dell’aiuto ai sensi del punto 54 del quadro temporaneo.
c)
Sulla terza censura
50.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], afferma che il Tribunale si è contraddetto ai punti da 150 a 217 della sentenza impugnata allorché ha respinto in quanto infondate tutte le censure sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito all’importo dell’aiuto.
51.
A tal riguardo, è sufficiente constatare che tutte le censure esaminate e respinte dal Tribunale in tali punti vertevano sull’interpretazione del punto 54 del quadro temporaneo o sulla sua applicazione al caso di specie. In sostanza, la [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di aver erroneamente calcolato l’importo dell’aiuto necessario per garantire la redditività della DLH, o di non aver correttamente valutato l’entità del vantaggio conferito dalla misura in questione. Nessuna di tali censure verteva sulla questione se l’aiuto fosse limitato all’importo che la DLH non era in grado di ottenere sui mercati.
52.
Di conseguenza, non sussiste alcuna contraddizione tra il ragionamento del Tribunale ai summenzionati punti della sentenza impugnata e il ragionamento avente ad oggetto l’analisi del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo (
43
). La presente censura va dunque, a mio avviso, respinta.
d)
Sulla quarta censura
53.
La DLH fa valere che l’interpretazione estensiva del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo accolta nella sentenza impugnata contrasta con la giurisprudenza dello stesso Tribunale, segnatamente la sentenza del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Spagna; Covid‑19) (
44
), e dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA] II del Tribunale. Facendo riferimento a quest’ultima, la DLH deduce una censura supplementare, vertente sul fatto che il Tribunale ha violato il principio della parità di trattamento applicando un criterio interpretativo più rigoroso del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, nonostante il fatto che le ricapitalizzazioni della [OSCURATO:PERSONA] e della DLH riguardavano uno scenario quasi identico.
54.
Per quanto riguarda la prima delle summenzionate sentenze, la DLH rinvia alla parte del ragionamento del Tribunale in cui quest’ultimo ha respinto una richiesta di un criterio alternativo a quelli scelti dallo Stato membro interessato per l’ammissibilità al regime di aiuti di cui trattavasi (
45
). Al punto 49 di tale sentenza, il Tribunale ha indicato che, nell’ambito della valutazione delle misure connesse alla COVID-19, la [OSCURATO:PERSONA] «non è tenut[a] a dimostrare, in positivo, che nessun’altra misura immaginabile, per definizione ipotetica, possa consentire di garantire in modo migliore l’obiettivo perseguito» e non deve effettuare una «indagine normativa al fine di esaminare qualsiasi misura alternativa contemplabile» (
46
).
55.
A tal riguardo, ricordo che, ai punti da 125 a 132 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse correttamente interpretato la portata della condizione prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo e, di conseguenza, non avesse sufficientemente dimostrato che tale condizione fosse soddisfatta per l’intero importo della misura notificata. Di conseguenza, contrariamente a quanto fa valere la DLH, il Tribunale non ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] l’onere di valutare qualsiasi misura ipotetica e altrettanto legittima che potesse eventualmente essere attuata in luogo della misura notificata, bensì le ha semplicemente richiesto di dimostrare, in positivo, che la misura notificata fosse conforme al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo.
56.
Per quanto riguarda la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II del Tribunale, la DLH afferma che la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta ad analizzare se il beneficiario avrebbe potuto ottenere una parte non trascurabile del finanziamento sul mercato (
47
). Il Tribunale avrebbe quindi accolto un’interpretazione del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo secondo la quale la totalità del fabbisogno di liquidità del beneficiario costituisce la base dell’analisi dell’ammissibilità.
57.
Non condivido tale interpretazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II del Tribunale. Dai punti 50, 51 e 53 di detta sentenza risulta che la [OSCURATO:PERSONA] ha presentato una domanda per una misura di ricapitalizzazione alla Repubblica di Finlandia solo dopo aver utilizzato tutte le soluzioni di mercato disponibili senza riuscire a ottenere un finanziamento che le avrebbe consentito di coprire la totalità del suo fabbisogno di liquidità (
48
). Tale misura mirava quindi unicamente a coprire il fabbisogno di liquidità che la [OSCURATO:PERSONA] si era rivelata incapace di soddisfare con altri mezzi.
58.
È quindi senza contraddirsi che, nel caso di specie, il Tribunale ha respinto un’interpretazione del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo secondo la quale, per soddisfare la condizione prevista in tale punto, è sufficiente provare che il beneficiario non è in grado di soddisfare la totalità del suo fabbisogno di liquidità sui mercati.
59.
Alla luce di quanto precede, la quarta censura della seconda parte del primo motivo d’impugnazione deve, a mio avviso, essere respinta. Allo stesso modo, la censura supplementare dedotta dalla DLH, relativa a una violazione del principio della parità di trattamento, deve essere respinta, in quanto infondata in fatto.
e)
Conclusioni sulla seconda parte del primo motivo d’impugnazione
60.
Per le ragioni esposte, tutte le censure dedotte dalla DLH a sostegno della seconda parte del suo primo motivo d’impugnazione devono, a mio avviso, essere respinte, così come, di conseguenza, detta parte nella sua interezza.
3.
Sulla terza parte del primo motivo d’impugnazione
61.
Con la terza parte del suo primo motivo d’impugnazione, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che, ai punti 117 e da 131 a 135 della sentenza impugnata, il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha imposto alla [OSCURATO:PERSONA] di ricercare informazioni supplementari al fine di valutare il rispetto del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo. La DLH sostiene altresì che il Tribunale ha tratto le proprie conclusioni sui finanziamenti accessibili dalla DLH, sostituendo la propria valutazione di circostanze economiche complesse a quella della [OSCURATO:PERSONA], senza previamente dimostrarne l’inattendibilità. La DLH deduce cinque censure.
a)
Sulla prima censura
62.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale ha applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte relativa alla portata degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’esame preliminare di una misura di aiuto di Stato notificata. La DLH fa riferimento, in particolare, alla sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
49
).
63.
In tale sentenza, la Corte, conformemente alla sua giurisprudenza costante, ha ricordato che la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni presa al termine del procedimento di esame preliminare deve essere valutata dal giudice dell’Unione in funzione non soltanto degli elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva nel momento in cui l’ha assunta, ma anche degli elementi di cui essa poteva disporre. Gli elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] «poteva disporre» includono quelli che apparivano pertinenti ai fini della valutazione da effettuarsi nell’ambito della fase di esame preliminare (
50
) e dei quali essa avrebbe potuto, su propria richiesta, ottenere la produzione nel corso del procedimento amministrativo (
51
). Tuttavia, non incombe alla [OSCURATO:PERSONA] ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni siano pubblicamente disponibili (
52
).
64.
Ritengo che, nel caso di specie, il Tribunale non abbia travisato la portata degli obblighi della [OSCURATO:PERSONA] ora illustrati.
65.
Come ricordato al paragrafo 27 delle presenti conclusioni, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che l’esame condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nel corso del procedimento amministrativo era insufficiente o incompleto per due ragioni. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di valutare l’eventuale disponibilità degli aeromobili non gravati della DLH come garanzia al fine di avere accesso a finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili, nonostante gli elementi di prova sui quali la [OSCURATO:PERSONA] aveva attirato la sua attenzione. In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di valutare se siffatte garanzie avrebbero potuto consentire alla DLH di reperire una parte non trascurabile del finanziamento necessario sui mercati.
66.
Il Tribunale, allorché ha contestato alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver indagato sulla possibilità per la DLH di reperire un finanziamento sui mercati utilizzando la sua flotta come garanzia, non le ha imposto un obbligo di ricercare informazioni di propria iniziativa in mancanza di qualsiasi elemento di prova che richiedesse un’indagine supplementare. Esso ha semplicemente richiesto alla [OSCURATO:PERSONA] di utilizzare le informazioni pertinenti già in suo possesso, ossia la dichiarazione del marzo 2020 (
53
), menzionata dal Tribunale al punto 118 della sentenza impugnata, contenente i dati relativi al valore degli aeromobili non gravati della DLH, come enunciati al medesimo punto nonché al punto 134 di detta sentenza (
54
).
67.
A tal riguardo, osservo, sotto un primo profilo, che è difficilmente contestabile che il tipo e il valore degli attivi detenuti dal beneficiario nonché la loro disponibilità come garanzia costituiscano, in linea di principio, informazioni pertinenti per valutare la capacità del beneficiario di reperire un finanziamento sui mercati ai sensi del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo (
55
). Sotto un secondo profilo, mi sembra che il semplice fatto, evidenziato dalla DLH e dalla [OSCURATO:PERSONA], che la dichiarazione del marzo 2020 sia anteriore di oltre due mesi alla notifica della misura in questione non sia di per sé sufficiente, anche nel contesto dei rapidi cambiamenti causati dalla pandemia, a mettere in discussione
ipso facto
l’esattezza di tali dati durante la fase del procedimento di esame preliminare (
56
).
68.
Di conseguenza, a mio avviso, il Tribunale non è incorso in un errore allorché ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione tali informazioni e a esaminare, anche ricercando elementi di prova supplementari, le circostanze in cui la DLH avrebbe potuto trovare un finanziamento sui mercati a fronte delle suddette garanzie (
57
).
69.
Inoltre, risulta chiaramente da una lettura completa del punto 132 della sentenza impugnata che, allorché ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto di «tutti gli elementi pertinenti» (
58
) ai fini dell’esame della condizione prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo, il Tribunale ha fatto riferimento alla omessa valutazione della capacità della DLH di reperire una parte non trascurabile del finanziamento necessario sui mercati. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], da tale dichiarazione non si può dedurre che il Tribunale abbia imposto alla [OSCURATO:PERSONA] un obbligo eccessivamente ampio di ricercare ed esaminare informazioni di cui essa ignorava l’esistenza o la pertinenza.
70.
Infine, gli argomenti della DLH, della [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di Germania, con i quali tali parti intendono mettere in discussione la valutazione del valore probatorio degli elementi di prova sui quali si è basato il Tribunale ai punti 118 e 119 della sentenza impugnata, devono essere respinti in quanto irricevibili. Secondo una giurisprudenza costante, spetta, in linea di principio, unicamente al Tribunale procedere a tale valutazione (
59
).
71.
Risulta da quanto precede che la presente censura deve, a mio avviso, essere respinta in quanto infondata.
b)
Sulla seconda censura
72.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva esaminato se la DLH avrebbe potuto reperire un finanziamento sui mercati a condizioni accessibili offrendo garanzie. Tali parti fanno riferimento in particolare al punto 22 della decisione di cui trattasi, nel quale la [OSCURATO:PERSONA] ha indicato che «la DLH non disporrebbe di garanzie sufficienti per ottenere strumenti di debito cartolarizzati per l’intero importo del prestito al rapporto prestito/valore e al valore di mercato attuali».
73.
A tal riguardo, rilevo che, al punto 122 della sentenza impugnata, il Tribunale ha riconosciuto che, nella decisione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] aveva esaminato se la DLH disponesse di «sufficienti garanzie» per ottenere strumenti di finanziamento sui mercati. Tuttavia, esso ha ritenuto che tale affermazione non fosse stata affatto comprovata, che le garanzie menzionate dalla [OSCURATO:PERSONA] non fossero state individuate e che nulla nella decisione di cui trattasi indicasse che la disponibilità degli aeromobili non gravati dalla DLH a titolo di garanzia fosse stata esaminata (
60
). Il Tribunale ha altresì rilevato che il punto 22 della decisione di cui trattasi faceva esplicito riferimento unicamente alla capacità della DLH di ottenere un finanziamento per l’importo totale del suo fabbisogno (EUR 9 miliardi) e che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di esaminare se la DLH avrebbe potuto reperire una parte non trascurabile del finanziamento necessario sui mercati (
61
).
74.
Né la DLH né la [OSCURATO:PERSONA] o la Repubblica federale di Germania producono elementi che consentano di mettere in discussione tali constatazioni.
75.
In primo luogo, l’affermazione della Repubblica federale di Germania secondo cui il Tribunale ha snaturato il punto 22 della decisione di cui trattasi si sovrappone alla censura sollevata dalla DLH nell’ambito della prima parte del suo primo motivo d’impugnazione. Rinvio pertanto all’analisi esposta ai paragrafi da 29 a 30 delle presenti conclusioni, in cui ho proposto di respingere tale censura.
76.
In secondo luogo, i numerosi riferimenti da parte della DLH alle osservazioni della Repubblica federale di Germania nel corso del procedimento amministrativo (
62
) non dimostrano che la questione se la DLH avrebbe potuto utilizzare i suoi aeromobili non gravati come garanzia per ottenere un finanziamento sui mercati fosse stata affrontata, e ancor meno esaminata, nell’ambito di tale procedimento (
63
). Inoltre, tutti gli argomenti dedotti dalla DLH al fine di dimostrare che una siffatta opzione non era praticabile si riferirebbero alla totalità dell’importo di EUR 9 miliardi (
64
) e sarebbero quindi insufficienti per mettere in discussione il ragionamento del Tribunale.
77.
In terzo luogo, un discreto numero degli argomenti dedotti dalla DLH, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania mirano a dimostrare che era poco probabile che la DLH sarebbe stata in grado di ottenere la totalità o una parte sostanziale del suo fabbisogno di finanziamento sui mercati. Tali argomenti mirano a giustificare
ex post
l’assenza, nella decisione di cui trattasi, di qualsiasi valutazione su un eventuale finanziamento parziale mediante un debito garantito e non sono quindi idonei a dimostrare che una siffatta valutazione sia stata effettivamente svolta dalla [OSCURATO:PERSONA].
78.
Infine, l’affermazione della Repubblica federale di Germania, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non era obbligata a formulare ulteriori osservazioni in merito all’uso delle garanzie da parte della DLH, dal momento che una decisione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve semplicemente esporre le ragioni per le quali la valutazione della compatibilità della misura notificata con il mercato interno non solleva serie difficoltà, si basa su un’interpretazione erronea della sentenza impugnata. Ai punti da 118 a 138 di tale sentenza, il Tribunale ha constatato che la valutazione effettuata al fine di stabilire se la misura in questione fosse conforme al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo era insufficiente e incompleta e non che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di fornire una motivazione al riguardo.
79.
Alla luce di quanto precede, ritengo che anche la presente seconda censura sia infondata e debba essere respinta.
c)
Sulla terza censura
80.
La DLH afferma che, al punto 120 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato la sua memoria di intervento nonché il controricorso della [OSCURATO:PERSONA] allorché ha statuito che esse non avevano contestato i dati forniti dall’esperto della [OSCURATO:PERSONA] nella sua relazione Oxera I e riprodotti ai punti 118 e 119 di detta sentenza.
81.
Per esaminare tale censura, occorre rilevare che i dati dei quali «l’esattezza e l’attendibilità» non sono state contestate, secondo le constatazioni del Tribunale al punto 120 della sentenza impugnata, sono contenuti nei punti 118 e 119 di tale sentenza. Essi riguardano l’entità della flotta del gruppo LH, il valore dei suoi aeromobili e dei suoi pezzi di ricambio non costituiti in garanzia e la capacità della DLH di mobilizzare un importo compreso tra EUR 1 miliardo e EUR 3,7 miliardi di finanziamenti utilizzando tali attivi come garanzie.
82.
Dalla sua memoria di intervento dinanzi al Tribunale risulta chiaramente che la DLH ha effettivamente contestato gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] derivanti dalla relazione Oxera I riguardanti la capacità di altre compagnie aeree di ottenere finanziamenti alternativi sul mercato mediante un finanziamento tramite debito cartolarizzato. Tuttavia, non è evidente che la DLH abbia messo in discussione i dati relativi al valore degli attivi specificati al paragrafo 81 delle presenti conclusioni. Per quanto riguarda la sua capacità di utilizzare la propria flotta come garanzia, la DLH si è limitata a indicare che non disponeva di «garanzie sufficienti per ottenere sui mercati strumenti di debito cartolarizzati per l’importo richiesto di EUR 9 miliardi», pur ammettendo che la garanzia costituita sui suoi aeromobili avrebbe consentito operazioni di finanziamento, ma solo «per un importo molto limitato», senza ulteriori precisazioni.
83.
Di conseguenza, è chiaro che il Tribunale non ha snaturato la memoria di intervento della DLH. Lo stesso vale per il controricorso della [OSCURATO:PERSONA], incentrato anche sull’affidabilità dei dati contenuti nella relazione Oxera I riguardanti le soluzioni di finanziamento alternative di altre compagnie aeree.
84.
Conseguentemente, la presente censura deve, a mio avviso, essere respinta in quanto infondata.
d)
Sulla quarta censura
85.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, afferma che, allorché ha tratto le proprie conclusioni sui finanziamenti accessibili dalla DLH, il Tribunale ha presentato la propria valutazione di circostanze economiche complesse e l’ha sostituita a quella della [OSCURATO:PERSONA]. Così facendo, il Tribunale ha interferito con l’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] quando procede a valutazioni economiche complesse, anziché limitarsi a controllare la legittimità della valutazione della [OSCURATO:PERSONA].
86.
Occorre rilevare, a tal riguardo, che il Tribunale ha riconosciuto, al punto 117 della sentenza impugnata, che la questione se la DLH non fosse in grado di reperire finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili implicava valutazioni economiche complesse, soggette a un controllo limitato. Tuttavia, esso ha concluso che, nell’ambito di tale valutazione, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto di «tutti gli elementi pertinenti (
65
) ai fini dell’esame della condizione prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo» (
66
).
87.
Pertanto, contrariamente alle affermazioni della DLH, della [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di Germania, il Tribunale non ha proceduto a un’analisi del mercato finanziario sostituendo la propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA]. Esso ha ritenuto, sulla base degli elementi di prova prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], che l’esame condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] fosse insufficiente o incompleto, in quanto non ha affrontato la questione della disponibilità di un finanziamento tramite debito cartolarizzato, che costituiva «un aspetto importante della condizione prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo» (
67
).
88.
Così facendo, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza richiamata al paragrafo 17 delle presenti conclusioni, secondo la quale esso è tenuto a verificare se gli elementi di prova invocati costituiscano tutti i dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che ne sono state tratte (
68
).
89.
L’omessa presa in considerazione di fattori essenziali costituisce un errore manifesto di valutazione dei fatti (
69
) che, di per sé, mette in discussione la plausibilità (
70
) dell’analisi effettuata dall’autore dell’atto impugnato (
71
). Peraltro, la constatazione di un esame insufficiente o incompleto mette in discussione la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni, come la decisione di cui trattasi, in quanto ciò costituisce un indizio dell’esistenza di serie difficoltà nella valutazione della misura notificata (
72
).
90.
Per le ragioni esposte
supra
, la presente censura è, a mio avviso, infondata e deve essere respinta.
e)
Sulla quinta censura
91.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, contesta l’affermazione contenuta al punto 126 della sentenza impugnata, secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva erroneamente basato la sua valutazione sulla capacità della DLH di reperire un finanziamento sui mercati per un importo superiore a quello oggetto della misura in questione (EUR 9 miliardi anziché EUR 6 miliardi).
92.
Come ho già ricordato, la misura in questione si inseriva nell’ambito di una serie più ampia di misure di sostegno al gruppo LH. Tra queste figurava un prestito statale di EUR 3 miliardi attuato per il tramite dell’istituto pubblico tedesco di credito agevolato Kreditanstalt für Wiederaufbau (in prosieguo: la «KfW»).
93.
È vero che la decisione di cui trattasi enuncia che la DLH aveva un fabbisogno totale di finanziamento di EUR 9 miliardi per garantire la propria redditività (
73
). Tuttavia, la misura in questione, in relazione alla quale la prima parte della condizione di ammissibilità prevista al punto 49, lettera c), del quadro temporaneo dovrebbe essere verificata, ammontava a EUR 6 miliardi. I restanti EUR 3 miliardi avrebbero dovuto essere coperti dal prestito summenzionato, ossia una misura orizzontale la cui disponibilità deve essere esaminata nell’ambito della seconda parte di tale condizione. L’affermazione del Tribunale è quindi corretta.
94.
La DLH, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania affermano che la ragione per cui il punto 22 della decisione di cui trattasi menzionava l’importo di EUR 9 miliardi era che la ricapitalizzazione della DLH era stata richiesta dalla KfW come condizione preliminare per la concessione del prestito. Non escludo che l’esistenza di tale nesso tra le due misure possa giustificare il riferimento fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla totalità del fabbisogno di finanziamento della DLH, anche se una tale giustificazione non figura nella parte della decisione di cui trattasi relativa alla valutazione a norma del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo.
95.
In ogni caso, anche supponendo che la presente censura venga dichiarata fondata dalla Corte, essa non sarebbe sufficiente, di per sé, a mettere in discussione la conclusione del Tribunale relativa all’esistenza di una violazione del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo.
f)
Sulle censure della [OSCURATO:PERSONA] e della Repubblica federale di Germania vertenti su una violazione dei loro diritti a un processo equo
96.
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale, ai punti 118 e 119 della sentenza impugnata, ha individuato d’ufficio specifiche informazioni negli allegati del fascicolo, ma non ha concesso alla [OSCURATO:PERSONA] o agli intervenienti la possibilità di rispondere a tali argomenti, i quali hanno infine svolto un ruolo decisivo nella sua valutazione. La Repubblica federale di Germania deduce, in sostanza, la stessa censura.
97.
Rilevo che tali argomenti sono di natura diversa (
74
) – o addirittura diametralmente opposta (
75
) – rispetto a quelli dedotti dalla DLH nella sua terza censura, al punto che la loro ricevibilità è dubbia (
76
).
98.
Essi dovrebbero, in ogni caso, essere respinti nel merito. A tal riguardo, è sufficiente constatare che il Tribunale non ha sollevato alcun motivo d’ufficio (
77
) e non si è neppure basato su dati non accessibili alla [OSCURATO:PERSONA] o alle parti intervenienti in primo grado e in merito ai quali esse non hanno potuto discutere né essere sentite (
78
). Inoltre, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] sull’entità e sul valore della flotta del gruppo LH nonché sulla capacità della DLH di reperire almeno una parte del suo fabbisogno di finanziamento sui mercati offrendo i suoi aeromobili e i suoi pezzi di ricambio come garanzia sono stati chiaramente dedotti nelle sue memorie dinanzi al Tribunale, in particolare nella sua comparsa di risposta alla memoria d’intervento della DLH (
79
).
g)
Conclusioni sul primo motivo d’impugnazione
99.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere il primo motivo d’impugnazione.
B.
Sul secondo motivo d’impugnazione
100.
Con il suo secondo motivo d’impugnazione, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, contesta i punti da 242 a 270 della sentenza impugnata, facendo valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha statuito che né la partecipazione al capitale né la partecipazione tacita II erano accompagnate da «meccanismi alternativi», a norma dei punti 62 e 68 del quadro temporaneo.
1.
Sul meccanismo alternativo che accompagna la partecipazione al capitale
101.
Ai sensi del punto 61 del quadro temporaneo, «[q]ualsiasi misura di ricapitalizzazione prevede l’aumento della remunerazione dello Stato tramite un meccanismo di incremento progressivo per incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale» (
80
). Il punto 62 del quadro temporaneo dispone che «[l]a [OSCURATO:PERSONA] può accettare meccanismi alternativi, a condizione che nel complesso ne risultino effetti analoghi d’incentivo sull’uscita dello Stato e un impatto globale analogo sulla remunerazione dello Stato».
102.
Nel caso di specie, è pacifico che la remunerazione della partecipazione al capitale non prevede un meccanismo di aumento della remunerazione ai sensi del punto 61 del quadro temporaneo. Ciononostante, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto, ai punti da 136 a 142 della decisione di cui trattasi, che la «struttura globale» della misura in questione costituisse un meccanismo alternativo conforme al punto 62 del quadro temporaneo relativo alla remunerazione dello Stato e agli incentivi del beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. Per quanto riguarda la remunerazione dello Stato, la [OSCURATO:PERSONA] ha osservato che la Repubblica federale di Germania avrebbe acquisito le azioni della DLH con un ribasso del 71,9% sul prezzo massimo delle azioni (in prosieguo: il «PMA») fissato al punto 60 del quadro temporaneo (
81
). Tale ribasso ha conferito alla Repubblica federale di Germania una partecipazione al momento dell’ingresso (una partecipazione del 20%) nettamente superiore a quella che avrebbe avuto al PMA, anche dopo i due meccanismi di incremento progressivo previsti al punto 61 del quadro temporaneo. Per quanto riguarda gli effetti d’incentivo sull’uscita dello Stato, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che le diverse componenti della misura in questione (la partecipazione al capitale, la partecipazione tacita I e la partecipazione tacita II) fossero strettamente interconnesse, e che i loro effetti combinati d’incentivo sull’uscita dovessero essere presi in considerazione. Pertanto, ai punti 139 e 141 della decisione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha menzionato diversi fattori, elencati al punto 248 della sentenza impugnata, a giustificazione di tale conclusione (
82
).
103.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato i punti 61 e 62 del quadro temporaneo in quanto aveva omesso di esigere l’inclusione di un meccanismo di aumento della remunerazione dello Stato o di un meccanismo analogo nella remunerazione della partecipazione al capitale (punto 270 della sentenza impugnata).
104.
La DLH deduce due censure avverso tale conclusione.
a)
Sulla prima censura
105.
Con la sua prima censura, la DLH sostiene che, nel valutare se la partecipazione al capitale fosse soggetta a un meccanismo alternativo ai sensi del punto 62 del quadro temporaneo, il Tribunale ha adottato un approccio formalistico errato, eliminando quasi totalmente l’ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], oltrepassando i limiti del controllo giurisdizionale e interpretando erroneamente il quadro temporaneo.
106.
A tal riguardo, occorre in primo luogo rilevare che gli argomenti della DLH si basano in parte su una lettura erronea della sentenza impugnata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla DLH, il Tribunale non ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva considerare gli effetti combinati d’incentivo sull’uscita della misura in questione come validanti un meccanismo alternativo rispetto al meccanismo di aumento della remunerazione di cui al punto 62 del quadro temporaneo. Al contrario, dopo aver esaminato l’analisi della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha concluso che quest’ultima non aveva «dimostrato in modo giuridicamente sufficiente» che dalla «struttura globale» della misura in questione risultassero effetti d’incentivo sull’uscita dello Stato comparabili quelli di un meccanismo di aumento della remunerazione o da un meccanismo analogo, ai sensi del punto 62 del quadro temporaneo (
83
).
107.
In secondo luogo, dai principi richiamati ai paragrafi da 15 a 18 delle presenti conclusioni risulta che, ai punti da 249 a 262 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha oltrepassato i limiti del controllo giurisdizionale sulle valutazioni che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a effettuare nell’ambito della verifica del rispetto del punto 62 del quadro temporaneo (
84
). In tali punti, il Tribunale si è limitato a verificare la pertinenza degli elementi invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché la fondatezza dal punto di vista economico e giuridico delle conclusioni che ne sono state tratte. Richiamando meramente l’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] quando applica il punto 62 del quadro temporaneo, la DLH omette di dimostrare il carattere complesso delle valutazioni contenute nei punti da 139 a 141 della decisione di cui trattasi e di suffragare la sua affermazione secondo cui il Tribunale ha sostituito la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA].
108.
In terzo luogo, per quanto riguarda l’asserita erronea interpretazione del quadro temporaneo, ricordo che, secondo una costante giurisprudenza della Corte, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della sua lettera, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (
85
). Ogni disposizione di diritto dell’Unione dev’essere collocata nel suo contesto e interpretata alla luce dell’insieme delle disposizioni di tale diritto, delle sue finalità e dello stadio della sua evoluzione al momento in cui va data applicazione alla disposizione in parola (
86
). Anche la genesi di una disposizione del diritto dell’Unione può fornire elementi rilevanti per la sua interpretazione (
87
). Tali principi, sottesi all’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione, sono applicabili anche quando il giudice dell’Unione è chiamato a interpretare gli orientamenti della [OSCURATO:PERSONA] in materia di aiuti di Stato, indipendentemente dalla loro natura di
soft law
(
88
).
109.
Sebbene il punto 62 del quadro temporaneo, che prevede la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di accettare meccanismi alternativi al meccanismo standard di aumento della remunerazione previsto al punto 61 del quadro temporaneo, non sia esplicitamente inteso come una deroga a quest’ultimo, la sua portata dovrebbe, a mio avviso, essere interpretata restrittivamente alla luce del suo obiettivo.
110.
Il punto 62 del quadro temporaneo mira a offrire una flessibilità limitata nei casi in cui il rispetto di tipo «spunta la casella» delle norme del quadro temporaneo relative alla remunerazione e all’uscita dello Stato non sia realizzabile, il che consente alla [OSCURATO:PERSONA] di procedere a una «valutazione globale» della misura in questione, della sua struttura e dei suoi effetti (
89
). Tuttavia, esso richiede comunque che il meccanismo alternativo offra un risultato analogo al meccanismo standard di aumento della remunerazione esplicitamente previsto dal quadro temporaneo, sia in termini di incentivi sull’uscita che di remunerazione dello Stato. Ne consegue che, quando si discosta dal meccanismo standard di aumento della remunerazione di cui al punto 61 del quadro temporaneo, la [OSCURATO:PERSONA] deve essere in grado di dimostrare chiaramente che il meccanismo alternativo garantisce un risultato analogo. In tale contesto, la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, cui fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA], non può essere di alcuna utilità. Il grado di flessibilità accordato dalla Corte al quadro temporaneo in tale sentenza (
90
) non può giustificare uno scostamento rispetto ai requisiti da esso previsti qualora lo Stato membro non abbia dimostrato alcuna circostanza eccezionale (
91
).
111.
Infine, l’affermazione secondo cui il Tribunale ha escluso la pertinenza, alla luce del punto 62 del quadro temporaneo, dei fattori elencati al punto 248 della sentenza impugnata, in ragione del fatto che le questioni e le materie a essi sottese sono disciplinate da disposizioni e requisiti distinti, si basa ugualmente su una lettura parziale di tale sentenza.
112.
Per quanto riguarda il prezzo di acquisto iniziale delle azioni, è vero che, al punto 255 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che i punti 60 e 61 del quadro temporaneo enunciano due requisiti distinti. Tuttavia, lungi dal basarsi su tale sola affermazione, il Tribunale ha spiegato che i meccanismi previsti ai punti 61 e 62 del quadro temporaneo hanno incentivi
ex post
a riacquistare la partecipazione dello Stato il più rapidamente possibile, mentre il prezzo di acquisto delle azioni ha, per contro, un impatto sulla situazione del beneficiario interessato
ex ante
e non è necessariamente destinato ad aumentare tale incentivo, «in quanto il prezzo delle azioni può fluttuare sia al rialzo che al ribasso» (
92
). La circostanza, rilevata dalla DLH, che la misura in questione abbia comportato un «rispetto eccessivo» del quadro temporaneo, a causa del forte ribasso concesso alla Repubblica federale di Germania sul PMA, non mette in discussione tale conclusione. Neppure lo fa il fatto, parimenti invocato dalla DLH, che tale ribasso garantiva alla Repubblica federale di Germania una partecipazione del 20% e una minoranza di blocco. Il quadro temporaneo non subordina il requisito di un meccanismo di aumento della remunerazione o di un meccanismo equivalente all’entità della partecipazione pubblica acquisita (
93
) o al suo prezzo.
113.
Considerazioni analoghe possono essere formulate in merito al prezzo delle azioni nel momento in cui esse sono rivendute dallo Stato, al tasso d’interesse crescente per le partecipazioni tacite I e II, nonché agli impegni comportamentali assunti dalla DLH, menzionati rispettivamente ai punti 259, 260 e 262 della sentenza impugnata.
114.
Dal momento che tali fattori sono disciplinati dai punti 63, 66 e 72 del quadro temporaneo, che sanciscono requisiti specifici, il Tribunale ha correttamente ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non potesse basarsi sul rispetto (o sul rispetto eccessivo) di tali requisiti per accertare l’esistenza di un meccanismo alternativo ai fini del punto 62 del quadro temporaneo (
94
). Secondo il quadro temporaneo, le misure di ricapitalizzazione «dovrebbe[ro] essere soggett[e] a condizioni rigorose» (
95
), previste alle sezioni 3.11.2 e da 3.11.4 a 3.11.7 dello stesso. Un ragionamento in base al quale la [OSCURATO:PERSONA] ritenga che una di tali condizioni sia soddisfatta semplicemente in ragione del fatto che tutte le altre condizioni sono soddisfatte equivarrebbe a ignorare il carattere obbligatorio della condizione in questione e a eludere la sua applicazione.
115.
L’impatto di tali fattori sul rispetto del punto 62 del quadro temporaneo deve essere stabilita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il Tribunale, ciò è proprio quello che la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di fare nella decisione di cui trattasi.
116.
Alla luce di quanto precede, la prima censura dedotta dalla DLH deve, a mio avviso, essere respinta.
b)
Sulla seconda censura
117.
Con la sua seconda censura, la DLH contesta al Tribunale di aver proceduto a una qualificazione giuridica inesatta dei fatti e di averne tratto conclusioni giuridiche erronee.
118.
In primo luogo, la DLH contesta al Tribunale di aver dichiarato che i diversi fattori invocati dalla [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere presi in considerazione al fine di dimostrare il rispetto del punto 62 del quadro temporaneo. La presente censura riprende, in sostanza, gli stessi argomenti dedotti a sostegno della prima censura della DLH, che critica l’approccio formalistico asseritamente seguito dal Tribunale. Come indicato in precedenza, tali argomenti si basano su una lettura erronea della sentenza impugnata (
96
). In nessun punto di detta sentenza il Tribunale ha affermato che tali fattori non potevano affatto essere presi in considerazione. Essi sono stati piuttosto ritenuti insufficienti per giustificare l’assenza di un meccanismo di aumento della remunerazione o di un meccanismo alternativo soddisfacente le condizioni di cui ai punti 62 del quadro temporaneo.
119.
In secondo luogo, la DLH contesta al Tribunale di aver travisato la finalità dei punti da 60 a 62 del quadro temporaneo prevedendo che i meccanismi alternativi a un meccanismo di aumento della remunerazione dovessero parimenti includere una remunerazione crescente nel tempo e dovessero costituire un incentivo
ex post
a un’uscita in tempo utile dello Stato. Anche tale censura dev’essere respinta. L’interpretazione dei punti 61 e 62 del quadro temporaneo accolta dal Tribunale è perfettamente conforme al tenore letterale e alla finalità di tali disposizioni (
97
), nonché ai principi generali in materia di remunerazione e di rimborso della ricapitalizzazione COVID‑19 enunciati ai punti da 55 a 59 del quadro temporaneo (
98
).
120.
Con i restanti argomenti, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, lamenta uno snaturamento dei fatti da parte del Tribunale. A tal riguardo, ricordo che, conformemente a una giurisprudenza costante, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti e, dall’altro, a valutare tali fatti (
99
). La valutazione di detti fatti ed elementi di prova non costituisce, salvo il caso di un loro snaturamento, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte nell’ambito di un’impugnazione (
100
). Pertanto, qualora un ricorrente alleghi uno snaturamento di elementi di prova o di fatti da parte del Tribunale, esso deve dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere a una nuova valutazione dei fatti (
101
). Tali requisiti non sono, a mio avviso, soddisfatti nel caso di specie. La DLH cerca, in sostanza, di ottenere una nuova valutazione dei fatti da parte della Corte ripetendo meramente argomenti dedotti dinanzi al Tribunale o mediante la presentazione di fatti e argomenti nuovi che sono irricevibili in sede di impugnazione e, in ogni caso, insufficientemente suffragati (
102
).
121.
Alla luce di quanto precede, la presente censura deve parimenti essere respinta.
2.
Sul meccanismo alternativo che accompagna la partecipazione tacita II
122.
Per contestare la conclusione del Tribunale relativa all’assenza di un meccanismo alternativo che accompagni la partecipazione tacita II ai sensi del punto 68 del quadro temporaneo (
103
), la DLH deduce i medesimi argomenti presentati a sostegno della sua censura vertente sulla partecipazione al capitale (
104
). Rinvio quindi,
mutatis mutandis
, alle considerazioni di cui
supra
per respingere la presente censura.
123.
[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto una censura autonoma, secondo cui il Tribunale ha statuito
ultra petita
allorché ha constatato, al punto 270 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il punto 70 del quadro temporaneo (
105
). A tal riguardo, mi limiterò ad affermare che, quandanche tale censura fosse fondata, essa non consentirebbe di mettere in discussione le altre violazioni, segnatamente dei punti 61, 62 e 68 del quadro temporaneo, sulla base delle quali è stata accolta la censura della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’assenza di un meccanismo di aumento della remunerazione. Essa non contribuirebbe quindi all’annullamento di tale parte della sentenza impugnata.
3.
Conclusioni sul secondo motivo d’impugnazione
124.
Per le ragioni che ho esposto, il secondo motivo di impugnazione deve essere, a mio avviso, respinto.
C.
Sul terzo motivo d’impugnazione
125.
Con il suo terzo motivo d’impugnazione, la DLH contesta i punti da 272 a 288 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva violato il punto 67 del quadro temporaneo allorché aveva accettato un prezzo delle azioni, al momento della conversione della partecipazione tacita II in capitale proprio, che non seguiva il metodo esposto in detto punto.
126.
Secondo il punto 67 del quadro temporaneo, la conversione di strumenti ibridi in capitale proprio «viene effettuata a un tasso inferiore di almeno il 5 per cento al TERP (prezzo teorico ex diritto) applicabile al momento della conversione».
127.
Nel caso di specie, la partecipazione tacita II era composta da due parti (in prosieguo, rispettivamente: la «partecipazione tacita II-A» e la «partecipazione tacita II-B»), in funzione dell’evento determinante la conversione in capitale proprio. La partecipazione tacita II-A poteva essere convertita in azioni a un prezzo fisso di EUR 2,56 per azione (
106
), mentre la partecipazione tacita II-B poteva essere convertita al prezzo di vendita delle azioni al momento della conversione, ridotto del 10% o del 5,25% (
107
). Al punto 158 della decisione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha spiegato, da un lato, che era possibile «attendersi che tutti questi prezzi [fossero] conformi al requisito previsto al punto 67 del quadro temporaneo, sebbene potrebbe esservi un prezzo al di sotto del quale il requisito di cui al punto 67 del quadro temporaneo non sarebbe soddisfatto». Dall’altro, essa ha sottolineato che la Repubblica federale di Germania si era impegnata a chiedere la sua approvazione in relazione all’esercizio dell’opzione di conversione, «nel caso in cui il prezzo massimo di conversione calcolato secondo la metodologia TERP al momento della conversione fosse inferiore ai prezzi di conversione fissati per la partecipazione tacita II (parte A o B) al momento della conversione» [traduzione libera, n.d.r.].
128.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse né spiegato i motivi per i quali era giustificato fissare o calcolare i prezzi delle azioni al momento della conversione della partecipazione tacita II in capitale proprio senza seguire il metodo richiesto dal punto 67 (
108
), né addotto una qualsiasi circostanza eccezionale che potesse giustificare tale inosservanza (
109
). In secondo luogo, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva derogare alla norma prevista in detto punto con il pretesto che lo Stato membro interessato avrebbe chiesto la sua autorizzazione prima di esercitare il proprio diritto di conversione. A tal riguardo, esso ha sottolineato che, secondo il regime di autorizzazione preventiva ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, una misura di aiuto deve essere dichiarata compatibile con il mercato interno
ex ante
, prima che possa essere attuata (
110
).
129.
La DLH deduce due censure a sostegno del suo terzo motivo d’impugnazione.
130.
Con la sua prima censura, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale ha omesso di prendere in considerazione il punto 59 del quadro temporaneo, che autorizza il ricorso a metodi alternativi di remunerazione. La DLH sostiene che i prezzi di conversione conducono globalmente a un risultato analogo a quello perseguito dal punto 67 e che, nel caso di specie, un metodo diverso di calcolo del prezzo di conversione era necessario, poiché non era possibile calcolare un TERP.
131.
Nella misura in cui contesta l’interpretazione del Tribunale e l’applicazione dei punti 59 e 67 del quadro temporaneo, la presente censura solleva, nel suo complesso, una questione di diritto, soggetta, in quanto tale, al controllo della Corte. Tuttavia, per le ragioni che esporrò, ritengo che essa sia infondata nel merito.
132.
Infatti, il punto 59 del quadro temporaneo consente soluzioni diverse dai metodi di remunerazione ivi esposti. [OSCURATO:PERSONA] ha fatto riferimento a tale punto al punto 134 della decisione di cui trattasi, in cui ha esposto i principi generali relativi alla remunerazione e all’uscita dello Stato. Al punto successivo, la [OSCURATO:PERSONA] ha precisato che avrebbe valutato la conformità della misura in questione a tali principi generali. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] ha indubbiamente preso in considerazione la possibilità di ricorrere a metodi di remunerazione nell’ambito della sua valutazione, anche per quanto riguarda gli strumenti ibridi.
133.
Tuttavia, in primo luogo, rilevo che il punto 67 del quadro temporaneo è formulato in modo prescrittivo e, contrariamente ai punti 62 e 68, che autorizzano espressamente la [OSCURATO:PERSONA] ad accettare meccanismi alternativi, esso non prevede una siffatta possibilità. A mio avviso, tali elementi fanno sorgere un dubbio sulla fondatezza della lettura proposta dalla DLH, secondo la quale il punto 59 del quadro temporaneo consente alla [OSCURATO:PERSONA] di derogare al metodo di calcolo di cui al punto 67 del quadro temporaneo.
134.
In secondo luogo, quest’ultimo punto fissa un prezzo massimo di conversione. Di conseguenza, si pone la questione se sia logico applicare un criterio di «impatto analogo» a un tale requisito. Nello stesso ordine di idee, ci si può chiedere come un prezzo di conversione stabilito
ex ante
, come quello previsto per la partecipazione tacita II-A, e prezzi di conversione calcolati sulla base di parametri alternativi, come quelli previsti per la partecipazione tacita II-B, possano assicurare un rispetto sistematico prevedibile di tale prezzo massimo. [OSCURATO:PERSONA] era ben consapevole della possibilità non solo teorica di uno scostamento rispetto al risultato perseguito dal punto 67 del quadro temporaneo, come risulta chiaramente dalla formulazione del punto 158 della decisione di cui trattasi.
135.
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fatto alcun riferimento al punto 59 del quadro temporaneo nella decisione di cui trattasi per giustificare lo scostamento dal punto 67 del quadro temporaneo per quanto riguarda i prezzi di conversione della partecipazione tacita II-A e della partecipazione tacita II-B (
111
). [OSCURATO:PERSONA] non ha neppure esplicitamente affermato, dinanzi al Tribunale (
112
), che una metodologia alternativa sia stata adottata conformemente al suddetto punto 59. Come osservato dal Tribunale, al punto 282 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] non ha menzionato, né nella decisione di cui trattasi né nelle sue memorie depositate dinanzi al Tribunale, un qualsiasi passaggio del quadro temporaneo, un’altra norma giuridica o una circostanza eccezionale che le permettessero di derogare al punto 67 del quadro temporaneo (
113
). Pertanto, sembra che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] abbia sostenuto che i metodi di remunerazione utilizzati fossero compatibili con detto punto, essa abbia invocato il punto 59 del quadro temporaneo e un ragionamento fondato su meccanismi alternativi per la prima volta dinanzi alla Corte. Ciò spiega probabilmente perché il Tribunale non abbia esplicitamente menzionato quest’ultimo aspetto ai punti da 272 a 288 della sentenza impugnata e perché abbia ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] non avesse invocato alcuna circostanza eccezionale idonea a giustificare l’inosservanza del metodo di cui al punto 67 del quadro temporaneo (
114
).
136.
In quarto luogo, anche in tali circostanze, il Tribunale non ha ignorato la possibilità per la [OSCURATO:PERSONA] di basarsi su un metodo di remunerazione alternativo per il prezzo di conversione degli strumenti ibridi in capitale proprio. Esso ha infatti dichiarato, al punto 279 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva giustificato uno scostamento rispetto al metodo previsto al punto 67 del quadro temporaneo. Tuttavia, una siffatta giustificazione avrebbe comportato la dimostrazione che il metodo alternativo scelto avrebbe avuto nel complesso un risultato analogo a quello perseguito da tale punto. Mi sembra indiscutibile che una siffatta dimostrazione non sia stata fornita. Al contrario, la [OSCURATO:PERSONA] stessa ha riconosciuto che il prezzo massimo di conversione calcolato con riferimento al TERP non poteva essere sempre rispettato, ammettendo così che, in taluni casi, il metodo alternativo avrebbe probabilmente disatteso sia il punto 67 sia, conseguentemente, il punto 59 del quadro temporaneo.
137.
Infine, per quanto riguarda l’affermazione della DLH secondo cui non era possibile, nel caso di specie, calcolare il TERP, è sufficiente affermare che mai nella decisione di cui trattasi tale impossibilità si manifesta, né è stata viene invocata per giustificare lo scostamento dal punto 67 del quadro temporaneo (
115
). Inoltre, la questione se tale calcolo fosse realizzabile rientra nella valutazione dei fatti, che spetta al Tribunale. Lo stesso vale per l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il metodo di calcolo dei prezzi di conversione per la partecipazione tacita II era più vantaggioso per lo Stato rispetto a quello risultante dall’applicazione del quadro temporaneo. In ogni caso, nel complesso, sembra che sia la DLH che la [OSCURATO:PERSONA] tentino di giustificare
ex post
uno scostamento dalle norme pertinenti del quadro temporaneo piuttosto che validamente invocare una valutazione insufficiente o erronea dei fatti da parte del Tribunale.
138.
Con la sua seconda censura, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], fa valere che il rischio di inosservanza del punto 67 del quadro temporaneo era solo teorico e che la prevista domanda di autorizzazione alla [OSCURATO:PERSONA] era volta a garantire la conformità, e non era concepita come una deroga o un rinvio di una decisione al riguardo. Inoltre, la DLH sostiene che il meccanismo alternativo scelto garantiva il rispetto
ex ante
del punto 67, dal momento che, secondo il punto 158 della decisione di cui trattasi, l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] doveva essere chiesto e ottenuto prima della conversione.
139.
A mio avviso, anche la presente censura deve essere respinta.
140.
Comunicando, dopo l’adozione della decisione di cui trattasi, la sua valutazione finale sul rispetto di uno dei requisiti del quadro temporaneo, la [OSCURATO:PERSONA] si è astenuta dal procedere a una completa valutazione
ex ante
della compatibilità della misura in questione con il mercato interno, come richiesto dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE. Come correttamente dichiarato dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non è autorizzata ad accettare una deroga alle regole previste nei suoi orientamenti al momento dell’adozione della sua decisione di compatibilità per il solo motivo che lo Stato membro interessato si impegna a chiedere un’ulteriore autorizzazione (
116
).
141.
Contrariamente a quanto sostiene la DLH, il punto 158 della decisione di cui trattasi non prevede un «ulteriore livello di sicurezza» che garantisce «massima conformità» al quadro temporaneo. Esso autorizza piuttosto una deroga alle norme previste da tale strumento, sostituendo una valutazione
ex ante
della non conformità ai sensi del quadro temporaneo con un requisito procedurale e un’autorizzazione a procedere
ex post
. Inoltre, dalla formulazione del punto 158 della decisione di cui trattasi risulta chiaramente che, sebbene la Repubblica federale di Germania si sia impegnata a chiedere (e ottenere) l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] prima di esercitare il suo diritto alla conversione, essa non si è tuttavia impegnata a garantire che il prezzo di conversione per la partecipazione tacita II fosse conforme ai requisiti di cui al punto 67 del quadro temporaneo (
117
). Il Tribunale non può essere criticato per aver travisato la decisione di cui trattasi in relazione a tale punto (
118
).
142.
Il punto 158 della decisione di cui trattasi non solo ha rinviato la decisione sull’adeguatezza del prezzo di conversione alla data in cui tale conversione avrebbe luogo; esso ha anche ammesso senza alcuna giustificazione un metodo riconosciuto
ex ante
come inidoneo ad assicurare il risultato perseguito da detto punto 67, lasciando al contempo la possibilità di discostarsi da tale punto
ex post
, vale a dire nella fase della sua attuazione.
143.
Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco alla Corte di respingere il terzo motivo d’impugnazione.
D.
Sul quarto motivo d’impugnazione
144.
Con il suo quarto motivo d’impugnazione, la DLH contesta i punti da 373 a 412 della sentenza impugnata. La DLH deduce due censure. In primo luogo, essa fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale allorché ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse prendere in considerazione elementi ulteriori in sede di valutazione dell’esistenza di un NPM ai fini dell’applicazione del punto 72 del quadro temporaneo. In secondo luogo, la DLH sostiene che il Tribunale ha erroneamente statuito che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva concludere correttamente che il gruppo [OSCURATO:PERSONA] non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna «quanto meno» durante la stagione estiva 2019 della IATA.
145.
Ai sensi del punto 72 del quadro temporaneo, se il beneficiario di una misura di ricapitalizzazione Covid‑19 superiore a EUR 250 milioni è un’impresa che dispone di un NPM in almeno uno dei mercati rilevanti in cui opera, gli Stati membri devono proporre misure supplementari per preservare una concorrenza effettiva su tali mercati e offrire in particolare impegni strutturali o comportamentali ai sensi della comunicazione concernente le misure correttive.
1.
Sulla prima censura, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] doveva prendere in considerazione fattori aggiuntivi per stabilire il NPM
146.
Nella decisione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che i mercati sui quali opera il beneficiario rilevanti ai fini della valutazione degli effetti distorsivi della misura in questione sulla concorrenza fossero i mercati della fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri in partenza e a destinazione degli aeroporti serviti dalla DLH. [OSCURATO:PERSONA] ha valutato se il gruppo LH disponesse di un NPM negli aeroporti pertinenti (
119
) esaminando tre fattori, vale a dire, la quota di bande orarie detenute da detto gruppo in tali aeroporti, il livello di congestione negli stessi e la quota di bande orarie detenute dai concorrenti (
120
). Sulla base di tali fattori, la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il gruppo LH deteneva un NPM solo negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera durante la stagione estiva 2019 e la stagione invernale 2019/2020 della IATA.
147.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che, esaminando solo fattori riguardanti, in sostanza, gli ostacoli all’ingresso e all’espansione in riferimento alla capacità aeroportuale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva preso in considerazione tutti i fattori pertinenti per valutare l’esistenza di un NPM sul mercato dei servizi di trasporto aereo di passeggeri. Secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva tenuto conto dei fattori direttamente riguardanti la fornitura di tali servizi, quali il numero di voli operati o i posti offerti nelle bande orarie assegnate, idonei a fornire informazioni dirette sulle quote di mercato della DLH e dei suoi concorrenti su tale mercato (
121
). Non prendendo in considerazione tali elementi, nonostante l’importanza delle quote di mercato come indicatore di un NPM (
122
), la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione che vizia la decisione di cui trattasi nonché la decisione di rettifica.
148.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale non ha dimostrato l’esistenza di un errore manifesto di valutazione, ha oltrepassato i limiti del controllo giurisdizionale, sostituendo il proprio ragionamento al ragionamento della [OSCURATO:PERSONA], e ha proceduto a una valutazione manifestamente erronea degli elementi di prova. Secondo dette parti, i criteri esaminati nella decisione di cui trattasi erano accurati e costituivano un indicatore sufficiente della posizione di mercato della DLH negli aeroporti pertinenti, e i fattori individuati dal Tribunale non avevano un valore probatorio significativo supplementare. Inoltre, il Tribunale non avrebbe spiegato adeguatamente perché la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a prendere in considerazione tali fattori, ma si sarebbe limitato a un riferimento troppo vago a «tutti i fattori pertinenti».
149.
Osservo, in primo luogo, che, controllando la scelta da parte della [OSCURATO:PERSONA] dei criteri pertinenti per individuare un NPM, il Tribunale ha applicato il criterio dell’errore manifesto di valutazione, precisando che la portata del suo controllo era limitata al riguardo (
123
). L’affermazione della DLH deve quindi essere respinta nella misura in cui sostiene che il Tribunale non ha riconosciuto l’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] in tale settore.
150.
In secondo luogo, contrariamente a quanto afferma la DLH sulla base di una lettura parziale ed erronea della sentenza impugnata, il Tribunale ha indicato precisamente quali fattori la [OSCURATO:PERSONA] ha omesso di prendere in considerazione e perché tali fattori erano rilevanti nel caso di specie (
124
). Il Tribunale ha sufficientemente motivato le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad esaminarli.
151.
In terzo luogo, ho già rammentato che è prerogativa del Tribunale verificare se gli elementi di prova invocati costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se siano di natura tale da corroborare le conclusioni che se ne traggono (
125
). Inoltre, come parimenti ricordato, l’omessa presa in considerazione di elementi essenziali costituisce un errore manifesto di valutazione dei fatti che, di per sé, mette in discussione la plausibilità dell’analisi effettuata dall’autore dell’atto impugnato (
126
). Pertanto, il Tribunale poteva ritenere, senza oltrepassare la portata del suo controllo né sostituire la propria valutazione o ragionamento a quelli della [OSCURATO:PERSONA], che la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un siffatto errore non prendendo in considerazione fattori idonei ad avere un’incidenza significativa (
127
) in sede di valutazione del potere di mercato della DLH ai sensi del punto 72 del quadro temporaneo.
152.
In quarto luogo, il Tribunale si è limitato ad affermare la pertinenza di tali fattori e l’insufficienza dei criteri esaminati dalla [OSCURATO:PERSONA], astenendosi esplicitamente dallo svolgere una valutazione dell’impatto dei primi e della loro articolazione con i secondi, il che avrebbe comportato una sostituzione della propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA] (
128
). Annullando la decisione di cui trattasi, il Tribunale non ha fornito alcuna valutazione alternativa; ha lasciato alla [OSCURATO:PERSONA] il compito di procedere a tale valutazione alla luce di tutti gli elementi pertinenti.
153.
In quinto luogo, il Tribunale non ha messo in discussione l’idoneità degli indicatori utilizzati dalla [OSCURATO:PERSONA]. Al contrario, esso ne ha riconosciuto la pertinenza come indicatori di ostacoli all’ingresso e all’espansione. Tuttavia, esso ha ritenuto che detti indicatori non fossero sufficienti, in quanto non fornivano informazioni circa le quote di mercato detenute dalla DLH e dai suoi concorrenti sul mercato rilevante. Per suffragare la sua conclusione sull’importanza di includere fattori connessi al mercato della fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri, il Tribunale si è basato su dati contenuti nel fascicolo, non contestati dinanzi ad esso, secondo i quali le quote di mercato della DLH, espresse in frequenze (numero di voli) e in posti offerti in partenza e a destinazione degli aeroporti pertinenti, eccedevano, in alcuni casi notevolmente, le quote di bande orarie indicate nella decisione di cui trattasi (
129
). La DLH non ha invocato uno snaturamento degli elementi di prova al riguardo.
154.
In sesto luogo, non mi convince l’argomento dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA] secondo cui le quote di mercato espresse in frequenze e in posti o si sovrappongono necessariamente agli indicatori utilizzati nella decisione di cui trattasi (e da essi possono essere ricavate) o costituiscono anche parametri di capacità aeroportuale. Se è vero che, ai sensi del regolamento n. 95/93 (
130
), una banda oraria dà diritto a un unico atterraggio o decollo in un dato momento (
131
), i vettori aerei mantengono un margine di discrezione in merito alla frequenza dei loro voli, dal momento che la regola «della banda oraria utilizzata o perduta» è applicabile solo fino all’80% delle bande orarie assegnate a ciascun vettore (
132
). Inoltre, tale argomento sembra essere contraddetto dai dati non contestati sui quali si è basato il Tribunale.
155.
Infine, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], fa valere che i criteri applicati nella decisione di cui trattasi sono conformi alla prassi e alla giurisprudenza in materia di concentrazione. Orbene, le cause invocate dalla DLH e dalla [OSCURATO:PERSONA] riguardavano l’acquisizione di bande orarie da vettori che avevano cessato le loro attività e che non erano più presenti sul mercato della fornitura di servizi di trasporto aereo di passeggeri (
133
), mentre la misura in questione mira a consentire alla DLH di proseguire le sue attività su tale mercato. Pertanto, sebbene le quote di mercato espresse in frequenze e in posti non rivestano alcuna rilevanza nel primo caso, esse possono costituire indicatori pertinenti del potere di mercato nel secondo, come tendono a dimostrare i dati sui quali il Tribunale si è basato. Il fatto che, in sede di esame della definizione dei mercati rilevanti, il Tribunale abbia dichiarato che una misura di ricapitalizzazione quale la misura in questione ha un effetto analogo a una concentrazione relativa a bande orarie (
134
) non mette
ipso facto
in discussione la pertinenza delle quote di mercato nella fornitura di servizi di trasporto aereo negli aeroporti interessati in sede di valutazione del NPM.
2.
Sulla seconda censura, vertente sul fatto che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] ha commesso un errore manifesto di valutazione nel dichiarare che la DLH non disponeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna
156.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Germania, fa valere che il Tribunale non ha dimostrato che la [OSCURATO:PERSONA] avesse commesso un errore manifesto di valutazione allorché ha ritenuto che la DLH non disponesse di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna. La presente censura contesta i punti da 388 a 412 della sentenza impugnata.
157.
Per gli aeroporti sia di Düsseldorf che di Vienna, il Tribunale ha rilevato che una valutazione globale dei criteri presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] dimostrava l’esistenza di una quota di bande orarie molto elevata, anche durante le ore di punta (
135
), da parte del gruppo [OSCURATO:PERSONA], un livello di congestione molto elevato e la posizione debole dei concorrenti di tale gruppo. Pertanto, sulla base di questi soli criteri, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva concludere correttamente che il gruppo LH non disponesse di un NPM in tali aeroporti, almeno durante la stagione estiva 2019 della IATA (
136
). Inoltre, il Tribunale ha osservato che i criteri sulla base dei quali la [OSCURATO:PERSONA] ha concluso che il gruppo LH disponeva di un NPM negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera non erano sostanzialmente diversi da quelli relativi agli aeroporti di Düsseldorf e di Vienna, quantomeno per quanto riguarda la stagione estiva 2019 della IATA (
137
).
158.
In via preliminare, rilevo che, nel caso in cui, come suggerisco, la Corte dovesse respingere la prima censura del presente motivo d’impugnazione, l’errore di valutazione individuato dal Tribunale per quanto riguarda i criteri scelti dalla [OSCURATO:PERSONA] per valutare se il gruppo LH disponesse di un NPM sarebbe confermato anche per gli aeroporti di Düsseldorf e Vienna. La presente censura sarebbe, in tal caso, inoperante (
138
). La esaminerò in ogni caso brevemente.
159.
La DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere, in primo luogo, che il Tribunale ha oltrepassato i limiti del suo controllo giurisdizionale, interferendo con il potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] e sostituendo la propria analisi del mercato a quella della [OSCURATO:PERSONA].
160.
Su questo aspetto, osserverei che la DLH si basa nuovamente su un’interpretazione restrittiva dei limiti del controllo giurisdizionale esercitato dal giudice dell’Unione sulle valutazioni economiche complesse, che non condivido per le ragioni esposte
supra
. Nel caso di specie, dai punti da 396 a 407 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale si è limitato ad affermare che i dati sui quali la [OSCURATO:PERSONA] si era basata non consentivano, di per sé, di concludere che il gruppo LH non disponesse di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna. Per il resto, il Tribunale si è espressamente astenuto dal sostituire la propria valutazione economica a quella della [OSCURATO:PERSONA] (
139
).
161.
La DLH afferma altresì che la motivazione della sentenza impugnata è troppo vaga e insufficiente per concludere nel senso dell’esistenza di un errore manifesto di valutazione e che il Tribunale non ha sufficientemente motivato la sua decisione.
162.
Tale asserzione va respinta. Il Tribunale ha basato il suo ragionamento sui dati presi in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] e ha chiaramente indicato perché tali dati non potevano, di per sé, indurre la [OSCURATO:PERSONA] a concludere che la DLH non disponesse di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna. I punti da 396 a 407 sono sufficientemente motivati al riguardo.
163.
Infine, secondo la DLH, la [OSCURATO:PERSONA] ha giustamente ritenuto che la DLH non disponesse di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna. In primo luogo, i parametri del NPM per quanto riguarda gli aeroporti di Düsseldorf e Vienna differivano sensibilmente da quelli riguardanti gli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera, dal momento che la quota di bande orarie detenuta dalla DLH era nettamente più elevata in questi ultimi aeroporti rispetto ai primi. Inoltre, contrariamente alle supposizioni del Tribunale, una quota media di bande orarie del 44% o del 46% non sarebbe sufficiente a presumere l’esistenza di una posizione dominante ai sensi della giurisprudenza e della prassi costante della [OSCURATO:PERSONA] nei casi relativi al controllo delle concentrazioni. In secondo luogo, il confronto dei dati relativi alle stagioni estive 2019 IATA con i dati relativi alle stagioni invernali IATA 2019/2020, quale operato dal Tribunale, sarebbe inadeguato in quanto, nel settore del trasporto aereo, le stagioni estiva e invernale sarebbero periodi del tutto diversi.
164.
Contrariamente a quanto sostiene la [OSCURATO:PERSONA], tale asserzione non è puramente fattuale, bensì mette in discussione una qualificazione giuridica dei fatti effettuata dal Tribunale ed è pertanto ricevibile. Ciò detto, essa deve, a mio avviso, essere respinta.
165.
Anzitutto, contrariamente a quanto suppongono la DLH e la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non si è basato sulla presunzione secondo cui una quota media di bande orarie superiore al 40% sarebbe indicativa di una posizione dominante, e quindi di un NPM. Al punto 397 della sentenza impugnata, il Tribunale, riferendosi per analogia alla giurisprudenza relativa alla valutazione della posizione dominante (
140
), ha esplicitamente affermato che una quota di mercato superiore al 40% è un «primo indizio, insieme ad altri, che deve essere preso in considerazione», e non un elemento determinante di per sé nell’ambito della valutazione del NPM (
141
). A tal riguardo, occorre ricordare che il Tribunale non ha dichiarato che il gruppo LH godeva di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna. Esso ha meramente affermato che i criteri sui quali si era basata la [OSCURATO:PERSONA] non erano sufficienti per escluderlo e, conseguentemente, che le conclusioni che ne erano state tratte erano incoerenti.
166.
Per quanto riguarda l’argomento secondo cui il Tribunale è incorso in un errore allorché ha comparato le quote di bande orarie e i livelli di congestione degli aeroporti di Düsseldorf e Vienna durante la stagione estiva 2019 della IATA, da un lato, e gli aeroporti di Monaco e Francoforte durante la stagione invernale 2019/2020 della IATA, dall’altro, sono incline a condividere l’opinione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui tale confronto non è di per sé errato, dal momento che le quote di partecipazione sono un parametro relativo. Nella misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] non ha ritenuto che quote di partecipazione più elevate fossero necessarie per valutare il NPM durante la stagione estiva in confronto alla stagione invernale, tale confronto resta valido.
167.
In ogni caso, la conclusione secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] non poteva, sulla base dei soli dati esposti nella decisione di cui trattasi, ritenere che il gruppo LH non disponesse di un NPM negli aeroporti di Düsseldorf e Vienna è autonoma. È solo in via subordinata che il Tribunale ha constatato che tale conclusione era anche incoerente, dal momento che i criteri che hanno indotto la [OSCURATO:PERSONA] a ritenere che il gruppo LH disponesse di un NPM negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera non erano sostanzialmente diversi da quelli riguardanti gli aeroporti di Düsseldorf e Vienna (
142
). Nella misura in cui la DLH afferma che tali criteri differiscono, essa solleva un argomento di fatto che esula dalla competenza della Corte.
168.
Alla luce di tutto quanto precede, ritengo che il quarto motivo d’impugnazione debba essere integralmente respinto.
E.
Sul quinto motivo d’impugnazione
169.
Con il suo quinto motivo d’impugnazione, con il quale contesta i punti da 467 a 480 della sentenza impugnata, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto e ha sostituito la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] allorché ha esaminato gli impegni strutturali imposti ai sensi del punto 72 del quadro temporaneo. La DLH e la [OSCURATO:PERSONA] fanno altresì valere che la motivazione del Tribunale è contraddittoria.
170.
La misura in questione era subordinata all’impegno assunto dalla Repubblica federale di Germania in base al quale la DLH avrebbe ceduto bande orarie e attivi supplementari a favore di un vettore aereo dell’aeroporto di Francoforte e di un vettore aereo dell’aeroporto di Monaco di Baviera (
143
). La procedura di cessione delle bande orarie è stata concepita in due fasi (
144
). Innanzitutto, le bande orarie dovevano essere proposte «esclusivamente ai nuovi arrivati», segnatamente i vettori aerei che non dispongono di una base negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera, a condizione, tra l’altro, che si impegnassero a stabilirvi una base di almeno quattro aerei. In un secondo momento, se, dopo tre stagioni della IATA successive al pieno ripristino della «regola della banda oraria utilizzata o perduta», le bande orarie non erano state cedute a un «nuovo arrivato», esse sarebbero messe a disposizione dei vettori che possedevano già una base in tali due aeroporti (in prosieguo: i «vettori basati») per l’estensione della sua base esistente (
145
). Di conseguenza, i concorrenti del gruppo LH, che disponevano già di una base negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera, non erano ammissibili ad acquisire il portafoglio di bande orarie da cedere durante la prima fase della procedura.
171.
Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, escludendo i vettori basati dalla prima fase della procedura di cessione di bande orarie, la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di esaminare tutti gli elementi pertinenti relativi all’impegno proposto, valutati in funzione della struttura e delle caratteristiche particolari dei mercati rilevanti, ivi compresa la posizione del beneficiario e dei suoi concorrenti su tali mercati, e aveva quindi commesso un errore manifesto di valutazione (
146
).
172.
In primo luogo, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale ha indebitamente interferito con l’ampio potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dell’approvazione di impegni strutturali in forza del punto 72 del quadro temporaneo, sostituito la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA] e contraddetto la propria giurisprudenza derivante dalla sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
147
).
173.
Come per altri aspetti della decisione di cui trattasi esaminati
supra
, le valutazioni economiche complesse che la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a effettuare nell’ambito dell’esame degli impegni giustificano il fatto che essa disponga di un ampio potere discrezionale nel valutare il loro carattere appropriato e sufficiente. Ciò incide inevitabilmente sulle competenze del giudice dell’Unione nell’ambito del suo controllo giurisdizionale degli impegni accettati, come delineato
supra
ai paragrafi da 15 a 18 delle presenti conclusioni e come rammentato dallo stesso Tribunale nella sentenza impugnata (
148
). Tale potere discrezionale non è tuttavia illimitato. In particolare, esso non dispensa la [OSCURATO:PERSONA] da un controllo giurisdizionale del carattere sufficiente degli elementi di prova invocati e della fondatezza delle conclusioni da essi derivanti. Esso non dispensa neppure la [OSCURATO:PERSONA] da un controllo della sua interpretazione dei dati economici e del rispetto dei limiti che essa impone al proprio potere discrezionale quando adotta orientamenti (
149
). Come correttamente delineato dal Tribunale nella sentenza impugnata (
150
), gli impegni assunti ai sensi del punto 72 del quadro temporaneo devono non solo rispettare quest’ultimo, ma anche rispettare le condizioni previste dalla comunicazione concernente le misure correttive, alla quale tale punto fa esplicito riferimento. Di conseguenza, sia il quadro temporaneo che la comunicazione concernente le misure correttive precisano e limitano l’estensione del margine di discrezionalità della [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda la sua valutazione degli impegni ai sensi del punto menzionato
supra
.
174.
Contrariamente a quanto sostengono la DLH, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania, il Tribunale non ha, a mio avviso, sostituito la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], né ha proposto un impegno strutturale alternativo. Esso si è limitato a esaminare l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] e a constatare che quest’ultima non aveva preso in considerazione tutti i fattori rilevanti concernenti la valutazione proposta, come specificamente richiesto dal punto 12 della comunicazione concernente le misure correttive (
151
). Il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva omesso di esaminare se l’esclusione dei concorrenti esistenti dalla prima fase della procedura di cessione delle bande orarie fosse appropriata e necessaria per preservare una concorrenza effettiva, in applicazione del punto 72 del quadro temporaneo (
152
), spiegando al contempo le ragioni per le quali un siffatto esame era necessario nel caso di specie (
153
). In particolare, il Tribunale ha espresso riserve in merito alla valutazione della [OSCURATO:PERSONA], in quanto essa non ha analizzato se l’esclusione dei vettori basati potesse avere l’effetto di frammentare ulteriormente la concorrenza in tali aeroporti (
154
).
175.
Sottolineando le lacune nella valutazione della [OSCURATO:PERSONA], fornendo esempi chiari per illustrare i suoi dubbi e concludendo in definitiva che l’analisi era manifestamente incompleta e non conforme alle norme disciplinanti l’esercizio del potere discrezionale della [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha oltrepassato la portata del suo controllo di una valutazione economica complessa, quale delineato dalla giurisprudenza della Corte.
176.
Nelle sue memorie, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene concisamente che il punto 12 della comunicazione concernente le misure correttive, in particolare il requisito specifico di prendere in considerazione «[la] struttura [e le] caratteristiche particolari del mercato (…) compresa la posizione delle parti e di altri operatori», è una disposizione di «carattere generale», che non le impone di valutare specificamente, alla luce di tali criteri, ogni singolo aspetto degli impegni proposti.
177.
L’argomento della [OSCURATO:PERSONA] non convince, soprattutto in ragione delle specifiche caratteristiche del quadro temporaneo, le quali devono necessariamente essere prese in considerazione in occasione della valutazione dell’adeguatezza e della sufficienza degli impegni imposti a titolo del punto 72 di tale strumento. Alla luce di tali caratteristiche, siffatti impegni devono mirare a garantire che, dopo la concessione dell’aiuto, il beneficiario non diventi più potente sul mercato di quanto non lo fosse prima dell’emergenza della COVID‑19 e che l’esercizio di una concorrenza effettiva sia preservato sui mercati interessati, come correttamente rilevato dal Tribunale (
155
). Pertanto, la presa in considerazione della struttura e delle caratteristiche del mercato, ivi inclusa la posizione dei concorrenti esistenti del beneficiario, come richiesto dal punto 12 della comunicazione concernente le misure correttive, è manifestamente pertinente ai sensi del punto 72 del quadro temporaneo. Ciò è tanto più evidente in quanto, come sottolineato al punto 45 del quadro temporaneo, gli aiuti sotto forma di strumenti di capitale e/o strumenti ibridi di capitale hanno effetti altamente distorsivi per la concorrenza.
178.
In tale contesto, non tenere conto delle preoccupazioni relative a un’ulteriore frammentazione della concorrenza nella sua valutazione potrebbe costituire un errore manifesto di valutazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] che il Tribunale era legittimato ad accertare (
156
). Ciò vale in particolare in una situazione in cui la [OSCURATO:PERSONA] stessa, nel valutare l’esistenza di un NPM, aveva riconosciuto che la concorrenza cui doveva far fronte il gruppo LH negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera era debole e frammentata (
157
). Lo stesso vale per quanto riguarda la sproporzione di peso esistente tra il beneficiario e i suoi concorrenti più stretti.
179.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il Tribunale non abbia sostituito la propria valutazione a quella della [OSCURATO:PERSONA], né abbia contraddetto la propria giurisprudenza, allorché ha concluso che la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso un errore manifesto di valutazione omettendo di esaminare, nella decisione controversa, se occorresse escludere i concorrenti già basati negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera dalla prima fase della procedura di cessione.
180.
In secondo luogo, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], fa valere che il ragionamento di cui ai punti 473, 474 e 476 della sentenza impugnata è in netta contraddizione con le dichiarazioni del Tribunale contenute rispettivamente nei punti 452 e 463 della medesima sentenza.
181.
Non riscontro tali contraddizioni.
182.
In primo luogo, al punto 452 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che il numero di bande orarie da cedere avrebbe consentito l’ingresso di un nuovo concorrente di dimensioni comparabili a quelle dei concorrenti già esistenti sul mercato, con l’effetto di creare una pressione concorrenziale comparabile a quella esercitata dai concorrenti esistenti.
183.
Tale conclusione non è contraddetta dal punto 473, in cui il Tribunale ha sottolineato il peso maggiore del gruppo LH rispetto a quello dei suoi concorrenti più vicini, in particolare per quanto riguarda il numero di aeromobili basati negli aeroporti di Monaco di Baviera e Francoforte. Tale squilibrio sarebbe perdurato anche dopo la cessione, dato che le dimensioni del nuovo concorrente erano paragonabili a quelle dei concorrenti già basati in tali aeroporti. Né vi è contraddizione con il punto 474 della sentenza impugnata. Infatti, la prima frase di tale punto riprende quasi testualmente la prima frase del punto 452, relativa alla dimensione di un nuovo arrivato comparabile a quella dei concorrenti esistenti (
158
). Tuttavia, il punto 474 affronta una questione relativa all’incidenza dell’esclusione dei concorrenti già basati negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera dalla prima fase della procedura di cessione sul livello di frammentazione della concorrenza in tali aeroporti. Non si può riscontrare alcuna contraddizione con il punto 452, che tratta di un’altra questione relativa alla sufficienza del numero di bande orarie da cedere.
184.
In secondo luogo, l’affermazione secondo cui il punto 476 della sentenza impugnata contraddice il punto 463 di tale sentenza si basa allo stesso modo su una lettura parziale della sentenza impugnata. La dichiarazione del Tribunale secondo cui i concorrenti che già disponevano di una base negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera potevano essere in una posizione migliore per aumentare la pressione concorrenziale sulla DLH, dato che avrebbero sostenuto costi inferiori, non è in contraddizione con il rigetto dell’affermazione della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui l’obbligo imposto ai nuovi arrivati di stabilire una base era sproporzionato in quanto aumentava i costi di ingresso. Al punto 463 della sentenza impugnata, il Tribunale ha stabilito tale requisito dopo aver ponderato i costi di ingresso supplementari imposti ai nuovi arrivati e i vantaggi in termini di pressione concorrenziale più forte sulla DLH. In merito all’esame dell’adeguatezza dell’esclusione dei concorrenti esistenti nel corso della prima fase della procedura di cessione, il Tribunale ha analizzato i costi elevati di ingresso per i nuovi arrivati sotto un altro profilo, ossia l’incidenza di tale esclusione sull’efficacia della procedura di cessione (
159
).
185.
Infine, la Repubblica federale di Germania ha dedotto una censura autonoma, vertente sul fatto che l’«approccio estensivo» adottato dal Tribunale ai punti 472 e seguenti della sentenza impugnata e i requisiti eccessivi imposti agli impegni strutturali supplementari al punto 72 del quadro temporaneo comportano, in sostanza, una restrizione dell’ambito di applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Il punto 72 del quadro temporaneo persegue un’ulteriore attenuazione delle restrizioni alla concorrenza di un aiuto che è già stato ritenuto proporzionato alla luce di detta disposizione del Trattato. Il Tribunale avrebbe quindi omesso di considerare l’interazione tra il quadro temporaneo e il diritto primario.
186.
Tale argomento, che solleva dubbi quanto alla sua ricevibilità (
160
), è in ogni caso manifestamente infondato. La Repubblica di Germania non mette in discussione la conformità del punto 72 del quadro temporaneo all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), in quanto impone, per le misure di ricapitalizzazione al di sopra di una determinata soglia, l’adozione di misure supplementari volte a preservare la concorrenza sui mercati in cui il beneficiario gode di un NPM e in base alle quali l’aiuto può essere considerato compatibile. Essa contesta unicamente il modo in cui il Tribunale ha proceduto al controllo di tali misure nel caso di specie. Tuttavia, gli impegni assunti per le misure di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e al punto 72 del quadro temporaneo non sono dispensate da un’appropriata valutazione della loro adeguatezza e del loro carattere sufficiente a garantire la compatibilità di dette misure.
187.
In tale contesto, è utile ricordare che l’obiettivo degli impegni di cui al punto 72 del quadro temporaneo e della comunicazione concernente le misure correttive è di eliminare completamente ogni timore che la misura di ricapitalizzazione
de qua
possa ostacolare in modo significativo una concorrenza effettiva sui mercati in cui il beneficiario gode di un NPM e di dissipare i dubbi circa la compatibilità di tale misura con il mercato interno (
161
). Spetta pertanto alla [OSCURATO:PERSONA] garantire che gli impegni imposti possano con sufficiente probabilità essere attuati in modo efficace e in tempo utile, anche rafforzando l’attrattiva della misura correttiva (
162
). D’altro canto, spetta al giudice dell’Unione sindacare la valutazione della [OSCURATO:PERSONA], nei limiti già illustrati. Per le ragioni esposte
supra
, tali limiti non sono stati superati nel caso di specie. L’argomento dedotto dalla Repubblica federale di Germania deve pertanto essere respinto.
188.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte respinga il quinto motivo d’impugnazione.
F.
Sul sesto motivo d’impugnazione
189.
Con il suo sesto motivo d’impugnazione, con il quale contesta i punti da 496 a 502 della sentenza impugnata, la DLH, sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che il Tribunale è incorso in un errore di diritto allorché ha ritenuto che la [OSCURATO:PERSONA] avesse omesso di motivare sufficientemente il requisito di una remunerazione per la cessione delle bande orarie di cui trattasi.
190.
Secondo una giurisprudenza consolidata, l’obbligo di motivazione previsto dall’articolo 296 TFUE costituisce una formalità sostanziale che deve essere distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, tenendo presente che quest’ultima attiene alla legittimità nel merito dell’atto controverso. La motivazione prescritta da tale articolo dev’essere adeguata alla natura dell’atto in questione e deve far apparire in forma chiara e non equivoca l’
iter
logico seguito dall’istituzione autrice di tale atto, in modo da permettere agli interessati di conoscere le giustificazioni della misura adottata e al giudice competente di esercitare il proprio controllo. A questo proposito, la motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto la questione se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti dell’articolo sopra citato deve essere valutata alla luce non solo del suo tenore letterale, ma anche del suo contesto nonché dell’insieme delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (
163
).
191.
Per quanto riguarda, in particolare, una decisione di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, quale la decisione di cui trattasi nel caso di specie, la Corte ha precisato che una decisione siffatta, che viene adottata in tempi brevi, deve esporre unicamente le ragioni per le quali la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che non sussistano serie difficoltà di valutazione della compatibilità dell’aiuto in questione con il mercato interno, e che anche una motivazione succinta di tale decisione deve essere considerata sufficiente rispetto al requisito di motivazione stabilito dall’articolo 296 TFUE, se essa fa comunque apparire in modo chiaro e non equivoco le ragioni per cui la [OSCURATO:PERSONA] ha reputato che non sussistessero difficoltà di tal genere (
164
). L’equilibrio tra l’obbligo di adeguata motivazione e l’esigenza di efficacia, sancito da tale giurisprudenza, è fondamentale in caso di crisi come quella della COVID‑19, durante le quali la [OSCURATO:PERSONA] fa fronte a un volume eccezionale di notifiche (
165
). Tuttavia, il contesto in cui si inserisce la misura di aiuto notificata non può consentire alle istituzioni dell’Unione di soddisfare un livello di motivazione inferiore a quello richiesto in virtù dell’articolo 296 TFUE, come interpretato dalla citata giurisprudenza (
166
).
192.
Nel caso di specie, il Tribunale ha confermato il carattere sufficiente della motivazione della [OSCURATO:PERSONA] sulla maggior parte degli aspetti della decisione di cui trattasi, anche quando essa appariva particolarmente succinta (
167
). Esso ha constatato un difetto di motivazione solo per quanto riguarda il requisito secondo cui le cessioni di bande orarie devono essere effettuate dietro remunerazione.
193.
Una siffatta constatazione è, a mio avviso, conforme alla giurisprudenza richiamata
supra
ed esente dagli errori dedotti dalla DLH, dalla [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica federale di Germania.
194.
In primo luogo, il Tribunale ha correttamente rilevato l’assenza, nella decisione di cui trattasi, di indicazioni che spiegassero perché la [OSCURATO:PERSONA] abbia ritenuto opportuno che la cessione delle bande orarie dovesse essere remunerata (
168
). Contrariamente a quanto sostenuto dalla DLH, la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania sostengono che i punti 71 e 74 di tale decisione, contenuti nella sezione 2, intitolata «Descrizione della misura», si limitano a descrivere il contenuto degli impegni proposti e della procedura di assegnazione delle bande orarie, senza fornire alcuna motivazione quanto alla
ratio
del requisito della remunerazione.
195.
In secondo luogo, il Tribunale non ha ignorato il fatto che gli impegni proposti includevano la cessione non solo di bande orarie, ma anche di altri attivi richiesti da un nuovo arrivato per lo stabilimento di una base, circostanza che esso ha esplicitamente menzionato al punto 497 della sentenza impugnata. Tuttavia, il Tribunale ha correttamente separato l’aspetto della remunerazione della cessione delle bande orarie da quello della remunerazione degli attivi accessori, concentrandosi sul primo, come risulta chiaramente dall’ultima frase del summenzionato punto 497 e dai successivi punti da 498 a 501.
196.
In terzo luogo, il Tribunale ha correttamente suffragato le ragioni per le quali era di importanza decisiva, nel caso di specie, giustificare il requisito di una remunerazione per la cessione di bande orarie. Esso ha sottolineato che un siffatto requisito poteva ridurre l’efficacia degli impegni ad esso correlati (
169
). Contrariamente a quanto sostiene la Repubblica federale di Germania, gli impegni di cui al punto 72 del quadro temporaneo devono essere concepiti per essere quanto più efficaci possibile. Al fine di conseguire l’obiettivo di preservare una concorrenza effettiva sui mercati in cui il beneficiario gode di un NPM, perseguito da tale disposizione del quadro temporaneo, detti impegni devono poter essere realizzati in maniera efficace entro un breve periodo di tempo (
170
).
197.
In quarto luogo, la DLH afferma a torto che il Tribunale ha accolto l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la cessione di bande orarie in questione rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 8
ter
del regolamento n. 95/93 (
171
), laddove essa era esplicitamente fondata sull’articolo 8
bis
, paragrafo 1, lettera b), punto iii), di tale regolamento (
172
). A tal riguardo, occorre rilevare, sotto un primo profilo, che mai della decisione di cui trattasi la [OSCURATO:PERSONA] ha affermato che la cessione delle bande orarie fosse fondata (e tanto meno correttamente) su quest’ultima disposizione. Il semplice fatto che, presentando il contenuto degli impegni di cessione quali proposti dalla Repubblica federale di Germania, i punti 71 e 74 di detta decisione riproducevano parzialmente la formulazione del citato articolo 8
bis
, paragrafo 1, lettera b), punto iii), non può essere considerato come implicante l’adozione da parte della [OSCURATO:PERSONA] di una posizione sulla base giuridica (corretta) della cessione delle bande orarie di cui trattasi ai sensi del regolamento n. 95/93. Sotto un secondo profilo, occorre ricordare che, contrariamente a quanto afferma la DLH, nemmeno il Tribunale ha affrontato la suddetta questione, né ha applicato l’articolo 8
ter
di detto regolamento alle cause in materia di aiuti di Stato. Esso si è limitato a sottolineare che, dal momento che la cessione di bande orarie era richiesta da un’autorità pubblica nell’esercizio dei suoi poteri e che il regolamento n. 95/93 contiene norme specifiche al riguardo che escludono la compensazione pecuniaria, era ancora più importante affrontare la questione della compatibilità del requisito di remunerazione con detto regolamento. Pertanto, esso ha ritenuto che la decisione di cui trattasi fosse parimenti priva di motivazione su tale punto.
198.
Infine, per quanto riguarda l’affermazione secondo cui il Tribunale è incorso in un errore di valutazione per quanto riguarda il grado di motivazione richiesto, è sufficiente constatare che, ai punti da 499 a 501 della sentenza impugnata, il Tribunale non ha dichiarato che la motivazione era giuridicamente insufficiente a giustificare decisioni ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE o valutazioni economiche complesse. Esso ha constatato che la decisione di cui trattasi non conteneva alcuna motivazione in merito a questioni di importanza decisiva.
199.
Alla luce di quanto precede, ritengo che il sesto motivo d’impugnazione debba essere respinto in quanto infondato.
G.
Conclusioni sull’impugnazione e sulle spese
200.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, propongo alla Corte di respingere integralmente l’impugnazione. Di conseguenza, propongo alla Corte di condannare la DLH alle spese della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] relative alla presente impugnazione nonché di ordinare alla Repubblica federale di Germania e alla [OSCURATO:PERSONA] di sopportare le proprie spese, in applicazione degli articoli 138, paragrafo 1, e 140, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabili al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di tale regolamento.
IV.
Conclusione
201.
Propongo alla Corte di respingere l’impugnazione, condannare la [OSCURATO:PERSONA] AG alle spese sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA] DAC e dalla [OSCURATO:PERSONA] GmbH nonché di ordinare alla Repubblica federale di Germania e la [OSCURATO:PERSONA] europea di sopportare le proprie spese.
(
1
) Lingua originale: l’inglese.
(
2
) Comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] del 19 marzo 2020 (
GU 2020, C 91
I, pag. 1), come modificata il 3 aprile 2020 (
GU 2020, C 112
I, pag. 1) e l’8 maggio 2020 (
GU 2020, C 164, pag. 3
). Nel maggio 2022 la [OSCURATO:PERSONA] ha annunciato l’abrogazione graduale del quadro temporaneo. La data di scadenza della maggior parte degli strumenti forniti era il 30 giugno 2022. Tuttavia, gli Stati membri erano autorizzati ad attuare misure di sostegno agli investimenti e alla solvibilità rispettivamente fino al 31 dicembre 2022 e al 31 dicembre 2023. Inoltre, la conversione e la ristrutturazione di strumenti di debito, quali prestiti e garanzie, in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette, erano possibili fino al 30 giugno 2023.
(
3
) La DLH è la società madre a capo del gruppo [OSCURATO:PERSONA], il quale comprende, segnatamente, le compagnie aeree [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] SA/NV, [OSCURATO:PERSONA] AG, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] AG.
(
4
) Decisione C (2020) 4372 final della [OSCURATO:PERSONA], del 25 giugno 2020, sull’aiuto di Stato SA.57153 (2020/N) – Germania – COVID‑19 – Aiuto a [OSCURATO:PERSONA]. Informazioni relative a tale decisione sono state pubblicate il 20 novembre 2020 (
GU 2020, C 397, pag. 2
). Il 14 dicembre 2021 la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione C (2021) 9606 final, recante rettifica della decisione di cui trattasi (in prosieguo: la «decisione di rettifica»).
(
5
) La Repubblica federale di Germania e la Repubblica francese sono intervenute a sostegno della [OSCURATO:PERSONA] nella causa T‑34/21.
(
6
)
T‑34/21 e T‑87/21
,
EU:T:2023:248
.
(
7
) V. sentenza impugnata, punti 504 e 505.
(
8
) L’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE consente alla [OSCURATO:PERSONA] di autorizzare aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.
(
9
) L’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE impone alla [OSCURATO:PERSONA] di dichiarare,
de iure
, compatibili con il mercato interno gli aiuti «destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali».
(
10
) Come nel caso della crisi finanziaria del 2008, v. conclusioni dell’avvocato generale Wahl in Kotnik e a. (
C‑526/14
,
EU:C:2016:102
, paragrafo
56
) e sentenza del 30 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑57/00 P e C‑61/00 P
,
EU:C:2003:510
, punti
97
e
98
).
(
11
) V. punto 10 del quadro temporaneo.
(
12
) Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] dispone del potere discrezionale, a seguito di un riesame e di una consultazione, di emendare, modificare (o addirittura abrogare) i propri orientamenti in qualsiasi momento e di apporvi un termine. [OSCURATO:PERSONA] è invero tenuta a garantire un monitoraggio continuo dei propri orientamenti al fine di comprendere ogni evoluzione maggiore non coperta da tali atti (v. sentenza dell’8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑431/14 P
,
EU:C:2016:145
, punto
71
).
(
13
)
GU 2020, C 164, pag. 3
.
(
14
) V. punto 72 del quadro temporaneo. Tali impegni dovevano essere applicati conformemente alle disposizioni della comunicazione della [OSCURATO:PERSONA] concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della [OSCURATO:PERSONA] (
GU 2008, C 267, pag. 1
; in prosieguo: la «comunicazione concernente le misure correttive»).
(
15
) V., in particolare, sentenza del 19 luglio 2016, Kotnik e a. (C‑526/14; in prosieguo: la «sentenza Kotnik,
EU:C:2016:570
, punti
38
e
39
).
(
16
) V., in particolare, sentenze dell’11 settembre 2008, Germania e a./Kronofrance (
C‑75/05 P e C‑80/05 P
,
EU:C:2008:482
, punto
65
), e del 2 dicembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑464/09 P
,
EU:C:2010:733
, punto
47
e giurisprudenza citata).
(
17
) V. sentenza del 8 marzo 2016, Grecia/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑431/14 P
,
EU:C:2016:145
, punto
71
).
(
18
) V. sentenza del 7 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑588/22 P; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] II,
EU:C:2024:935
, punto
58
e giurisprudenza citata).
(
19
) V. sentenze Kotnik, punto 41, e del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a. (
C‑284/21 P
,
EU:C:2023:58
, punto
93
).
(
20
) V. sentenza Kotnik, punto 43.
(
21
) V., in tal senso, sentenza del 31 gennaio 2023, [OSCURATO:PERSONA]/Braesch e a. (
C‑284/21 P
,
EU:C:2023:58
, punti
92
e
95
).
(
22
) V., in tal senso, sentenza Kotnik, punto 44.
(
23
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, punto 59.
(
24
) V., per analogia, sentenza Kotnik, punto 43.
(
25
) V., in particolare, sentenza Kotnik, punto 37.
(
26
) Secondo la nota formulazione nella sentenza dell’11 luglio 1985, Remia e a./[OSCURATO:PERSONA] (
42/84
,
EU:C:1985:327
, punto
34
), coniata dal Tribunale nell’ambito del diritto della concorrenza dell’Unione ed applicata, in particolare, nel settore degli aiuti di Stato. V. sentenze del 26 settembre 2002, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑351/98
,
EU:C:2002:530
, punto
74
) e del 4 ottobre 2024, E. Breuninger/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑124/23 P
,
EU:C:2024:860
, punto
30
).
(
27
) V. sentenza del 21 novembre 1991, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑269/90
,
EU:C:1991:438
, punto
14
).
(
28
) V. sentenza del 2 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Scott (
C‑290/07 P
,
EU:C:2010:480
, punto
64
).
(
29
) V. sentenza del 15 febbraio 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑12/03 P
,
EU:C:2005:87
, punto
39
) nel settore delle concentrazioni, e, nel settore degli aiuti di Stato, sentenze del 2 settembre 2010, [OSCURATO:PERSONA]/Scott (
C‑290/07 P
,
EU:C:2010:480
, punto
64
), e del 20 settembre 2018, Spagna/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑114/17 P
,
EU:C:2018:753
, punto
104
).
(
30
) V., ad esempio, punti 62 e 68 del quadro temporaneo.
(
31
) La distinzione tra l’applicazione del tipo «spunta la casella» e l’applicazione mediante «valutazione globale» del quadro temporaneo è stata operata dalla [OSCURATO:PERSONA] stessa in udienza.
(
32
) V. paragrafi 12 e 13 delle presenti conclusioni.
(
33
) La presente definizione si riferisce ai regimi di ricapitalizzazione e alle misure individuali di ricapitalizzazione degli Stati membri a favore delle imprese non finanziarie a titolo del quadro temporaneo, non contemplati dalla sezione 3.1 di tale strumento, v. punto 46 del quadro temporaneo.
(
34
) Vale a dire una dichiarazione del 19 marzo 2020 del direttore finanziario della stessa DLH (in prosieguo: la «dichiarazione del marzo 2020»), una relazione redatta dalla Oxera e intitolata «Assessment of the Commission’s analysis of the proportionality of the aid to DLH» (analisi della valutazione effettuata dalla [OSCURATO:PERSONA] della proporzionalità dell’aiuto concesso alla DLH), del 21 gennaio 2021 (in prosieguo: la «relazione Oxera I»), e una relazione della Moody’s intitolata «[OSCURATO:PERSONA]: Moody’s downgrades [OSCURATO:PERSONA] to Ba1, ratings placed on review for downgrade» (rating: Moody’s riduce il rating della [OSCURATO:PERSONA] a Ba1, rating posto sotto osservazione per un eventuale declassamento), del 17 marzo 2020 (in prosieguo: la «relazione Moody’s»).
(
35
) Il Tribunale fa riferimento a due lettere del 1
o
aprile 2020 e del 3 aprile 2020 inviate dalla [OSCURATO:PERSONA] rispettivamente al governo tedesco e alla [OSCURATO:PERSONA].
(
36
) La seconda frase del punto 100 della decisione di cui trattasi riguardava la disponibilità per la DLH di misure orizzontali nella Repubblica federale di Germania.
(
37
) Mediante l’ottenimento di finanziamenti sui mercati a condizioni accessibili, mediante misure orizzontali di liquidità esistenti nello Stato membro interessato, oppure mediante una combinazione di entrambi.
(
38
) Secondo il punto 54 del quadro temporaneo, «[a]ffinché l’aiuto sia proporzionale, l’importo della ricapitalizzazione COVID-19 non deve superare il minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e non dovrebbe andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario alla situazione anteriore alla pandemia di COVID-19, ossia la situazione al 31 dicembre 2019.».
(
39
) La DLH non sembra mettere in discussione l’interpretazione della finalità del punto 49, lettera c), del quadro temporaneo adottata dal Tribunale (neppure suffraga, in ogni caso, una siffatta affermazione), né lo fa la [OSCURATO:PERSONA].
(
40
) V., in tal senso, sentenza del 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] II; COVID‑19) (
T‑657/20
; in prosieguo: la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II del Tribunale,
EU:T:2022:390
, punti
53
e
54
). L’impugnazione proposta avverso tale sentenza è stata respinta con la sentenza [OSCURATO:PERSONA] II.
(
41
) Conformemente al punto 19 del quadro temporaneo, gli Stati membri devono dimostrare che le misure di aiuto di Stato notificate alla [OSCURATO:PERSONA] ai sensi della presente comunicazione sono necessarie, adeguate e proporzionate per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia dello Stato membro interessato.
(
42
) Occorre osservare che la [OSCURATO:PERSONA] ha contestato, dinanzi al Tribunale, la valutazione della DLH della possibilità di reperire un finanziamento sui mercati nell’ambito della sua censura vertente su un’«analisi insufficiente e incompleta della proporzionalità dell’aiuto». Riorganizzando le censure della [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA], al punto 71 della sentenza impugnata, il Tribunale ha seguito la struttura del quadro temporaneo, separando l’analisi dell’ammissibilità della DLH ai sensi del punto 49, lettera c) (punti da 112 a 138 di detta sentenza) dall’analisi dell’importo dell’aiuto ai sensi del punto 54 (punti da 150 a 217 della medesima sentenza).
(
43
) Lo stesso vale per i punti da 186 a 189 della sentenza impugnata, ai quali fa riferimento la [OSCURATO:PERSONA]. In tali punti, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso un errore manifesto di valutazione utilizzando il rating di credito BBB come riferimento, dal momento che era pacifico che un siffatto rating consentiva un finanziamento a condizioni accessibili. Contrariamente a quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha affrontato la questione, discussa ai punti da 125 a 132 della sentenza impugnata, se la DLH fosse in grado di trovare un finanziamento sui mercati a condizioni accessibili per almeno una parte non trascurabile del suo fabbisogno,
tenuto conto della garanzia che essa poteva offrire
.
(
44
)
T‑628/20
,
EU:T:2021:285
.
(
45
) Rilevo che un ragionamento simile può essere trovato ai punti 146 e 147 della sentenza impugnata, nei quali il Tribunale ha respinto una censura vertente su una violazione del punto 53 del quadro temporaneo, basandosi sulla stessa giurisprudenza di cui al punto 49 della sentenza del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Spagna; Covid‑19) (
T‑628/20
,
EU:T:2021:285
).
(
46
) V. punto 49 della sentenza del 19 maggio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (Spagna; Covid‑19) (
T‑628/20
,
EU:T:2021:285
).
(
47
) La DLH rinvia al punto 53 della sentenza [OSCURATO:PERSONA] II del Tribunale, facendo valere che, in tale punto, il Tribunale ha dichiarato che la [OSCURATO:PERSONA] era ammissibile a un aiuto alla ricapitalizzazione in quanto non era riuscita ad ottenere un finanziamento sui mercati che le consentisse di coprire tutte le sue esigenze di liquidità.
(
48
) [OSCURATO:PERSONA] aveva tentato di ottenere un finanziamento sui mercati del credito ed era riuscita a ottenere una linea di credito e a negoziare un accordo di vendita e di
leaseback
dei suoi aerei non gravati al fine di ottenere ulteriori fondi (punto 50 della sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] II). Nonostante tali misure, era previsto che i suoi fondi propri sarebbero diminuiti considerevolmente rispetto alla situazione esistente prima della pandemia di COVID‑19 (punto 51 della sentenza del Tribunale [OSCURATO:PERSONA] II).
(
49
) V. sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA]»).
(
50
) Secondo la giurisprudenza della Corte, la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni al termine di un procedimento di esame preliminare dipende dalla questione se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva avrebbe dovuto oggettivamente suscitare dei dubbi in ordine alla compatibilità della misura notificata con il mercato interno, tenendo presente che simili dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale. V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 38.
(
51
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punti 42 e 43 e giurisprudenza citata.
(
52
) V. sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 45 e giurisprudenza citata.
(
53
) V. nota 34 delle presenti conclusioni.
(
54
) [OSCURATO:PERSONA] non nega di essere stata informata di una siffatta dichiarazione.
(
55
) V. punto 124 della sentenza impugnata.
(
56
) Analogamente, gli argomenti della DLH diretti a contestare i dati contenuti nella dichiarazione del marzo 2020 come base per un calcolo prudente delle garanzie di cui la DLH disponeva, tenuto conto del contesto del mercato al momento della pandemia, non sono tali da privare detti dati della loro rilevanza.
(
57
) V. punto 134 della sentenza impugnata. Occorre rilevare che, nel ragionamento del Tribunale, sono le informazioni contenute nella dichiarazione del marzo 2020 che avrebbero dovuto indurre la [OSCURATO:PERSONA] a esaminare la possibilità per la DLH di finanziare almeno una parte del suo fabbisogno sui mercati offrendo i suoi aeromobili come garanzia. La relazione Oxera I e la relazione Moody’s erano destinate unicamente a suffragare i dati contenuti in tale dichiarazione.
(
58
) V. punto 132, prima frase, della sentenza impugnata. Occorre ricordare, a tal riguardo, che il termine «evidence» costituisce la traduzione inglese – a mio avviso incorretta – del termine «éléments» nella versione francese della sentenza impugnata. L’espressione «tous les éléments pertinents» indica i diversi elementi della valutazione che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a effettuare e non gli elementi di prova sui quali essa avrebbe dovuto basarsi.
(
59
) V. sentenza del 10 settembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (
C‑465/20 P
,
EU:C:2024:724
, punto
247
e giurisprudenza citata).
(
60
) V. punti 123 e 125 della sentenza impugnata.
(
61
) V. punti 125 e 132 della sentenza impugnata.
(
62
) La DLH rinvia alla sua comparsa di risposta dell’8 giugno 2020 ai quesiti posti dalla [OSCURATO:PERSONA] il 19 maggio 2020 (in prosieguo: la «comparsa di risposta dell’8 giugno 2020»). Essa fa altresì riferimento a due elementi di prova prodotti nell’allegato A.2 di tale comparsa di risposta, vale a dire una presentazione della [OSCURATO:PERSONA] sull’assenza di opzioni di finanziamento accessibili dalla DLH e un tentativo infruttuoso di mobilizzare denaro mediante una cambiale. Tali elementi di prova attestavano, a suo avviso, le difficoltà che essa ha affrontato nella ricerca di finanziamenti durante la pandemia senza previo sostegno dello Stato.
(
63
) L’affermazione della DLH secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] aveva «verificato che la garanzia degli aeromobili avrebbe consentito solo un importo molto limitato di finanziamento, in particolare perché le operazioni di finanziamento degli aeromobili sono state interrotte nella misura in cui i potenziali creditori della DLH sembravano aver cessato le loro attività a seguito della pandemia di COVID‑19» non è affatto suffragata, o quanto meno non è sufficientemente suffragata.
(
64
) Dalla comparsa di risposta dell’8 giugno 2020 risulta chiaramente che la [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto,
inter alia
, alla DLH di spiegare le ragioni per le quali essa non era in grado di reperire un finanziamento sui mercati a condizioni accessibili durante la pandemia di COVID‑19 e di suffragare i suoi argomenti con elementi di prova. La risposta della DLH a tale domanda era incentrata sul fabbisogno complessivo di finanziamento della DLH di EUR 9 miliardi e sull’impossibilità di raccogliere la totalità di tale importo sui mercati dei capitali di debito. Inoltre, gli elementi di prova prodotti dalla DLH riguardavano principalmente un finanziamento non garantito.
(
65
) V. nota 58 delle presenti conclusioni.
(
66
) V. punto 132 della sentenza impugnata.
(
67
) V. punto 124 della sentenza impugnata. Gli argomenti dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] avverso l’affermazione del Tribunale relativa all’importanza della valutazione di un eventuale finanziamento tramite garanzia si limitano a osservazioni generiche, che non possono mettere in discussione la fondatezza di detta affermazione. A tal riguardo, rilevo che il punto 49, lettera c), del quadro temporaneo non opera alcuna distinzione tra il finanziamento tramite debito e il finanziamento tramite capitale. [OSCURATO:PERSONA] stessa riconosce che «un’adeguata combinazione di strumenti di debito e di capitale può effettivamente fornire il sostegno complessivo richiesto da un’impresa». È vero che essa precisa subito dopo che «non è affatto certo che la componente del debito (e
a fortiori
il finanziamento tramite debito cartolarizzato) possa o dovrebbe spesso rappresentare una parte non trascurabile di tale finanziamento complessivo» (v. punto 26 della comparsa di risposta della [OSCURATO:PERSONA]). Orbene, si tratta proprio dell’esame che, secondo il Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a – e ha omesso di – effettuare.
(
68
) V. punti 77 e 117 della sentenza impugnata.
(
69
) V., in tal senso, sentenza del 28 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑269/23 P e C‑272/23 P
,
EU:C:2024:984
, punto
126
e giurisprudenza citata).
(
70
) A tal riguardo, osservo che, sebbene la Corte abbia certamente precisato che un errore manifesto può essere dimostrato mediante elementi che rendano non plausibile la valutazione dei fatti svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] nella sua decisione, essa non ha affatto circoscritto l’ampio concetto di «errore manifesto di valutazione» a tale unica ipotesi. V. sentenza del 7 maggio 2020, BTB [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑148/19 P
,
EU:C:2020:354
, punto
72
).
(
71
) Beninteso, l’individuazione dei fatti pertinenti ai fini di una valutazione economica può di per sé implicare l’esercizio di un potere discrezionale, come rileva la [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, solo sindacando tale pertinenza il Tribunale può esercitare un controllo significativo sulla fondatezza delle valutazioni della [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, secondo la giurisprudenza citata ai paragrafi da 15 a 17 delle presenti conclusioni, il giudice dell’Unione è tenuto a esaminare la pertinenza di tali fatti e la loro completezza.
(
72
) V., in particolare, sentenza [OSCURATO:PERSONA], punto 41.
(
73
) V. punto 6 della decisione di cui trattasi e nota 6 della stessa.
(
74
) La DLH deduce un’interpretazione erronea delle sue memorie dinanzi al Tribunale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania lamentano una violazione del loro diritto a un equo processo.
(
75
) La DLH fa valere che sia essa stessa che la [OSCURATO:PERSONA] hanno contestato i dati sui quali si è basato il Tribunale, mentre la [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica federale di Germania sostengono che esse non hanno avuto la possibilità di formulare le proprie osservazioni su questi ultimi.
(
76
) Secondo la giurisprudenza della Corte, dal combinato disposto degli articoli 172, 174, 176 e 178 del regolamento di procedura della Corte di giustizia risulta che la comparsa di risposta non può essere intesa all’annullamento della decisione del Tribunale per motivi distinti e autonomi da quelli dedotti nell’impugnazione, in quanto motivi di tal genere possono essere fatti valere solo nell’ambito di un’impugnazione incidentale [v. sentenze del 30 maggio 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
C‑45/15 P
,
EU:C:2017:402
, punto
20
), e del 3 settembre 2020, Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland e a./[OSCURATO:PERSONA] (
C‑817/18 P
,
EU:C:2020:637
, punto
48
)].
(
77
) La sentenza del 2 dicembre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Irlanda e a. (
C‑89/08 P
,
EU:C:2009:742
, punto
56
), invocata dalla [OSCURATO:PERSONA], non è quindi pertinente.
(
78
) Tutti questi dati figuravano negli allegati alle memorie della [OSCURATO:PERSONA] e facevano parte del fascicolo del Tribunale.
(
79
) Nonostante il fatto che, come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], la memoria della [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al Tribunale non facesse specificamente riferimento alla parte della relazione Oxera I menzionata al punto 119 della sentenza impugnata.
(
80
) L’aumento della remunerazione può assumere la forma di azioni supplementari concesse allo Stato o di altri meccanismi e deve corrispondere a un aumento minimo del 10% della remunerazione dello Stato quattro anni dopo il conferimento di capitale, se lo Stato non ha venduto almeno il 40% della risultante partecipazione azionaria e sei anni dopo il conferimento di capitale, se lo Stato non ha venduto integralmente la sua partecipazione.
(
81
) Il PMA di cui al punto 60 del quadro temporaneo corrisponde al prezzo medio delle azioni nei 15 giorni precedenti la richiesta di conferimento di capitale. Per la DLH, tale prezzo ammontava a EUR 9,12 per azione. La misura in questione prevedeva un prezzo di EUR 2,56 per azione.
(
82
) Tali fattori sono: (i) il forte ribasso con il quale la Repubblica federale di Germania aveva acquistato le azioni della DLH; (ii) il fatto che la presenza dello Stato nella partecipazione alla DLH sarebbe stata indesiderabile per il beneficiario; (iii) il fatto che le partecipazioni tacite I e II erano accompagnate da tassi di interesse crescenti; (iv) la probabilità di conversione in capitale proprio di una parte della partecipazione tacita II sarebbe aumentata nel corso del tempo, il che avrebbe causato la diluizione delle partecipazioni esistenti a favore dello Stato e (v) gli impegni comportamentali, in particolare il divieto di pagare dividendi, che sarebbero rimasti in vigore fino all’integrale rimborso dell’aiuto.
(
83
) V. punto 263 della sentenza impugnata.
(
84
) Come riconosciuto dalla DLH, il Tribunale ha giustamente richiamato, ai punti da 73 a 78 della sentenza impugnata, la giurisprudenza costante relativa all’ampio potere discrezionale di cui dispone la [OSCURATO:PERSONA] quando effettua valutazioni economiche complesse e, conseguentemente, alla portata limitata del controllo che il giudice esercita dell’Unione su tali valutazioni.
(
85
) V. sentenze del 17 novembre 1983, Merck (
292/82
,
EU:C:1983:335
, punto
12
), e del 10 luglio 2025, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑322/24
,
EU:C:2025:556
, punto
35
).
(
86
) V. sentenze del 6 ottobre 1982, Cilfit e a. (
283/81
,
EU:C:1982:335
, punto
20
), e del 3 settembre 2024, Illumina e Grail/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑611/22 P e C‑625/22 P
,
EU:C:2024:677
, punto
127
).
(
87
) V. sentenze del 3 ottobre 2013, [OSCURATO:PERSONA] e a./Parlamento e Consiglio (
C‑583/11 P
,
EU:C:2013:625
, punto
50
), e dell’8 maggio 2025, KG e WA (
C‑236/24
,
EU:C:2025:321
, punto
21
).
(
88
) V. sentenza del 12 ottobre 2023, [OSCURATO:PERSONA] (
C‑11/22
,
EU:C:2023:765
, punto
46
).
(
89
) V. paragrafo 21 delle presenti conclusioni.
(
90
) Nella sentenza [OSCURATO:PERSONA] II, la Corte ha dichiarato che «il Tribunale ha correttamente applicato la giurisprudenza allorché ha esaminato se la [OSCURATO:PERSONA] fosse legittimata a constatare l’esistenza di circostanze particolari eccezionali (…) che, in un caso specifico, possono consentirle di autorizzare una misura di aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, anche se tale misura non soddisfa tutti i requisiti del quadro temporaneo [ndr: traduzione libera]». Una siffatta valutazione non è stata effettuata nel caso di specie.
(
91
) Rilevo che la Repubblica federale di Germania non ha invocato circostanze eccezionali per non applicare il quadro temporaneo.
(
92
) V. punto 256 della sentenza impugnata.
(
93
) Rilevo, per inciso, che la decisione di cui trattasi non è fondata su un siffatto motivo specifico. In ogni caso, secondo il quadro temporaneo, il meccanismo di aumento della remunerazione è considerato applicabile anche nelle situazioni in cui la partecipazione dello Stato al beneficiario, risultante dal conferimento di capitale, supera il livello acquisito dalla Repubblica federale di Germania nel caso di specie (v. esempio fornito alla nota 49 del quadro temporaneo).
(
94
) V. altresì punto 267 della sentenza impugnata.
(
95
) V. punto 45 del quadro temporaneo.
(
96
) V. paragrafo 106 delle presenti conclusioni.
(
97
) Come si è visto, il punto 61 del quadro temporaneo richiede un «aumento della remunerazione dello Stato» al fine di incentivare il beneficiario a riacquistare i conferimenti statali di capitale. Il punto 62 del quadro temporaneo richiede che ogni «meccanismo alternativo» abbia un «impatto analogo», il che implica, contrariamente a quanto sostiene la DLH, che una deroga al punto 61 deve in ogni caso garantire lo stesso effetto di rendere la partecipazione pubblica più onerosa nel corso del tempo.
(
98
) Ai sensi del punto 55 del quadro temporaneo, gli Stati membri «dev[ono] istituire un meccanismo d’incentivo graduale del rimborso» e il punto 58 del quadro temporaneo indica che «le misure di ricapitalizzazione Covid-19 devono esigere una remunerazione sufficientemente elevata della ricapitalizzazione, che sia tale da incentivare le imprese a rimborsarla e cercare capitale alternativo non appena le circostanze di mercato lo consentono». Tali disposizioni contengono, a mio avviso, un chiaro riferimento agli incentivi destinati a operare
ex post
. Il punto 59 del quadro temporaneo altro non è che una parafrasi del punto 62.
(
99
) V. sentenze del 1o ottobre 2014, Consiglio/Alumina (
C‑393/13 P
,
EU:C:2014:2245
, punto
16
), e del 9 dicembre 2020, [OSCURATO:PERSONA] +/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑132/19 P
,
EU:C:2020:1007
, punto
68
).
(
100
) V. sentenze del 18 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA]/UAMI (
C-16/06 P
,
EU:C:2008:739
, punto
80
), e del 4 ottobre 2024, [OSCURATO:PERSONA] e a./[OSCURATO:PERSONA] e CRU (
C‑541/22 P
,
EU:C:2024:820
, punto
211
).
(
101
) V., in tal senso, sentenze del 25 giugno 2020, SatCen/KF (
C‑14/19 P
,
EU:C:2020:492
, punto
105
e giurisprudenza citata), e del 3 luglio 2025, Glonatech/REA (
C‑14/24 P
,
EU:C:2025:520
, punto
108
).
(
102
) La DLH, sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, fa valere che un meccanismo di incremento progressivo, quale previsto al punto 61 del quadro temporaneo, sarebbe stato incompatibile con l’Aktiengesetz (legge tedesca sulle società a responsabilità limitata) e con il diritto derivato dell’Unione per quanto riguarda la partecipazione al capitale dello Stato tedesco. Tali asseriti vincoli giuridici non sono stati invocati dinanzi al Tribunale e costituiscono quindi argomenti fattuali nuovi che sono irricevibili nella presente fase del procedimento. Inoltre, la DLH e la Repubblica federale di Germania si limitano a fare riferimento a eventuali incompatibilità senza dimostrare come né perché esse si opporrebbero a un meccanismo di aumento della remunerazione.
(
103
) Il punto 68 del quadro temporaneo contiene disposizioni analoghe a quelle di cui ai punti 61 e 62 di tale strumento per quanto riguarda gli strumenti ibridi dopo la loro conversione in capitale proprio.
(
104
) Al punto 265 della sentenza impugnata, il Tribunale si è parimenti basato sugli stessi motivi esposti ai punti da 252 a 257 di tale sentenza relativi alla partecipazione al capitale.
(
105
) Il punto 70 del quadro temporaneo prevede che, «[d]ata la natura estremamente varia degli strumenti ibridi, la [OSCURATO:PERSONA] non fornisce orientamenti per tutti i tipi di strumenti. Gli strumenti ibridi seguono in ogni caso i principi di cui sopra, e la remunerazione rispecchia il rischio dei singoli strumenti».
(
106
) La conversione della partecipazione tacita II-A sarebbe stata possibile solo in caso di offerta di acquisto o di acquisizione del controllo (punto 2.10.1.3.1 della decisione di cui trattasi).
(
107
) In funzione dell’evento determinante (10%, se vi è esercizio del diritto di conversione allo scopo di proteggere lo Stato dalla diluizione e 5,25% se l’esercizio del diritto di conversione viene attivato per mancato pagamento, punto 2.10.1.3.2 della decisione controversa).
(
108
) Il Tribunale ha rilevato che il prezzo previsto per la partecipazione tacita II-A non aveva alcun nesso con il metodo imposto dal punto 67 del quadro temporaneo e che, contrariamente al prezzo della partecipazione tacita II-B, il TERP non coincideva con il prezzo di mercato effettivo delle azioni al momento della conversione.
(
109
) V. punti da 277 a 279 della sentenza impugnata.
(
110
) V. punto 283 della sentenza impugnata.
(
111
) Rilevo, per inciso, che la terminologia utilizzata al punto 158 della decisione di cui trattasi mi sembra difficilmente compatibile con un «nullaosta» all’utilizzo di un metodo di remunerazione alternativo ai sensi del punto 59 del quadro temporaneo.
(
112
) Quanto meno nel corso della fase scritta del procedimento.
(
113
) Tale conclusione non è stata contestata dinanzi alla Corte di giustizia.
(
114
) Come osservato e giustamente rilevato dalla DLH, quando viene istituito un meccanismo alternativo valido, la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali a giustificazione dello scostamento dal quadro temporaneo e del ricorso a una valutazione diretta a norma del Trattato.
(
115
) A tal riguardo, rilevo che la Repubblica federale di Germania si è impegnata a chiedere l’autorizzazione della [OSCURATO:PERSONA] nel caso in cui il prezzo di conversione fosse superiore al prezzo che sarebbe stato ottenuto utilizzando il metodo del TERP al momento della conversione meno il 5%, il che suggerisce che il calcolo del TERP fosse effettivamente possibile.
(
116
) In particolare, quando, come ha fatto al punto 158 della decisione di cui trattasi, la [OSCURATO:PERSONA] ha constatato la possibile inosservanza delle norme applicabili. Osservo che la presente causa si distingue da quella che ha dato luogo alla sentenza del 28 settembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C–320/21 P
,
EU:C:2023:712
, punti
63
e
64
), nella quale la Corte ha dichiarato che il Tribunale non era incorso in un errore di diritto allorché aveva ammesso che la [OSCURATO:PERSONA] poteva basarsi sull’impegno assunto dalle autorità svedesi di presentare il metodo di calcolo dettagliato che sarebbe stato utilizzato per quantificare
ex post
il danno subito dal beneficiario. In tale causa, il Tribunale aveva concluso che la decisione della [OSCURATO:PERSONA] conteneva un’esposizione sufficientemente precisa del metodo di calcolo di tale danno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, come interpretato dal Tribunale, respingendo quindi l’affermazione di [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale era venuto meno al suo obbligo di valutare la compatibilità della misura in questione con il mercato interno.
(
117
) V. anche note 36 e 40 della decisione di cui trattasi.
(
118
) V. punto 284 della sentenza impugnata.
(
119
) Nove aeroporti coordinati (segnatamente gli aeroporti con un livello elevato di congestione, v. punto 181 della decisione di cui trattasi), vale a dire [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco di Baviera, Palma di Maiorca, Stoccarda e Vienna, più, nella decisione di rettifica, l’aeroporto di Hannover.
(
120
) V. punto 179 della decisione di cui trattasi. Come ricordato dal Tribunale, la [OSCURATO:PERSONA] ha altresì tenuto conto del numero di aerei basati in alcuni degli aeroporti pertinenti utilizzati da detto gruppo e dai suoi concorrenti (v. punto 373 della sentenza impugnata).
(
121
) V. punti da 376 a 382 della sentenza impugnata.
(
122
) Al punto 368 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che la nozione di NPM ai sensi del punto 72 del quadro temporaneo deve essere considerata sostanzialmente equivalente a quella di posizione dominante nel diritto della concorrenza. Ai punti 383 e 384, esso si è basato, per analogia, sulla giurisprudenza relativa alla valutazione di una posizione dominante.
(
123
) Punto 386 della sentenza impugnata.
(
124
) Ai punti da 378 a 382 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che i criteri applicati nella decisione di cui trattasi vertevano principalmente sulla capacità aeroportuale e che, dopo aver definito i mercati rilevanti come i mercati di servizi di trasporto aereo di passeggeri, la [OSCURATO:PERSONA] non poteva prescindere da fattori direttamente connessi alla fornitura di tali servizi, vale a dire le frequenze di volo e i posti offerti.
(
125
) Paragrafo 17 delle presenti conclusioni.
(
126
) Paragrafo 89 delle presenti conclusioni.
(
127
) V. punto 379 della sentenza impugnata,
in fine
.
(
128
) V. punto 394 della sentenza impugnata.
(
129
) V. punto 380 della sentenza impugnata. V. anche punti 392 e 393 di detta sentenza.
(
130
) Regolamento (CEE) del Consiglio, del 18 gennaio 1993, relativo a norme comuni per l’assegnazione di bande orarie negli aeroporti della Comunità (
GU 1993, L 14, pag. 1
), modificato dal regolamento (CE) n. 894/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 maggio 2002, dal regolamento (CE) n. 1554/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, dal regolamento (CE) n. 793/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, dal regolamento (CE) n. 545/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, e dal regolamento (UE) 2020/459 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020.
(
131
) V. articolo 2, lettera a), del regolamento n. 95/93.
(
132
) Regolamento n. 95/93, articolo 10, paragrafo 2. L’argomento, dedotto dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui tale fattore avrebbe scarsa importanza per l’aeroporto congestionato in cui si potrebbe ritenere che la DLH disponga di un potere di mercato richiede una valutazione dei fatti, la quale spetta unicamente al Tribunale.
(
133
) V. sentenze del 20 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] LOT/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑240/18
,
EU:T:2021:723
, punto
57
), e del 20 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] LOT/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑296/18
,
EU:T:2021:724
, punto
80
), alle quali la DLH e la [OSCURATO:PERSONA] fanno riferimento.
(
134
) V. punto 319 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha citato le sentenze del 20 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] LOT/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑240/18
,
EU:T:2021:723
, punto
57
), e del 20 ottobre 2021, [OSCURATO:PERSONA] LOT/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑296/18
,
EU:T:2021:724
, punto
80
). Il parallelo operato dal Tribunale si è basato sul fatto che i fondi forniti alla DLH non erano destinati a collegamenti specifici e potevano essere utilizzati per gestire qualsiasi collegamento O & D in partenza da un aeroporto.
(
135
) Tra il 40% e il 50% per l’aeroporto di Düsseldorf (dal 50-60% al 55-65% nelle ore di punta) e tra il 35% e il 45% (50-60%% nelle ore di punta), per l’aeroporto di Vienna. Le cifre riguardavano la stagione estiva 2019 della IATA (punto 397 della sentenza impugnata).
(
136
) V. punti da 396 a 401 della sentenza impugnata per quanto riguarda l’aeroporto di Düsseldorf e punti da 403 a 407 della stessa per quanto riguarda l’aeroporto di Vienna.
(
137
) Il Tribunale ha dichiarato che i dati relativi agli aeroporti di Düsseldorf e Vienna, quali figuranti nella decisione di cui trattasi, erano in sostanza comparabili, o addirittura più elevati rispetto a quelli che caratterizzavano la situazione concorrenziale negli aeroporti di Francoforte e Monaco di Baviera durante la stagione invernale IATA 2019/2020, per la quale la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto che il gruppo LH disponesse di un NPM (v. punti 402 e 409 della sentenza impugnata).
(
138
) V. punto 411 della sentenza impugnata.
(
139
) V. punto 394 della sentenza impugnata.
(
140
) V. sentenze del 3 luglio 1991, AKZO/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑62/86
,
EU:C:1991:286
, punto
60
), e del 14 febbraio 1978, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
27/76
,
EU:C:1978:22
, punti da
107
a
113
).
(
141
) I riferimenti della DLH alla giurisprudenza e alla prassi decisionale in materia di posizione dominante devono pertanto essere respinti in quanto irrilevanti.
(
142
) V. punti 401, 402, 408 e 409 della sentenza impugnata.
(
143
) Punto 70 della decisione di cui trattasi.
(
144
) Punto 231 della decisione di cui trattasi.
(
145
) Punti 72 e 231 della decisione di cui trattasi.
(
146
) V. punto 479 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha individuato cinque motivi per i quali l’analisi della [OSCURATO:PERSONA] era lacunosa: (i) il peso varie volte maggiore del gruppo LH rispetto a quello dei suoi concorrenti più vicini; (ii) non vi era alcuna analisi della questione se la comparsa di nuovi arrivati e l’esclusione dei concorrenti già basati «avrebbe la conseguenza di frammentare ulteriormente la concorrenza in tali aeroporti»; (iii) l’esclusione dei vettori basati dalla prima fase della procedura ha di fatto reso inammissibili i concorrenti più vicini del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in tale prima fase; (iv) i concorrenti già basati nei due aeroporti, contrariamente ai nuovi arrivati, avrebbero sostenuto costi meno elevati a causa dell’acquisizione di bande orarie e «potrebbero trovarsi in una posizione migliore per acquisire il portafoglio di bande orarie […] e aumentare la pressione concorrenziale»; (v) l’ammissibilità dei vettori basati dipendeva dal fallimento della prima fase e rimaneva pertanto incerta (v. punti da 473 a 477 della sentenza impugnata).
(
147
) Sentenza del 13 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑162/10
,
EU:T:2015:283
, punto
295
), nella quale il Tribunale ha dichiarato, nell’ambito del controllo delle concentrazioni, che «la circostanza che altri impegni avrebbero potuto parimenti essere accettati, o addirittura che sarebbero stati più favorevoli per la concorrenza, non può portare all’annullamento della decisione se la [OSCURATO:PERSONA] poteva logicamente concludere che gli impegni ripresi nella decisione consentivano di dissipare i seri dubbi». Tale ragionamento è effettivamente presente – e lo è stato per un certo periodo di tempo – nella giurisprudenza del Tribunale in materia di concentrazioni (v., ad esempio, sentenze del 4 luglio 2006, easyJet/[OSCURATO:PERSONA],
T‑177/04
,
EU:T:2006:187
, punto
128
; e del 13 novembre 2024, Iliad Italia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑692/20
,
EU:T:2024:825
, punto
59
). Tuttavia, esso non è mai stata esplicitamente avallato dalla Corte di giustizia. In ogni caso, come dimostrerò
infra
, non ritengo che il Tribunale abbia contraddetto la propria giurisprudenza.
(
148
) V. sentenza impugnata, punti 422 e 423.
(
149
) V. paragrafi 17 e 21 delle presenti conclusioni.
(
150
) V. considerazioni preliminari del Tribunale formulate ai punti da 415 a 423 della sentenza impugnata.
(
151
) Ai sensi del punto 12 della comunicazione concernente le misure correttive, la [OSCURATO:PERSONA] deve prendere in considerazione «tutti i fattori rilevanti concernenti la misura correttiva proposta», in particolare «il tipo, l’entità e la portata (…), valutati facendo riferimento alla struttura ed alle caratteristiche particolari del mercato nel quale insorgono riserve sotto il profilo della concorrenza, compresa la posizione delle parti e di altri operatori». Sebbene il Tribunale non abbia menzionato esplicitamente la comunicazione concernente le misure correttive ai punti 478 e 479 della sentenza impugnata, esso ha fatto chiaramente riferimento al punto 12 di tale comunicazione, il cui contenuto è riprodotto al punto 418 di detta sentenza.
(
152
) V. punti 478 e 479 della sentenza impugnata. Sebbene, in tali punti, il Tribunale non abbia menzionato esplicitamente la comunicazione concernente le misure correttive, esso ha fatto chiaramente riferimento al punto 12 di tale comunicazione, il cui contenuto è riprodotto nelle considerazioni preliminari di cui al punto 418 di tale sentenza.
(
153
) V. nota 146 delle presenti conclusioni.
(
154
) V. punto 474 della sentenza impugnata.
(
155
) V. punto 421 della sentenza impugnata.
(
156
) Di conseguenza, non può essere constatata alcuna contraddizione con la sentenza del 13 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
T‑162/10
,
EU:T:2015:283
, punto
295
).
(
157
) Punti 190 e 197 della decisione di cui trattasi.
(
158
) Secondo il punto 474 della sentenza impugnata: «(...) la preferenza accordata ai nuovi arrivati avrebbe come effetto l’ingresso di un nuovo concorrente la cui posizione sarebbe comparabile a quella dei concorrenti già basati in tali aeroporti, in ragione delle dimensioni del portafoglio di bande orarie e del numero di aerei che esso dovrà basare in detti aeroporti, ossia quattro, con la precisazione che il numero di aerei dei concorrenti già basati in questi aeroporti è compreso tra due e dieci».
(
159
) A tal riguardo, rilevo che l’esclusione dei concorrenti basati dalla prima fase della procedura potrebbe ridurre significativamente le possibilità che la cessione si verifichi realmente, rendendo l’impegno potenzialmente incompatibile con i punti 10 (necessario grado di sicurezza che sarà possibile eseguire la cessione) e 47 (capacità dell’attività di suscitare l’interesse di un acquirente idoneo) della comunicazione concernente le misure correttive.
(
160
) V. nota 76 delle presenti conclusioni.
(
161
) V., per analogia, sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑127/21 P
,
EU:C:2023:209
, punti
79
e
87
).
(
162
) V., per analogia, sentenza del 16 marzo 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑127/21 P
,
EU:C:2023:209
, punti
93
e
95
).
(
163
) V. sentenza dell’11 settembre 2025, Austria/[OSCURATO:PERSONA] (Centrale nucleare Paks II) (
C‑59/23 P
,
EU:C:2025:686
, punto
101
e giurisprudenza citata).
(
164
) V. sentenza del 23 novembre 2023, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C-210/21 P
,
EU:C:2023:908
, punto
106
e giurisprudenza citata).
(
165
) V., in particolare, sentenza del 23 gennaio 2025, Neos/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (
C‑490/23 P
,
EU:C:2025:32
, punti
58
e
59
), relativa all’obbligo della [OSCURATO:PERSONA] di giustificare l’assenza di un esame esplicito della compatibilità di una misura di aiuto alla luce di disposizioni o principi del diritto dell’Unione diversi dalle norme in materia di aiuti di Stato. Sulla specificità di tale sentenza, v. conclusioni dell’avvocata generale Medina nella causa Austria/[OSCURATO:PERSONA] (Centrale nucleare Paks II) (
C‑59/23 P
,
EU:C:2025:125
, nota 66).
(
166
) V. conclusioni dell’avvocato generale Pitruzzella nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
C‑320/21 P
,
EU:C:2023:54
, paragrafo
98
).
(
167
) V. punti 207, 293, 431 e 459 della sentenza impugnata.
(
168
) V. punto 498 della sentenza impugnata.
(
169
) V. punti 498 e 500 della sentenza impugnata.
(
170
) V. punto 9 della comunicazione concernente le misure correttive e giurisprudenza citata alle note 161 e 162.
(
171
) Ai sensi dell’articolo 8
ter
, seconda e terza frase, del regolamento n. 95/93 «[i]l presente regolamento lascia impregiudicati i poteri delle autorità pubbliche di imporre il trasferimento di bande orarie tra vettori aerei e di stabilire come queste sono assegnate in forza del diritto nazionale in materia di concorrenza o degli articoli 81 o 82 del trattato o del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese. Tali trasferimenti possono aver luogo solo senza corrispettivo pecuniario».
(
172
) Ai sensi dell’articolo 8
bis
, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento n. 95/93, «[l]e bande orarie possono (…) essere trasferite (…) nel caso di acquisizione totale o parziale, quando le bande orarie sono direttamente connesse con il vettore aereo acquisito».