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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 24297/2023

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala emessa 1'8 luglio 2020 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva.

2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto.

Deducono: 1) violazione di legge per l'omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte adottate dal Procuratore generale nel processo d'appello trattato in forma cartolare, circostanza che costituirebbe una nullità di ordine generale deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza della effettiva disponibilità in capo agli imputati delle schede sim utilizzate sul cellulare di provenienza illecita ed a loro intestate, essendosi basata la condanna solo su tale dato formale riveniente dall'esame dei tabulati telefonici e travisando il fatto che gli imputati fossero marito e moglie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato. 1.Risulta dagli atti che, come dedotto in ricorso, le conclusioni scritte adottate dal Procuratore generale nel processo di appello e regolarmente depositate non erano state comunicate al difensore dell'imputato che non ne aveva avuto contezza fino alla conclusione del procedimento all'udienza dell'i febbraio 2022, come, peraltro, lo stesso difensore aveva precisato nelle proprie conclusioni senza ricevere alcuna attenzione da parte della Corte.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene che le conclusioni della parte pubblica nel processo cartolare di appello non siano meramente eventuali e che la loro mancata comunicazione determini una nullità generale a regime intermedio (tra le tante, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152).

Basterà richiamare, sul primo aspetto, il tenore letterale della norma citata, secondo il quale - così operandosi una consapevole distinzione - mentre il Pubblico ministero "formula" te sue conclusioni, i difensori "possono" adottare le loro.

Sul secondo aspetto - e per di più in presenza di conclusioni della parte pubblica che, sia pure sinteticamente, affrontano il tema della responsabilità del ricorrente alla luce delle prove offerte, valutandone la sussistenza sulla base di elementi di fatto indicati - la difesa ha certamente subito una lesione delle prerogative difensive, costituite dalla circostanza di non aver potuto controdedurre alcunché sulla ricostruzione offerta dalla controparte.Non rileva - come è stato correttamente ritenuto nelle citate decisioni di legittimità - che la norma non abbia espressamente previsto tale nullità, poiché essa è riconducibile, in ragione di quanto detto, alla formulazione generale dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo della effettiva partecipazione dell'imputato al processo attraverso una consapevole difesa tecnica che garantisca il pieno esercizio del diritto di difesa, secondo l'impostazione primaria delle norme del codice di rito che assegnano al contraddittorio tra le parti, orale o cartolare, tale funzione.

E ciò perché, come è stato efficacemente detto in una delle decisioni prima riportate - Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare.

Se così è, non può neanche richiedersi alla difesa alcuna specificazione o alcuna ulteriore valutazione circa il concreto pregiudizio derivatone alle sue ragioni, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie, come pure è stato sostenuto in una decisione di legittimità qui non condivisa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941).

Per tali ragioni e con assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.03.2023.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 01/02/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Marsala emessa 1'8 luglio 2020 che aveva condannato i ricorrenti alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un telefono cellulare di provenienza furtiva. 2. Ricorrono per cassazione gli imputati, a mezzo del loro comune difensore e con unico atto. Deducono: 1) violazione di legge per l'omessa comunicazione alla difesa delle conclusioni scritte adottate dal Procuratore generale nel processo d'appello trattato in forma cartolare, circostanza che costituirebbe una nullità di ordine generale deducibile per la prima volta con il ricorso per cassazione; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte non avrebbe adeguatamente valutato la circostanza della effettiva disponibilità in capo agli imputati delle schede sim utilizzate sul cellulare di provenienza illecita ed a loro intestate, essendosi basata la condanna solo su tale dato formale riveniente dall'esame dei tabulati telefonici e travisando il fatto che gli imputati fossero marito e moglie. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo è fondato. 1.Risulta dagli atti che, come dedotto in ricorso, le conclusioni scritte adottate dal Procuratore generale nel processo di appello e regolarmente depositate non erano state comunicate al difensore dell'imputato che non ne aveva avuto contezza fino alla conclusione del procedimento all'udienza dell'i febbraio 2022, come, peraltro, lo stesso difensore aveva precisato nelle proprie conclusioni senza ricevere alcuna attenzione da parte della Corte. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di aderire alla giurisprudenza maggioritaria che ritiene che le conclusioni della parte pubblica nel processo cartolare di appello non siano meramente eventuali e che la loro mancata comunicazione determini una nullità generale a regime intermedio (tra le tante, Sez. 6, n. 1107 del 06/12/2022, dep. 2023, S., Rv. 284164; Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152). Basterà richiamare, sul primo aspetto, il tenore letterale della norma citata, secondo il quale - così operandosi una consapevole distinzione - mentre il Pubblico ministero "formula" te sue conclusioni, i difensori "possono" adottare le loro. Sul secondo aspetto - e per di più in presenza di conclusioni della parte pubblica che, sia pure sinteticamente, affrontano il tema della responsabilità del ricorrente alla luce delle prove offerte, valutandone la sussistenza sulla base di elementi di fatto indicati - la difesa ha certamente subito una lesione delle prerogative difensive, costituite dalla circostanza di non aver potuto controdedurre alcunché sulla ricostruzione offerta dalla controparte.Non rileva - come è stato correttamente ritenuto nelle citate decisioni di legittimità - che la norma non abbia espressamente previsto tale nullità, poiché essa è riconducibile, in ragione di quanto detto, alla formulazione generale dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., sotto il profilo della effettiva partecipazione dell'imputato al processo attraverso una consapevole difesa tecnica che garantisca il pieno esercizio del diritto di difesa, secondo l'impostazione primaria delle norme del codice di rito che assegnano al contraddittorio tra le parti, orale o cartolare, tale funzione. E ciò perché, come è stato efficacemente detto in una delle decisioni prima riportate - Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152 - la nozione di intervento dell'imputato non può essere intesa restrittivamente nel senso di presenza fisica, ma come partecipazione attiva e cosciente, con garanzia effettiva dei diritti e facoltà di cui è titolare. Se così è, non può neanche richiedersi alla difesa alcuna specificazione o alcuna ulteriore valutazione circa il concreto pregiudizio derivatone alle sue ragioni, come - a titolo esemplificativo - la necessità di approfondimenti per la laboriosità delle imputazioni o per la complessità delle tesi avversarie, come pure è stato sostenuto in una decisione di legittimità qui non condivisa (Sez. 2, n. 34914 del 07/09/2021, Carlino, Rv. 281941). Per tali ragioni e con assorbimento dell'ulteriore motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 02.03.2023. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]