CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 ottobre 2024
Cassazione n. 29255/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.20474/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] 8[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 86/90, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura in calce al ricorso; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di BARI n. 1038/2019, pubblicata il 3 . 5 . 2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23.10.2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ****** Premesso che la sentenza del Tribunale di Bari-Sez. dist. di Modugno, n.1089/2015, confermata dalla sentenza n. 1038/2019 del 3.5.2019 della Corte d'Appello di Bari, della cui impugnazione si tratta, avendo riconosciuto la violazione della distanza legale di dieci metri tra pareti finestrate dell'art. 9 del D.M. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n.1444 e della distanza di cinque metri dal confine con la proprietà del Condominio di Toritto via Cadorna n. 37, nel quale si trova anche l'immobile di [OSCURATO:PERSONA], prescritta dall'art. 5 delle norme tecniche di attuazione del Comune di Toritto, da parte dell'attiguo fabbricato di [OSCURATO:PERSONA], ha condannato quest'ultimo, per quanto qui rileva, ad arretrare il proprio immobile fino al rispetto della distanza legale eseguendo le opere previste alle pagine 40/42 della CTU dell'ing. [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il Comune di Toritto, dopo avere annullato in autotutela, perché basati su una falsa rappresentazione dei fatti circa l'estensione dell'area già vincolata a parcheggio ricompresa nella proprietà Fasano, i titoli edilizi che erano stati a suo tempo rilasciati a [OSCURATO:PERSONA] per l'edificazione (concessioni edilizie n.13/1994 e 57/1994), con provvedimento confermato nei due gradi di giudizio dal giudice amministrativo, con l'ordinanza n. 65 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] ha ordinato a [OSCURATO:PERSONA] la demolizione del suo fabbricato, ordinanza confermata in sede d'impugnazione dal TAR Puglia con la sentenza n. 626 del 7.5.2022, per ritenuta insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 38 del D.P.R. n.380/2001 per la fiscalizzazione dell'abuso edilizio, che se consentita sarebbe equiparata al rilascio di un nuovo titolo edilizio; considerato che tale sentenza é stata impugnata dal Fasano davanti al Consiglio di Stato (procedimento n. 7791/2022), che con ordinanza del 6.2.2024 ha disposto effettuarsi CTU, per stabilire se la disposta demolizione sia tecnicamente realizzabile nel rispetto delle norme di sicurezza e senza recare danno a legittime costruzioni finitime, e con quali modalità esecutive, ed accertare quindi se siano effettivamente insussistenti i presupposti richiesti dall'art. 38 del D.P.R. n. 380/2001 per la fiscalizzazione dell'abuso edilizio; rilevato che l'espletamento della CTU é in corso ed il Consiglio di Stato ha disposto, per conoscerne l e conclusioni, il rinvio del giudizio all'udienza del 12novembre 2024, all’esito della quale sarà presumibilmente emessa la decisione; considerato che, per le potenziali interferenze dell'esito del procedimento n. 7791/2022 pendente dinanzi a l Consiglio di Stato sul presente giudizio, ed in quanto pur nella diversità esistente tra i profili privatistici di violazione delle distanze legali e quelli pubblicistici di violazione delle norme edilizie ed urbanistiche, l'eventuale conferma ed esecuzione dell'ordine di demolizione adottato in danno di [OSCURATO:PERSONA] dal Comune di Toritto potrebbe venir meno l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] a coltivare le proprie domande di demolizione dello stesso fabbricato; ritenuta, quindi , giustificata ed accoglibile la documentata istanza di rinvio dell'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] avanzata il 26/27.9.2024 da [OSCURATO:PERSONA]; P.Q.M. Rinvia la trattazione e decisi