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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 ottobre 2025

Cassazione n. 02169/2026

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 11359-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 122/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di indebito - pensione di reversibilità R.G.N.11359/2022 Cron.

Rep.

Ud.08/010/2025 E' [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] GENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA]: N.C.

N.C. [...] 1.La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’attuale controricorrente, volta a revocare, in sede di giudizio di opposizione, l’ingiunzione di pagamento della somma di euro 89.109,54, oltre interessi legali, inerente alla pretesa restitutoria dell’ente previdenziale sui ratei di pensione di reversibilità indebitamente percepiti a far data dall’anno 2005.

La Corte territoriale, premesso che non era in contestazione il carattere indebito della prestazione percepita in reversibilità dal trattamento goduto dalla madre dell’opponente appellato, deceduta nel 2004, avendo questi svolto attività lavorativa alle dipendenze di un ente universitario dal 2002 non riconducibile alle ipotesi di attività con finalità terapeutica prevista per i figli riconosciuti inabili, ai sensi dell’art. 8 comma 1-bis della L.n.222/1984, ha ritenuto che l’INPS fosse incorsa in errore a sé riconducibile nella liquidazione della pensione all’attuale controricorrente poiché era a conoscenza dell ’ assunzione a tempo indeterminato, avvenuta secondo la disciplina del collocamento dei disabili, e risultavano versati i contributi da parte del datore di lavoro.

La Corte d’appello ha quindi sostenuto che “ la mancata comunicazione a ll’ INPS della percezione del reddito da lavoro dipendente da parte del non incide sulla non ripetibilità delle somme indebitamente percepite” trattandosi di una circostanza già conosciuta da INPS, e che il beneficiario non versasse in dolo - che non si presume sulla base del solo silenzio- visto che non solo l’istituto era a conoscenza del predetto rapporto di lavoro ma anche che il beneficiario aveva presentato dichiarazion i reddituali per gli anni 2005 e seguenti , comunicati all’INPS N.C. direttamente dall’Agenzia Entrate.

E ciò consentiva di escludere l’elemento soggettivo.

2. Avverso la sentenza propone ricorso INPS affidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità di udienza.

3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 8 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 L. n.88/1989, dell’art. 13 L. n.412/1991, e dell’art. 2033 c.c., per avere la Corte di merito affermato la irripetibilità delle prestazioni di reversibilità erogate avendo escluso il dolo dell’accipiens, laddove l’istituto era giunto a conoscenza dell’assunzione dell’assicurato quale dipendente a tempo indeterminato dell’U niversità di Chieti soltanto a seguito di verifiche del 2015 e ciò costituiva ex art. 13 co.1 L.n.412/1991 una causa ostativa alla sanatoria dell’art. 52 L.n.88/1989.

In particolare, all’epoca della sua assunzione, il dipendente era titolare di posizione assicurativa presso INPDAP, poi soppresso nel 2012, per cui, all’epoca della registrazione del rapporto contributivo con accrediti a decorrere dal 2002 , l’INPS, ente erogatore del trattamento di reversibilità, non era destinatario dei contributi versati per la posizione del lavoratore, e questi avrebbe dovuto comunicare ad INPS il rapporto di lavoro.

Soltanto dopo il subentro di INPS a INPDAP l’istituto aveva potuto conoscere la circostanza che il titolare della pensione di reversibilità, in qualità di orfano maggiorenne inabile, versava nella condizione di lavoratore dipendente pubblico.

Rileva l’INPS che la tutela dell’accipiens ex art. 52 L.n.88/1989 ed art. 13 L.n.412/1991 subordina l’irripetibilità a quattro condizioni (come precisate da Cass. n.17417/ 20 16: pagamento eseguito in base a formale definitivo provvedimento, comunicazione del provvedimento all’interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, insussistenza del dolo cui è parificata l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente impositore); richiama altresì Cass. n. 12097/2013 sul dolo che non opera nel momento di formazione della volontà negoziale ma nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione non noto all’ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti per cui si richiede la collaborazione attiva dei creditori; invero, per la ricorrenza del dolo omissivo è sufficiente la consapevolezza della insussistenza del diritto, non è necessario un positivo e fraudolento comportamento, ed in tal senso l’omessa segnalazione dell’attività di lavoro integra un dolo negativo.

Ritiene ancora il ricorrente istituto che nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l’attuale controricorrente abbia presentato dichiarazioni reddituali comprensive del reddito da lavoro dipendente, rientrando il caso in esame nel primo comma dell’art. 13 L. n. 412/ 19 91 non nel secondo comma sulle verifiche reddituali a cui procede INPS annualmente: il fattodal quale deriva la revoca della pensione di reversibilità (e la ripetizione d’indebito) consiste, dunque, nella insussistenza della inabilità al lavoro dell’orfano maggiorenne, non nella condizione reddituale, e lo svolgimento di attività di lavoro non terapeutico (al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 8 co.1-bis L.n.222/1984) evidenzia che il beneficiario non è inabile.

Per le modalità di comunicazione dei redditi conseguiti ex art. 35 d.l. n.207/2008 sarebbero comunque ripetibili i ratei indebiti percepiti dal 2005 al 2010; e stando alla disposizione del comma 2 dell’art.13 L.n.412/1991 sarebbero ripetibili anche i ratei del 2013, 2014, 2015 visto che la contestazione d’indebito è del 2015; resterebbero,quindi, non ripetibili soltanto i ratei 2011 e 2012.

2. Nel controricorso la parte privata sostiene che la ripetibilità è successiva al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge.

Ove si consideri, come sostiene il ricorrente, che l’INPS abbia appreso della prestazione lavorativa soltanto dopo la successione alla gestione INPDPAP, ossia dal gennaio 2012, ciò comporterebbe la rilevanza della inerzia dell’INPS da tale data fino alla comunicazione della riliquidazione a settembre 2015; non sarebbero,cioè, ripe tibili le somme erogate da INPS pur avendo la disponibilità di informazioni necessarie a cessare la liquidazione; peraltro,sin dalla fine degli anni ’90 esisteva uno scambio di dati fra INPS e INPDAP.

Sulle dichiarazioni reddituali i trattamenti pensionistici ai superstiti ai sensi dell’art. 1 co. 41 Tab.

F, della L. n.335/1995 sono cumulabili con i redditi del beneficiario, e comunque dal 2009 i dati reddituali in possesso diAgenzia delle Entrate son o direttamente comunicati ad INPS (a mente dell’art. 15d. l . n. 78/2009); pertanto, essendo l’ INPS dal 2002 a conoscenza che il beneficiario era un dipendente universitario, ne discendeva l’irripetibilità delle prestazioni erogate per tardività dell’accertamento ex art. 13 co.2 L. n.412/1991.

Il controricorrente esclude il dolo anche sotto altro profilo, essendo egli affetto da una patologia che rendeva difficile ipotizzare una dolosa preordinazione e per la quale aveva potuto accedere alla modalità di assunzione in categoria protettaex lege n. 68/ 19

99. Insomma , le condizioni ostative all a erogazione erano già note all’INPS, onerato dell’attivazione di controlli ed in grado di conoscere posizioni assistenziali e prestazioni erogate tramite accesso al Casellario dell’assistenza istituito dal 2010, e l’indebito previdenziale era divenuto ripetibile sol tanto dopo l’emissione del provvedimento che aveva accertatoil venir meno delle condizioni di legge (ed infatti i pagamenti erano cessati dopo le comunicazioni del settembre e novembre2015).

Infine,eccepisce l’inammissibilità del ricorso non ravvisandosi l’anomalia motivazionale dedotta in ricorso e non sussistendo le violazioni di legge denunciate.

3. Preliminarmente, è infondata l’eccepita inammissibilità del ricorso che, contrariamente a quanto osservato dal controricorrente, solleva specifiche censure alla motivazione resa in sentenza, adducendoargomentate violazioni applicative delle disposizioni normative riportate in rubrica.

4. Benvero, le ragioni poste a sostegno del ricorso sono fondate. 5.Costituisce consolidato principio espresso in giurisprudenza di legittimità, basatosull’interpretazione del primo comma dell’art. 13 L. n. 412/1991, quell o che subordina l’ irripetibili tà dell'indebito previdenziale al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (lo rammentano, ex multis , Cass. ord. nn. 5984/2022, 10337/2023). 5.1 - La disposizione normativa del citato art. 13 esordisce in forma di interpretazione chiarificatrice della disciplina sull’indebito pensionistico (“le disposizioni di cui all’art. 52 comma 2 della legge 9 marzo 1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento …”), laddove, al secondo comma dell’art. 52 è affermato che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. 5.2 - Vengono in rilievo, dunque, ai fini dell’irripetibilità dell’indebito previdenziale (in deroga alla regola generale dell’art. 2033 c.c.) aspetti formali - provvedimento definitivo di pagamento della prestazione e sua comunicazione all’interessato - e sostanziali - errore imputabile all’ente e insussistenza del dolo dell’interessato - e trattasi di condizioni che tutte devono coesistere per ritenere irripetibile una prestazione previdenziale non dovuta.

6. Nel caso in esame, non si discute della natura indebita del trattamento erogato, agevolmente evincibile dalla insussistenza della totale inabilità al lavoro di chi, assunto come lavoratore dipendente per lo svolgimento di attività non rientrante nell’ambito di lavori con finalità terapeutica di cui all’art. 8 co.1- bis L.222/84, abbia in tal modo disvelato di non possedere, al decesso del genitore, il requisito della “vivenza a carico” di quest’ultimo, avendo chiesto la reversibilità del suo trattamento pensionistico.

Trattasi, peraltro, di un tipo di “attività lavorativa che presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali - trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della L. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio - sanitarie ” (cfr. Cass.n. 23339/25).

Al di fuori di questo ambito lavorativo, la vigenza di un rapporto di lavoro dipendente già prima del decesso del genitore limita la positiva ricorrenza del requisito previsto dall’art. 22 L. n. 903/1965 secondo cui i figli maggiorenni orfani inabili “ l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite; trattasi di un fatto (lavoro dipendente non terapeutico), sintomatico della insussistenza di inabilità al lavoro e della necessaria verifica del sostentamento in maniera continuativa o quanto meno prevalente al mantenimento del figlio maggiorenne, ancorché non si identifichi con lo stato di convivenza o con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile; trattasi di accertamento in concreto, che è un “ tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n.8023)”. 6.2 - Resta integrato, pertanto, un comportamento che non si traduce in un mero silenzio, ma ha rilievo di dolo dell’interessato che abbia omesso di segnalare fatti incidenti sul diritto alla prestazione e che non erano conoscibili dall’ente erogatore della prestazione che, fino alla soppressione di INPDAP, non era il destinatario del versamento contributivo datoriale.

Il dolo omissivo si è tradotto in un dolo negativo nella mancata comunicazione di fatti incidenti sull’andella prestazione.

Questa Corte ha altre volteaffermato (Cass. n. 8731/2019) che in tema di indebito previdenziale, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente”; ed ancora, (Cass.n. 27096/2018), avuto riguardo ai tempi, modi e ragioni della segnalazione prevista dall’art. 13 comma 1, n ell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, “il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (nello stesso senso, già Cass. n.12097/2013).

7. Pertanto, non è sui presupposti evidenziati in sentenza che va ritenuta l’insussistenza del dolo dell’accipiense l’imputabilità dell’errore all’ente erogatore, quali condizioni di irripetibilità dell’indebito previdenziale.

8. Non si verte, infine, in un caso di omessa comunicazione reddituale, che sotto altri profili pure potrebbe porsi ad ostacolo della prestazione erogata quanto alla sussistenza del requisito del mantenimento economico all’epoca dell’insorgenza del titolo ed all’entità della prestazione, rilevante ai sensi del secondo comma dell’art. 13cit., e per la quale occorrerebbe confrontarsi con la conoscenza delle condizioni reddituali tramite informazioni agli archivi fiscali dell’anagrafe previdenziale.

Sotto questo diverso profilo troverebbe spazio la tematica decadenziale per la verifica annuale delle situazione reddituale dei pensionati, con recupero entro l’anno successivo a quello della espletata verifica, donde la correttezza delle ulteriori osservazioni svolte, in via subordinata , dal la parte ricorrente circa la limitazione temporale della ripetibilità delle prestazioni, per le annualità dal 2012 al 2015 (ossia, dalla soppressione INPDAP alle comunicazioni INPS del settembre e novembre 2015 di interruzione del pagamento).

9. I motivi di ricorso sono, dunque , fondati e la pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila che, non attenutasi ai suesposti principi, procederà a nuovo esame della vicenda, unitamente alle spese del presente giudizio.

10. Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sussistendo ragioni di tutela della riservatezza di dati inerent i alla salute della parte privata.

P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione.

Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 11359-2022 proposto da: I.N.P.S. -[OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro , rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 551/2021 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 122/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/10/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] di indebito - pensione di reversibilità R.G.N.11359/2022 Cron. Rep. Ud.08/010/2025 E' [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] GENERALITA' E [OSCURATO:PERSONA]: N.C. N.C. [...] 1.La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto la domanda dell’attuale controricorrente, volta a revocare, in sede di giudizio di opposizione, l’ingiunzione di pagamento della somma di euro 89.109,54, oltre interessi legali, inerente alla pretesa restitutoria dell’ente previdenziale sui ratei di pensione di reversibilità indebitamente percepiti a far data dall’anno 2005. La Corte territoriale, premesso che non era in contestazione il carattere indebito della prestazione percepita in reversibilità dal trattamento goduto dalla madre dell’opponente appellato, deceduta nel 2004, avendo questi svolto attività lavorativa alle dipendenze di un ente universitario dal 2002 non riconducibile alle ipotesi di attività con finalità terapeutica prevista per i figli riconosciuti inabili, ai sensi dell’art. 8 comma 1-bis della L.n.222/1984, ha ritenuto che l’INPS fosse incorsa in errore a sé riconducibile nella liquidazione della pensione all’attuale controricorrente poiché era a conoscenza dell ’ assunzione a tempo indeterminato, avvenuta secondo la disciplina del collocamento dei disabili, e risultavano versati i contributi da parte del datore di lavoro. La Corte d’appello ha quindi sostenuto che “ la mancata comunicazione a ll’ INPS della percezione del reddito da lavoro dipendente da parte del non incide sulla non ripetibilità delle somme indebitamente percepite” trattandosi di una circostanza già conosciuta da INPS, e che il beneficiario non versasse in dolo - che non si presume sulla base del solo silenzio- visto che non solo l’istituto era a conoscenza del predetto rapporto di lavoro ma anche che il beneficiario aveva presentato dichiarazion i reddituali per gli anni 2005 e seguenti , comunicati all’INPS N.C. direttamente dall’Agenzia Entrate. E ciò consentiva di escludere l’elemento soggettivo. 2. Avverso la sentenza propone ricorso INPS affidandosi ad un unico motivo, a cui la parte privata resiste con controricorso, illustrato da memoria depositata in prossimità di udienza. 3. La controversia è stata trattata e decisa nell’adunanza camerale del 8 ottobre 2025. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 52 L. n.88/1989, dell’art. 13 L. n.412/1991, e dell’art. 2033 c.c., per avere la Corte di merito affermato la irripetibilità delle prestazioni di reversibilità erogate avendo escluso il dolo dell’accipiens, laddove l’istituto era giunto a conoscenza dell’assunzione dell’assicurato quale dipendente a tempo indeterminato dell’U niversità di Chieti soltanto a seguito di verifiche del 2015 e ciò costituiva ex art. 13 co.1 L.n.412/1991 una causa ostativa alla sanatoria dell’art. 52 L.n.88/1989. In particolare, all’epoca della sua assunzione, il dipendente era titolare di posizione assicurativa presso INPDAP, poi soppresso nel 2012, per cui, all’epoca della registrazione del rapporto contributivo con accrediti a decorrere dal 2002 , l’INPS, ente erogatore del trattamento di reversibilità, non era destinatario dei contributi versati per la posizione del lavoratore, e questi avrebbe dovuto comunicare ad INPS il rapporto di lavoro. Soltanto dopo il subentro di INPS a INPDAP l’istituto aveva potuto conoscere la circostanza che il titolare della pensione di reversibilità, in qualità di orfano maggiorenne inabile, versava nella condizione di lavoratore dipendente pubblico. Rileva l’INPS che la tutela dell’accipiens ex art. 52 L.n.88/1989 ed art. 13 L.n.412/1991 subordina l’irripetibilità a quattro condizioni (come precisate da Cass. n.17417/ 20 16: pagamento eseguito in base a formale definitivo provvedimento, comunicazione del provvedimento all’interessato, errore di qualsiasi natura imputabile all’ente erogatore, insussistenza del dolo cui è parificata l’omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o misura della pensione che non siano già conosciuti dall’ente impositore); richiama altresì Cass. n. 12097/2013 sul dolo che non opera nel momento di formazione della volontà negoziale ma nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione non noto all’ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti per cui si richiede la collaborazione attiva dei creditori; invero, per la ricorrenza del dolo omissivo è sufficiente la consapevolezza della insussistenza del diritto, non è necessario un positivo e fraudolento comportamento, ed in tal senso l’omessa segnalazione dell’attività di lavoro integra un dolo negativo. Ritiene ancora il ricorrente istituto che nessuna rilevanza può essere attribuita al fatto che l’attuale controricorrente abbia presentato dichiarazioni reddituali comprensive del reddito da lavoro dipendente, rientrando il caso in esame nel primo comma dell’art. 13 L. n. 412/ 19 91 non nel secondo comma sulle verifiche reddituali a cui procede INPS annualmente: il fattodal quale deriva la revoca della pensione di reversibilità (e la ripetizione d’indebito) consiste, dunque, nella insussistenza della inabilità al lavoro dell’orfano maggiorenne, non nella condizione reddituale, e lo svolgimento di attività di lavoro non terapeutico (al di fuori delle ipotesi di cui all’art. 8 co.1-bis L.n.222/1984) evidenzia che il beneficiario non è inabile. Per le modalità di comunicazione dei redditi conseguiti ex art. 35 d.l. n.207/2008 sarebbero comunque ripetibili i ratei indebiti percepiti dal 2005 al 2010; e stando alla disposizione del comma 2 dell’art.13 L.n.412/1991 sarebbero ripetibili anche i ratei del 2013, 2014, 2015 visto che la contestazione d’indebito è del 2015; resterebbero,quindi, non ripetibili soltanto i ratei 2011 e 2012. 2. Nel controricorso la parte privata sostiene che la ripetibilità è successiva al momento in cui interviene il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge. Ove si consideri, come sostiene il ricorrente, che l’INPS abbia appreso della prestazione lavorativa soltanto dopo la successione alla gestione INPDPAP, ossia dal gennaio 2012, ciò comporterebbe la rilevanza della inerzia dell’INPS da tale data fino alla comunicazione della riliquidazione a settembre 2015; non sarebbero,cioè, ripe tibili le somme erogate da INPS pur avendo la disponibilità di informazioni necessarie a cessare la liquidazione; peraltro,sin dalla fine degli anni ’90 esisteva uno scambio di dati fra INPS e INPDAP. Sulle dichiarazioni reddituali i trattamenti pensionistici ai superstiti ai sensi dell’art. 1 co. 41 Tab. F, della L. n.335/1995 sono cumulabili con i redditi del beneficiario, e comunque dal 2009 i dati reddituali in possesso diAgenzia delle Entrate son o direttamente comunicati ad INPS (a mente dell’art. 15d. l . n. 78/2009); pertanto, essendo l’ INPS dal 2002 a conoscenza che il beneficiario era un dipendente universitario, ne discendeva l’irripetibilità delle prestazioni erogate per tardività dell’accertamento ex art. 13 co.2 L. n.412/1991. Il controricorrente esclude il dolo anche sotto altro profilo, essendo egli affetto da una patologia che rendeva difficile ipotizzare una dolosa preordinazione e per la quale aveva potuto accedere alla modalità di assunzione in categoria protettaex lege n. 68/ 19 99. Insomma , le condizioni ostative all a erogazione erano già note all’INPS, onerato dell’attivazione di controlli ed in grado di conoscere posizioni assistenziali e prestazioni erogate tramite accesso al Casellario dell’assistenza istituito dal 2010, e l’indebito previdenziale era divenuto ripetibile sol tanto dopo l’emissione del provvedimento che aveva accertatoil venir meno delle condizioni di legge (ed infatti i pagamenti erano cessati dopo le comunicazioni del settembre e novembre2015). Infine,eccepisce l’inammissibilità del ricorso non ravvisandosi l’anomalia motivazionale dedotta in ricorso e non sussistendo le violazioni di legge denunciate. 3. Preliminarmente, è infondata l’eccepita inammissibilità del ricorso che, contrariamente a quanto osservato dal controricorrente, solleva specifiche censure alla motivazione resa in sentenza, adducendoargomentate violazioni applicative delle disposizioni normative riportate in rubrica. 4. Benvero, le ragioni poste a sostegno del ricorso sono fondate. 5.Costituisce consolidato principio espresso in giurisprudenza di legittimità, basatosull’interpretazione del primo comma dell’art. 13 L. n. 412/1991, quell o che subordina l’ irripetibili tà dell'indebito previdenziale al ricorrere di quattro condizioni: a) il pagamento delle somme in base a formale e definitivo provvedimento; b) la comunicazione del provvedimento all’interessato; c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore; d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente, difettando anche una sola delle quali opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 c.c. (lo rammentano, ex multis , Cass. ord. nn. 5984/2022, 10337/2023). 5.1 - La disposizione normativa del citato art. 13 esordisce in forma di interpretazione chiarificatrice della disciplina sull’indebito pensionistico (“le disposizioni di cui all’art. 52 comma 2 della legge 9 marzo 1989 n.88 si interpretano nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento …”), laddove, al secondo comma dell’art. 52 è affermato che “nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato”. 5.2 - Vengono in rilievo, dunque, ai fini dell’irripetibilità dell’indebito previdenziale (in deroga alla regola generale dell’art. 2033 c.c.) aspetti formali - provvedimento definitivo di pagamento della prestazione e sua comunicazione all’interessato - e sostanziali - errore imputabile all’ente e insussistenza del dolo dell’interessato - e trattasi di condizioni che tutte devono coesistere per ritenere irripetibile una prestazione previdenziale non dovuta. 6. Nel caso in esame, non si discute della natura indebita del trattamento erogato, agevolmente evincibile dalla insussistenza della totale inabilità al lavoro di chi, assunto come lavoratore dipendente per lo svolgimento di attività non rientrante nell’ambito di lavori con finalità terapeutica di cui all’art. 8 co.1- bis L.222/84, abbia in tal modo disvelato di non possedere, al decesso del genitore, il requisito della “vivenza a carico” di quest’ultimo, avendo chiesto la reversibilità del suo trattamento pensionistico. Trattasi, peraltro, di un tipo di “attività lavorativa che presuppone il rigoroso riscontro della ricorrenza dei requisiti oggettivi previsti dalla norma - in termini di ambito organizzativo presso cui tali attività vengono svolte, limiti orari e modalità assunzionali - trattandosi di previsione derogatoria della generale disciplina di cui all'art. 22 della L. n. 903 del 1965, volta a coniugare gli obiettivi di solidarietà sociale e le finalità assistenziali che presidiano l'istituto della reversibilità con la finalità di non desocializzare gli inabili attraverso forme di inserimento in ambiti lavorativi idonei a sviluppare la personalità in modo adeguato alle proprie condizioni socio - sanitarie ” (cfr. Cass.n. 23339/25). Al di fuori di questo ambito lavorativo, la vigenza di un rapporto di lavoro dipendente già prima del decesso del genitore limita la positiva ricorrenza del requisito previsto dall’art. 22 L. n. 903/1965 secondo cui i figli maggiorenni orfani inabili “ l'omessa od incompleta segnalazione da parte del pensionato di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente, consente la ripetibilità delle somme indebitamente percepite; trattasi di un fatto (lavoro dipendente non terapeutico), sintomatico della insussistenza di inabilità al lavoro e della necessaria verifica del sostentamento in maniera continuativa o quanto meno prevalente al mantenimento del figlio maggiorenne, ancorché non si identifichi con lo stato di convivenza o con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile; trattasi di accertamento in concreto, che è un “ tipico giudizio di fatto demandato al giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato (v. tra le altre, Cass. 20 aprile 2016, n.8023)”. 6.2 - Resta integrato, pertanto, un comportamento che non si traduce in un mero silenzio, ma ha rilievo di dolo dell’interessato che abbia omesso di segnalare fatti incidenti sul diritto alla prestazione e che non erano conoscibili dall’ente erogatore della prestazione che, fino alla soppressione di INPDAP, non era il destinatario del versamento contributivo datoriale. Il dolo omissivo si è tradotto in un dolo negativo nella mancata comunicazione di fatti incidenti sull’andella prestazione. Questa Corte ha altre volteaffermato (Cass. n. 8731/2019) che in tema di indebito previdenziale, “il dolo dell'assicurato, idoneo ad escludere l'applicazione delle norme che limitano la ripetibilità delle somme non dovute, in deroga alla regola generale di cui all'art. 2033 c.c., pur non potendo presumersi sulla base del semplice silenzio, che di per sé stesso, non ha valore di causa determinante in tutti i casi in cui l'erogazione indebita non sia imputabile al percipiente, è configurabile nelle ipotesi di omessa o incompleta segnalazione di circostanze incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, che non siano già conosciute o conoscibili dall'ente competente”; ed ancora, (Cass.n. 27096/2018), avuto riguardo ai tempi, modi e ragioni della segnalazione prevista dall’art. 13 comma 1, n ell'indebito previdenziale il dolo non opera nel momento di formazione della volontà negoziale, bensì nella fase esecutiva, riguardando un fatto causativo della cessazione dell'obbligazione di durata, non noto all'ente debitore, titolare passivo di un numero assai rilevante di rapporti, “il quale non può ragionevolmente attivarsi per prendere conoscenza della situazione personale e patrimoniale dei creditori, senza la collaborazione attiva di ciascuno di essi” (nello stesso senso, già Cass. n.12097/2013). 7. Pertanto, non è sui presupposti evidenziati in sentenza che va ritenuta l’insussistenza del dolo dell’accipiense l’imputabilità dell’errore all’ente erogatore, quali condizioni di irripetibilità dell’indebito previdenziale. 8. Non si verte, infine, in un caso di omessa comunicazione reddituale, che sotto altri profili pure potrebbe porsi ad ostacolo della prestazione erogata quanto alla sussistenza del requisito del mantenimento economico all’epoca dell’insorgenza del titolo ed all’entità della prestazione, rilevante ai sensi del secondo comma dell’art. 13cit., e per la quale occorrerebbe confrontarsi con la conoscenza delle condizioni reddituali tramite informazioni agli archivi fiscali dell’anagrafe previdenziale. Sotto questo diverso profilo troverebbe spazio la tematica decadenziale per la verifica annuale delle situazione reddituale dei pensionati, con recupero entro l’anno successivo a quello della espletata verifica, donde la correttezza delle ulteriori osservazioni svolte, in via subordinata , dal la parte ricorrente circa la limitazione temporale della ripetibilità delle prestazioni, per le annualità dal 2012 al 2015 (ossia, dalla soppressione INPDAP alle comunicazioni INPS del settembre e novembre 2015 di interruzione del pagamento). 9. I motivi di ricorso sono, dunque , fondati e la pronuncia impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello de L’Aquila che, non attenutasi ai suesposti principi, procederà a nuovo esame della vicenda, unitamente alle spese del presente giudizio. 10. Si deve disporre, infine, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi del controricorrente, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sussistendo ragioni di tutela della riservatezza di dati inerent i alla salute della parte privata. P.Q.M La Corte accoglieil ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’appello de L’Aquila, in diversa composizione. Dispone, in caso di riproduzione in qualsiasi