CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 17035/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciatola seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13253/2019R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in virtù di procura speciale a margine del controricorso, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 22 –controricorrente – Oggetto: tributi – dazi –valore in do- gana –royalties N.13253/19 R.G. Est. F.D’Aquino avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lom- bardia n. 5216/07/18 depositata in data 28 novembre 2018 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella camera di consiglio del 21aprile 2023. [OSCURATO:PERSONA] 1. La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., esercente l’at- tività di commercializzazione di giocattoli,ha impugnato alcuni atti di irrogazione di sanzioni relativi a rettifiche di dichiarazioni di importa- zione definitiva relative al periodo di imposta 2012, in cui veniva retti- ficato il valore di transazione in dogana sul presupposto che nel sud- detto valore in dogana fosse da ricomprendere l’ammontare che la con- tribuente avrebbe corrisposto per l’utilizzo e lo sfruttamento di diritti di licenza sulle merci importate ai titolari dei marchi. La contestazione riguardava merci acquistate dalla società contribuente da produttori cinesi tramite alcune società controllate (la [OSCURATO:PERSONA] H.F. Ltd con sede in Cina e la [OSCURATO:PERSONA] S.A.). Gli atti impugnatifacevano seguito a un PVC, al quale avevano fatto seguito due atti accertativi di maggiori imposte di revisione delle dichiarazioni di importazione defi- nitiva, uno dei quali emesso nei confronti della contribuente e – per quanto risulta dagli atti -oggetto di impugnazione unitamente agli atti di irrogazione delle sanzioni. 2. La CTP di Milano ha rigettato il ricorso. 3. La CTR della Lombardia , con sentenza in data 28 novembre 2018, ha accolto l’appello della società contribuente. Il giudice di ap- pello ha esaminato partitamente i singoli contratti stipulati con i vari produttori, ritenendo che tali contratti non prevedessero come condi- zione della vendita il pagamento dei diritti di licenza ai licenzianti, ac- certando inoltre l’insussistenza di alcun controllo, ancorché indiretto, da parte del licenziante sui fornitori asiatici con la sola eccezione del controllo di qualità e concludendo che l’assolvimento del diritto di N.13253/19 R.G. Est. F.D’Aquino licenza non rivestiva una importanza decisiva per il venditore al fine della decisione di contrarree da ciò facendo discendere la non debenza delle sanzioni. 4. Propone ricorso per cassazione l’Ufficio, affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso la societàcontribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo del si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ., inammissibilità del secondo motivo di ap- pello della contribuente, in violazione dell’art. 53 d. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546per assenza di specificità. Il ricorrente deduce che la so- cietà contribuente, in grado di appello, avrebbe omesso di esaminare o citare i contratti nei propri scritti difensivi, precludendo l’esame degli stessi al giudice di appello. 2. Con il secondo motivo (peraltro, meramente enunciato e poi non oggetto di approfondimento tematico nel corso del motivo) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., omessa pronuncia e ultrapetizione su alcuni contratti oggetto di esame, avendo il giudice di appello omesso di esaminare alcuni deicontratti. 3. Con il terzo motivo (numerato come n. 2) si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa ap- plicazione degli artt. 2729 cod. civ., 115 e 116 cod. proc. civ., nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 29 e 32 Reg. (CEE) n. 2913/1992, nonché degli artt. 157, 159, 160 e 163 Reg. (CEE) n. 2454/1993 (DAC), nonché ancora degli artt. 1362 e ss. Cod. civ., nella parte in cui il giudice di appello ha ritenuto che il valore di transazione in dogana non comprendesse i diritti di licenza in favore del licenziante. Il ricorrente ripercorre i contratti di licenza relativi alle importazioni oggetto di rettifica (33 su 130) e deduce che i produttori non fossero autorizzati a produrre le merci oggetto di licenzae che dalle pattuizioni contrattuali sarebbe evincibile un controllo sulla contribuente e sui N.13253/19 R.G. Est. F.D’Aquino singoli venditori, quanto meno in termini di condizioni di vendita impli- cite. Deduce, pertanto, che i licenzianti, contrariamente a quanto rite- nuto nella sentenza impugnata, lungi dall’esercitare un controllo di qualità, effettuassero un vero e proprio controllo di carattere produttivo sui venditori asiatici. Deduce, pertanto, l’erroneità della sentenza im- pugnata nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento dei diritti di licenza non costituisse condizione della vendita. 4. Il primo motivo, in disparte l’inammissibilità per l’omessa alle- gazione degli atti in cui la suddetta questione sarebbe stata oggetto di trattazione in grado di appello, è infondato, non ricorrendo il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte, comporti necessariamente il rigetto di quest'ultima, non occorrendo una specifica argomentazione in propo- sito; nel qual caso è sufficiente quella motivazione che fornisca una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Cass., Sez. V, 2 aprile 2020, n. 7662; Cass., Sez. V, 6 dicembre 2017, n. 29191). Nel caso di specie, l’accoglimento nel merito dell’appello del contri- buente costituisce implicito rigetto della questione di inammissibilità dell’appello per assenza di specificità. 2. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non oggetto di svi- luppo nel ricorso e, pertanto, assente dell’articolazione delle relative deduzioni a supporto. 5. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente, pur denunciando formalmente le norme in tema di inclusione nel valore di transazione in dogana dei diritti di licenza, oltre che di distribuzione dell’onere della prova, mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio che ha por- tato il giudice del merito, a ritenere che il pagamento dei diritti di N.13253/19 R.G. Est. F.D’Aquino licenza non fosse condizione della vendita. Così facendo il ricorrente, pur deducendo apparentemente, una violazione di norme di legge, mira, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legitti- mità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, 4 aprile 2013, n. 8315), salvo l’esame in sede di legittimità sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054). 6. Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soc- combenza e liquidate come da dispositivo. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del contro