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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 22760/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02IQ9Z4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 186 - R.G. n. 1892/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto ai benefici di legge, la Corte di appello ha inteso far riferimento tanto ai precedenti tanto "alla tendenza a non rispettare le prescrizioni imposte" per esprimere un giudizio prognostico negativo, cfr. Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Rv. 285098; Sez. 4, n. 1770 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275072); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 02IQ9Z4) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 186 - R.G. n. 1892/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze su profili di censura adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (quanto ai benefici di legge, la Corte di appello ha inteso far riferimento tanto ai precedenti tanto "alla tendenza a non rispettare le prescrizioni imposte" per esprimere un giudizio prognostico negativo, cfr. Sez. 7, n. 30345 del 07/06/2023, Rv. 285098; Sez. 4, n. 1770 del 29/11/2018, dep. 2019, Rv. 275072); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17/0
Sentenza Cassazione n. 22760/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris