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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07002/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2027 dal locale Tribunale, in accoglimento del concordato tra le parti, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto responsabile del reato di evasione ascrittogli, dichiarando inammissibile la domanda riguardante la pena sostitutiva di quella concordata in quanto formulata per la prima volta in sede di discussione e nel mancato rispetto dei modi e dei termini previsti dalla legge.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 53

I. n. 689/1981 e 95 del d. leg.vo n. 150/2022 che consente al giudice della cognizione, quando ritiene di dover determinare la pena entro il limite di quattro anni, di sostituire egli stesso la pena con quella sostitutiva.

3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla

I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite, avendo il ricorrente - come risulta dal testo della sentenza - concordato la pena detentiva e solo in sede di discussione per la prima volta chiesto quella sostitutiva, versandosi in una non consentita modifica unilaterale della pena concordata.

2. Quanto alla pena sostitutiva, l'art. 58 della

I. n. 689/1981 ("Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), a sua volta sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d.

Igs. n. 150/2022, al primo comma stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato».

Cosicchè, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell'imputato per la sola compatibilità della pena detentiva con il limite dei quattro anni stabilito, comportando la verifica di ulteriori presupposti discrezionalmente valutabili dal giudice.

3. E', inoltre, orientamento consolidato che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) nel cui alveo, pertanto, si pone il già affermato principio secondo il quale in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/03/2023 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catania, a seguito di gravame interposto dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa il 15 dicembre 2027 dal locale Tribunale, in accoglimento del concordato tra le parti, in riforma della decisione ha rideterminato la pena inflitta al predetto imputato riconosciuto responsabile del reato di evasione ascrittogli, dichiarando inammissibile la domanda riguardante la pena sostitutiva di quella concordata in quanto formulata per la prima volta in sede di discussione e nel mancato rispetto dei modi e dei termini previsti dalla legge. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato che con atto del difensore deduce con unico motivo violazione dell'art. 53 I. n. 689/1981 e 95 del d. leg.vo n. 150/2022 che consente al giudice della cognizione, quando ritiene di dover determinare la pena entro il limite di quattro anni, di sostituire egli stesso la pena con quella sostitutiva. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. dalla I. 18 dicembre 2020, e succ. modd., in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e proposto per ragioni non consentite, avendo il ricorrente - come risulta dal testo della sentenza - concordato la pena detentiva e solo in sede di discussione per la prima volta chiesto quella sostitutiva, versandosi in una non consentita modifica unilaterale della pena concordata. 2. Quanto alla pena sostitutiva, l'art. 58 della I. n. 689/1981 ("Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive"), a sua volta sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. f), d. Igs. n. 150/2022, al primo comma stabilisce che «Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 c.p., se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati.La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato». Cosicchè, la sostituzione della reclusione con una pena sostitutiva non costituisce un diritto dell'imputato per la sola compatibilità della pena detentiva con il limite dei quattro anni stabilito, comportando la verifica di ulteriori presupposti discrezionalmente valutabili dal giudice. 3. E', inoltre, orientamento consolidato che in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata. (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504) nel cui alveo, pertanto, si pone il già affermato principio secondo il quale in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484). 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della
Sentenza Cassazione n. 07002/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris