CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2025
Cassazione n. 05316/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15017/2025 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] i n l iquidazione , -intimato- avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 55/2025 depositata il 17/6/2025. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/1/2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d’Appello di Napoli, con l’impugnata sentenza, respingeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl in liquidazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della stessa su istanza di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicato per brevità “Consorzio”). 1.1 La Corte dava atto che prima della sentenza dichiarativa dell’apertura della liquidazione giudiziale era stato emesso provvedimento con il quale il Tribunale aveva dichiarato l’estinzione del procedimento ex art. 40 CCII sull’erroneo presupposto della mancata comparizione delle parti innanzi al [OSCURATO:PERSONA] per l’istruttoria e rilevava che legittimamente il Giudice di primo grado, su istanza di parte, aveva revocato il provvedimento di estinzione in quanto, come avviene nei procedimenti camerali, lo stesso non aveva carattere decisorio. 1.2 Evidenziava che all’udienza del 18 marzo 2025 entrambi i difensori delle parti, comparendo innanzi al giudice, avevano riconosciuto di essere stati presenti alla precedente udienza dell’11febbraio 2025, nella quale si erano riportati alle rispettive richieste;l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per il debitore, non si era opposto alla richiesta di controparte ed aveva concluso nel merito chiedendo il rigetto della richiesta di apertura della liquidazione giudiziale. Tale comportamento processuale era del tutto incompatibile con quello tenuto nel giudizio di reclamo, dove il medesimo difensore aveva affermatoche il Tribunale non avrebbe dovuto revocare il provvedimento di estinzione. 1.3 Nel merito la Corte distrettuale riteneva provato lo stato di insolvenza “statico”, oltre che dal mancato pagamento del debito vantato dal [OSCURATO:PERSONA], nonostante il creditore avesse iniziato diverse procedure esecutive nei confronti della debitrice, tutte terminate con esito negativo, anche dalle risultanze degli ultimi due bilanci e della nota integrativa, che evidenziavano una pesante situazione debitoria non garantita dai crediti di difficile recupero. 2.[OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione proponeva ricorso per la cassazione della sentenza, il Consorzio svolgeva attività difensiva con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 43 e 50 CCII, 288 e 742 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.: la ricorrentesostiene che, contrariamente all’assunto della Corte d’Appello di Napoli, l’applicazione dell’art 742 c.p.c., che consente la revocabilità del provvedimento assunto in camera di consiglio, nel caso di specie era preclusa, in quanto l’art. 50, comma 2, CCII richiama gli artt. 738 e 739 c.p.c. ma non ilsuccessivo art. 742 dello stesso codice . 1.1 La ricorrente lamenta, inoltre, che avverso il decreto di estinzione del 12/3/2025 il Consorzio non avevaproposto reclamo ex art. 51 CCII, ma si era limitato a presentare una mera istanza di correzione d i errore materiale del verbale ex art. 288 c.p.c.; non è , quindi, condivisibile l’affermazione della Corte secondo la quale “l’istanza di correzione dell’errore materiale avanzata dal [OSCURATO:PERSONA] conteneva in sé l’implicita domanda di revoca dell’estinzione”; la Cortedistrettuale, quindi, ha errato ad avallare la decisione del Tribunale che ha modificato radicalmente la decisione di estinzione del processo sulla base di un’istanza di mera correzione di errore materiale. 2.Il motivo è fondato. 2.1 E’ pacifico fra le parti che il Tribunale di Napoli , con decreto del 5/3/2025, ha dichiarato l’estinzione del procedimento avente ad oggetto l’apertura della liquidazionegiudiziale della [OSCURATO:SOCIETA], su istanza del Consorzio, sulla scorta dell’esame del verbale dell’11 febbraio 2025 di mancata comparizione delle parti all’udienza di audizione del debitore; circostanza, questa, poi rivelatasi non corrispondente al vero , in quanto per un blocco informatico, dovuto a malfunzionamento del sistema , non era stato rinvenuto il verbale di udienza che documentava la presenza e l’attività difensiva svolta dai procuratori delle parti. 2.2 Ciò premesso in punto di fatto, va rilevato che secondo l’orientamento costante di questa Corte l’ordinanza con la quale il Tribunale, definendo il giudizio su una questione pregiudiziale, dichiara l'estinzione del processo, trattandosi di provvedimento decisorio avente natura sostanziale di sentenza, è soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione (cfr. Cass.18449/2021,23997/2019, 2837/2016 e 9295/99). 2.3 Nel caso di specie il decreto di estinzione della procedura, pronunciato dal Tribunale sulla scorta della falsa percezione delle risultanze del verbale dell’11 febbraio 2025 ( che per un errore del sistema informatico documentava la mancata comparizione delle parti che,invece, erano state regolarmente presenti ed avevano svolto attività difensive e rassegnato le proprie conclusioni), definiva il giudizio , contrariamente a quanto affermato dalla Corte, e avrebbe dovuto essere impugnato con lo strumentodel reclamo alla Corte d’Appello previsto dall’art. 50 CCII . [OSCURATO:PERSONA] istante, invece di attivare tale rimedio impugnatorio , ha proposto, come si desume inequivocabilmente dalla lettura dell’istanza del 12 marzo 2025, domanda di correzione del verbale d’udienza dell’11 febbraio 2025, affinchè si desse atto della presenza dei legali del creditore procedente e del debitore nei cui confronti si chiedeva l’apertura della liquidazione giudiziale. 2.4 E’ errata l’affermazione della Corte circa la revocabilità da parte del Tribunale del decreto di estinzione dallo stesso pronunciato: l’estinzione del procedimento pronunciata dal c ollegio fallimentare all’esito dell’istruttoria è un provvedimento definitivo (come del resto è per le ordinanze o le sentenze che nel giudizio ordinario dichiarano l’estinzione del processo) la cui ingiustizia, anche per l’errata percezione del contenuto del verbale, andava rimossa mediante lo strumento impugnatorio del reclamo ex art.50 CCII alla Corte d’Appello. 2.5 Il Tribunale di Napoli, dal canto suo, anche a voler qualificare l’istanza di correzione dell’errore materiale del verbale come un’implicita domanda di revoca del decreto, non poteva pronunciare sentenza di liquidazione giudiziale, previa riattivazione del procedimento ormai chiuso, in quanto, con l’emissione del decreto di estinzione, si era spogliato di ogni potestas iudicandi sull’originaria domanda ; la pronuncia di apertura della liquidazione, previa revoca del decreto di estinzione, spettava dunque alla Corte d’Appello eventualmente investita del giudizio di reclamo ex art.50, comma 5, CCII. 3. Il secondo motivo (che deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 40 CCII e 2697 c.c., per avere la Corte mal governato i principi sull’onere della prova dell’insolvenza della società in liquidazione) resta assorbitodall’accoglimento del primo mezzo. 4.In conclusione, in accoglimento del primo motivo di ricorso , la sentenza impugnata deve esserecassata senza rinvio, ex art. 382, comma 3, c.p.c., in quanto,a seguito del decreto di estinzione non impugnato con le forme dell’art. 50 CCII, il processo non poteva proseguire e non si poteva addivenire alla pronuncia di apertura della liquidazionegiudiziale. 5. Le spese del presente giudizio e quelle del reclamo seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, mentre quell e relativ e al giudizio di liquidazione giudiziale vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M La Corte accoglie il primo motivodi ricorso, dichiara assorbito il secondo e cassa lasentenza impugnata senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 8.200, di cui € 200 per esborsi, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge , e del giudizio di reclamo, che liquida in € 5.400 per compensi , oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come perlegge. Compensa interamente tra le parti le spes