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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022

Cassazione n. 48429/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0348WMN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 25 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Firenze il 15 aprile 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, commi 1, nn. 2 e 7, e 2 e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia.

Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla gravità delle condotte (seriali) e sulla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, come emerge dai numerosi precedenti penali dello stesso e dalle violazioni delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura cautelare.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 0348WMN) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/03/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Firenze il 25 marzo 2022 ha integralmente confermato la decisione, impugnata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Firenze il 15 aprile 2021, all'esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, commi 1, nn. 2 e 7, e 2 e 61, nn. 5 e 7, cod. pen., condannandolo alla pena di giustizia. Il ricorrente si affida a due motivi, con i quali deduce vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, con particolare riguardo all'eccessività della pena inflitta e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato le ragioni che hanno indotto al rigetto del gravame (penultima pagina della sentenza impugnata), con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, incentrata sulla gravità delle condotte (seriali) e sulla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, come emerge dai numerosi precedenti penali dello stesso e dalle violazioni delle prescrizioni imposte con l'applicazione della misura cautelare. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
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