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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05422/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE pr-Z. (LO Ari A- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG h [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso il 16 luglio - 3 agosto 2020 ha accolto la richiesta di riparazione per la detenzione, che si assume ingiusta, patita per 33 giorni (dal 5 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011) da [OSCURATO:PERSONA], ristretta agli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza cautelare del G.i.p. del Tribunale di Larino del 2 dicembre 2010 in relazione alle accuse di illecita gestione dei rifiuti (capo n. 1: art. 260 del d.

Igs. 3 aprile 2006, n. 152) e di avere redatto falsi certificati di analisi dei rifiuti (capo n. 12: artt. 258, comma 4, del d.

Igs. n. 152 del 2006 anche in relazione all'art. 483 cod. pen.): dall'accusa di cui al capo n. 1) l'imputata è stata assolta, per insussistenza del fatto, dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza del 21 settembre 2016, irrevocabile il 7 novembre 2016, in riforma integrale di quella del Tribunale di Larino del 22 luglio 2016, mentre il reato sub n. 12 è stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite Avvocatura dello Stato, che si affida a tre motivi, con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (i primi due).

2.1. Con il primo motivo l'amministrazione lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 127, commi 1 e 2, 314 e 315 cod. proc. pen. e 24 Cost., anche sotto il profilo della disparità di trattamento, e mancanza, erroneità e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e difetto di istruttoria.

Va premesso che, come si legge alla p. 3 del provvedimento impugnato, la memoria difensiva dell'Avvocatura erariale, depositata il 22 febbraio 2020, è stata ritenuta dalla Corte di merito, in accoglimento di istanza difensiva con cui se ne sottolineava l'inammissibilità, tardiva rispetto al termine di cinque liberi (prima dell'udienza del 27 febbraio 2020) che si ricava dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, è stata dichiarata inutilizzabile.

Parte ricorrente sottolinea che, avendo la difesa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 27 febbraio 2020 eccepito l'inammissibilità della memoria difensiva depositata il 22 febbraio 2020 dall'Avvocatura dello Stato e della documentazione alla stessa allegata, per mancato rispetto del termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza, la Corte di appello ha disposto, «al fine di garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e quindi al fine di consentire all'istante di replicare alla memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato [...] (a tal proposito, vedasi verbale d'udienza del 27.2.2020)», il rinvio all'udienza dell'Il giugno 2020 e che, al termine della stessa, ascoltate la conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 2.1.1 Ebbene, in primo luogo, si assume che il termine di cinque giorni liberi di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è ordinatorio e non già perentorio e che, in conseguenza, la decisione adottata sul punto dalla Corte di appello è illegittima, richiamandosi al riguardo tre precedenti di legittimità rappresentativi di un orientamento che si indica come consolidato e maggioritario.

2.1.2. In secondo luogo, si evidenzia che nel conteggio del termine i cinque giorni non avrebbero dovuto considerarsi liberi, come precisato dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite.

2.1.3. Inoltre, si sottolinea che, in ogni caso, il rinvio disposto dalla Corte di merito dal 27 febbraio 2020 all'il giugno 2020 avrebbe garantito il diritto al contraddittorio e, in conseguenza, la declaratoria di inutilizzabilità della memoria, degli argomenti in essa contenuti e dei documenti allegati sarebbe illegittima ed in contrasto con la stessa ratio stessa del disposto rinvio.

2.1.4. L'avere, poi, considerato la Corte di appello ammissibile ed utilizzabile una memoria della difesa del ricorrente depositata il 5 giugno 2020 (per l'udienza dell'Il giugno 2020) determinerebbe una disparità di trattamento e, quindi, una vera e propria ingiustizia in danno dell'amministrazione.

2.1.5. Infine, si è trascurata la notoria difficoltà nel reperire la documentazione relativa ai procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, acquisita dall'Avvocatura di Stato nel caso di specie in extremis.

Ebbene, non avere preso in considerazione il contenuto della memoria ha determinato, secondo l'amministrazione ricorrente, conseguenze negative sulla correttezza dell'ordinanza impugnata, conseguenze che si passa ad illustrare.

2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso si censura violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e/o disparità di trattamento e difetto di istruttoria.

Come anticipato, non avere preso in considerazione la memoria dell'Avvocatura erariale ha comportato - si sostiene - il mancato esame degli argomenti in essa contenuti e che, in tesi di parte ricorrente, avrebbero condotto al rigetto della richiesta ovvero alla diversa determinazione dell'importo.

Si rammentano i seguenti temi: riassunto il quadro complessivo che emergeva dalle indagini preliminari ed i sospetti degli inquirenti - anche - sulla donna, si evidenzia che in relazione al capo n. 12 dell'imputazione è stata emessa sentenza di prescrizione in primo grado e che ciò sarebbe ostativo all'accoglimento della domanda di equa riparazione, essendo il periodo trascorso in vinculis (trentatré giorni) più breve della pena astrattamente irrogabile;l'agire dell'imputata si sarebbe dovuto ritenere doloso o gravemente colposo e concausativo della privazione della libertà, se paragonato alla situazione degli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], le cui richieste di riparazione per ingiusta detenzione sono state tutte rigettate, sicché l'accoglimento della domanda della ricorrente costituirebbe - si afferma - «un privilegio inammissibile e immeritato» (così alla p. 17 del ricorso); nell'interrogatorio di garanzia del 15 dicembre 2010, la donna, pur rispondendo alle domande, avrebbe fornito una ricostruzione non attendibile, come ritenuto sia dal G.i.p. (che si sarebbe "irritato", p. 19 del ricorso) nell'ordinanza del 18 dicembre 2010 di rigetto della richiesta avanzata ex art.299 cod. proc. pen. sia dal Tribunale per il riesame sia dal Tribunale; inoltre, «la comprova dei tabulati telefonici riportati nella memoria difensiva depositata dal Ministero in epigrafe, concernenti le numerose conversazioni intercorse tra la catelli e gli altri coimputati costituisce [...] chiaro sintomo del fatto che la richiedente avesse qualcosa di grave da nascondere [...] la [OSCURATO:PERSONA] era dunque tutt'altro che estranea ai fatti per cui è causa [...] non era quindi una vera e propria vittima di un errore giudiziario ma soltanto un soggetto che è riuscito semplicemente a farla franca» (così alla p. 20 del ricorso); l'esame delle circostanze indicate, ove effettuato, avrebbe condotto il Giudice a ritenere esistente un comportamento della donna che ha contribuito in maniera determinante alla privazione della libertà personale.

2.3. Con l'ultimo motivo l'amministrazione ricorrente si duole ulteriormente della pretesa violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sotto il profilo della erronea quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione.

Infatti il comportamento dell'imputata, se non già connotato da colpa grave, causativa o concausativa della restrizione, sarebbe comunque caratterizzato da colpa lieve, che può essere valutata ai fini della diminuzione del quantum.

3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. dell'Il settembre 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente rispetto a tutti gli ulteriori.

Infatti, risultando che per un reato in relazione al quale era stata emessa la misura cautelare è stata adottata in primo grado declaratoria di prescrizione (capo n. 12), la Corte di appello - di ufficio ed anche a prescindere 17U dalle deduzioni delle parti, contenute in memorie o meno - si sarebbe dovuta porre il relativo problema e avrebbe dovuto risolverlo.

E' pacifico che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (v., tra le numerose, in linea con Sez.

U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855: Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264).

La Corte di appello, pur essendovi tenuta, non si è posta il problema, che dovrà affrontare e valutare e, una volta risolto, eventualmente approfondire il tema della ipotetica condotta concausativa della ricorrente e, nell'evenienza, il grado della stessa (essendo noto che nel procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non già quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità: cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro e altro, Rv. 240889; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212, Sez. 4, n. 13504 del 22/0272017, Min.

Econ e Fin.

In proc. razzano, Rv. 269739, Sez. 4, n. n51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006).

2. Discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnate e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso.

Così deciso il 16/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] r s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE pr-Z. (LO Ari A- avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG h [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Campobasso il 16 luglio - 3 agosto 2020 ha accolto la richiesta di riparazione per la detenzione, che si assume ingiusta, patita per 33 giorni (dal 5 dicembre 2010 al 7 gennaio 2011) da [OSCURATO:PERSONA], ristretta agli arresti domiciliari in esecuzione di ordinanza cautelare del G.i.p. del Tribunale di Larino del 2 dicembre 2010 in relazione alle accuse di illecita gestione dei rifiuti (capo n. 1: art. 260 del d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152) e di avere redatto falsi certificati di analisi dei rifiuti (capo n. 12: artt. 258, comma 4, del d. Igs. n. 152 del 2006 anche in relazione all'art. 483 cod. pen.): dall'accusa di cui al capo n. 1) l'imputata è stata assolta, per insussistenza del fatto, dalla Corte di appello di Campobasso con sentenza del 21 settembre 2016, irrevocabile il 7 novembre 2016, in riforma integrale di quella del Tribunale di Larino del 22 luglio 2016, mentre il reato sub n. 12 è stato dichiarato estinto per prescrizione dal Tribunale. 2.Ricorre per la cassazione dell'ordinanza il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite Avvocatura dello Stato, che si affida a tre motivi, con i quali denuncia violazione di legge (tutti i motivi) e vizio di motivazione (i primi due). 2.1. Con il primo motivo l'amministrazione lamenta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 127, commi 1 e 2, 314 e 315 cod. proc. pen. e 24 Cost., anche sotto il profilo della disparità di trattamento, e mancanza, erroneità e/o contraddittorietà e/o manifesta illogicità della motivazione e difetto di istruttoria. Va premesso che, come si legge alla p. 3 del provvedimento impugnato, la memoria difensiva dell'Avvocatura erariale, depositata il 22 febbraio 2020, è stata ritenuta dalla Corte di merito, in accoglimento di istanza difensiva con cui se ne sottolineava l'inammissibilità, tardiva rispetto al termine di cinque liberi (prima dell'udienza del 27 febbraio 2020) che si ricava dall'art. 127, comma 2, cod. proc. pen., al quale rinvia l'art. 315, comma 3, cod. proc. pen. e, quindi, è stata dichiarata inutilizzabile. Parte ricorrente sottolinea che, avendo la difesa della sig.ra [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 27 febbraio 2020 eccepito l'inammissibilità della memoria difensiva depositata il 22 febbraio 2020 dall'Avvocatura dello Stato e della documentazione alla stessa allegata, per mancato rispetto del termine di cinque giorni liberi prima dell'udienza, la Corte di appello ha disposto, «al fine di garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e quindi al fine di consentire all'istante di replicare alla memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato [...] (a tal proposito, vedasi verbale d'udienza del 27.2.2020)», il rinvio all'udienza dell'Il giugno 2020 e che, al termine della stessa, ascoltate la conclusioni delle parti, ha trattenuto la causa in decisione. 2.1.1 Ebbene, in primo luogo, si assume che il termine di cinque giorni liberi di cui all'art. 127, comma 2, cod. proc. pen. è ordinatorio e non già perentorio e che, in conseguenza, la decisione adottata sul punto dalla Corte di appello è illegittima, richiamandosi al riguardo tre precedenti di legittimità rappresentativi di un orientamento che si indica come consolidato e maggioritario. 2.1.2. In secondo luogo, si evidenzia che nel conteggio del termine i cinque giorni non avrebbero dovuto considerarsi liberi, come precisato dalla Corte di cassazione, anche a Sezioni Unite. 2.1.3. Inoltre, si sottolinea che, in ogni caso, il rinvio disposto dalla Corte di merito dal 27 febbraio 2020 all'il giugno 2020 avrebbe garantito il diritto al contraddittorio e, in conseguenza, la declaratoria di inutilizzabilità della memoria, degli argomenti in essa contenuti e dei documenti allegati sarebbe illegittima ed in contrasto con la stessa ratio stessa del disposto rinvio. 2.1.4. L'avere, poi, considerato la Corte di appello ammissibile ed utilizzabile una memoria della difesa del ricorrente depositata il 5 giugno 2020 (per l'udienza dell'Il giugno 2020) determinerebbe una disparità di trattamento e, quindi, una vera e propria ingiustizia in danno dell'amministrazione. 2.1.5. Infine, si è trascurata la notoria difficoltà nel reperire la documentazione relativa ai procedimenti di riparazione per ingiusta detenzione, acquisita dall'Avvocatura di Stato nel caso di specie in extremis. Ebbene, non avere preso in considerazione il contenuto della memoria ha determinato, secondo l'amministrazione ricorrente, conseguenze negative sulla correttezza dell'ordinanza impugnata, conseguenze che si passa ad illustrare. 2.2. Mediante il secondo motivo di ricorso si censura violazione e/o falsa applicazione e/o erronea interpretazione dell'art. 314 cod. proc. pen., manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e/o disparità di trattamento e difetto di istruttoria. Come anticipato, non avere preso in considerazione la memoria dell'Avvocatura erariale ha comportato - si sostiene - il mancato esame degli argomenti in essa contenuti e che, in tesi di parte ricorrente, avrebbero condotto al rigetto della richiesta ovvero alla diversa determinazione dell'importo. Si rammentano i seguenti temi: riassunto il quadro complessivo che emergeva dalle indagini preliminari ed i sospetti degli inquirenti - anche - sulla donna, si evidenzia che in relazione al capo n. 12 dell'imputazione è stata emessa sentenza di prescrizione in primo grado e che ciò sarebbe ostativo all'accoglimento della domanda di equa riparazione, essendo il periodo trascorso in vinculis (trentatré giorni) più breve della pena astrattamente irrogabile;l'agire dell'imputata si sarebbe dovuto ritenere doloso o gravemente colposo e concausativo della privazione della libertà, se paragonato alla situazione degli originari coimputati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], le cui richieste di riparazione per ingiusta detenzione sono state tutte rigettate, sicché l'accoglimento della domanda della ricorrente costituirebbe - si afferma - «un privilegio inammissibile e immeritato» (così alla p. 17 del ricorso); nell'interrogatorio di garanzia del 15 dicembre 2010, la donna, pur rispondendo alle domande, avrebbe fornito una ricostruzione non attendibile, come ritenuto sia dal G.i.p. (che si sarebbe "irritato", p. 19 del ricorso) nell'ordinanza del 18 dicembre 2010 di rigetto della richiesta avanzata ex art.299 cod. proc. pen. sia dal Tribunale per il riesame sia dal Tribunale; inoltre, «la comprova dei tabulati telefonici riportati nella memoria difensiva depositata dal Ministero in epigrafe, concernenti le numerose conversazioni intercorse tra la catelli e gli altri coimputati costituisce [...] chiaro sintomo del fatto che la richiedente avesse qualcosa di grave da nascondere [...] la [OSCURATO:PERSONA] era dunque tutt'altro che estranea ai fatti per cui è causa [...] non era quindi una vera e propria vittima di un errore giudiziario ma soltanto un soggetto che è riuscito semplicemente a farla franca» (così alla p. 20 del ricorso); l'esame delle circostanze indicate, ove effettuato, avrebbe condotto il Giudice a ritenere esistente un comportamento della donna che ha contribuito in maniera determinante alla privazione della libertà personale. 2.3. Con l'ultimo motivo l'amministrazione ricorrente si duole ulteriormente della pretesa violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. sotto il profilo della erronea quantificazione dell'indennizzo per ingiusta detenzione. Infatti il comportamento dell'imputata, se non già connotato da colpa grave, causativa o concausativa della restrizione, sarebbe comunque caratterizzato da colpa lieve, che può essere valutata ai fini della diminuzione del quantum. 3. Il P.G. di legittimità nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. dell'Il settembre 2021 ha chiesto annullarsi con rinvio l'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 secondo motivo di ricorso risulta fondato ed assorbente rispetto a tutti gli ulteriori. Infatti, risultando che per un reato in relazione al quale era stata emessa la misura cautelare è stata adottata in primo grado declaratoria di prescrizione (capo n. 12), la Corte di appello - di ufficio ed anche a prescindere 17U dalle deduzioni delle parti, contenute in memorie o meno - si sarebbe dovuta porre il relativo problema e avrebbe dovuto risolverlo. E' pacifico che non è configurabile il diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione in caso di estinzione del reato per prescrizione, a meno che la durata della custodia cautelare sofferta risulti superiore alla misura della pena astrattamente irrogabile, o a quella in concreto inflitta, ma solo per la parte di detenzione subita in eccedenza, ovvero quando risulti accertata in astratto la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'ingiustizia formale della privazione della libertà personale (v., tra le numerose, in linea con Sez. U, n. 4187 del 30/10/2008, dep. 2009, Pellegrino, Rv. 241855: Sez. 4, n. 34661 del 10/06/2010, Maugeri, Rv. 248076; Sez. 4, n. 44492 del 15/10/2013, Caturano, Rv. 258086; Sez. 4, n. 5621 del 16/10/2013, dep. 2014, Colucci, Rv. 258607; Sez. 4, n. 22058 del 15/02/2018, Dogaru, Rv. 273264). La Corte di appello, pur essendovi tenuta, non si è posta il problema, che dovrà affrontare e valutare e, una volta risolto, eventualmente approfondire il tema della ipotetica condotta concausativa della ricorrente e, nell'evenienza, il grado della stessa (essendo noto che nel procedimento di equa riparazione per ingiusta detenzione il giudice deve valutare anche la condotta colposa lieve, rilevante non già quale causa ostativa per il riconoscimento dell'indennizzo bensì per l'eventuale riduzione della sua entità: cfr., ex plurimis, Sez. 4, n. 27529 del 20/05/2008, Okumboro e altro, Rv. 240889; Sez. 4, n. 21575 del 29/01/2014, Antognetti, Rv. 259212, Sez. 4, n. 13504 del 22/0272017, Min. Econ e Fin. In proc. razzano, Rv. 269739, Sez. 4, n. n51343 del 09/10/2018, V., Rv. 274006). 2. Discende l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnate e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Campobasso. Così deciso il 16/11/2021. [OSCURATO:PERSONA] r s
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