CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025
Cassazione n. 31039/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/04/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con sentenza del 17 maggio 2022, il Tribunale di Foggia aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto tentato e di false dichiarazioni sull'identità personale; che, con sentenza del 9 aprile 2024, la Corte di appello di Bari ha parzialmente riformato la pronuncia di primo grado, dichiarando il non doversi procedere, in ordine al reato di furto tentato, per remissione della querela, e rideterminando il trattamento sanzionatorio; - che, avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore; - che l'unico motivo di ricorso, proteso a censurare il mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti, risulta manifestamente infondato, atteso che, «in tema di circostanze, il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati» (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838); che, nel caso in esame, la Corte di appello, sul punto, ha reso sul punto una motivazione congrua ed esente da vizi logici (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 luglio 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]